Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 2
Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis, cod. proc. pen., imponendo l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate.
L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione.
Commentario • 1
- 1. Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024
L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2012, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
- 3 7 02/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE - Presidente N. 1643/2012 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - - Consigliere - N. 13775/2012 REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAPASSO CIRO N. IL 24/08/1968 2) OL SE N. IL 08/02/1966 3) LA LE N. IL 18/03/1971 4) ESPOSITO ANTONIO N. IL 16/08/1978 5) ESPOSITO DOMENICO N. IL 03/04/1982 6) IA CA N. IL 06/12/1972 7) IA SE N. IL 21/12/1968 8) INVITO SE N. IL 27/06/1973 9) IC CE N. IL 04/06/1977 10) IC AN N. IL 16/09/1979 11) NT EL N. IL 26/09/1965 12) PICCOLI DOMENICO N. IL 21/12/1964 avverso la sentenza n. 7081/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TR Geeta che ha concluso per le manu mbilià de ricon reletu aшечн Capone CI, Esp SI Bueno, Parent Rallalle CCl Doments;
an times con un por le altr oncin bi finizio Eurico, in sostine dell'AW. DAViNo, per Coiffola, Cobble Vdito, per la parte civile, Avvтни anche Udiţi difensoriAvv. Schat radians for CC RC, cape.sso lant Traf alo Comillo for TO SE e UL Рошко low Oferects for ON CA e jungle, fust вы АС ВЕ ВА рес в порош ереже ш ість я ля л отый пиони Considerato in Fatto I1. PA CI LE US, PP AS, SI AN, SI ME, AZ MI, AZ US, IT US, NI AN, NI AN, EN EL CCli ME propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di ' Appello di OL con la quale, in parziale modifica della decisione di primo grado assunta nel procedimento nr 60874/RGNR dal GUP presso il Tribunale di OL, fermo il giudizio di responsabilità reso in primo grado , è stato modificato, riducendolo, il trattamento sanzionatorio limitatamente alle sole posizioni dei ricorrenti PA, LE, PP, SI, ME e AN, CCli .
2. Tutti i ricorrenti sono stati tratti in giudizio e condannati in primo grado per l'ipotesi delittuosa di cui all'art 74 Dpr 309/90 descritta al capo A della rubrica;
i ricorrenti PA ( capi O e Q), LE ( capo G ), SI ME ( H, I) EN ( Be C) e CCli (G), sono stati giudicati e ritenuti colpevoli anche per singoli reati fine, tutti ricondotti all'egida normativa di cui all'art 73 stesso decreto, attratti al vincolo della continuazione in relazione alla più grave ipotesi delittuosa, individuata nella associazione di cui al capo A. Il Giudizio di responsabilità, conformemente riscontrato in entrambi i gradi di giudizio ( all'infuori di quanto attiene al riconoscimento del ruolo apicale con riferimento a tre posizioni processuali, riconosciute in primo grado e negate in appello, estranee all'odierno giudizio di legittimità) trova conforto probatorio in una complessa indagine, primariamente fondata sulle risultanze emerse in esito a diverse intercettazioni telefoniche, sulle dichiarazioni rilasciate dalla collaboratrice di giustizia, odierna ricorrente, EN EL su diverse operazioni di P.G. - compendiate in arresti, sequestri di stupefacente e servizi di osservazione ed ancora - sulle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( per quel che qui primariamente interessa, quelle di LE EL) oltre che da alcuni degli imputati ( di rilievo, per quanto occupa oggi la Corte, quelle di IT PE). Il quadro probatorio così rappresentato ha processualmente delineato, nel giudizio di entrambi i giudici di merito, la configurata realizzazione sia delle diverse ipotesi delittuose sanzionate ex art 73 Dpr 309/90 siccome descritte nei capi di rubrica calendati con le lettere da B a R, di volta in volta ascritti in concorso ai diversi imputati nella specie ivi considerati, sia della ' ' contestata fattispecie associativa ex art 74 stesso decreto, descritta siccome operante in varie zone della provincia di OL ed in altre realtà del territorio nazionale. Nella valutazione dei giudici di merito l'associazione in questione risultava caratterizzata dalla presenza di una struttura avente carattere composito perché costituita da vari gruppi e cellule minori (il gruppo di NO IA e dei figli SI AN e ME cui si raccorda, a monte, l'attività di fornitura di De CO ME, CCli ME e EN EL nonché, di PA CI, e, a valle, l'azione illecita di settore posta in essere da vari sottogruppi variamente composti, tra gli altri, da IT US, D'RO TR, PI CI, US AN, il gruppo di TR ME, PP AS, i fratelli NI, i fratelli AZ e DI RE, costituenti gli “operatori" che, aventi quali referenti gli stessi De CO e NO, sono attivi 2 presso il bar Zelig e il bar "Lo Sfizietto" di Pomigliano d'Arco; alcuni operatori di altre zone del centro Italia e della Sicilia che si riforniscono in Campania dai medesimi referenti;
vari intermediari o distributori della droga su altre zone della provincia, tra cui LE US) : in tale struttura composita, definita dal Giudice di primo grado, "a forma "stellare" cioè con un centro e varie ramificazioni", gli "operatori" risultano relazionarsi tra loro, in base a ruoli che, nell'ambito della comune attività, sono tra loro anche "scambievoli", rapportandosi di volta in volta anche a coloro che, non in modo esclusivo, costituiscono gli stabili canali di fornitura, in tal modo operando, nello specifico settore, secondo un sistema "aperto" e di non "antagonismo", nell'ambito di una reciproca e consapevole cooperazione che non preclude, in ogni caso di identificare, anche in presenza di più entità, dotate di maggiore o minore autonomia, l'unicità della struttura, tenuto conto delle accertate relazioni tra i vari soggetti.
3. Passando alla disamina delle singole posizioni avuto riguardo ai motivi dei ricorsi in cassazione e prendendo le mosse da quella di PA CI, ricorrente per il tramite del suo avvocato Claudio Davino giova premettere che lo stesso condannato per la fattispecie associativa e per i reati fine di cui ai capi O e Q della rubrica, in sede di appello ha rinunziato ai motivi diversi da quelli afferenti la pena da comminare. La Corte distrettuale in accoglimento dell'appello ha rideterminato il relativo trattamento sanzionatorio riducendo la condanna comminata in primo grado. Due i motivi di ricorso in Cassazione. Il primo attiene alla dedotta violazione di legge in relazione all'art 129 cpp: pur in presenza della rinunzia ai motivi diversi dalla pena La Corte territoriale avrebbe dovuto comunque motivare in punto alla applicabilità o meno al caso della disciplina di cui all'art 129. Con il secondo motivo si deduce poi violazione di legge avuto riguardo agli artt 81, 132, 133 cp per la mancata specificazione dei criteri seguiti sia nel rideterminare la pena base sia in punto alla misura dell'aumento applicato per la continuazione.
4. LE US e PP AS impugnano la sentenza di secondo grado con un unico ricorso e per il tramite del loro difensore, avvocato Enrico Di Finizio 4.1 LE US è stato condannato in primo grado e secondo grado per la fattispecie associativa e per il reato fine descritto al capo G della rubrica . In secondo grado la pena è stata rideterminata, in parziale accoglimento del ricorso, e per l'effetto ridotta rispetto alla statuizione di primo grado. Quanto al capo G, segnala che già nel corso del giudizio di appello era stata acquisita sentenza, in ordine al medesimo fatto, emessa dal Tribunale di NO in data 2 dicembre 2010, in relazione alla posizione del concorrente De CO ME, processato separatamente e mandato assolto perché il fatto non sussiste. Evidenzia che tale sentenza non poteva essere posta a fondamento dei motivi di appello, neppure di quelli aggiuntivi, perché successiva alla scadenza dei relativi termini;
ciò non dimeno, deduce in questa sede il conflitto tra le due statuizioni, considerando l'assoluzione resa nel separato giudizio promosso ai danni del solo De CO. Al fine precisa che in quella sede il De CO è stato mandato assolto per non aver provato l'accusa che, nel caso a mano, la detenzione della sostanza stupefacente trovata nella disponibilità dei tre concorrenti il LE, il De CO ed il CCli ME- 3 fosse finalizzata allo spaccio e non all'uso personale, viepiù reso compatibile, quest'ultimo, dal conclamato stato di tossicodipendenza dei tre. Per tale via insiste per la cassazione della sentenza impugnata, oltre che per la illogicità e contraddittorietà intima della motivazione assunta sul capo in questione, anche per la inconciliabilità della decisione con la statuizione citata, resa dal Tribunale di NO avuto riguardo alla posizione del concorrente De CO. In ordine al capo a) della rubrica denunzia violazione dell'art 192 comma III cpp in riferimento all'art 74 Dpr 309/90, oltre che motivazione illogica e contraddittoria risultando la partecipazione associativa non comprovata in considerazione della inattendibilità delle dichiarazioni della EN ( peraltro sconfessata specificatamente dal mancato riscontro del nominativo del LE nel file contabilità consegnato agli inquirenti ) e non riscontrata dal tenore delle intercettazioni ( utili a dar conto solo di una costante ricerca dello stupefacente in ragione della tossicodipendenza che lo affligge ) né, ancora confortata dall'utilizzo, nei ' colloqui captati, del linguaggio criptico tipicamente proprio dei partecipanti all'organizzazione criminale in contestazione perché circostanza non necessariamente sintomatica della affiliazione, considerata la possibilità, per il fruitore della sostanza stupefacente, di adeguarsi al linguaggio normalmente utilizzato dai fornitori.
4.2. PP AS, condannato per l'associazione ex art 74 Dpr 309/90, ha visto in appello confermato il giudizio di responsabilità ma ridotto e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt 192 cpp, 73 e 74 Dpr 309/90 e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Al fine segnala la non utilizabilità probatoria della chiamata in reità, pervasa dalla intrinseca inattendibilità della dichiarante, persona instabile mentalmente, inaffidabile, sia per i trascorsi giudiziari per calunnia, falsa testimonianza, false informazioni all'ufficio del p.m., sia per l'assoluta incoerenza del suo racconto, non privo di fantasticherie, esagerazioni ed irreali suggestioni. Si assume siccome palesemente violato il criterio di valutazione imposto dall'art 192 c.p. p. comma III, risultando illogica e contraddittoria la motivazione resa al riguardo, non essendo stato comprovato il fatto oggetto d'accusa afferente la partecipazione alla associazione e non risultando, la chiamata in correità, comunque confortata da positivi riscontri esterni a carattere individualizzante per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto. In sostanza il dato intercettivo e le dichiarazioni di OL EL danno conto di alcuni limitati episodi di cessione , curati direttamente e autonomamente dal ricorrente, non emergendo alcun diretto o indiretto coinvolgimento per l'approvvigionamento della sostanza, la vendita o la sua contabilizzazione con altri soggetti gravitanti a vario titolo nell'associazione, a partire dallo stesso De CO.
4.3 Sia LE che PP hanno depositato motivi nuovi insistendo sulla già dedotta inattendibilità della EN. Al fine, hanno allegato copia della sentenza emessa in data 3 maggio 2012 dalla Corte di Appello di OL e relativa ad alcuni dei coimputati giudicati con il rito ordinario , tra i quali il De CO 4 segnalando l'intervenuta assoluzione dal fatto associativo, ritenuto non sussistente , con riferimento a tutti i soggetti coinvolti in tale autonomo processo, decisione in parte motivata dalla affermata inattendibilità della EN.
5. SI AN, condannato solo per l'ipotesi associativa, ed SI ME condannato oltre che per l'ipotesi associativa anche per i reati fine di cui ai capi H e I, in esito alla rinunzia del gravame per i motivi diversi da quello sulla pena, hanno visto ridotta la pena comminata in primo grado . Con separati ricorsi, personalmente proposti, chiedono l'annullamento della decisione di secondo grado lamentando violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego del minimo edittale.
6. AZ MI e AZ US propongono ricorso per il tramite del difensore, avvocato Salvatore Operetto. Per entrambi, il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità quanto all'imputazione associativa, l'unica contestata, mantenendo inalterato anche il trattamento sanzionatorio.
6.1 Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge sostanziale e difetto di motivazione ritenuta assente. Deduce che già con l'appello l'intero gravame risultava ' concentrato in punto alla mancanza di validi elementi probatori utili ad ascrivere ai ricorrenti la fattispecie associativa, ipotesi accusatoria peraltro non corredata da alcuna contestazione in punto ai reati fine che della associazione avrebbero dovuto costituire momento di concretizzazione del relativo programma comune. Alla lamentata violazione del comma 2 dell'art 192 cpp per aver ritenuto il Giudice di primo grado riscontrata la partecipazione associativa in mancanza di prove e indizi gravi precisi e concordanti a fronte di elementi circostanziati atti a comprovare esclusivamente l'acquisto di stupefacenti finalizzato esclusivamente all'uso personale, il Giudice distrettuale non avrebbe sostanzialmente risposto se non attraverso argomentazioni illogiche che si sostanziano e risolvono in affermazioni apodittiche, comunque errate laddove si ascrive alle conversazioni intercettate un significato tale da ricondurre i dialoghi captati alla contestata logica associativa.
6.2 Con il secondo motivo si denunzia carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale è stata chiesta la applicabilità alla specie del combinato disposto di cui agli artt 74 comma VI e 73 comma V Dpr 309/90, considerato il modesto tenore delle condotte dei ricorrenti in ragione di modalità e circostanze dell'azione e quantità della sostanza. Rilievo cui la Corte non ha risposto in alcun modo.
6.3 Anche la difesa degli AZ ha depositato nuovi motivi, tutti imperniati sulla sentenza emessa dalla Corte di Appello di OL nel procedimento definito con il rito ordinario;
motivi, anche questi, colorati dalla rimarcata inattendibilità della EN letta in relazione alla affermata insussistenza della associazione in sé, a prescindere dal ruolo partecipativo ascritto ai ricorrenti.
7. IT US è stato ritenuto colpevole quanto alla contestazione associativa in primo e secondo grado. Confermato dal giudice distrettuale anche il trattamento sanzionatorio irrogato 5 dal primo Giudice. Propone ricorso per il tramite del suo difensore, avvocato Giovanni Blanco, ed adduce al fine violazione di legge e difetto di motivazione per inosservanza ed erronea applicazione del disposto di cui all'art 74 dpr 309/90 anche con riferimento alla attenuante di cui al comma VII dell'art. 73 ; motivazione contraddittoria e manifestamente illogica avuto riguardo ai parametri di applicazione del comma II dell'art 192 in punto alla riscontrata ipotesi partecipativa alla associazione di cui al capo a). Sottolinea al fine che la Corte Distrettuale, con motivazione laconica, non intellegibile in punto al processo logico giuridico posto a fondamento del confermato giudizio di responsabilità, avrebbe pretermesso la disamina dei motivi di appello, tesi a denunziare la occasionalità degli episodi, il contenuto ed il lasso temporale delle telefonate intercettate, la labilità del rapporto con la NO, consumato in un arco temporale molto ristretto, finendo per riscontrare una ipotesi partecipativa in aperta contraddizione con gli elementi costitutivi della relativa ipotesi delittuosa quantomeno sul versante dell'elemento soggettivo;
ipotesi peraltro in fatto contraddetta anche dallo spirito collaborativo immediatamente mostrato in occasione dell'arresto, giacché la modesta gravità del fatto, in presenza di una consapevole partecipazione associativa, avrebbe costituito ragione giustificativa di un atteggiamento dal tenore diverso. Con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 73 comma VII, segnala come la stessa avrebbe dovuto trovare spunto già nel percorso logico seguito dal primo giudice che, nel riscontrare il contegno collaborativo dell'IT, ebbe a confermarne la idoneità finalistica rispetto alla possibilità che l'attività illecita fosse portata a conseguenze ulteriori;
percorso logico contraddetto dal mero riconoscimento delle attenuanti generiche, confermato dalla Corte distrettuale con motivazione erronea nell'ascrivere una portata limitata alla collaborazione del ricorrente. '8. NI AN e NI AN riconosciuti colpevoli quanto alla contestata ipotesi associativa hanno visto confermata in secondo grado anche la statuizione sulla pena. ' Propongono ricorso per il tramite del difensore, avvocato Camillo Trapuzzano, deducendo al fine quattro diversi motivi .
8.1 Con il primo motivo denunziano violazione dell'art 606 lettera e) per motivazione assente, carente o manifestamente illogica avuto riguardo alla accertata sussistenza della fattispecie associativa ex art 74 dpr 309/90. La sentenza, per la difesa, non contiene alcun apprezzabile approfondimento circa l'esistenza del sodalizio contestato, cui ricollegare, in termini di consapevole apporto causale, le singole condotte, né vale il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, in assenza del doveroso vaglio critico rimesso al Giudice dell'appello.
8.2 Con il secondo motivo si denunzia carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale è stata chiesta la applicabilità alla specie del combinato disposto di cui agli artt 74 comma VI e 73 comma V Dpr 309/90. A fronte dell'excursus esposto con i motivi di appello in ordine alle risultanze probatorie attestanti la riferibilità del fatto alla ipotesi attenuata invocata, la Corte non ha fornito risposta alcuna. 6 8.3 Con il terzo motivo si deduce motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art 192 cpp: il giudizio di responsabilità ascritto ai ricorrenti in punto alla dedotta partecipazione associativa trova fondamento nelle dichiarazioni della EN ritenute dalla Corte attendibili perché coerenti e dettagliate con motivazione da ritenersi inconsistente perché estranea ai necessari approfondimenti sulla attendibilità intrinseca della dichiarante su quella del suo narrato oltre che sulla presenza di riscontri esterni individualizzanti così come imposto dall'art 192 commi III e IV. Le scarne propalazioni rese dalla EN sui ricorrenti soffrono inoltre di quella manifesta esasperazione già rimarcata dal Gip tale da inficiarne in radice l'attendibilità e non contengono riferimenti precisi e circostanziati utili a far nascere alcun indizio di reità a carico di chicchessia, perché la donna non solo non indica espressamente i fratelli NI, ma nel riferire di aver consegnato un pacchetto non ne Indica con precisione il contenuto nè sa precisare a chi lo avrebbe consegnato, come da verbale di interrogatorio che si allega al ricorso. All'infuori della dichiarazione della EN, nessun altro elemento probatorio dimostrerebbe lo svolgimento di una attività di spaccio presso il detto esercizio comunque soggettivamente imputabile ai ricorrenti .
8.4 Con il quarto e ultimo motivo la difesa segnala diverse incongruenze fattuali indicate a supporto della motivazione ed in distonia anche con la decisione di primo grado, incongruenze immediatamente correlate agli asseriti rapporti con De AL e con CCli ME, elementi privi di alcun conforto nelle risultanze probatorie, a comprova di altra ragione inficiante la motivazione, per tale via viepiù contraddittoria e manifestamente illogica.
8.5 Anche i ricorrenti NI hanno depositato motivi nuovi prendendo spunto dalla sentenza emessa nel procedimento definito con il rito ordinario, allegata ai motivi depositati;
ed anche in parte qua la difesa trae spunto da tale statuizione per ribadire i rilievi già mossi alla sentenza impugnata in punto alla ritenuta sussistenza dell'associazione in sé oltre che in relazione alla attendibilità intrinseca della EN.
9. EN EL, previo riconoscimento della attenuante di cui al comma VII dell'art 74 Dpr 309/90, è stata riconosciuta colpevole sia dell'ipotesi associativa che dei reati fine descritti ai capi be c della rubrica. La pena determinata in primo grado è stata confermata anche in appello avendo il Giudice distrettuale negato l'invocata applicabilità alla specie delle generiche e della attenuante ex art 8 legge legge 203/91. Con il ricorso, presentato tramite il difensore avvocato Clelia Scioscia, lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art 8 legge 203/91 e difetto di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 62 bis cp e dell'applicazione di quella ex art 74 comma VII Dpr 309/90. 10. CCli ME, imputato e condannato sia per la partecipazione alla associazione ex art 74 che per l'acquisto per uso non personale cristallizzato al capo G della rubrica, in sede di appello ha rinunziato ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio e per tale via ha visto la pena ridotta rispetto a quanto comminato in primo grado. Propone personalmente ricorso lamentando violazione di legge avuto riguardo all'art 129 cpp ed adducendo al fine che il 7 Giudice distrettuale, pur in presenza della rinunzia avrebbe comunque dovuto vagliare la sussistenza dei presupposti utili ad una pronunzia di segno diverso dalla condanna giusta la norma invocata vaglio nella specie totalmente pretermesso pur in presenza di palesati elementi atti ad escludere sia la sussistenza di un gruppo associativo che la partecipazione allo stesso da parte del ricorrente e infine l'ascrivibilità stessa al CCli del reato di cui al capo N, peraltro contraddetta dalla intervenuta assoluzione dei concorrenti separatamente giudicati. Anche quest'ultimo ricorrente ha depositato motivi nuovi basati sulla sentenza resa in esito al dibattimento. Ritenuto in diritto 11. La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla contestazione associativa ( capo A della rubrica), rivolta a tutti gli odierni ricorrenti, ed a quella di cui al capo G, articolata ai danni dei ricorrenti LE e CCli ( in concorso con De CO ME separatamente giudicato); ciò in ragione delle ricadute prodotte, sulla situazione processuale in giudizio, dalle due sentenze, emesse dal Tribunale di NO in primo grado (con riferimento f alla posizione del DE CO in relazione al capo G ) e dalla Corte di Appello di OL ( in ordine a tutti gli altri coimputati coinvolti nel medesimo fatto associativo di cui al capo A ) avuto riguardo alle posizioni processuali del coimputati, coinvolti nella mededima indagine che, a differenza degli odierni ricorrenti, non sono stati giudicati nelle forme dell'abbreviato ma in quelle proprie del rito ordinario. Sentenze, queste passate in giudicato con soluzione ' assolutoria nel merito diametralmente opposta rispetto quella oggi sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte. 12. Giova premettere che con motivi nuovi tempestivamente e ritualmente depositati i ricorrenti AZ MI e US , NI, AN e AN e CCli ' muovendosi all'interno delle ragioni di doglianza già sollevate con il ricorso, immediatamente legate alla contestata sussistenza in sé dell'associazione loro comunemente ascritta, hanno allegato copia della sentenza emessa dalla Corte di appello di OL in data 3/5- 31/7/2012, passata in giudicato il successivo 2/11, in esito alla quale i coimputati nel fatto associativo di cui al capo A) della rubrica, ivi giudicati con il rito ordinario, sono stati assolti con la formula" il fatto non sussiste" ricondotta all'egida di cui al comma II dell'art 530 cpp . La sentenza, emessa dopo la scadenza dei termini per proporre l'odierno giudizio di legittimità e dunque coerentemente entrata in questo processo solo per il tramite del mezzo di cui all'art 585 comma IV, cpp, perviene alla conclusione assolutoria per un verso in considerazione della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni attivate a seguito del decreto emesso dal PM in data 27/8/2005 ( afferenti la parte iniziale dell'indagine che occupa); per altro verso, ancora, in ragione della assoluta inattendibilità ascritta alla collaborante EN RA con conseguente espunzione del suo narrato dal materiale probatorio da porre a fondamento della decisione;
infine in considerazione delle dichiarazioni rese in dibattimento da De CO ME. 008 Sempre guardando al possibili effetti destinati, nei termini precisati da qui a poco, a riverberarsi sul processo che occupa in relazione alla autonoma definizione dibattimentale della medesima indagine, va poi segnalato come la difesa dell'imputato LE US già in sede di ricorso ha avuto modo di allegare, richiamandola nel motivare le ragioni di doglianza ivi espresse, la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di NO ( la nr 1799/10 R .Sent. ) nel processo trattato con il rito ordinario e nelle more passata in giudicato;
sentenza a mezzo della quale, con riferimento alla imputazione di cui al capo G, contestata al LE in concorso con il CCli e il De CO in relazione alla ipotesi delittuosa di cui all'art 73 DPR 309/90, quest'ultimo, separatamente giudicato rispetto ai primi due, è stato assolto sempre con la formula del fatto non sussiste sul presupposto, ivi ritenuto, che l'acquisto di sostanza stupefacente operato dai tre non fosse finalizzato allo spaccio bensì ad uso personale. Sentenza, questa, che pur se acquisita in appello non aveva costituito, in quanto successiva, ragione specifica d'appello né dei nuovi motivi legati a quella fase di giudizio. 13. L'allegazione di siffatte statuizioni, munite della definitività, per il tenore delle relative decisioni autonomamente assunte dai giudici del merito, tali da cristallizzare un palese ' contrasto quantomeno in punto alla soluzione finale adottata in ambiti fattuali palesemente comuni quali certamente sono sia quelli afferenti la contestazione associativa di cui al capo A - e parimenti quella mossa al capo G ai ricorrenti LE e CCli in concorso tra loro e con il De CO introduce in processo il tema inerente l'indifferenza o meno della odierna realtà processuale ( momento di definizione delle medesime situazioni di reato trattate, per alcuni degli imputati nelle forme del rito abbreviato, conclusosi nel merito con statuizioni di ' condanna ) rispetto al giudicato assolutorio caduto, sui medesimi fatti di reato, avuto riguardo alle posizioni processuali definite con il rito ordinario. Con la peculiarità che nella specie, soprattutto avuto riguardo alla contestazione associativa l'assoluzione passata in giudicato, pur se motivata in ragione del comma II dell'art 530 cpp, non ha riguardato il singolo aspetto partecipativo degli imputati processati nelle forme ordinarie ma è piuttosto radicalmente caduta sulla stessa sussistenza in sé dell'associazione, radicalmente negata, in quell'occasione processuale, dalla Corte di Appello di OL. 14. Nel definire il tema, ritiene la Corte di poter prendere le mosse da un punto fermo di partenza, id est la non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 587 cpp, cui risultano correlati inscindibilmente due ulteriori profili chiamati a regolamentare il caso a mano ci si riferisce in particolare al principio di non vincolatività reciproca delle decisioni autonomamente assunte nei giudizi penali che trattano separatamente posizioni diverse afferenti medesimi reati plurisoggettivi quale corollario del favor separationis che radicalmente colora l'attuale codice di rito;
ed in correlazione, al significato interpretativo da ascrivere al disposto di cui all'art 238 bis cpp, chiave di volta della presente questione processuale, perché per un verso costituisce la strada di accesso al giudizio, anche in questa fase, per le due sentenze irrevocabili citate mentre, per altro verso, fornisce la cifra dell'effettivo impatto da ascrivere alle decisioni in oggetto nell'odierno processo. 9 14.1 La non applicabilità dell'art 587, comma I, cpp al caso a mano costituisce il frutto di una interpretazione consolidata in tal senso espressa dalla Corte Suprema (si veda Cass. Penale, Sez. 1, sentenza n. 19901/2004; sezione sesta sentenze nn 27701/08 e 41626/09). L'effetto estensivo ( nella specie della sentenza quale conseguenza del favorevole accoglimento) dell'impugnazione proposta da alcuni coimputati anche agli altri rimasti estranei al gravame in relazione a motivi non esclusivamente personali ( tali dovendosi certamente intendere i profili posti a fondamento delle due statuizioni assolutorie in questione) va infatti escluso laddove, come nella specie, la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata da altro giudice del merito con soluzione diversa e incompatibile rispetto a quella assunta con la sentenza della quale si chiede l'estensione. Il superamento dei limiti soggettivi e finanche della cristallizzazione del giudicato garantito dalla citata norma presuppone indefettibilmente non solo una medesima posizione sostanziale ( il concorso di persone o la presenza di reati plurisoggettivi o di fattispecie di reato diverse ma tra loro interdipendenti ) ma anche la medesima situazione processuale, intesa in termini di identità del giudizio che coinvolge i coimputati oltre che della decisione che ne definisce le posizioni, ovviamente in un grado diverso : se la ratio sottesa alla norma, infatti, è quella di evitare una possibile inconciliabilità tra decisioni tanto da fungere da rimedio straordinario sostanzialmente anticipatorio ( così la costante giurisprudenza di questa Corte a far tempo dalla sentenza nr 9/95 delle SS. UU., Cacciapuoti), deve tuttavia precisarsi che la funzione qui perseguita non è quella di prevenire e risolvere qualsiasi incompatibilità tra giudicati ma solo quella tra sentenze, emesse in gradi diversi in esito al medesimo procedimento e in ' considerazione dello stesso substrato probatorio, costituendo, quest'ultimo presupposto, la ragione ultima della inaccettabilità di soluzioni contrastanti afferenti posizioni comuni tale da giustificare anche il superamento del limite della irreversibilità giudicato. Ed è proprio il superamento dell'irreversibilità del giudicato, in deroga al canone generale dettato dall'art 649 cpp, che finisce per costituire l'ostacolo più serio alle spinte interpretative finalizzate, in ragione primaria di economia processuale ( nell'ottica anticipatoria dei possibili profili di revisione), ad ampliare l'area di operatività del comma primo della citata norma sino a ricomprendere anche i rapporti tra sentenze emesse in processi diversi relativi tuttavia alla medesima situazione di reato ( ipotesi tutt'altro che rara nell'odierno regime processuale, connotato dalla svariate possibilità definitorie in rito di posizioni soggettive afferenti a fatti di reato identici o comunque interdipendenti ) : la deroga al giudicato costituisce infatti eccezione alla regola generale e in quanto tale rende problematica una interpretazione estensiva del dato normativo ( quella analogica risultando in sé interdetta dalla natura processuale del dato normativo di riferimento). Se è vero, poi, che il tenore letterale del primo comma dell'art 587 cpp fa cenno espresso solo alla unicità del reato quale nucleo fondante l'effetto estensivo così da motivare opzioni interpretative diverse da quella qui favorita, è parimenti incontrovertibile che la soluzione destinata a ritenere circoscritto l'effetto estensivo alle sole sentenze emesse nel medesimo 10 procedimento trova altrettanto se non più determinante, fondamento letterale nella lettura congiunta del secondo comma della norma in questione (che regolamentando l'ipotesi dei più processi "riuniti" nel senso di limitare tuttavia l'effetto estensivo alle sole ipotesi in cui il tratto comune afferisca ai motivi relativi a ragioni in rito sembra legittimare, con forza, l'assunto che l'istituto dell'estensione idea che l'ipotesi del primo comma afferisca ad una formalmente unica identità processuale ) ma soprattutto appare confortata in modo determinante da una visione sistematica del tema in questione, coerentemente inserito , attraverso la scelta ermeneutica adottata, all'interno del vigente codice di rito, chiaramente ispirato al favor separationis e dunque alla sostanziale autonomia e indipendenza delle diverse realtà processuali pur a costo di decisioni finali tra loro inconciliabili, comunque destinate a trovare soluzione nel rimedio straordinario previsto dall'art 630 cpp . Tale ultimo richiamo permette poi di agganciarsi, nel dipanarsi logico del motivare in esame al ruolo da ascrivere nella specie al disposto di cui all'art 238 bis cpp, il quale, com'è noto, consente l'acquisizione in processo, come elemento probatorio da valutare in confronto con le altre emergenze istruttorie, alle sentenze irrevocabili formatesi in altri processi , avuto riguardo alla prova dei fatti in tali autonomi processi accertati . Costituisce orientamento costante di questa Corte, pienamente in linea, con la traccia interpretativa sopra delineata, quello in forza al quale, le sentenze irrevocabili rese in altro procedimento possono essere prodotte in giudizio senza che le stesse costituiscano ragione di vincolo valutativo per il decidente. Si afferma in genere, infatti, che la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice di merito, unitamente agli altri elementi di prova (Cass. pen. Sez. 3, 8823/2009 Rv. 242767, Bagarella. Massime precedenti Conformi: N. 12595 del 1998 Rv. 211768 Massime precedenti Vedi: N. 6755 del 1994 Rv. 198107, N. 5618 del 2000 Rv. 216306, N. 8881 del 2000 Rv. 216920, N. 23460 del 2003 Rv. 225323, N. 16626 del 2007 Rv. 236650, N. 42799 del 2008 Rv. 241860). E ciò in linea con l'insegnamento espresso dal Giudice delle leggi ( sentenza nr 29/2009) che, nel valutare la tenuta dell'art 238 bis cpp avuto riguardo ai commi IV e V dell'art 111 Cost., ha avuto modo di precisare che "la scelta del legislatore di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio scaturente dagli esiti di altro processo conclusosi con sentenza irrevocabile e di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi - tutto ciò nel quadro delle prospettive eventualmente contrapposte, da misurare, come si è detto, nel si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistemacontraddittorio dibattimentale - processuale, della pregiudiziale penale: la quale, al contrario, proiettava in termini di vincolatività il giudicato esterno nel processo "pregiudicato". Il tutto sottolineando, per altro verso, come la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell'imputato, alla cui salvaguardia il parametro costituzionale invocato è stato posto". Considerazioni, queste, che ad opinione della Corte costituiscono il 11 sugello definitivo quanto alla tesi della inoperatività dell'effettivo estensivo dell'impugnazione ( e di quello rescissorio della sentenza che la accoglie ) in relazione a posizioni giudicate in realtà processuali diverse da quelle nelle quali è stato accolto il gravame funzionale all'estensione . 14.2 Esclusa, dunque, la applicabilità alla specie del disposto di cui al comma I dell'art. 587 cpp, torna in gioco il disposto di cui all'art 238 bis cpp nell'ottica comunque volta a riconoscere un rilievo, nella odierna situazione processuale, alle citate sentenze irrevocabili, che, in termini talmente contrastanti rispetto alla decisione oggi sottoposta al vaglio di legittimità ' hanno definito le posizioni degli altri coimputati nel reato plurisoggettivo, l'associazione di cui al capo A, e nella ipotesi di concorso contestata al capo G. Ed il riferimento all'art 238 bis pone, a sua volta, due ulteriori criticità. La prima attiene al tema della possibilità di procedere all'acquisizione ex art 238 bis cpp anche nel giudizio di cassazione , di norma estraneo a nuove produzioni in ragione della cristallizzazione processuale devoluta giusta l'art 609 cpp. La seconda, ovviamente attuale solo se si risponda in termini positivi al primo quesito, riguarda la portata di tale produzione in sede di legittimità, avuto riguardo alle connotazioni tipiche del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Alle due tematiche critiche in oggetto questa sezione della Corte ha già avuto modo di rispondere in fattispecie sostanzialmente analoga a quella di specie ( anche in quel caso la distonia tra sentenze riguardava il binomio processuale tra abbreviato e giudizio ordinario ed afferiva a situazioni comuni ai diversi coimputati proprio in punto all'accertamento di una fattispecie associativa), secondo valutazioni in diritto e soluzione nel merito che questo Collegio condivide e fa proprie richiamandole pedissequamente. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza nr 47314/09 in forza alla quale, quanto al tema della acquisizione, è stato affermato che "..esiste sul punto una costante giurisprudenza che, nell'affermare l'irricevibilità dei documenti, esibiti la prima volta in sede di legittimità, avuto riguardo al ruolo di pura legittimità della Suprema corte, ha però fatta salva la produzione di quei documenti che l'interessato (come nell'odierna fattispecie) non fosse in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (cfr. in termini :Cass. Pen. sez. 4^, 1835/2006, Procuratore generale c. Umarino;
conformi: 211824; 214298; 223043). Rv. Per sintetizzare: una volta ribadito che in tema di ricorso per Cassazione non è più consentita la presentazione in Cassazione di "nuovi documenti", che la parte non abbia depositato tempestivamente nella sede di merito (giacché il legislatore ha voluto esaltare le funzioni della Corte quale giudice di legittimità, evitando sovrapposizione di ruoli), va tuttavia affermata la possibilità di acquisire: sia la documentazione, formatasi in tempo successivo alla decisione impugnata che risulti rilevante ai fini della pronuncia, sia quei documenti dai quali, senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens" o di cause di ipotesi più favorevoli estintive Evenienza questa che dà sostanziale applicazione al canone del "favor innocentiae", in virtù del 12 quale è consentito prendere in esame gli atti (sopravvenuti alla decisione impugnata e non potuti depositare od acquisire nella sede di merito) al fine di verificare, ad esempio, l'evidente sussistenza di altra possibile ragione di proscioglimento (Cass. Pen. Sez. 3, 445/1998 Rv. 209250 Fabbri. Massime precedenti Vedi: N. 4723 del 1994 Rv. 198732, N. 1948) del 1996 Rv. 205434), e considerato altresì che, oltre al principio del "favor rei", militano evidenti esigenze di giustizia, di celerità, di ragionevole durata del processo, anche allo scopo di impedire, per esempio, che a carico di un cittadino persistano oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli (cfr. Pen. Sez. 3, 6987/2000 Rv. 216372Cass. Ceracchi). Senza contare che, attraverso la produzione del documento, si consente l'accesso nel giudizio di legittimità di un dato valutativo altrimenti inaccessibile su cui viene a fondarsi una questione che non sarebbe stata deducibile nel precedente grado e che diviene deducibile in forza del precetto dell'art. 609 c.p.p., comma 2. Così da neutralizzare ogni ostacolo alla proposizione della questione stessa che ha per presupposto proprio il documento sopravvenuto. Se è vero che la proposizione ora ricordata costituisce anche una deroga al principio stabilito nell'art. 606 c.p.p., comma 3, ne deriva che è proprio il "documento sentenza irrevocabile" ad introdurre una questione non deducibile in grado di appello e sulla quale la Corte di legittimità chiamatanecessariamente è a pronunciarsi. Nè può essere trascurato che nella specie, l'acquisizione della sentenza di proscioglimento del correi in reato associativo, sulla sostanziale quasi-identità degli elementi, valutati con contrario esito dai giudici della condanna, si impone nella sede non di merito, anche per prevenire, tra l'altro, possibili sviluppi in tema di revisione, riferiti all'ipotesi disciplinata dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), in punto di inconciliabilità dei fatti, stabiliti a fondamento delle due sentenze". Così risolto il primo profilo critico, nell'ottica della certa possibilità di acquisire, in questa sede, le sentenze irrevocabili formatesi in altro processo, occorre poi chiarire se il confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato con la situazione probatoria propria del processo nel quale viene ad acquisirsi l'altrui giudicato ( giudizio nel quale si concreta, nella specie, il correlato effettuale conseguenziale alla applicabilità del 238 bis cpp giacchè l'acquisizione cade in un momento di già intervenuta definizione, pur se solo in secondo grado, anche del processo non coperto dal giudicato) costituisca momento coerente alla valutazione tipicamente propria del giudizio di legittimità o per contro siffatta ponderazione valutativa, in quanto immediatamente afferente il se, ' giudizio sul fatto e sul materiale probatorio posto a sostegno delle contrapposte prospettazioni in causa non costituisca piuttosto tipica ed esclusiva pertinenza del giudizio di merito, cui F deve retroagire il processo per mezzo dell'annullamento con rinvio. La seconda, nel giudizio della Corte, pare essere la soluzione più confacente alla specie sempre in linea con il precedente arresto di questa sezione in precedenza citato. Ferma la non vincolatività dei giudizi valutativi espressi in seno alla decisione irrevocabile e irrimediabilmente stabilite le preclusioni formatesi nel processo non ancora coperto dal 13 ' 1giudicato ( nel caso a mano ad esempio quelle afferenti la parziale inutilizzabilità delle intercettazioni, coperta, nella specie dal giudicato interno per non aver nessuno dei ricorrenti riproposto in cassazione il relativo motivo una volta rigettata l'eccezione anche in sede di appello), non sembra dubbio che non spetti al Giudice di legittimità procedere ad una valutazione di resistenza , di prevalenza o di indifferenza delle emergenze sottese alla decisione irrevocabile. Piuttosto la comparazione tra i due momenti processuali costituisce un tipico profilo di merito anche alla luce della necessità di consentire alle parti tutte di interloquire pienamente su questioni che ineriscono inevitabilmente al fatto, così da rendere concreto il contraddittorio per altra via precluso in considerazione della estraneità delle valutazioni sul fatto quanto al perimetro tipico del giudizio di legittimità. In sostanza, le valutazioni conseguenti all'acquisizione ex art 238 bis devono ritenersi non compatibili con il giudizio di legittimità ; con la conseguenza che l'acquisizione in oggetto, se non seguita da una rivalutazione nel merito della situazione probatoria sottesa al giudizio non ancora definito in ragione della pendenza del ricorso in Cassazione, perderebbe di rilievo e finirebbe per concretare un controsenso logico. La remissione al giudice del merito finisce quindi per essere passaggio obbligato ogni qual volta la produzione in sede di legittimità della sentenza irrevocabile formata in altro processo non altrimenti consentita in precedenza per - ragioni in fatto o la cui disamina effettuale sia stata obliterata dal giudice d'appello - dia conto di un conflitto insanabile tra le due decisioni. Così facendo si consente, ove ne sussistano i presupposti, di anticipare, nella concreta situazione processuale venutasi a formare, i possibili momenti di una futura revisione in ragioni di una evidente ottimizzazione dei tempi del processo;
si favorisce il più completo contraddittorio delle parti su tutti gli aspetti probatori che riguardano la valutazione finale afferente posizioni processuali comuni quali sono tipicamente quelle relative alle fattispecie plurisoggettive e alle ipotesi di concorso rattate in processi e con riti diversi;
si realizza, per quanto possibile una maggiore unitarietà ' decisionale pur a fronte delle diversità processuali di ciascuna situazione in raffronto e della ferma libertà valutativa in capo al decidente, riducendo in tal modo, quantomeno in potenza, le discrasie di sistema per forza di cose connesse alla pluralità di riti suscettibili di adozione per definire la medesima vicenda involgente più soggetti, oltre che alla autonomia e alla separatezza di queste strade processuali. 15. Tornando al caso di specie, non pare dubbio che le due sentenze irrevocabili allegate e acquisite si pongano, pur a fronte di un diverso materiale probatorio di riferimento, in radicale alternativa tra loro: quanto alla contestazione associativa, l'assoluzione resa nel dibattimento ha negato in sé la stessa sussistenza del fatto associativo, diversamente riconosciuto dalla sentenza emessa in abbreviato;
quanto al reato di cui all'art. 73 Dpr 309/90, contestato al capo G per quel che qui interessa a CCli e LE, la decisione emessa in sede ordinaria, in ragione della tossicodipendenza dei tre concorrenti e considerata l'entità della sostanza stupefacente acquistata ha escluso la responsabilità del De CO sul presupposto della finalizzazione ad uso personale e non in funzione del successivo spaccio dell'acquisto 14 ידנדיי contestato nell'occasione mentre, in sede di abbreviato, il medesimo fatto è stato giudicato quale estrinsecazione dell'attività associativa per tale via conclamando la ritenuta responsabilità dei due imputati . Non v'è chi non veda come, preclusa per ragioni di collocazione temporale, la produzione delle sentenze irrevocabili in grado d'appello e impedita, per tale via, in quella sede la dinamica valutativa ordinaria imposta dall'art 238 bis cpp, l'odierna acquisizione delle citate decisioni imponga, in considerazione di quanto sopra rappresentato, l'annullamento con rinvio relativamente ai capi di sentenza che afferiscono a siffatte contestazioni per consentire alla Corte Distrettuale, alla luce della disciplina propria dell'art 238 bis, di rendere le valutazioni ritenute più confacenti alla specie nella reciproca considerazione del rispettivo materiale probatorio, ferme le preclusioni in rito già maturatesi nel processo non ancora definito. Annullamento che così motivato è bene evidenziario assorbe, senza per ciò solo ovviamente consacrarne la infondatezza, la disamina di tutti gli ulteriori profili di doglianza formulati dai ricorrenti AZ, NI, LE, PP e IT in punto alla sussistenza in se dell'associazione e quanto alla loro riscontrata partecipazione e, limitatamente, al solo LE, in ordine al giudizio di responsabilità reso in punto alla contestazione sub G. 16. Le ragioni di annullamento poste a fondamento dell'accoglimento dei motivi ritualmente proposti dal ricorrenti AZ e NI in ordine alla associazione determina l'estensione del relativo effetto rescissorio anche a tutti gli altri coimputati, non importa se non validamente impugnanti in assoluto, o sul capo associativo: nel caso, a differenza di quanto sopra ' rappresentato, trova coerente applicazione il primo comma dell'art 587 cpp in ragione della identità del processo e della natura non esclusivamente personale del rilievo con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate comunque destinate ad incidere sulla condanna legata alla contestazione associativa. Ed analoga considerazione va mossa con riferimento alla estensione dell'accoglimento dei motivi di ricorso formulati dal LE avuto riguardo alla posizione del CCli in riferimento alla contestazione sub G, non incontrando l'effetto estensivo ostacoli nella eventuale inammissibilità del ricorso presentato da quest'ultimo ricorrente. 17. La sentenza impugnata va per contro confermata avuto riguardo a tutte doglianze rivolte in direzione di contestazioni diverse da quelle segnalate con le lettere A e G della rubrica. Ci si riferisce in particolare alle varie ipotesi di reati fine contestati avuto riguardo in particolare ai ricorrenti PA ( capi O e Q), SI ME ( H, I ) e EN EL ( capi B e C). 17.1 Quanto alla EN va evidenziato che il relativo ricorso risulta esclusivamente incentrato sulla riconoscibilità dell'attenuante ex art 8 legge 203/91 e di quella ex art 73 comma VII Dpr 309/90. Il ricorso in parte qua, prescindendo dalla stessa fondatezza in diritto del rilievo, deve ritenersi inammissibile per la aspecificità dei rilievi, resi trasferendo pedissequamente in sede di legittimità le doglianze formulate in appello senza formulare critiche dirette, in parte qua, alla sentenza di secondo grado. Ne consegue che, intervenuto il giudicato sui reati fine contestati anche con riferimento alle attenuanti in esame, pur in esito 15 ad una eventuale rideterminazione della pena in sede di rinvio in caso di rivisitazione del giudizio sull'associazione per effetto della motivi di ricorso sollevati, resterà preclusa, per la EN, la possibilità di usufruire delle citate attenuanti. 17.2 Anche i ricorsi di PA CI ed SI ME in punto ai reati fine loro contestati sono da ritenersi inammissibili. 17.3 Quello del PA, avuto riguardo al primo motivo, legato alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui all'art 129 cpp, è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza della censura, integrata da un motivo di appello (sulla responsabilità) espressamente rinunciato. La rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive, infatti, la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Se l'oggetto della rinuncia investe i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, è evidente che il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato (o delle parti, se consentita anche dal p.m.) di riduzione della pena ovvero di mitigazione dei suoi effetti (riconoscendo, come nel caso di specie, il beneficio di cui all'art. 163 cp), non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause delineate dall'art.129 cpp. Per la semplice ragione che -per un verso- a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, allorché l'imputato abbia abdicato al motivi di impugnazione, limitando Il thema decidendurn del giudizio di secondo grado alla sola misura della pena, la cognizione del giudice di appello è circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e che -per altro e congiunto verso- la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante escludente, per sé, l'esistenza di eventuall cause di non punibilità ex art. 129 cpp. Ne consegue che, pur non venendo meno il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio (sussistendone i presupposti, originari o sopravvenuti) la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cpp, le censure afferenti alla ipotizzata omessa applicazione di tale norma espresse con il ricorso per cassazione non possono risolversi, come accaduto nella specie, in una apodittica denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado, senza indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie ex art. 129 cpp (in questi termini pedissequamente Cassazione Sez. 7, Ordinanza n. 46280/2009 Rv. 245495; ancora Cass. Sez. 5, 18.5.2006 n. 19511, Birra, rv. 234407). 17.3.1 Il secondo motivo, immediatamente afferente la dosimetria della pena risulta assorbito dall'annullamento con rinvio in ordine alla responsabilità per il fatto associativo. 17.4 Quanto infine al ricorso di SI ME, esclusivamente correlato alla dosimetria della pena, ne va dichiarata la inammissibilità per la mancata esplicitazione dei motivi a sostegno del gravame , risultando la doglianza esclusivamente concretata in una mera contestazione, non altrimenti specificata, dell'entità della pena irrogata. 16 -Resta ferma, naturalmente in caso di esclusione del reato associativo, in sede di rinvio - la necessità di una nuova autonoma determinazione della pena per i reati ex art 73 Dpr 309/90.
PQM
Annulla la sentenza impugnata relativamente al delitto di cui all'art 74 DPR 309/90 di cui al capo A nonché quanto al LE US ed a CCli ME, al delitto di cui all'art 73 DPR 309/90 di cui al capo G e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di OL. Rigetta nel resto i ricorsi di PA CI, SI ME e EN EL. Così deciso il 4 dicembre 2012 Il Consigliere estensore N Presidente (dott Benedetto Paternò Raddusa) ( Dott. Cortese) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera SI T R O C