Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito.
Commentario • 1
- 1. Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3182
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 2825/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OB AN, N. IL 02/06/1968;
avverso ORDINANZA del 21/10/2005 TRIBUNALE di LANCIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 21.10.2005 il Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, il beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso a OB AN con sentenza emessa il 23.12.1996 dal Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile l'11.2.1997. Osservava il Tribunale predetto che la revoca della sospensione condizionale era imposta dalla constatazione che lo UC, già condannato con la citata sentenza, nel quinquennio successivo a quest'ultima data, e cioè il 2.4.1998, aveva commesso il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Lanciano del 26.11.2001, esecutiva il 2.4.2004.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il sunnominato UC, lamentando violazione di legge, sotto il profilo che la sentenza del 26.11.2001 riguardava il reato di bancarotta fraudolenta, che, come risultava chiaramente dalla medesima pronuncia, era stato commesso non il 2.4.1998, coincidente con quella della dichiarazione di fallimento, ma nel periodo dicembre 1995 - maggio 1996, durante il quale erano stati commessi i fatti distrattivi costituenti il reato di bancarotta, mentre il tribunale aveva fatto erroneamente riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, che però non poteva considerarsi quella di commissione del delitto, ma semmai quella dell'accertamento di esso, ragion per cui, essendo stato il secondo reato commesso antecedentemente al passaggio in giudicato della prima sentenza, non sussistevano le condizioni per la revoca del beneficio. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, per cui va dichiarato inammissibile.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale di Lanciano ha fatto corretta applicazione della legge, per la semplice ragione che la data di commissione del reato di bancarotta fraudolenta coincide normalmente, eccetto le ipotesi di bancarotta postfallimentare, con quella di dichiarazione del fallimento (v., fra le tante, Cass., Sez. 1^, sent n. 4859 del 27.10.1994, Ferrari;
Sez. 1^, sent. n. 2392 dell'11.4.1996, Magnini;
Sez. 5^, sent. n. 1935 del 19.10.1999, Auriemma, ecc.). Nè appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui occorre distinguere la data di "consumazione" del reato, nella fattispecie coincidente con la data della dichiarazione del fallimento, da quella di "commissione" dello stesso, coincidente con la data di commissione dei fatti distrattivi.
Ciò, per la inoppugnabile ragione che la dichiarazione di fallimento, come è ormai principio da tempo affermato e ormai consolidato, "è un elemento costitutivo del reato di bancarotta e non una condizione oggettiva di punibilità, di guisa che tale reato si concretizza in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione di beni, sia dichiarato fallito".
Per tali considerazioni il ricorso, in conformità al parere espresso dal Procuratore generale presso questa Corte, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua avuto riguardo ai profili di colpa chiaramente ravvisabili nel gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007