Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 1825
CASS
Sentenza 6 novembre 2006

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Massime1

In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito.

Commentario1

  • 1Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 1825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1825
Data del deposito : 6 novembre 2006

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