Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Il ricevere regalie per somme non indifferenti dall'imprenditore o dall'amministratore di una società, qualora intervenga il fallimento degli stessi, realizza il concorso del soggetto estraneo nel reato di bancarotta per distrazione posto in essere da quello qualificato. Il dolo di tale reato è quello generico e, consistendo nella volontarietà della ricezione oltre che nella consapevolezza che la stessa è idonea a recare danno ai creditori, è desumibile dalla conoscenza, da parte dell'agente, dello stato di decozione della società.
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Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 23675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23675 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 22/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 693
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 03779/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Imputato TU AN nato il [...];
CO di Sicilia s.p.a. corrente in Palermo, quale responsabile civile;
avverso la sentenza emessa il 6-12-02 dalla Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria aggiunta dell'imputato;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana FERRUA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per il responsabile civile, l'avv. Enrico Caratozzolo che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
Uditi, per le parti civili, l'avv. Francesca Biliardo per la Curatela del fallimento e l'avv. Giudo Scarcella per il Credito Italiano che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore dell'imputato, avv. US Amendolia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 2-6-99 il Tribunale di Messina dichiarava TU AN responsabile di bancarotta fraudolenta aggravata patrimoniale in concorso con i soci della Comeco coop srl., Maremonti Coop A.r.l., Edilbaci Coop A.r.l, Ticasa Coop A.r.l. dichiarati falliti il 17-3-93 dal Tribunale di Messina (TR ME e LO AN), con gli amministratori della Comeco, Maremoti, Ticasa ed altri agevolatori;
con le attenuanti generiche equivalenti a quella del danno di particolare gravità lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
condannava altresì il predetto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili CO di Sicilia, CA RE di S. EN, LI US e MI US nonché in solido con il CO di Sicilia, responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della Curatela fallimentare;
dichiarava non doversi procedere per due ulteriori reati di truffa, rispettivamente in danno di istituti bancari e di privati, perché estinti per prescrizione.
Con pronuncia 6-12-02 la Corte di appello riduceva la pena inflitta, confermando nel resto la gravata decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato ed il responsabile civile nei termini infradescritti.
TU AN.
1 - Nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa. Il motivo è infondato.
Si ha mutamento del fatto ai sensi dell'art. 516 c.p.p. con necessità di contestazione suppletiva quando in dibattimento il fatto si palesa diverso nei suoi connotati essenziali rispetto a quello contestato, ponendosi rispetto ad esso in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, situazione da escludersi quando la contestazione formale risulti semplicemente specificata;
d'altro canto la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa non può mai sussistere se l'imputato attraverso l'iter del processo sia stato in grado di difendersi in ordine al fatto accertato (ex plurimis: Cass. 11-6-99 n. 0 7581 RV. 213776; Cass. 4/9/03 n. 35120 RV. 226654; Cass. 8-8-03 n. 34051 RV. 226796).
Nella fattispecie il reato di bancarotta fraudolenta fu contestato al TU quale soggetto estraneo in concorso con i soggetti qualificati, soci ed amministratori, ed in particolare gli fu addebitato di avere, nella sua posizione di direttore della filiale n. 1 di Messina del CO di Sicilia, ispirato e realizzato una fitta trama di irregolarità bancarie al fine di procurare risorse finanziarie alle persone e società fallite, risorse poi distratte da tutti gli imputati a loro vantaggio.
Orbene, i giudici di merito hanno accertato la sussistenza del comportamento ascritto ed in particolare hanno individuato le distrazioni poste in essere dal TU in specifici episodi di ricezione di regalie aventi ad oggetto somme consistenti di denaro (rappresentate da decine di milioni ciascuna) provenienti dal gruppo TR - Panariello nonché di lavori edili a spese del medesimo, ricollegabili, quali contropartita o incentivo, alle anomale agevolazioni che egli aveva effettuato e continuava a porre in essere in favore del suddetto gruppo.
Nella delineata situazione è quindi da escludere la violazione del principio de quo, risultando al contrario che l'imputato è stato condannato proprio per avere tenuto i comportamenti descritti nel capo d'imputazione, essendosi semplicemente chiarito in cosa fossero consistite le distrazioni a lui addebitabili ed essendosi esclusa la di lui responsabilità per altre pure acclarate come poste in essere dai soggetti qualificati. A ciò aggiungasi che i fatti concreti ritenuti a carico del TU sono stati portati a conoscenza della difesa nel corso dell'istruzione dibattimentale ed con riferimento agli stessi sono stati esercitati i relativi diritti mediante controesame di testi, produzione di prove documentali etc.. 2 - Violazione di norme penali sostanziali e processuali;
vizio di motivazione in punto responsabilità.
In linea di diritto va riconosciuto che l'accertato comportamento di cui si è detto sub 1 è stato legittimamente riportato alla previsione dell'art. 216 c. 1 n. 1 e 223 L.F., essendosi puntualizzato che la consapevolezza in capo al TU delle stato di decozione delle imprese del gruppo Panariello - TR era resa evidente dalla circostanza che egli si fosse interessato alle loro vicende, in particolare attivandosi con operazioni bancarie irregolari (assegni quotidianamente triangolati, rimozioni dell'illiquido, consegna di assegni circolari in cambio di assegni bancari non benefondati, gioco dei reti, copertura fittizia di assegni) dirette proprio a mascherare la reale situazione patrimoniale delle stesse.
All'uopo deve affermarsi che il ricevere regalie per somme non indifferenti dall'imprenditore o dall'amministratore di una società, qualora intervenga il fallimento dell'imprenditore o della società, realizza concorso del soggetto estraneo nel reato di bancarotta per distrazione posto in essere da quello qualificato, nell'ambito del quale reato la sussistenza dell'elemento soggettivo - postulato sotto il profilo del dolo generico e consistente nella volontarietà della ricezione con la consapevolezza che la stessa è suscettibile di recare danno ai creditori - non può essere posta in dubbio nell'ipotesi in cui il percipiente sia a conoscenza dello stato di decozione della società. Per il resto è sufficiente rilevare che il motivo si risolve in censure di fatto alla valutazione delle emergenze processuali di cui al provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente a riproporre pedissequamente gli stessi rilevi operati in appello a ciascuno dei quali il Giudice di secondo grado ha dato congrua e puntuale risposta.
3 - Vizio di motivazione in riferimento al rigetto di istanza di rito abbreviato avanzata in appello e su questione legittimità cost. art. 4 ter L. 144/00. In tema di questioni processuali non può dedursi vizio di motivazione in ordine alla decisione assunta poiché ciò che rileva è esclusivamente la correttezza o meno della soluzione adottata. Ciò posto, ritenendo comunque che si sia voluto denunciare altresì violazione di legge, va riconosciuto che in realtà l'istanza in questione è stata legittimamente respinta: invero la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato in fase di appello è stata introdotta in via di eccezione dai commi 3 e 4 dell'ari 4 L. 144/00 solo per processi relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo, non potendosi d'altro canto interpretare la stessa previsione come generalizzata riammissione nei termini applicabile per tutti i processi indipendentemente dai reati oggetto degli stessi.. Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina posto che essa trova congrua giustificazione nella circostanza che per i reati puniti con l'ergastolo in precedenza era preclusa la possibilità di chiedere il rito abbreviato, mentre per gli altri reati tale possibilità già sussisteva e la scelta di avanzare o meno tempestivamente la relativa domanda era liberamente esercitabile dall'imputato.
4 - Violazione di legge e vizio motivazionale in punto pena. La censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di secondo grado ha ridotto la pena applicando il minimo edittale ed ha congruamente posto in luce le ragioni per cui il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche non poteva essere superato, ragioni che il ricorrente omette di prendere in considerazione, così risultando il motivo generico, sotto codesto profilo. CO di Sicilia.
Violazione di legge in ordine alla affermata responsabilità civile del CO ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Al proposito si è dedotto che questa norma era stata erroneamente applicata posto che dalle emergenze in atti risultava l'insussistenza di un idoneo rapporto tra la consumazione dell'illecito da parte del TU e le incombenze assegnategli nell'Istituto. La censura è infondata.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate da tale soggetto, il quale rapporto ricorre quando l'attività da quest'ultimo svolta abbia determinato, nella sua estrinsecazione una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e ciò anche se egli abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze o avvalendosi delle stesse in modo distorto e violando gli obblighi a lui imposti (Cass. 15-12-00 n. 13048 RV. 217879; Cass. 24-1-01 n. 00 694 RV. 217885; Cass. 31-10-02 n. 36503 RV. 222614). Nel caso in esame i giudici di merito si sono attenuti all'enunciato principio evidenziando come il TU avesse potuto agire in modo da conseguire le elargizioni realizzanti le distrazioni fallimentari proprio in virtù della sua posizione di vertice dell'agenzia n. 1 del CO di Sicilia e si è altresì evidenziato come,
contrariamente all'assunto del ricorrente, i di lui superiori sarebbero stati in grado di intervenire posto che talune irregolarità risultavano dai tabulati inoltrati alla Sede, tant'è che taluni rilievi erano pur stati operati.
2 - Violazione art. 2947 c.c. per omesso riconoscimento della eccepita prescrizione dell'azione proposta dalla Curatela, essendo decorso il termine di 5 anni dal giorno in cui si verificò il fatto. La denuncia è manifestamente infondata.
Invero, in tema di risarcimento del danno il termine ordinario di 5 anni previsto dal c. 1 dell'art. 2947 c.c., qualora il fatto sia considerato reato è sostituito, a norma del c. 3 della citata norma, da quello corrispondente previsto per l'ipotesi criminosa realizzata. In conclusione s'impone il rigetto dei ricorsi dell'imputato e del responsabile civile con condanna in solido dei medesimi al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalle parti civili, quali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta i ricorsi dell'imputato e del responsabile civile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere quelle sostenute dalle parti civili che liquida per la Curatela in complessivi Euro 4000,00 e per il CO di Sicilia s.p.a. in complessivi Euro 2500,00.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004