Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2009, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/12/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2234
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 22810/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI LB N. IL 12/03/1945;
2) LI IO N. IL 02/03/1941;
avverso la sentenza n. 1957/2001 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per il rigetto del ricorso di LI e la inammissibilità del ricorso di RI;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione LI ER e RI BO avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della loro penale responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in concorso. In particolare, RI - quale amministratore della srl Margis dichiarata fallita il 18 ottobre 1995 - ed LI quale amministratore di fatto - sono stati ritenuti colpevoli di avere occultato e distrutto la contabilità societaria al fine di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, nonché di avere distratto una macchina sezionatrice del valore iniziale di L. 130 milioni.
Era accaduto che il RI, volendo cessare l'attività della società, aveva raggiunto un accordo con LI, per il tramite di un terzo soggetto (BI), legato ad LI da un rapporto di debito.
In virtù dell'accordo veniva reperito un ulteriore soggetto (il coimputato RI) destinato ad operare - dietro compenso di L. 3 milioni pagati dall'LI - come fiduciario dello stesso LI e ad intestarsi le quote della società Margis che gli venivano trasferite senza corrispettivo dalla moglie e dalla madre del RI. Oltre a ciò il RI accettava di firmare la ricevuta di consegna della documentazione sociale che invece non veniva affatto trasferita nella sua disponibilità.
In terzo luogo il piano si concludeva con l'asportazione della macchina sezionatrice, unico bene della società, che veniva caricata dallo stesso RI, da suo figlio e dal BI sopra citato. Deducono LI:
1) la violazione dell'art. 521 c.p.p., per mancanza di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto.
Il ricorrente aveva già dedotto nei motivi di appello tale violazione dovuta al fatto di essere stato citato in giudizio per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta nella qualità di amministratore di fatto e di essere stato riconosciuto responsabile pur essendo rimasto escluso che egli potesse avere realizzato attività gestionale della impresa;
2) il vizio di motivazione con particolare riferimento alla bancarotta patrimoniale. La macchina sezionatrice era stata asportata, per una stima, ad opera dei RI e del BI, senza intervento dell'LI. Ugualmente è a dirsi con riferimento alla bancarotta documentale, posto che la contabilità si assume occultata in base ad un accordo intervenuto tra i due amministratori, RI e RI.
3) il vizio di motivazione riguardo allo schema logico seguito dalla Corte di merito. Questa ha ribadito la condanna sulla base di presupposti di fatto irrilevanti e comunque proponendo un accertamento di fatto diverso da quello del giudice di primo grado. Ancora il vizio di motivazione è ravvisato nel diniego della attenuante prevista dall'art. 114 c.p.. RI:
1-2) Il vizio di motivazione, per non avere la Corte replicato ai motivi di appello. In questi si era posto in evidenza che la vendita della macchina sezionatrice perno della intera attività della società, si era reso necessario per il cattivo stato di questa e l'eccessivo costo delle spese di riparazione. Si era trattato, in altri termini, di un atto di vendita nell'interesse della stessa società.
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. In ordine al ricorso di LI occorre premettere che i giudici non si sono limitati ad affermare che l'imputato non risulta avere svolto attività di amministratore di fatto della società poi fallita;
essi hanno aggiunto che, pur in assenza di tale connotato, la condotta del prevenuto è risultata idonea ad integrare il reato contestatogli perché rilevante a titolo di concorso personale con l'amministratore di diritto RI.
In altri termini e come era legittimo, secondo quanto appresso si dirà, il reato contestato come "proprio" all'amministratore di fatto" in concorso con l'amministratore di diritto, è stato ritenuto invece a titolo di concorso dell'"extraneus" con l'amministratore di diritto.
Vale la pena al riguardo ricordare il noto stato della giurisprudenza di legittimità venutasi a formare circa la portata dell'art. 521 c.p.p., ormai consolidata sul principio secondo cui per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Tale evenienza non può però dirsi verificata nel caso di specie nel quale il reato è rimasto addebitato a titolo di concorso personale con l'amministratore di diritto, essendo stata ritenuta sufficiente una qualificazione non professionale della condotta del ricorrente . Si apprezza, cioè, un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta, essendo questa ultima della stessa natura giuridica ma più circoscritta in punto di fatto, con una conseguente delimitazione del thema probandum.
Con riferimento alla materia dei reati fallimentari, d'altra parte, questa Corte si è già espressa nello stesso senso accreditato dai giudici del merito statuendo che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Rv. 224842), atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto, specialmente se, come nella specie, chiamato a rispondere quale concorrente dell'amministratore di diritto, "extraneus" cioè rispetto alla fattispecie del delitto di bancarotta, non vede mutata la sostanza della accusa mossagli.
Deve dunque concludersi osservando che il reato di bancarotta in concorso è stato attribuito all'imputato senza violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, in parte perché fondati su ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimità e in parte perché manifestamente infondati.
Non si apprezza alcun vizio di motivazione nella decisione dei giudici del merito i quali hanno ricostruito la intera vicenda valorizzando secondo logica gli elementi, pochi ma eloquenti, acquisiti al processo.
E cioè il fatto che l'LI abbia sborsato una apprezzabile somma di denaro per far sì che una testa di legno (il coimputato Restè) si intestasse le quote della società in modo simulato: ciò al fine di agevolare l'occultamento delle scritture contabili (firmando, il RI, una falsa ricevuta di ricezione delle stesse) e consentire la asportazione della famosa macchina sezionatrice che costituiva l'unico bene della società acquisita.
Si tratta di una ricostruzione rispondente ai canoni della logica e della completezza in modo tale da sottrarre la motivazione stessa ad un ulteriore sindacato da parte della Cassazione.
Con il motivo di ricorso la parte si dichiara insoddisfatta di una simile argomentazione ma, nella sostanza, pretendendo di sostenere la tesi della buona fede dell'LI, anziché sostanziare una censura sul terreno della manifesta illogicità o della incompletezza della motivazione, finisce per prospettare una alternativa ricostruzione degli eventi: ossia cade nell'errore di ritenere superabile ad opera del giudice della legittimità, la valutazione, comunque del tutto plausibile e per nulla connotata da vizi di logica, esibita dai giudici del merito. Non bisogna invece dimenticare che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).
Uguale valutazione deve essere effettuata con riferimento al motivo riguardante il diniego della attenuante ex art. 114 c.p., deciso dal giudice del merito non già in maniera apodittica ma sulla base dell'intero percorso argomentativo che aveva riguardato la ricostruzione dei fatti e quindi in ragione del ruolo dell'LI, ricostruito in termini di preminenza e non di gregarietà. Il ricorso di RI è ugualmente da rigettare.
Non risponde al vero che i giudici abbiano immotivatamente trascurato la tesi difensiva.
È vero invece che la ricostruzione accreditata in sentenza, sulla base di dati di fatto e di considerazioni logiche, contiene in sè la negazione implicita, per incompatibilità, della accettabilità delle argomentazioni del RI, posto che i giudici hanno mostrato di concatenare gli eventi, anche cronologicamente, in maniera tale da ritenere dimostrato che - ferma la innegabile rilevanza del passaggio solo simulato delle scritture contabili - la vendita della sezionatrice avvenne comunque con l'intento di lucrare il corrispettivo, non risultando nemmeno dalla difesa del RI che egli abbia in qualche modo restituito alla società il valore della vendita realizzata o, in cambio, la macchina.
In sostanza il perno della affermazione di responsabilità sta nel principio, assolutamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato (tra le molte, v. Rv. 231411; Rv. 213636 ; Rv. 187639, Rv. 194866).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010