Sentenza 9 maggio 2005
Massime • 2
Deve ritenersi inammissibile un motivo nuovo di ricorso, presentato ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. anche se la deduzione riguarda l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191, comma secondo, cod. proc. pen., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta con l'atto di ricorso principale (fattispecie relativa alla inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni dedotta solo come motivo nuovo).
Il reato di associazione a delinquere concorre con quello di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, giacchè gli elementi richiesti per la configurazione del delitto associativo sono la pluralità dei concorrenti e la finalità di commettere una serie indeterminata di delitti e l'interesse tutelato é quello dell'ordine pubblico, mentre quello tutelato dal reato di esercizio abusivo di gioco d'azzardo è l'interesse finanziario dello Stato.
Commentario • 1
- 1. I rapporti tra la violenza sessuale e la violenza privataRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 21 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2005, n. 33662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33662 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/05/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. Consigliere - N. 588
Dott. VANCHERI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 040160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC ON N. IL 17/10/1967;
2) AN MA N. IL 24/05/1946;
3) CI LI N. IL 08/04/1948;
4) CO ME N. IL 06/01/1953;
5) DE IN OR N. IL 24/01/1952;
6) EL FO PI IG N. IL 27/03/1957;
7) UR RU N. IL 25/05/1955;
8) DI ZA LF N. IL 17/11/1957;
9) ON IG N. IL 06/10/1952;
10) TO TT N. IL 20/04/1950;
11) CH US N. IL 07/10/1954;
12) CH MI N. IL 13/12/1951;
13) EL EN N. IL 05/06/1935;
14) DA SA N. IL 18/12/1954;
15) ON LE N. IL 02/07/1960;
16) FA AM N. IL 23/07/1950;
17) LA CO IG N. IL 13/04/1964;
18) LA IL N. IL 01/06/1928;
19) AN EL N. IL 23/07/1963;
20) AN DA N. IL 14/09/1964;
21) AN IO N. IL 16/10/1956;
22) AN SS N. IL 28/08/1967;
23) SS AR N. IL 17/10/1952;
avverso SENTENZA del 07/11/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI LI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. VIGLIETTA che ha concluso per inammissibilità ricorsi FI, TU, Di ZA, De NZ, IC, ON A., ON L., EL TU;
rigetto ricorsi SS, HE G., HE M., ST, NU e AL;
A. s.r. per CI e EL (quanto a capo 9) perché reato estinto per prescrizione e quanto a misura aumento per aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991, con rideterminazione della stessa, rigetto nel resto;
A. s.r. nei confronti della LZ per non aver commesso il fatto;
A. c.r. nei confronti del HI sul punto delle attenuanti generiche;
A. s.r. ex art. 649 c.p.p. per MA EL;
A. s.r. per omessa pronuncia su applicazione continuazione per MA VI e DR, rigetto nel resto;
A. s.r. per non aver commesso il fatto per MA NZ e La TA.
Uditi i difensori Avv.ti Bogliolo, Lo Monaco, Pendini, Piraino, Gaito, Sambufaro e Dominaci.
MOTIVI ELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, riformando parzialmente quella di primo grado, si è pronunciata sull'appello proposto dal P.M., dal P.G. e da numerosi imputati protagonisti di tre procedimenti riuniti, il primo dei quali relativo ad un'organizzazione di tipo mafioso strutturata in decine, radicatasi in Genova con prevalente finalità di gestione del lotto e del totocalcio clandestini e ritenuta autonoma articolazione locale di "Cosa Nostra" (segnatamente, del mandamento di Caltanissetta, facente capo a PP NI), mentre il secondo concerne un'associazione per delinquere comune, indicata come "gruppo degli ergastolani" e facente capo a tale AL AR RO, anch'essa finalizzata alla gestione del lotto e del totocalcio clandestini nonché all'esercizio del gioco d'azzardo mediante apparecchi per il "video-poker" appositamente modificati, ed il terzo riguarda un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed incentrata su componenti della famiglia FI (dei quali il solo SA presente nel giudizio di gravame, a seguito del "patteggiamento" in appello concluso da altri accusati del medesimo reato).
Attesa l'eterogeneità delle imputazioni e la conseguente frammentarietà dell'esposizione, preferibile criterio di trattazione appare quello di esaminare le singole posizioni nell'ordine seguito dalla sentenza impugnata.
DA SA.
Condannato in primo grado per partecipazione qualificata alla suddetta associazione per lo spaccio di stupefacenti e per detenzione di tali sostanze, ha subito in appello la revoca delle già concesse attenuanti generiche e la rideterminazione della pena, con affermazione della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quello di partecipazione qualificata ad associazione di tipo mafioso giudicato con sentenza 14.1.1986 C.A. Genova. Militano a suo carico dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia (Vitale, De Pascale, NA, RR, IG S. e C., La LI, RA - quest'ultimo esaminato nel giudizio di appello) ritenute attendibili ed univocamente dimostrative dell'esistenza del sodalizio e del ruolo in esso svolto dall'imputato.
Con il ricorso deduce:
- violazione art. 238 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per violazione del diritto di difesa in quanto assunte in un diverso dibattimento ed in relazione ai fatti ivi originariamente contestati, diversi da quelli oggetto della sentenza impugnata, come desumibile dall'ordinanza dibattimentale 27.3.2001, con la quale il tribunale aveva disposto l'acquisizione di verbali dell'originario processo celebrato innanzi alla Corte di assise e concluso con la restituzione degli atti al p.m. ex art. 521 c.p.p., cui aveva fatto seguito il nuovo procedimento davanti al Tribunale di Genova;
- in ogni caso inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboranti IG, RR, DE, TR e LO per difetto di "credibilità intrinseca ed estrinseca, convergenza, indipendenza e specificità", posto che "la prova raggiunta sulla violazione dell'art. 416-bis c.p. non comporta automaticamente la prova circa la violazione di legge in materia di stupefacenti", anche per la diversità dei rispettivi contesti temporali di riferimento;
- violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
L'eccezione in rito è infondata: l'acquisizione dei contestati verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è, invero, avvenuta nella piena osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 238 c.p.p., trattandosi pacificamente di prove assunte in dibattimento ed alla presenza dell'imputato e del suo difensore, donde la piena utilizzabilità nei confronti del FI delle prove in questione, a nulla rilevando la diversa qualificazione data ai fatti nella precedente vicenda processuale conclusa con restituzione degli atti al p.m. ex art. 521, co. 2, c.p.p. e non essendosi, pertanto, verificata la benché minima lesione del diritto di difesa e delle garanzie di contraddittorio spettanti al prevenuto.
Nel merito si osserva che i giudici di appello hanno puntualmente valutato le prove a carico dell'imputato relative agli specifici addebiti in materia di traffico di stupefacenti, senza passivamente desumere la responsabilità per tali reati dalla pregressa affermazione di colpevolezza del soggetto per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., e si rileva che le censure al riguardo, peraltro del tutto approssimative e generiche, si incentrano sulle sole dichiarazioni di valenza asseritamente neutra o favorevole all'accusato, omettendo qualsiasi riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti RA e La LI, su cui particolarmente si basano le valutazioni dei giudici del gravame, ed a quelle degli altri numerosi dichiaranti analiticamente menzionate e prese in considerazione nella sentenza di primo grado alle pagg. 257 ss., senza che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione del materiale processuale, in presenza di congruo apparato motivazionale delle decisioni assunte nelle precedenti istanze.
Insindacabile è, infine, la disposta eliminazione delle attenuanti generiche, adeguatamente motivata con riferimento allo spessore della personalità criminale del reo ed alla ritenuta assoluta assenza di elementi favorevoli di valutazione, del resto neppure adombrati nell'atto di ricorso.
CI LI.
La sentenza di appello ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 401/1989, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991, quale raccoglitore di scommesse per conto dei fratelli FI, dai quali era stipendiato, derubricando nella contravvenzione di cui agli artt. 718/719 c.p. il reato di esercizio del gioco d'azzardo mediante apparecchi per il video-poker ed eliminando le già concesse attenuanti generiche.
La principale fonte di prova a suo carico è costituita dalle dichiarazioni di tale LO, riscontrate dall'esito di conversazioni intercettate, dal sequestro di documenti relativi alla gestione del lotto e del totocalcio clandestini e dalla frequentazione del coimputato SS nonché dalla sua qualità di socio occulto della società "Fantamagi", avente per oggetto la gestione di apparecchi per video-giochi e soci occulti della quale erano anche i FI.
Con il ricorso, e con motivo nuovo, deduce:
- nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità delle contestazioni sotto il profilo cronologico ("nel corso degli anni '90" e "dalla seconda meta' degli anni '90"), non risolta dalla delimitazione - operata dai primi giudici -del periodo di consumazione del delitto ad epoca successiva all'agosto 1993, avendo l'imputato gia' subito due sentenze di applicazione della pena per esercizio del totocalcio e del lotto clandestino in relazione ad episodi accertati sino a quella data;
- omesso esame dei motivi di appello circa il difetto di prova della prosecuzione, oltre la medesima data, della predetta attività criminosa e circa la pretesa alterazione degli apparecchi per il video-poker;
- omesso esame del motivo di gravame relativo all'eccepita mancanza, da parte del prevenuto, della condivisione dei fini dell'associazione, asseritamente necessaria per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, la quale non potrebbe neppure ritenersi contestata, stante la menzione del solo articolo di legge che la prevede, in difetto di qualsiasi indicazione dei fatti che ne costituirebbero il presupposto;
- vizio di motivazione circa la disposta revoca delle già concesse attenuanti generiche;
- violazione dell'art. 99 c.p. quanto alla ritenuta recidiva a seguito della operata delimitazione del periodo di consumazione del delitto, con valutazione, quali precedenti condanne, delle due sentenze di applicazione della pena per episodi dell'aprile e dell'agosto 1993, altrimenti inclusi nel più ampio periodo inizialmente contestato e, comunque, non costituenti precedenti ai fini della recidiva attesa la loro natura e l'impossibilità di individuare ulteriori violazioni commesse dopo le date in cui le stesse sono divenute irrevocabili;
- violazione dell'art. 597, commi 1-3, c.p.p. in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 in misura della metà della pena-base, laddove l'aumento era stato, in primo grado, determinato nella misura di un terzo, senza impugnazione del p.m. sul punto;
- omesso esame del motivo concernente la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo 9) - come già derubricato nella contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p. - dovendosi il reato ritenere estinto per prescrizione: sebbene,
infatti, la contestazione risulti, quanto alle coordinate cronologiche, formulata in maniera aperta ("dalla seconda metà degli anni 90"), con teorica estensione dell'addebito sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, in concreto gli elementi di prova presi in esame dai giudici di merito si arrestano agli anni 1998-99 ed è, dunque, a tale periodo che deve farsi riferimento come termine finale della commissione della contravvenzione in parola. Vanno, conseguentemente, eliminati l'aumento di pena per continuazione determinato in relazione a detto reato, pari ad un mese di reclusione, nonché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Fondata è anche la doglianza relativa alla misura dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, effettivamente determinato dai primi giudici in un terzo della pena- base ed, invece, nella metà dai secondi giudici, dovendosi, ai fini della configurabilità della denunciata reformatio in peius, fare riferimento alla frazione dell'aumento piuttosto che alla sua entità assoluta, rimasta - nella specie - invariata a seguito della riduzione in appello della pena-base originaria.
Infondate sono, invece, tutte le altre censure, in relazione alle quali si osserva:
- la dilatazione cronologica della contestazione concernente il residuo delitto di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 401/1989, pienamente giustificabile in considerazione della sistematicità, continuatività e non episodicità dell'attività illecita oggetto di indagine ed, in ogni caso, opportunamente circoscritta dalla sentenza di primo grado, non ha, comunque, compromesso le facoltà difensive dell'imputato, non influenzate dalla maggiore o minore ampiezza temporale dell'accusa e non può, pertanto, rilevare come causa di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, sufficientemente analitico in ordine a tutti gli altri significativi elementi dell'accusa e concretamente definibile, anche quanto all'elemento temporale, in base alle effettive emergenze processuali note all'interessato;
- la prosecuzione dell'attività illecita anche ben oltre l'epoca di consumazione (aprile ed agosto 1993) degli analoghi fatti oggetto delle pregresse sentenze di applicazione della pena risulta inconfutabilmente dalla collocazione cronologica degli elementi di prova (intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni, pedinamenti ed osservazioni della p.g.) e delle condotte considerate dai giudici di merito di entrambi i gradi, essenzialmente riferibili agli anni 1998-99;
- adeguatamente argomentata è anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, la cui contestazione - in difetto di riferimenti all'impiego di metodi mafiosi - deve senza possibilità di equivoco intendersi riferita al fine perseguito dall'agente e risulta giustificata dall'evidenza della condivisione dei fini dell'associazione facente capo ai FI, la cui mafiosità era stata irrevocabilmente accertata sin dal 1985, e dal palese intento del CI, ancorché non esclusivo e commisto a profili di vantaggio personale, di agevolarne con la propria condotta l'attività;
- la configurabilità della recidiva anche in relazione a sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è già stata ritenuta dalla sez. 5^ e dalla sez. 3^ di questa corte con sentenze 6.11.1991, Masciulli, Mass. Cass. pen., 1992, fase. 3, n. 10 e 4.6.1998, Dotti, Ced Cass., rv. 211684 mentre, per quanto già dianzi precisato, comprovata è la consumazione del delitto in esame anche dopo l'irrevocabilità delle pregresse sentenze di "patteggiamento";
- pur risultando lamentata nell'atto di appello la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, l'omissione di un'espressa pronuncia sul punto è giustificata dall'assoluta genericità della doglianza, la cui infondatezza è, peraltro, implicitamente ricavabile dalla ritenuta recidiva e dall'implicita impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta del reo in considerazione dell'evidenziata sistematicità e protrazione della sua attività criminosa e della natura dei suoi stabili contatti con pericolosi ambienti delinquenziali nonché della rimarcata assenza di un qualsiasi favorevole elemento di valutazione, come correttamente rilevato a giustificazione dell'eliminazione delle già (peraltro del tutto immotivatamente) concesse attenuanti generiche (per la cui applicazione occorrono concreti ed apprezzabili elementi di valutazione, nella specie ritenuti del tutto carenti). SS AR (detto BA o "il ciclista").
La sua condanna in primo grado per partecipazione all'associazione per delinquere denominata "degli ergastolani" e per il reato di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 401/1989 è stata confermata in appello, previa esclusione delle già concesse generiche, sulla base delle dichiarazioni di tali TE e IR, del sequestro di ricevute del "totonero", dell'inequivoco tenore di conversazioni intercettate, che lo indicano come intrinseco alla banda capeggiata dal RO ed esperto nello stabilire le "quote" del gioco clandestino, sia per conto dell'organizzazione di appartenenza che per quella parallela dei FI, e delle risultanze di appostamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, che ne hanno evidenziato gli abituali rapporti con "raccoglitori" delle giocate.
I giudici del gravame hanno, altresì, confermato la reiezione della richiesta di restituzione del danaro e di un appartamento sequestrato come provento dei predetti reati.
Con il ricorso, e con motivi nuovi, deduce:
- violazione di legge e carenza o vizio di motivazione quanto alla conferma della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 c.p. anziché per concorso nel reato continuato di organizzazione di gioco clandestino, già per sua natura implicante l'esistenza di un complesso organico di persone e cose e, dunque, normalmente (anche se non necessariamente) integrante una peculiare ipotesi di reato abituale che segue le cadenze periodiche delle competizioni sportive e delle lotterie oggetto delle scommesse clandestine;
- vizio di motivazione quanto, in ogni caso, al ritenuto stabile inserimento del prevenuto nella pretesa associazione "degli ergastolani", attesa l'autonomia operativa del soggetto mediante contatto con soggetti disparati;
- indebita utilizzazione, di fatto, delle dichiarazioni de relato di IG SA e RR ME nonostante il premesso riconoscimento della mancanza di valenza probatoria delle medesime e l'affermata loro inutilizzazione;
- vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, ad integrare la quale (a prescindere dall'illogicità dell'assunto di una collaborazione con un sodalizio concorrente) occorrerebbe, oltre alla consapevolezza dell'esistenza di un'associazione mafiosa e della valenza agevolatrice della propria condotta, anche la specifica finalità di agevolare l'organizzazione, laddove, nella specie, l'imputato non avrebbe mai ammesso di "fare le quote anche per i FI", la teste ER avrebbe - nelle uniche dichiarazioni utilizzabili rese in dibattimento - dichiarato di non conoscere il SS (essendo quelle rese durante le indagini utilizzabili solo per valutare la credibilità del teste), l'imputato in procedimento connesso TR (implausibilmente ritenuto attendibile) avrebbe riferito che l'imputato "faceva le quote per la famiglia FI" solo in base a quanto appreso da tale Cocco, il teste assistito LO, pur ritenuto intrinseco al gruppo FI, avrebbe escluso di conoscere il SS, non riconoscendolo in fotografia e disconoscendo anche di essere uno degli interlocutori di una telefonata con persona identificata per il prevenuto, ed un colloquio tra il SS ed il coimputato NU sarebbe stato interpretato in maniera distorta;
quanto, poi, al preteso apporto del ricorrente alla "decina" capeggiata da LA RA, indimostrata sarebbe la consapevolezza del SS circa la mafiosità del predetto e circa i collegamenti dello stesso con i FI, l'opposto dovendosi desumere dalle conversazioni intercettate (con particolare riferimento ad una tra l'imputato ed il GO), e ciò a prescindere dalla non provata attività del LA nella gestione del lotto e toto clandestini e dall'assenza di valenza agevolatrice della trattativa intercorsa tra il SS ed il LA per la cessione al primo da parte del secondo di un circolo e di una bisca;
- violazione dell'art. 240, co. 1, c.p. e vizio di motivazione quanto all'indiscriminata conferma della confisca (discrezionale) di beni ritenuti, senza adeguata dimostrazione, provento dei reati in questione nonostante la prova del contrario offerta dalla difesa (disponibilità di fondi per la vendita di un appartamento donato dal padre all'imputato nel 1982 e rivenduto nel 1985, con acquisto di altro immobile, a sua volta rivenduto nel 1999, e successivo acquisto dell'immobile confiscato);
- vizio di motivazione in punto di disposta revoca delle già concesse atten. generiche nonostante il buon contegno processuale, la vetustà dei precedenti e la modestia dei fatti contestati. Il primo motivo è infondato. Con adeguata e non rivisitabile valutazione di fatto, sorretta da puntuali riferimenti al materiale probatorio, ed in conformità agli indici sintomatici desunti dalla consolidata giurisprudenza in materia, sia i primi che i secondi giudici hanno, invero, ritenuto sussistente l'associazione criminosa c.d. "degli ergastolani", in quanto facente capo all'ergastolano AL AR RO, ed in essa organicamente inserito il SS, del resto per sua stessa ammissione alla testa di una serie di raccoglitori di scommesse che operavano stabilmente alle sue dipendenze, mentre comprovati sono i suoi rapporti privilegiati con gli altri esponenti di maggior caratura del ravvisato sodalizio (prima tale IN, poi ucciso in un attentato alla presenza dello stesso imputato, e poi il GO) ed altamente significativa la circostanza (evidenziata a pag. 342 della sentenza di prime cure) dell'invio di danaro ai sodali detenuti, tra cui il RO, mentre del tutto superflua è la questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti IG e RR, essendosi chiarito nella sentenza impugnata (e risultando per tabulas) che ne' il tribunale ne' la corte di appello hanno utilizzato le loro dichiarazioni ai fini della decisione.
Come già univocamente ritenuto da questa corte in precedenti occasioni (v. Cass., sez. 6^, 29.1.1998, La Rosa, Ced Cass., rv. 210376; sez. 1^, 14.4.1993, Manna, id., rv. 195144 e 9.7.1992, Pennino, id., rv. 192037) non può, poi, dubitarsi della configurabilità del concorso tra il delitto di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 401/1989 e quello di cui all'art. 416 c.p.: sebbene, infatti, pure al primo inerisca un elemento di organizzazione, che può eventualmente comportare un coordinamento di persone e mezzi ma anche soltanto predisposizione ed impiego di mezzi da parte di un'unica persona (v. Cass., sez. 3^, 10.2.1998, Porrino, Ced Cass., rv. 210462), solo alla seconda ipotesi incriminatrice pertengono, come elementi costitutivi essenziali, la pluralità dei concorrenti (reato a concorso necessario) e la finalizzazione dell'organizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti, laddove il reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse può esaurirsi anche in relazione ad un'unica manifestazione o ad un singolo episodio, non implicando esso stabilità della struttura ne' la tendenziale protrazione od abitualità dell'attività illecita. Diversi sono, infine, i beni giuridici tutelati dalle due norme, avendo la prima per oggetto prevalentemente l'interesse finanziario dello Stato e la seconda l'ordine pubblico.
Fondato è, invece, il motivo concernente il punto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, ribadita sulla scorta della pretesa ammissione del SS di aver fatto le quote del gioco anche per i FI, laddove da numerosi passi di entrambe le decisioni di merito risulta che l'imputato dichiarò soltanto che le quote gli venivano copiate dall'organizzazione concorrente. Similmente non concludente appare il mero riferimento ai comprovati contatti ed intese del prevenuto con i FI e con il duo LA-Morso, dall'esistenza di tali rapporti, che la stessa sentenza impugnata (v. pag. 34) considera comportamenti sostanzialmente necessitati dalla forza dell'organizzazione dei siciliani, non potendosi automaticamente trarre che il prevenuto abbia agito con il dolo specifico (al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso) richiesto per l'integrazione della circostanza in esame. Sul punto si impone, dunque, un nuovo e più approfondito giudizio della corte territoriale in sede di rinvio. Parzialmente fondata è anche la censura relativa alla disposta confisca: se, infatti, insindacabilmente motivata nel merito è la conferma del provvedimento ablatorio quanto alla generalità degli altri cespiti (essendo stata evidenziata l'assenza di ogni attività lavorativa dell'imputato e della di lui moglie e dimostrata la provenienza di tutte le risorse finanziarie della coppia dall'illecita attività svolta nel campo delle scommesse clandestine, salve vincite al lotto risalenti nel tempo che, data la abitualità della pratica di tale gioco, presuppongono del tutto logicamente anche perdite, ovviamente non dichiarate), non altrettanto può ritenersi per l'appartamento sito in Genova, Corso Italia, n. 16/7, non risultando specificamente esaminate le deduzioni e le produzioni documentali compiute in sede di appello dai due coniugi, che dovranno anch'esse formare oggetto di una nuova, puntuale valutazione di merito.
Infondata è, infine, la doglianza relativa alla revoca delle attenuanti generiche, attesa la correttezza ed assoluta pertinenza della motivazione sul punto, incentrata sui precedenti del reo e sulla sistematicità e professionalità della sua inveterata attività delittuosa nel settore considerato.
UR RU (denominato IN).
Ritenuto in entrambi i gradi colpevole di partecipazione all'associazione per delinquere denominata "degli ergastolani", con eliminazione in appello delle già concesse atten. generiche, sulla base del contenuto di conversazioni intercettate nonché di lettere e biglietti sequestrati e di rimesse di danaro da parte di correi effettuate al prevenuto durante la sua detenzione, elementi - questi - considerati dimostrativi del vincolo associativo e del ruolo direttivo svolto all'interno dell'organizzazione. Con il ricorso deduce carenza di motivazione circa la configurabilità della pretesa associazione ed il ruolo da lui eventualmente svolto, con il necessario elemento psicologico, all'interno della stessa, denunciando anche la nullità della sentenza a seguito dell'asserita immutazione del fatto contestato, per essere stato ritenuto capo del sodalizio il SS anziché, come indicato nel capo di imputazione, il RO, nonché acritica menzione degli elementi a carico ed inadeguata giustificazione dell'eliminazione delle generiche.
Il ricorso è infondato.
Non è ravvisabile, in primo luogo, alcuna immutazione del fatto contestato, avendo i giudici del merito semplicemente meglio definito in sentenza il ruolo del SS, già del resto indicato nel capo di imputazione come preposto, insieme al GO ed allo stesso TU, all'organizzazione dell'attività associativa, senza minimamente modificare la sostanza dell'accusa ed i lineamenti costitutivi del sodalizio oggetto del giudizio.
Nel merito le censure attengono esclusivamente a profili fattuali già congruamente esaminati e valutati nelle precedenti sedi e non rivalutabili in sede di legittimità, sia quanto alla fenomenica sussistenza degli elementi integranti il sodalizio criminoso denominato "degli ergastolani" (emblematico l'elemento della rimessa di danaro dall'esterno ai compagni detenuti, di cui risulta aver fruito anche il ricorrente) sia quanto al ruolo qualificato in esso consapevolmente svolto dal prevenuto (si veda, in particolare, il menzionato tenore degli scritti sequestrati, contenenti l'ordine di esclusione dal gioco di AT TI e le direttive impartite al EL TU per le trattative con il LA).
EL tutto corretta è, infine, la motivazione (gravi e numerosi precedenti penali e correlativa spiccata capacità criminale del soggetto) in punto di eliminazione delle attenuanti generiche, peraltro concesse senza alcuna giustificazione dai primi giudici. DI ZA LF.
Condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 4 l. n. 401/1989, derubricato in appello nella contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., risulta gravato dal contenuto di conversazioni intercettate, che ne hanno rivelato il coinvolgimento nella gestione degli apparecchi per il video-poker facente capo ai FI. Con il ricorso deduce violazione della legge penale sull'assunto della mancanza di valenza probatoria delle conversazioni telefoniche intercettate e della sua presenza alle operazioni di scarico di un apparecchio per video-poker in un bar nonché della rabbia manifestata da tale FI dopo la perdita di una notevole somma di danaro al predetto gioco.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo nelle more l'imputato deceduto, con conseguente estinzione del reato ex art. 150 c.p.. CH US E CH MI.
Entrambi ritenuti raccoglitori di scommesse per conto del già menzionato SS sulla base di documentati incontri con altri soggetti dediti ad analoga attività e del sequestro di moduli a ricalco per la raccolta delle giocate nonché di ricevute ad esse pertinenti, hanno subito in appello l'eliminazione delle attenuanti generiche.
Con il ricorso lamentano omesso esame dei motivi di gravame con cui si eccepiva la mancata dimostrazione del loro preteso ruolo di "raccoglitori" delle giocate anziché di semplici giocatori (non significativi asseritamente essendo, di per sè, i loro accertati contatti con il "raccoglitore" DE) nonché
l'incomprensibilità dell'estensione cronologica dell'imputazione (a far tempo dall'anno 1989), a fronte di attività investigativa circoscritta agli anni 1998 e 1999, e si chiedeva declaratoria di prevalenza delle concesse generiche, per contro revocate su appello del p.m. HE PP lamenta anche omesso esame della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione delle sue gravissime condizioni di salute. I ricorsi sono infondati.
Le lamentate omissioni non sussistono, avendo la corte territoriale offerto motivata ed incensurabile giustificazione, in base a molteplici indici (eloquente natura della documentazione sequestrata, comprovati rapporti abituali con i coimputati, esiti di appostamenti e rilevamenti fotografici), del proprio convincimento circa il ruolo di raccoglitori delle giocate (e non di semplici giocatori) attribuito ai ricorrenti, ne' può richiedersi in questa sede una rivalutazione del compendio probatorio, in presenza di apparato argomentativo congruo ed immune da rilievi logico-giuridici. L'estensione dell'accusa sotto il profilo cronologico deve, ovviamente, ritenersi ridimensionata in sede di giudizio, in relazione all'epoca delle investigazioni ed alla collocazione temporale degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dai giudici di merito.
L'eliminazione delle immotivatamente concesse attenuanti generiche trova adeguata giustificazione nella rilevata assenza di elementi suscettibili di favorevole valutazione, essendo, tra l'altro, stata evidenziata la qualità di recidivi specifici di entrambi gli imputati.
Quanto alla mancata risposta della corte territoriale alla, peraltro generica, richiesta di HE PP di applicazione della sospensione condizionale della pena fondata su allegate gravi condizioni fisiche, ed a prescindere dalla rilevata assenza di elementi favorevoli al reo sotto il profilo personologico e prognostico (recidiva specifica), è qui sufficiente osservare che lo stato di salute non costituisce elemento di valutazione ai fini della concessione del beneficio invocato, potendo esso fondare soltanto la richiesta del rinvio dell'esecuzione della pena o di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. TO TT.
Ritenuto anch'egli raccoglitore di scommesse clandestine per conto del SS tramite certo DE in base a servizi di appostamento ed al sequestro di grosse somme di danaro nonché di documentazione relativa alla gestione del gioco indicative di un suo ruolo di cassiere, ha visto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Con il ricorso formula censura analoga a quella dei predetti HE quanto al suo preteso ruolo di raccoglitore delle giocate ed all'estensione temporale dell'imputazione e lamenta omesso esame della richiesta di declaratoria di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Con ulteriore motivo si confuta la congruità della motivazione in punto di conferma della confisca delle somme di danaro sequestrate, parte del quale rinvenuto in abitazione lontana dal luogo di svolgimento del gioco clandestino, e si denuncia la violazione dell'art. 240, co. 3, c.p., sull'assunto della spettanza del danaro alla moglie del prevenuto, che nel 1997 aveva ottenuto, a titolo di risarcimento dei danni subiti in un grave sinistro, la somma di L. 140.000.000 e che, comunque, si trovava in regime di comunione di beni con il coniuge.
Il ricorso è infondato.
Valgono per lui, quanto alle prime censure, le considerazioni già svolte a proposito dei precedenti ricorrenti, da intendersi qui riprodotte, con la precisazione che l'omessa declaratoria di prevalenza delle generiche, la conferma del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena risultano implicitamente giustificate dalla rilevata recidiva specifica del reo e dalle sue evidenziate funzioni di cassiere. Quanto, poi, al motivo concernente la disposta confisca di danaro, congruamente motivata in punto di fatto stimasi la ritenuta provenienza dalla gestione del gioco clandestino delle ingenti somme in contanti sequestrate, la cui consistenza e le cui modalità di conservazione rendono, a giudizio della corte territoriale, del tutto implausibile una provenienza di diversa natura (in particolare da un risarcimento conseguito nell'anno 1997 dalla moglie dell'imputato, unica legittimata, mediante incidente di esecuzione, ad eventualmente instare per la restituzione) e relegano nell'ambito di deduzioni di mero fatto, non valutabili in sede di legittimità, quelle svolte dal ricorrente sul tema.
AN MA.
La sentenza di appello, eliminando le già concesse atten. generiche, ne ha confermata la responsabilità per appartenenza all'associazione per delinquere "degli ergastolani" e per il reato-fine di cui all'art. 4 l. n. 401/1989 quale collettore di scommesse per conto del SS e del braccio destro di costui SS sulla base di osservazioni della p.g., del sequestro di documenti e del tenore di conversazioni intercettate che ne hanno dimostrato i frequenti incontri ed i rapporti con coimputati facenti parte della banda predetta, nella quale l'imputato è stato ritenuto organicamente inserito.
Con il ricorso il prevenuto lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, accanto ad altre organizzazioni concorrenti, dell'associazione per delinquere denominata "degli ergastolani", mai accertata da alcuna sentenza irrevocabile, ed al ruolo in essa da lui eventualmente svolto con la necessaria affectio societatis, al di là della sua responsabilità per singoli fatti specifici, censurando anche l'immutazione del fatto intervenuta con il considerare detto sodalizio diretto dal SS (amico di vecchia data del ricorrente e suo consulente per il gioco clandestino) anziché, secondo l'originaria contestazione, dal RO, con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p. ed implausibilità della rappresentazione contestuale del citato SS come collaboratore di organizzazioni concorrenti di quella da lui asseritamente capeggiata. Altre doglianze riguardano la qualificazione giuridica delle condotte ascritte al NU come partecipazione ad associazione per delinquere anziché come concorso nel reato continuato di esercizio di giochi clandestini nonché carenza motivazionale in punto di revoca delle atten. generiche, essendosi omesso di valutare la buona condotta tenuta del soggetto successivamente ai fatti in esame. Il ricorso è infondato.
Valgono in gran parte per lui i rilievi già svolti a proposito delle analoghe doglianze del TU, dovendosi qui ulteriormente rilevare che l'affermazione della sussistenza dell'associazione per delinquere denominata "degli ergastolani" non postula in alcun modo l'esistenza di pregressi accertamenti giudiziali circa la configurabilità di un simile sodalizio, ben potendo questa formare oggetto di autonomo giudizio nel presente procedimento, mentre ben delineata in sentenza è la posizione del SS come elemento qualificato dell'associazione degli ergastolani e semplicemente in necessitato ed ineludibile contatto con l'organizzazione concorrente dei siciliani, con la quale, specie dopo l'omicidio del IN, si doveva in qualche modo scendere a patti, senza, tuttavia, divenire, per ciò solo, un intenzionale collaboratore della medesima, (donde l'annullamento della sentenza nei confronti del SS quanto alla ritenuta aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991 in relazione al capo 16) della rubrica). Quanto alla qualificazione giuridica della condotta illecita del prevenuto, meramente astratte appaiono le puntualizzazioni difensive circa la distinzione tra partecipazione ad associazione per delinquere e concorso di persone in reato continuato, essendosi nella specie ritenuto, con puntuale motivazione di merito, l'inserimento organico del prevenuto in un sodalizio il cui fine non era circoscritto alla realizzazione di un numero limitato e predefinito di episodi delittuosi ma si estendeva alla commissione di una serie indeterminata e tendenzialmente illimitata di reati nel settore della gestione del gioco clandestino, interrotta solo dall'intervento degli inquirenti.
Incensurabile è, altresì, l'eliminazione delle attenuanti generiche, anche al NU concesse in primo grado senza alcuna giustificazione, nonostante la rilevata esistenza a suo carico di precedenti per reati di particolare allarme sociale e la mancanza di un qualsiasi elemento favorevole di valutazione.
EL EN (detto IN o IN).
Ritenuto anche in appello colpevole del delitto di cui all'art. 4 l. n. 401/1989, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991, e della contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., con eliminazione delle concesse generiche, è considerato collaboratore dei FI nella raccolta delle scommesse per lotto e toto clandestini e nella gestione dei video-poker modificati in base alle dichiarazioni del già citato LO, al contenuto di conversazioni intercettate, all'esito di operazioni di appostamento, al sequestro di danaro, del quale aveva tentato di disfarsi, e di documentazione relativa alle giocate nonché alla sua qualità di socio della già citata società "Fantamagi", avente per oggetto - come sopra precisato - la gestione di video-giochi e soci occulti della quale sono risultati membri della famiglia FI.
Con il ricorso deduce:
- omesso esame del motivo concernente l'eccepita nullità del decreto che ha disposto il giudizio per indeterminatezza della condotta integratrice dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 e per carenza di individuazione delle singole violazioni (asseritamente non rilevabili neppure dall'esame degli atti processuali) nonché delle coordinate cronologiche delle imputazioni ("seconda metà degli anni '90"), essendo già, peraltro, l'imputato stato condannato per analoghi fatti commessi nello stesso periodo di tempo (con ipotizzabile violazione del divieto di bis in idem), senza che gli fosse contestata l'aggravante predetta;
- nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto eseguita per estratto (ovvero con omissione dell'indicazione dei coimputati e relativi difensori), al di fuori delle ipotesi consentite;
- omesso esame del motivo di gravame concernente il denunciato vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, fondata sulle sole dichiarazioni rese dal teste assistito LO in sede di incidente probatorio, inutilizzabili nei confronti del EL per non avervi costui preso parte, e rinnovate in sede dibattimentale, ma anch'esse asseritamente inutilizzabili per essere il predetto stato esaminato ex art. 197-bis anziché ex art. 210 c.p.p. (come si sarebbe dovuto, avendo lo stesso reso, durante le indagini preliminari, dichiarazioni sul conto dell'imputato senza ricevere l'avviso di cui all'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p., con conseguente divieto di assunzione dell'ufficio di testimone ex art.64, co. 3 bis);
- in ogni caso, assenza di riscontri alle dichiarazioni, peraltro poco credibili, del LO, non essendo, in particolare, il prevenuto appellato con il diminutivo di IN (menzionato in una conversazione tra ET e GA FI ed ipoteticamente riferibile a IA NC, pure coinvolto nel presente processo) ma con il soprannome di IN, come precisato dallo stesso LO ed ignorato dai giudici del gravame;
- difetto di prova circa la responsabilità del prevenuto per il reato di esercizio del gioco d'azzardo mediante i video-poker e circa l'illiceità di detti apparecchi, ovvero circa la loro destinazione all'esercizio del gioco d'azzardo, connotato da aleatorietà e fine di lucro, e pretermissione degli esiti della consulenza tecnica disposta dal p.m., asseritamente incompleta ma non sfavorevole all'imputato;
- violazione dell'art. 597, commi 1-3, c.p.p. in relazione all'aumento da un terzo alla metà per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, pur in mancanza di ricorso del p.m. sul punto;
Con motivi nuovi denuncia, ulteriormente:
- inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali per "obbiettiva carenza" di motivazione dei decreti autorizzativi del g.i.p. e mancanza di provvedimento del p.m. giustificativo dell'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica, risultando "omessa qualsiasi motivazione sia in relazione alla inidoneità/insufficienza degli impianti installati presso la Procura che in relazione alle eccezionali ragioni d'urgenza che avrebbero legittimato l'uso degli impianti diversi";
- necessità, per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, che l'agevolazione dell'attività dell'associazione
(nel suo complesso e non di singoli suoi membri) costituisca "motivo specifico della spinta criminosa" dell'agente, non essendo sufficiente la consapevolezza dell'idoneità agevolatrice della condotta ne' la dimostrazione della sussistenza di rapporti di cointeressenza tra l'agente e l'associazione mafiosa;
- difetto di motivazione riferita alla specifica posizione del prevenuto quanto alla ribadita responsabilità per il reato qualificato come violazione degli artt. 718 e 719 c.p., con particolare riguardo alla configurabilità del fine di lucro, stante l'esiguità delle puntate constatata in sede di consulenza tecnica. Il ricorso è fondato unicamente quanto al capo relativo alla contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., che va dichiarato estinto per prescrizione per le stesse ragioni già enunciate nell'esaminare il ricorso del CI, e quanto alla misura dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, che va ridotto a 4 mesi di reclusione per il motivo pure esposto a proposito dello stesso CI.
Infondato, anche qui per le ragioni già esplicitate in relazione al CI, è, invece, il motivo concernente la dedotta nullità del decreto che ha disposto il giudizio per asserita indeterminatezza della condotta contestata e di quella integrante l'aggravante di cui all'art. 7 cit., mentre insussistente è la, peraltro del tutto genericamente adombrata, violazione del divieto di bis in idem, attesa la diversa scansione temporale dell'attività qui ascritta all'imputato rispetto all'epoca di commissione dei reati già coperti da giudicato, come rilevabile dai riferimenti cronologici delle risultanze probatorie, essenzialmente relative agli anni 1998-99, utilizzate dai giudici di merito.
Non sussiste la denunciata nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, che non può ritenersi notificato per estratto per la sola mancata indicazione dei nominativi dei coimputati (peraltro ampiamente noti al ricorrente sin dal giudizio di primo grado), disponendo, comunque, l'art. 601, co. 6, c.p.p. che il decreto è nullo unicamente ove l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, co. 1, lett. f) - luogo, giorno ed ora della comparizione - laddove l'indicazione delle generalità delle altre parti private è prevista dalla lettera a) del predetto articolo, non richiamata dal comma 6 dell'art. 601.
Adeguatamente motivata, in fatto ed in diritto, è, poi, l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, per confutare la quale il ricorrente svolge essenzialmente deduzioni di merito non introducibili in sede di legittimità, mentre, quanto all'elemento psicologico necessario ad integrare detta circostanza, si richiama, ancora una volta, quanto già esposto a proposito del CI circa la piena compatibilita del concorso del fine di agevolare l'associazione dei FI con intenti e prospettive di vantaggio personale dell'agente, non essendo richiesta l'esclusività del predetto fine agevolativo.
Infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali del LO, ritualmente esaminato come teste assistito ex art. 197-bis, co. 1, c.p.p., essendo stata la sua posizione precedentemente definita con sentenza irrevocabile di applicazione della pena e disponendo la succitata norma che, in tal caso, il soggetto può essere sempre sentito come testimone (per l'irrilevanza, nei casi contemplati dall'art. 197-bis, co. 1, cit., dell'omissione degli avvisi di cui all'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p. v. Cass., sez. 6^, 4.4.2003, Vitale, Ced Cass., rv. 225940 e 7.5.2004, Brambilla, id., rv. 226081). Le dichiarazioni del LO non rappresentano, peraltro, l'unico elemento di prova del rapporto tra il EL ed i FI, nello stesso senso deponendo, con valenza autonoma rispetto alle propalazioni del teste, le conversazioni tra membri della famiglia FI intercettate nel carcere di Voghera (v. pag. 229 sent. 1^ grado) nonché la qualità del prevenuto di socio della società "Fantamagi", soci occulti della quale sono stati ritenuti gli stessi FI, con la precisazione che, pur essendo detta società dedita alla gestione dei video-poker e non delle scommesse clandestine, anche tale qualità è stata del tutto logicamente valutata come indice sintomatico della natura ed intensità del rapporto che legava il ricorrente all'organizzazione mafiosa.
Insindacabile, in quanto correttamente argomentata in base ai precedenti penali specifici ed alla rilevata assenza di favorevoli elementi di valutazione, è, inoltre, l'eliminazione delle attenuanti generiche, immotivatamente concesse in primo grado nonostante la contestualmente evidenziata capacità a delinquere del reo. Quanto, infine, alla pretesa inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni, dedotta come motivo nuovo ex art. 585, co. 4, c.p.p., ed a prescindere dall'assoluta genericità della doglianza in relazione alla lamentata carenza di motivazione dei decreti autorizzativi del g.i.p. ed alla sua indiscriminatezza quanto ai decreti esecutivi del p.m. (in cui risulta normalmente attestata l'insufficienza od inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica mentre le ragioni di urgenza sono connesse fisiologicamente alla particolare natura dei reati, in corso di esecuzione), l'eccezione deve ritenersi inammissibile in radice, attenendo essa ad una questione e ad un punto della decisione in nessun modo investiti dall'atto di ricorso originario ed operando, pertanto, la preclusione di cui all'art. 167 norme att. c.p.p., secondo la lettura datane da Cass., ss.uu., 25.2.1998, Bono;
ne' può a ciò opporsi la deducibilità dell'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, co. 2, c.p.p., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta nell'atto di ricorso (principale) e ferma restando la generale preclusione della proposizione, con i motivi nuovi, di doglianze su capi o punti non censurati in quella sede.
DE IN OR (detto "zio Vito").
Ritenuto in entrambi i gradi (con revoca delle generiche in appello) colpevole di partecipazione all'associazione "degli ergastolani", è particolarmente gravato dal sequestro di biglietti relativi alla gestione del gioco clandestino inviatigli dal carcere da altri membri del sodalizio e dalla ricezione in carcere di versamenti di danaro provenienti dagli associati.
Con il ricorso lamenta violazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza (asseritamente data per scontata) della c.d. "banda degli ergastolani" ed al ruolo eventualmente da lui occupato, con la necessaria affectio societatis, in seno alla medesima nonché nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per immutazione del fatto, essendosi in sentenza, senza alcuna modifica dell'imputazione, ritenuto capo del sodalizio il SS anziché il RO, come originariamente contestato. Il ricorrente si duole, infine, della eliminazione delle attenuanti generiche, ritenendola non sorretta da adeguata motivazione. Il ricorso è infondato per le ragioni già esposte a proposito del TU, attesa la sostanziale identità delle doglianze, peraltro basate su deduzioni e valutazioni di fatto alternative rispetto a quelle congruamente espresse dai giudici del merito, che hanno esaurientemente indicato gli elementi di prova deponenti per la sussistenza del sodalizio e per l'appartenenza ad esso del ricorrente, destinatario di biglietti inviatigli dal carcere da parte del RO, del TU e del EL TU, contenenti resoconti sulla gestione del gioco clandestino ed indicazioni circa l'intenzione di escluderne tale IC TI, ed altresì, beneficiario, durante la propria detenzione, di rimesse di danaro da parte dei compagni in libertà, tutti indici eloquenti del vincolo associativo, del resto chiaramente espresso da EL TU (o dal TU) con la sintomatica espressione "tu sei uno di noi" (v. pag. 61 sent. impugnata e 352 sent. 1^ grado).
Anche per lui insindacabilmente motivata è l'eliminazione delle attenuanti generi che, che il primo giudice gli ha, del resto, concesso senza alcuna giustificazione, contraddittoriamente evidenziandone, nel medesimo contesto, la specifica capacità criminale ed il radicamento in una pericolosa organizzazione malavitosa.
FA AM.
Assolta in primo grado dalle accuse di partecipazione all'associazione "degli ergastolani" e del connesso reato di cui all'art. 4 l. n. 401/1989, è stata condannata in appello come concorrente del marito LO SS in base al tenore di numerose conversazioni telefoniche intercettate, interpretate come univocamente significative del suo consapevole coinvolgimento nell'organizzazione e gestione dei giochi clandestini. Con il ricorso, seguito da motivi nuovi, deduce:
- vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate che, lungi dal dimostrare una partecipazione della donna alle attività illecite del coniuge ed alla supposta associazione, con il correlativo elemento psicologico, andrebbero complessivamente lette in senso opposto ed interpretate alla luce del rapporto di convivenza e di conseguente confidenza esistente tra i coniugi;
- inadeguata confutazione degli argomenti posti a base della sentenza assolutoria dei primi giudici;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca (facoltativa) dei beni sequestrati, ritenuti provento dei reati contestati nonostante l'avvenuta dimostrazione della loro lecita acquisizione ed in difetto di congrua prova della loro necessaria diretta derivazione dai reati in questione.
Il ricorso è fondato unicamente in ordine al punto relativo alla confisca dell'appartamento sito in Genova, Corso Italia n. 16/7, come già precisato nell'esaminare il ricorso del SS.
Per il resto le censure si articolano su prospettazioni e valutazioni alternative rispetto a quelle congruamente sviluppate nella sentenza impugnata, che rende esaurientemente ragione della riforma della decisione di prime cure e la cui coerenza e logicità può essere adeguatamente misurata provando ad ipotizzare che oggetto dei comportamenti ascritti all'imputata fosse, anziché la gestione delle scommesse clandestine, un traffico di droga: pur prescindendo dal tenore della conversazione telefonica tra il SS ed il GO n. 1239 del 4.3.1999, in relazione alla quale i giudici del gravame non escludono che la stessa avesse per argomento un commercio di quadri, certamente inoppugnabile sarebbe il riconoscimento di un ruolo concorsuale a carico di chi, con interventi di mediazione od altrimenti agevolatori, si prestasse, conoscendone la provenienza, a ricevere o consegnare a terzi il provento dello spaccio di sostanze stupefacenti, o si impegnasse a comunicare all'organizzatore dello spaccio che gli abituali rivenditori della merce ne sono rimasti sprovvisti ed attendono di essere riforniti (vedi le telefonate del SS alla moglie nn. 803 e 1624 e quelle tra la LZ e la Galdi n. 761 del 24.2.1999 nonché tra la LZ ed il Blesità - o Belziti - n. 4 del 2 9.1.19999, menzionate a pag. 63 della sentenza impugnata). Palese ed innegabile, dato il pregresso coinvolgimento della donna con il marito nelle medesime attività illecite evidenziato dai giudici del gravame, è, poi, la piena consapevolezza della prevenuta circa la specie degli affari trattati dal coniuge e, conseguentemente, circa la provenienza del danaro da ricevere o consegnare nonché la natura e destinazione dei "foglietti" sollecitati dai raccoglitori delle scommesse rimastine privi, oltre che in ordine all'esclusiva origine delittuosa degli introiti realizzati dal marito e costituenti l'unica risorsa economica accertata della coppia. Non si vede, in conclusione, per quale ragione il ruolo concorsuale abitualmente ed inconfutabilmente ritenuto sussistente in relazione a condotte del genere svolte nell'ambito di un'associazione dedita ad un traffico di droga dovrebbe, invece, essere escluso ove l'organizzazione abbia per oggetto un'attività parimenti illecita e pur sempre connotata da fini di lucro, ancorché afferente ad un diverso, specifico settore. LA IL.
Ne è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 4 l. n. 401/1989 quale raccoglitrice di giocate per conto del SS sulla base dell'esplicito tenore di conversazioni telefoniche con il SS e di altra tra costui ed TE, contenente riferimenti all'imputata.
Con il ricorso l'imputata reitera l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, privo dell'individuazione di specifiche condotte e contenente un riferimento cronologico del tutto generico (a far tempo dal 1989, laddove la prima conversazione intercettata posta a carico dell'imputata sarebbe del 30.12.1998), confutando anche, in assenza di perizia fonica, la propria identificazione come interlocutrice delle telefonate incriminate, una delle quali risulterebbe, addirittura, avvenuta tra due uomini.
Il ricorso è infondato.
Circa l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità della contestazione, già adeguatamente confutata dai giudici del gravame, si rinvia a quanto in precedenza detto relativamente all'analoga doglianza proposta dal CI mentre circa la doglianza relativa al merito, peraltro incentrata su deduzioni di mero fatto, si rileva che la sentenza impugnata ha congruamente valutato le risultanze processuali, sia in ordine all'individuazione dell'imputata (riconosciuta dagli inquirenti per il caratteristico tono di voce particolarmente roco e, secondo la sentenza di primo grado, anche mediante i dati esterni delle telefonate intercettate sull'utenza del SS) come protagonista della telefonata n. 166 del 30.12.1998 - circostanza, del resto, mai decisamente ed univocamente confutata dall'interessata - sia in ordine alla valenza del contenuto delle due conversazioni costituenti il compendio probatorio, a nulla rilevando che la seconda si sia svolta tra due uomini (SS ed TE), atteso il chiaro riferimento alla prevenuta come debitrice di danaro proveniente dalla raccolta delle scommesse. La sentenza di primo grado (pag. 362) menziona, peraltro, anche una terza conversazione telefonica tra il SS e la AL del 17.5.1999, sempre sul tema del lotto clandestino. CO ME.
Dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4 l. n. 401/1989 quale raccoglitore di scommesse per conto del SS e del SS ed appellante unicamente per la misura della pena, è stato ritenuto immeritevole dell'invocata declaratoria di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, vedendosi confermare l'originaria sanzione. Ricorre, lamentando carenza di motivazione in punto di misura della pena, con diniego della dichiarazione di prevalenza delle predette attenuanti, nonostante la vetustà dei suoi precedenti, peraltro non specifici.
Il ricorso è infondato.
La conferma della pena irrogata in primo grado, previa concessione di attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, trova adeguata motivazione da parte della corte territoriale con riferimento ai precedenti del soggetto, dei quali si evidenzia la gravità, anche se non la specificità, con correlativo giudizio di "attitudine al reato non trascurabile".
ON LE e ON IG.
Ritenuti entrambi responsabili del reato di cui all'art. 4 l. n. 401/1989, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991, quali collettori di scommesse per FI ET, depongono a loro carico le dichiarazioni del già menzionato LO, e, specificamente a carico del primo, le dichiarazioni di certa ER LB ed il contenuto di conversazioni intercettate del citato FI con tali Raciti e Sechi, giudicate sintomatiche del coinvolgimento di CH nella raccolta delle giocate, mentre a carico del secondo si citano una telefonata tra il SS e la moglie, contenente riferimenti all'imputato, e le dichiarazioni del teste AN nonché i rapporti del prevenuto con NT MA (anch'egli attivo nell'esercizio del gioco clandestino), del quale il ricorrente era stato testimone di nozze insieme a ET FI.
Con il ricorso il primo lamenta vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna sulla base di due conversazioni intercettate svoltesi tra terze persone ed alla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, sull'assunto dell'inconcludenza dell'acclarata esistenza di meri rapporti di frequentazione ed amicizia con ET FI.
Il secondo, similmente, deduce l'irrilevanza del suo rapporto di amicizia con il NT, asseritamente non dedito all'esercizio del lotto clandestino, al fine di ritenere provati suoi "radicati rapporti" con il FI, lamentando, altresì, difetto di motivazione quanto all'esclusione delle attenuanti generiche. I ricorsi, essenzialmente basati su deduzioni di merito, sono entrambi infondati.
Quanto a ON CH si osserva che la sentenza impugnata menziona, accanto al tenore delle conversazioni intercettate, peraltro ritenute - per la loro genuinità - dimostrazione indubbia del ruolo attribuito all'imputato, le dichiarazioni accusatorie di analogo contenuto del LO e della ER, ignorate dal ricorrente, mentre congruamente argomentata, sulla base dei dati probatori, è anche la ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, atteso lo stretto rapporto che legava il prevenuto a
FI ET, non circoscritto a relazioni di mera amicizia e frequentazione ma specificamente fondato, come evidenziato in sentenza, sull'attività di raccoglitore di scommesse consapevolmente svolto dal soggetto per conto dell'organizzazione mafiosa, all'evidente fine, ancorché non esclusivo, di favorirne l'attività. Quanto a ON LU, non sindacabile in sede di legittimità è la ricostruzione del rapporto dell'imputato con il NT ed il FI nei precedenti gradi compiuto, sulla base di plurime emergenze probatorie (conversazione telefonica tra il SS e la moglie e dichiarazioni del teste AN), come fondato sulla loro comune attività nel campo delle scommesse clandestine, mentre incensurabilmente giustificata è anche l'eliminazione delle generiche per l'esistenza (v. pag. 381 sent. 1^ gr.) di precedenti, ancorché non specifici, e per i comprovati rapporti del reo con esponenti apicali di una pericolosa associazione mafiosa, oltre che per l'assenza di favorevoli elementi di valutazione. AC ON.
I giudici del gravame ne hanno confermato la condanna per esercizio del gioco d'azzardo mediante i video-poker, qualificato come violazione degli artt. 718 e 719 c.p., dichiarandolo colpevole anche di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, da cui l'imputato era stato assolto in primo grado, in relazione al suo comprovato rapporto con il LA, membro qualificato di detta organizzazione, con cui il prevenuto avrebbe, in particolare, commesso due episodi di intimidazione in danno di gestori di video- giochi.
Con il ricorso lamenta:
- vizio di motivazione quanto alla sua ritenuta partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non esistendo prova del suo coinvolgimento nella sparatoria di via della Libertà e non essendo egli, durante le indagini preliminari, stato riconosciuto in foto dal LO, che riconobbe, invece, come partecipe al predetto episodio il fratello LL NC, così come mancherebbe la prova della sua responsabilità per i due episodi di intimidazione in danno di tali ZU, autore di ritrattazione in dibattimento, e OL, mentre non sua ma del fratello NC sarebbe la gelateria in cui avvenne il pestaggio di certo LL ad opera del LA;
- carenza di giustificazione circa la disposta eliminazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è fondato.
La condanna per il delitto associativo è stata, invero, essenzialmente basata dai giudici dell'appello su di una serie di episodi (sparatoria di via della Libertà, contrasti tra la "decina" facente capo al duo LA-Morso ed il gruppo FI per la gestione delle bische "Atlas" e minacce in danno di OL RG, dalle quali ultime il LL è stato, tra l'altro, definitivamente assolto in prime cure per la ritenuta inesistenza di motivi di gravame del p.m sul capo 8), pur potendo il fatto essere incidentalmente rivalutato ai fini della decisione sul reato associativo), la partecipazione ai quali dell'imputato era stata considerata dubbia e non adeguatamente dimostrata dal tribunale (v. pag. 222 sent. 1^ grado) e che la corte territoriale ha, invece, apoditticamente ritenuto accertata senza, tuttavia, offrirne alcuna motivazione e senza confutare le opposte valutazioni del tribunale;
la corte d'appello ha, inoltre, posto a carico dell'imputato il pestaggio di tale LL ad opera del LA in quanto avvenuto in un esercizio commerciale (gelateria) genericamente definita "dei LL", che - tuttavia - il ricorrente asserisce di esclusiva spettanza del fratello NC, ovvero di quello stesso soggetto inizialmente indicato dal LO, in sede di riconoscimento fotografico, come coinvolto nell'episodio di via della Libertà in luogo del prevenuto. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza per un nuovo giudizio di merito, che renda adeguatamente conto del ribaltamento delle valutazioni dei primi giudici (i quali avevano ritenuto provata, ma insufficiente a fondare l'accusa, unicamente la partecipazione del ricorrente alla gestione dei video-poker effettuata dal LA e l'azione intimidatoria svolta dai due ai danni dello ZU) e si pronunci, eventualmente, sulla autonoma valenza dimostrativa dei soli elementi di prova ritenuti certi.
L'annullamento va esteso anche al capo 7), come derubricato nella contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., attesa la necessità di demandare al giudice di rinvio di accertare, ai fini dell'eventuale estinzione del reato per prescrizione, la data di cessazione delle relative condotte, ascritte all'imputato (con contestazione aperta e teoricamente estesa sino alla data della sentenza di primo grado) a far tempo dalla seconda metà degli anni 90 e ritenute in continuazione con il delitto associativo, anch'esso contestato come commesso a far tempo dalla seconda metà degli anni 90 (donde la decorrenza del termine di prescrizione, ex art. 158, co. 1, c.p., dalla cessazione della continuazione).
AN DA, SS, EL e IO.
I giudici del tribunale hanno condannato i primi due per associazione di tipo mafioso, assolvendo gli ultimi due dalla medesima imputazione, mentre i giudici del gravame hanno esteso a costoro la dichiarazione di responsabilità, premettendo che sentenze ormai irrevocabili avevano già affermato l'esistenza, in Genova, di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti provenienti da "Cosa Nostra", capeggiata da MA VI e della quale faceva parte, tra gli altri, MA DR, e che con sentenza resa definitiva da questa corte in data 11.7.2003 era anche stata accertata, nell'ambito della stessa indagine relativa agli MA, ai FI ed al duo LA-Morso, la presenza, nel medesimo territorio, di un'associazione di stampo mafioso. Ciò posto, la corte territoriale ha condiviso il giudizio di attendibilità delle numerose chiamate in correità, essendosi alle propalazioni già raccolte in primo grado aggiunte, in appello, quelle di tali IR RA, NA EM e NA AN, di contenuto generalizzatamente accusatorio nei confronti degli imputati;
il RA riferiva, in particolare, di aver assistito all'affiliazione di VI e di NZ, che NA AN ha indicato come presenti nel 1991 alla sua affiliazione alla famiglia NI, specificando che tutti e quattro gli imputati erano presenti, sia prima che dopo l'esecuzione, nella casa di Genova usata come base logistica per la consumazione, a lui affidata, di un omicidio in danno di tale Gaglianò.
Con il ricorso deducono:
- inosservanza dell'art. 518 c.p.p. quanto all'intervenuta modifica dibattimentale delle coordinate cronologiche dell'imputazione, originariamente contestata con riferimento alla seconda metà degli anni '90 (periodo in cui VI e NZ erano detenuti) e poi retrodatata a far tempo dagli anni '90, allorche' i predetti erano liberi;
- violazione dell'art. 16-quater d.l. n. 8/1991 e successive modificazioni quanto alla ritenuta utilizzabilita' delle dichiarazioni effettuate in giudizio da collaboratori di giustizia eccedenti quanto inserito nei "verbali illustrativi" del contenuto della collaborazione e rese oltre il termine previsto dalla legge;
- in ogni caso, omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni stesse in relazione alla "recuperata memoria" dei fatti prima taciuti e poi riferiti;
- violazione dell'art. 416-bis e vizio di motivazione quanto alla ritenuta "mafiosità" del sodalizio, in assenza delle connotazioni tipizzanti tale fattispecie e risultando la richiamata derivazione dell'organizzazione genovese dalla matrice di "Cosa Nostra" siciliana (e, segnatamente, dalla famiglia nissena dei NI) in contraddizione con la ritenuta autonomia del gruppo radicatosi in Genova, con conseguente riproponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di detta città. Relativamente alle singole posizioni, si osserva che le dichiarazioni del collaborante RA acquisite in appello riguardano essenzialmente vicende del sodalizio siciliano e solo del tutto genericamente (inserimento degli MA nella gestione del lotto clandestino) quelle del preteso gruppo genovese mentre non concludenti ai fini dell'affermazione di responsabilità per partecipazione al preteso autonomo sodalizio mafioso genovese sarebbero quelle di NA EM, pure assunte in sede di rinnovazione del dibattimento, relative alla presenza dei quattro fratelli MA in una casa di Genova utilizzata da NA AN e La TA NC come base logistica per l'esecuzione di un omicidio loro commissionato da NT DR per conto degli MA.
Quanto al solo EL si rileva, inoltre, che questi, nel procedimento originario innanzi alla Corte di assise di Genova, era stato assolto da tutte le imputazioni, ivi inclusa quella di associazione per delinquere di stampo mafioso, derubricata in associazione semplice, e che il p.m. aveva proposto appello solo per i capi relativi all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed ai singoli fatti di spaccio, per cui l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis doveva ritenersi definitiva, come già affermato da questa corte di legittimità con sentenza n. 901/1999 conclusiva del menzionato processo, con conseguente violazione del divieto di bis in idem.
Quanto, invece, ad DR e VI, la cui condanna risulta confermata sulla base delle loro pregresse vicende processuali, si evidenzia che gli stessi sono stati condannati per il solo omicidio di TU AN, originato dalle dinamiche interne alla cosca nissena dei NI, ed assolti o mai incriminati per altri omicidi avvenuti nell'ambiente malavitoso genovese e che gli stessi non sono mai stati neppure indagati per gioco d'azzardo, mentre del tutto irrilevante dovrebbe ritenersi la scelta di strategia processuale effettuata, mediante rinuncia ai motivi di appello sul merito, da altri imputati chiamati a rispondere dello stesso reato. I ricorrenti si dolgono, infine, del mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento ed altri oggetto di sentenze di condanna divenute irrevocabili nonché delle censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e concedibilità delle atten. generiche.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di E. EL in relazione alla pregiudiziale, prospettata violazione del divieto di cui all'art. 649 c.p.p., risultando che con sentenza della Corte di assise di Genova in data 13.5.1996 l'imputato venne effettivamente assolto dall'originaria accusa di cui all'art. 416-bis c.p., derubricata in associazione per delinquere semplice, per non aver commesso il fatto e che contro l'assoluzione per tale capo il P.M. non propose appello, donde l'improcedibilità di una nuova azione penale per il medesimo fatto, pur se in seguito diversamente qualificato come partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Questa corte non ha, peraltro, modo di verificare se il tenore dell'imputazione mossa al prevenuto nel presente processo coincida esattamente con i termini dell'accusa ascritta al medesimo nel precedente processo concluso con la succitata sentenza o, comunque, ne ricomprenda interamente l'ambito, sia in relazione alla natura delle condotte che alla loro estensione cronologica, per cui occorre demandare tale accertamento fattuale ad un nuovo giudizio di merito in sede di rinvio.
Quanto ad E. VI, DR e NZ il ricorso è fondato unicamente in relazione all'omessa disamina della richiesta di affermazione del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo ed altri reati oggetto di precedenti giudicati (motivo da ritenersi logicamente assorbito per E. EL e concernente anche E. NZ, assolto in primo grado e per il quale non potè, pertanto, essere proposto motivo di appello in tal senso):
emerge, invero, dallo stesso testo della sentenza impugnata (v. pag. 84) che l'istanza venne formalmente proposta, senza che, tuttavia, si rinvenga alcuna statuizione dei giudici del gravame sul punto. I ricorsi dei predetti sono, per il resto, infondati, osservandosi al riguardo quanto segue:
- non sussiste la lamentata violazione dell'art. 518 c.p.p., avendo il P.M. provveduto, in dibattimento, non già alla contestazione di un fatto nuovo (per tale dovendosi intendere un addebito del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello originario, che a questo si aggiunga) ma ad una semplice modificazione dell'imputazione con riferimento circoscritto alle sue coordinate cronologiche, senza che risulti denunciata alcuna inosservanza delle forme prescritte per la nuova contestazione;
- questa corte ha già chiarito, con sentenza della sez. 5^ in data 13.3.2002, Bagarella, Ced Cass., rv. 221911 e 221912, che la disciplina di cui all'art. 16-quater, co. 9, D.L. n. 8/1991, espressamente dettata per le sole dichiarazioni dei collaboranti rese, senza contraddittorio, al p.m. od alla polizia giudiziaria, non si estende alle dichiarazioni dai medesimi soggetti rese in dibattimento, nella pienezza del contraddittorio tra le parti;
- non sussiste il rilevato vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dei dichiaranti, idoneamente vagliata dai giudici di entrambi i gradi di merito e confutata dai ricorrenti con valutazioni alternative non scrutinabili in sede di legittimità;
- adeguatamente argomentata nel merito è anche la natura mafiosa del sodalizio genovese, la cui derivazione dall'originaria matrice siciliana (clan NI affiliato a "Cosa Nostra") ed i cui perduranti rapporti con la medesima non valgono ad eliderne l'autonomia e la distinta configurabilità in relazione agli specifici caratteri, alle peculiari modalità organizzative ed all'ambito di operatività dell'associazione, così come strutturatasi e radicatasi nel nuovo territorio elettivo, secondo quanto, del resto, già ripetutamente ritenuto ed avallato da questa corte con le sentenze della sez. 6^ n. 901 del 7.5.1999 e di questa stessa sezione n. 764 dell'11.7.2003, che hanno definitivamente sanzionato la riconosciuta esistenza, nel territorio genovese, di associazioni per delinquere di inequivocabile stampo mafioso costituite intorno alle famiglie LO e FI;
- sebbene talune dichiarazioni dei propalanti si riferiscano prevalentemente a vicende della parallela associazione mafiosa operante in Sicilia, non arbitrariamente esse sono state valorizzate anche come utile chiave interpretativa delle vicende genovesi, pure connotate da episodi di efferata violenza e da manifestazioni tipiche del metodo mafioso, non essendo, del resto, realistico ipotizzare che il trapianto in un nuovo territorio di soggetti e strutture organizzative tradizionalmente mafiosi valgano ad immutarne natura e metodi criminali, mentre incensurabile stimasi, in particolare, la specifica valenza indiziante attribuita alla presenza dei ricorrenti nell'abitazione che servì da base logistica a NA AN e La TA NC per l'esecuzione di un omicidio dai chiari contorni mafiosi e, secondo i propalanti, eseguito per conto degli stessi MA, donde l'insindacabilità dell'esauriente e coerente apparato motivazionale della sentenza impugnata anche in ordine alla valutazione delle singole posizioni, ivi inclusa quella di E. NZ che, a differenza dei fratelli VI ed DR, gravati da doppia sentenza conforme di condanna, è stato ritenuto colpevole solo in secondo grado, sulla base - peraltro - di articolato contesto probatorio la cui rivisitazione è preclusa a questa corte, in difetto di palesi discrasie logico-argomentative;
- del tutto vaghe ed aspecifiche sono, infine, le doglianze relative al diniego od all'eliminazione delle atten. generiche, concesse in primo grado a VI ed DR senza alcuna motivazione, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, comunque se del caso rivalutabile, nel giudizio di rinvio, in relazione agli esiti dell'esame della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato.
LA CO IG.
Riformando la sentenza assolutoria di primo grado, la corte di appello lo ha dichiarato colpevole di associazione di tipo mafioso, valorizzando le dichiarazioni del collaborante RR unitamente a quelle di NA LU e NA AN circa il legame che univa il prevenuto agli MA, con i quali abitò nella medesima casa di Genova, rilevando che l'imputato era già stato dichiarato responsabile di analogo reato dall'A.G. di Caltanissetta e che lo stesso, a detta dei citati RR ed AN NA, fu coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio, avvenuto in Genova, di TU AN.
Con il ricorso deduce:
- violazione dell'art. 518 c.p.p. per la retrodatazione dell'imputazione dalla seconda metà degli anni '90 agli anni dal 1990 in avanti, con conseguente violazione del diritto di difesa, essendo, tra l'altro, l'imputato ininterrottamente detenuto dal novembre 1991 ed essendo egli gia' stato condannato per lo stesso reato e per lo stesso periodo di tempo dal Tribunale di Gela, con paradossale sovrapposizione di accuse, che vorrebbero il prevenuto contemporaneamente associato ad un gruppo mafioso siciliano e ad un distinto gruppo mafioso genovese;
- omessa verifica dei connotati di "mafiosità" delle pretesa, autonoma e distinta associazione genovese, non avvertiti come tali dalla comunità del luogo, salvo ritenere che non di altro si tratti che di membri della medesima associazione mafiosa siciliana in trasferta, con conseguente incompetenza territoriale dell'A.G. di Genova;
- difetto di prova di uno stabile contributo causalmente efficiente del ricorrente, sorretto dalla necessaria affectio societatis, all'esistenza e rafforzamento del sodalizio;
- omessa verifica dell'autonomia e genuinità delle, peraltro generiche, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'appartenenza del soggetto al clan MA, essenzialmente basata sull'asserita partecipazione dell'imputato all'omicidio TU nonostante la sua assoluzione da tale addebito con sentenza irrevocabile.
Il ricorso è fondato, con riferimento agli ultimi due motivi di doglianza. Mentre per la censura in rito nonché per l'autonomia e per i connotati di mafiosità dell'associazione operante in Genova si rinvia a quanto già osservato a proposito dei ricorsi degli MA, ulteriormente rilevandosi la concettuale piena compatibilità e giuridica possibilità della contestuale appartenenza di un medesimo soggetto a due distinti sodalizi criminali autonomamente strutturati, ancorché tra loro collegati, ed operanti in diversi contesti territoriali, la motivazione della sentenza impugnata appare, invece, censurabile quanto all'affermato inserimento organico dell'imputato nel gruppo genovese degli MA, riferendosi prevalentemente le dichiarazioni dei collaboranti all'episodico concorso del prevenuto in fatti relativi al traffico di droga (che avrebbero eventualmente potuto fondare un'imputazione ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990) ed essendo la partecipazione del ricorrente al gruppo mafioso essenzialmente derivata, per traslazione, dall'affermazione di colpevolezza del soggetto per analoga imputazione sul versante siciliano dell'organizzazione, con l'unico supporto della materiale presenza del La TA in Genova e del suo preteso coinvolgimento (ma non si chiarisce in quali termini) nell'omicidio TU, peraltro originato dalle dinamiche della lotta di mafia svoltasi in Sicilia e dal quale, tuttavia, l'imputato è stato ormai assolto con sentenza irrevocabile, sia pure per mancanza di adeguati riscontri alle propalazioni del RR, poi asseritamente avallate da quelle, invero assolutamente generiche o genericamente riportate, di NA AN;
manca, in particolare, un'adeguata puntualizzazione del ruolo e del contributo causale che il prevenuto avrebbe svolto in seno al sodalizio genovese, la partecipazione al quale del ricorrente risulta affermata sulla base di apodittiche asserzioni di appartenenza dei propalanti, non distinguendosi, peraltro, se esse si riferiscano all'organizzazione radicata in Sicilia od a quella autonomamente costituitasi in Genova.
Si impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della decisione per un rinnovato, esaustivo e maggiormente analitico giudizio di merito.
EL FO PI.
La sentenza in epigrafe, eliminando le concesse generiche, ne ha confermato la condanna per associazione alla banda "degli ergastolani" e per concorso nella gestione dei video-poker alterati, qualificata come contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p.p., ritenendone provata la qualità di uomo di fiducia di tale GO in base al tenore di conversazioni intercettate, di servizi di appostamento attestanti suoi incontri con SS e con i FI, con i quali (oltre che con il LA) viene incaricato di svolgere trattative, nonché all'invio di danaro ai sodali detenuti ed al sequestro di materiale relativo alle scommesse clandestine. Ricorre, deducendo motivi analoghi a quelli del TU. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alla contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., con eliminazione della relativa pena, dovendosi il reato considerare estinto per prescrizione per le ragioni esposte nell'esaminare il ricorso del CI, risultando le prove del coinvolgimento dell'imputato nell'attività di gestione dei video-poker riferite esclusivamente alla fine del 1998 ed alla prima metà del 1999, nonostante la formulazione dell'originaria contestazione in modo "aperto" quanto al termine finale. Per il resto le doglianze sono infondate, anche in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, così come già ritenuto in relazione all'analoga posizione del menzionato TU, alla cui trattazione, pertanto, si rinvia (con la precisazione che l'imputato risulta soltanto mittente di danaro ai sodali detenuti e non anche beneficiario di analoghe rimesse e che, in particolare, risulta chiaramente evidenziato come il ricorrente abbia condotto trattative con il LA per la cessione di quote del gioco clandestino e di una bisca non già a titolo personale ma per conto dell'intero sodalizio di cui i giudici di merito hanno congruamente ed insindacabilmente accertata l'esistenza.
P.Q.M.
La Corte:
- ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI ZA perché il reato è estinto per morte dell'imputato;
- ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CI in ordine al capo 9 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di mesi uno di reclusione, nonché in ordine alla misura della pena per l'aggravante di cui all'art. 7 DL n. 152/1991 che quantifica in mesi quattro di reclusione;
RIGETTA nel resto il ricorso e determina la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
- ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EL FO in ordine al capo 17 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di mesi quattro di reclusione;
RIGETTA nel resto il ricorso e determina la pena in anni tre e mesi otto di reclusione, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
- ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EL in ordine al capo 9 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di mesi uno di reclusione, nonché in ordine alla misura della pena per l'aggravante di cui all'art. 7 DL n. 152/1991 che quantifica in mesi quattro di reclusione;
RIGETTA nel resto il ricorso e determina la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
- ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FA e SS limitatamente alla confisca dell'immobile sito in Genova - corso Italia, n. 16/7 ed altresì di SS in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL n. 152/1991; RIGETTA nel resto i ricorsi dei predetti;
- ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA CO in ordine al reato ascrittogli;
- ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AC in ordine ai reati ascrittigli;
- ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN EL in ordine al reato ascrittogli;
- ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN VI, AN NZ, AN DR limitatamente all'omesso esame della continuazione con altre condanne;
RIGETTA nel resto i ricorsi dei predetti;
- DETERMINA come giudice di rinvio altra sezione della Corte di appello di Genova;
- RIGETTA i ricorsi di AN, CO, DE IN, UR, ON LU, ON CH, TO, CH PP, CH EL, DA, LA e condanna detti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005