Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2005, n. 33662
CASS
Sentenza 9 maggio 2005

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Deve ritenersi inammissibile un motivo nuovo di ricorso, presentato ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. anche se la deduzione riguarda l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191, comma secondo, cod. proc. pen., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta con l'atto di ricorso principale (fattispecie relativa alla inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni dedotta solo come motivo nuovo).

Il reato di associazione a delinquere concorre con quello di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, giacchè gli elementi richiesti per la configurazione del delitto associativo sono la pluralità dei concorrenti e la finalità di commettere una serie indeterminata di delitti e l'interesse tutelato é quello dell'ordine pubblico, mentre quello tutelato dal reato di esercizio abusivo di gioco d'azzardo è l'interesse finanziario dello Stato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2005, n. 33662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33662
Data del deposito : 9 maggio 2005

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