Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di riesame o di appello avverso provvedimenti in materia di libertà personale che sia stata presentata nella cancelleria della pretura del luogo ove la parte si trova, ogni qual volta vi sia diversità tra questo e quello in cui è sito il tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/1998, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 26/6/98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.4273
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N.7669/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OV MI nato in [...] l'[...]
avverso l'ordinanza emessa il 19.12.97 dal Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Con ordinanza 19.12.97 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto da OV MI avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa nei confronti del predetto il 21.10.97 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
All'uopo rilevava il giudice d'appello che l'impugnazione era stata presentata nella cancelleria della Pretura di S. Maria Capua Vetere, mentre tale presentazione avrebbe dovuto avvenire presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 c. 4 e 7, 310 c.p.p. ovvero ex art. 582 c. 2 c.p.p. (richiamato dal cit. c. 4 art. 309) presso la cancelleria del
Giudice che aveva emesso il provvedimento. Puntualizzava altresì che nel caso concreto non ricorreva la condizione di cui all'art. 582 c.2 c.p.p. per la presentazione presso la Pretura e cioè la diversità
tra il luogo in cui si trovavano le parti e quello dell'emissione. La suddetta pronuncia è stata impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato il quale ha dedotto violazione degli artt. 309 e 310 c.p.p.. La censura è fondata osservandosi quanto segue.
Il riesame o l'appello delle ordinanze in materia cautelare, ai sensi degli artt. 309 c. 4 e 310 c. 2 va proposto Presso la cancelleria del giudice "ad quem" a differenza di quanto disposto in generale per le impugnazioni dall'art. 582 c.p.p., secondo cui il gravame deve presentarsi alla cancelleria del giudice "a quo".
Poiché, peraltro, lo stesso art. 309 c. 4 c.p.p. opera espresso rinvio alle forme previste dall'art. 582 c.p.p. si pone il problema del coordinamento tra le due norme. Orbene, va considerato che la seconda prevede una deroga alla regola sopracitata da essa posta, nel senso che ammette la presentazione dell'impugnazione presso la Pretura del luogo in cui si trovano le parti per l'ipotesi in cui esso sia diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Tale deroga, diretta a facilitare l'impugnazione, va di necessità adattata, visto il suo carattere non eccezionale e quindi suscettibile d'interpretazione analogica nonché in virtù del menzionato rinvio, alla relativa disciplina concernente le misure cautelari. Ne consegue che anche in siffatta materia deve reputarsi consentita una presentazione alternativa, presso la Pretura del luogo ove si trovano le parti qualora questo non coincida con quello ove, secondo la regola primaria, dovrebbe avvenire la presentazione stessa.
Non ignora questa Corte che in taluni precedenti è stata esclusa una siffatta possibilità (Cass. 20.1.93 n. 0 1757 RV 192722; Cass.23.3.94 n. 0 31493 RV 197752): tale conclusione peraltro risulta basata sul testo letterale dell'art. 582 c.p.p. ed alla medesima si perviene ponendo la previsione alternativa esclusivamente in rapporto con quella principale i~ vi contemplata. Poiché, secondo le svolte argomentazioni, il collegamento va invece effettuato con il dettato dell'art. 309 c. 4 e 7 c.p.p., non si ritiene di seguire la menzionata impostazione.
In conclusione può affermarsi che è ammissibile un'istanza di riesame o di appello avverso provvedimenti in materia di libertà presentata nella cancelleria della Pretura ove si trovano le parti ogni volta in cui vi sia divergenza tra tale luogo e quello in cui è sito il giudice del riesame (In senso sostanzialmente conforme: Cass.23.3.94 n. 0 1493 RV 197752).
L'impugnazione dallo OV nei confronti dell'ordinanza sospensiva dei termini della custodia cautelare si palesa dunque, sotto il profilo in questione, conforme al precetto legislativo per cui l'impugnato provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli il quale giudicherà sull'appello erroneamente ritenuto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'appello. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 I ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1998