Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 2
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto.
La doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..
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- 1. False dichiarazioni su condanne penali (Cass.15524/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
E' reato affermare falsamente di non aver precedenti penali nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, presentata alla Questura a corredo della domanda di rilascio del passaporto, dato che in realtà esistevano tre sentenze di condanna per contravvenzioni alle normative ambientali o di prevenzione degli infortuni sul lavoro. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Sez. 5, 18 aprile 2011, n. 15524 sul ricorso proposto da: 1) S.S. , N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1256/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2011 la …
Leggi di più… - 2. Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16275 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 16/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 709
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 38032/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ON, N. IL 10/02/1971;
avverso la sentenza n. 8534/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Reggio Calabria il 2 ottobre 2007, AR IN venne ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, in relazione all'art. 483 c.p., per avere, secondo l'accusa, falsamente "dichiarato, in dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del cit. D.P.R., art. 47, allegata ad istanza per l'ottenimento del rilascio del passaporto rivolta alla questura di Reggio Calabria, di non aver mai riportato condanne penali";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine al mancato riconoscimento della innocuità e, quindi, della non punibilità del contestato falso ideologico, atteso che i precedenti penali figuranti a carico di esso ricorrente non sarebbero stati comunque ostativi al rilascio del passaporto;
2) in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendosi considerato che il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di tacere l'esistenza dei precedenti a suo carico, per la già rilevata inidoneità degli stessi a costituire ostacolo al rilascio del passaporto, e che, comunque, la falsità a lui addebitata ben avrebbe potuto essere dovuta a semplice leggerezza ovvero a "incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa";
3) in ordine alla riscontrata disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe fattispecie in cui lo stesso tribunale, prima, e la stessa Corte d'appello, poi - si afferma - erano pervenuti a pronunce assolutorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, ritiene il collegio che non possa prescindersi dall'orientamento che, a composizione di precedente contrasto giurisprudenziale, è stato espresso dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 27 novembre 2008 - 16 febbraio 2009 n. 6591, Infanti, RV 242152, la quale, con riferimento alla questione che si era posta circa la penale rilevanza o meno di false dichiarazioni rese in sede di richiesta per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando la falsità non avesse assunto sostanziale rilievo ai fini dell'accoglibilità di detta richiesta, ha optato per la tesi affermativa, affermando il principio secondo cui: "Integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio"; ed appare di tutta evidenza come un tale principio (al quale il collegio, in omaggio alla superiore esigenza della nomofilachia, ritiene che debbasi prestare adesione), non possa non valere anche con riguardo alla fattispecie ora in esame, attesa la palese, sostanziale identità che la stessa presenta rispetto a quella che è stato oggetto della suddetta pronuncia;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso ripropone all'attenzione di questa Corte un profilo di doglianza che era già stato prospettato alla Corte di merito la quale, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, ha fornito sul punto adeguata risposta, osservando come, per un verso, il modello sul quale era stata redatta la dichiarazione sostitutiva contenesse l'avvertenza circa la conseguenze penali derivanti da una sua eventuale falsità e, per altro verso, non fosse in alcun modo ragionevole ipotizzare che l'imputato non conservasse memoria delle condanne penali da lui subite, ivi compresa, in particolare, quella che, secondo quanto posto in evidenza nella sentenza di primo grado, si era aggiunta alle precedenti;
c) con riguardo al terzo motivo, appare sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte (e dal quale il collegio non vede ragione di distarsi) secondo cui: "La doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per Cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a)" (Cass. 3, 24 settembre - 13 novembre 1997 n. 10207,
Asselti, RV 209460; nello stesso senso, Cass. 3, 9 aprile-20 giugno 1997 n. 1629, Amaro, RV 209515).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010