Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
L'art. 16 sexies del D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991 (così come introdotta dalla l. n.45 del 2001) nel prevedere in sede di esame del collaboratore di giustizia l'obbligo del giudice di acquisire, su richiesta di parte, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non ricollega alcuna conseguenza, sul piano delle validità o dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in giudizio, alla mancata o intempestiva acquisizione del verbale medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2013, n. 28397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28397 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 20/03/2013
Dott. GENTILE DO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 783
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 41826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO LA N. IL 31/03/1976;
AJ MI N. IL 27/05/1975;
NZ EN N. IL 04/04/1962;
CA UA N. IL 10/03/1973;
RI LI N. IL 03/09/1976;
RI IA N. IL 30/08/1978;
SM UA N. IL 22/06/1974;
avverso la sentenza n. 1193/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 20/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. Lojacono Franco per NZ DO avv. Aricò Giovanni per NZ DO, avv. Li Pera R., i quali insistono per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
KO CO, KA MI, NZ DO, ZE AN, RI LA, RI IU, SM AN, personalmente o tramite i rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 20.2.2012 con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro li ha condannati alle pene di cui al dispositivo, per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. I ricorrenti richiedono l'annullamento della decisione impugnata e rispettivamente deducono:
KO AO:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) vizio di motivazione relativamente alla individuazione dei criteri attraverso i quali il ricorrente è stato riconosciuto fra gli interlocutori di cui alle intercettazioni telefoniche. La difesa sostiene che la motivazione della sentenza non è idonea superare le critiche mosse alla validità della deposizione del testimone MM il quale non ho fornito elementi di certezza circa la identificazione della voce dell'imputato.
2.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) erronea applicazione della L. n. 45 del 2001, art. 13, comma 15. La difesa sostiene che la motivazione della sentenza è carente nel rinvenire le ragioni per le quali dovrebbe essere ritenuta la attendibilità del AL (collaboratore di giustizia) che si sarebbe allontanato dalla località nella quale era protetto, con evidente riflesso sull'aspetto dell'utilizzabilità delle suddette dichiarazioni. La difesa sostiene che sarebbe erronea la tesi sostenuta dalla Corte territoriale che limita l'aspetto della inutilizzabilità alle sole dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. La difesa sostiene altresì che la sentenza è contraddittoria anche nella valutazione della credibilità del AL nel punto in cui fornisce la giustificazione del proprio allontanamento dal luogo di protezione. La difesa conclude che la mancanza di credibilità del AL su questo punto delle proprie dichiarazioni, ha incidenza anche per le altre parti del dichiarato.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio della motivazione nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dal AL che non è stato in grado di fornire indicazione: a) del cognome del ricorrente;
b) la nazionalità di questi. La motivazione della ragioni per le quali il AL sarebbe comunque credibile è insoddisfacente e non vale a sciogliere i dubbi sulla sincerità del collaboratore.
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 sexies perché i verbali illustrativi della collaborazione del UR non sono stati prodotti in modo tempestivo e solo successivamente alla acquisizione della deposizione del AL.
5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione nella parte in cui viene affermata la penale responsabilità per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la cui prova (per quanto attiene al ricorrente) è ricollegata alla sola commissione di taluni reati fine;
la prova in tal senso è insufficiente e comunque inidonea a dimostrare la coscienza e la volontà del ricorrente di avere far parte della anzidetta associazione.
AI MI:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) per violazione degli artt.160 e 296 c.p.p. e omessa notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare. La difesa denuncia: a) irregolarità ed insufficienza delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria per la esecuzione del provvedimento di custodia cautelare, dato che l'imputato era facilmente reperibile in Roma, v. Delle Capre 17, presso la sorella;
b) mancanza della prova della consapevolezza dell'imputato che fosse stato emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti, essendo del tutto insufficiente l'elemento indiziante indicato dalla Corte d'Appello che ha sostenuto la prevedibilità, da parte dell'imputato della emissione del provvedimento di custodia cautelare nei suoi confronti;
c) omissione del decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p., previ compimento di nuove ricerche. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione in relazione alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La difesa sostiene che la responsabilità penale dell'imputato è stata affermata sulla base di un singolo episodio di spaccio di sostanza stupefacente (già giudicato separatamente ex art. 444 c.p.p.) e sulla base delle intercettazioni telefoniche, dalle quali si evince che l'imputato non faceva parte dell'organizzazione criminale, gli era stata consegnata della droga totalmente sigillata e non gli era stato comunicato il nominativo della persona alla quale doveva consegnare lo stupefacente;
ad avviso della difesa le suddette circostanze di fatto denotano totale sfiducia nei confronti dell'imputato con conseguente mancanza di prova di una sua partecipazione alla associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La difesa segnala la insufficienza del dato probatorio rappresentato dal contenuto delle intercettazioni e la mancanza di valenza indiziante derivante dal fatto che gli fosse stata affidata una quantità di stupefacente di valore apprezzabile. Dalla intercettazioni telefoniche la difesa sostiene che può trarsi il convincimento che l'imputato fosse un collaboratore "esterno all'associazione".
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono state negate le attenuanti generiche e in ordine alla entità della pena irrogata. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), la violazione dell'art.192 c.p.p.. La tesi sostiene che il testimone MM avrebbe fatto confusione fra l'AJ MI e il ZE BASCHKIM. 5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) vizio di motivazione con riferimento al capo 13 dell'imputazione, perché la Corte d'Appello ha adoperato mere formule di stile al fine di superare le lacune istruttorie.
ZE AN:
1.) 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), erronea applicazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente alla individuazione dei criteri attraverso i quali il ricorrente è stato riconosciuto fra gli interlocutori di cui alle intercettazioni telefoniche. La difesa sostiene che la motivazione della sentenza non è idonea superare le critiche mosse alla validità della deposizione del testimone MM il quale non ho fornito elementi di certezza circa la identificazione della voce dell'imputato. La difesa aggiunge inoltre che il MM è stato escusso con violazione della disposizione dell'art. 195 c.p.p., comma 4. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e D), violazione ed erronea applicazione degli artt. 493 e 507 c.p.p., perché la Corte d'Appello non ha svolto una perizia fonica ai fini della individuazioni delle voci registrate nel corso delle intercettazioni.
4.) 5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), erronea applicazione dell'art. 192 con riferimento al capo di imputazione n. 13 e consequenziale vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente la deposiazione del MM è inficiata da errori tanto da avere contuso lo attuale imputato con il ZE BASHKIM. 6.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo 1. Il ricorrente sostiene che manca la prova della partecipazione alla associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; la Corte ha fondato il proprio giudizio esclusivamente su alcuni fatti che integrando la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costituiscono mero indizio dell'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti;
le intercettazioni telefoniche non dimostrano che il ricorrente abbia aderito all'associazione, avendo svolto solo una sporadica attività di spaccio
7.) ex art. 606 c.p.p., comma 1. lett. B) ed E), violazione dell'art.133 c.p. 3 e art. 27 Cost., vizio della motivazione poiché la Corte
d'Appello non ha indicato le ragioni per le quali non sono state riconosciute le attenuanti generiche, ed essendo eccessiva la pena in relazione ai fatti contestati.
NZ DO:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C), violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., perché sarebbe erronea la decisione della Corte territoriale nel respingere la questione relativa alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari, essendo incerto il luogo ove è avvenuta la contrattazione relativa all'acquisto dello stupefacente intercorso tra il ricorrente e il coimputato KO;
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione perché la decisione della Corte d'Appello, pur rispondendo alle questioni dedotte con l'atto di gravame, pur tuttavia si pone in contrasto con le risultanze processuali con consequenziale travisamento dei fatti e delle prove. La difesa sostiene essere erronea la decisione della Corte territoriale nel punto cui afferma la credibilità del dichiarante e collaboratore di giustizia AL, pur presentando la sua versione dei fatti numerose discordanze tra quanto riferito in sede istruttoria dibattimentale il 21.1.2010 e quanto riferito nel corso dell'interrogatorio del 15.6.2006, nonché con riguardo alla condizione di comune detenzione tra il NZ e il OS.
RI LA, RI IU e YL AN (con un unico atto).
1.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), violazione dell'art. 6 c.p.p., poiché manca la prova che parte della azione loro ascritta sia stata commessa sul territorio italiano;
violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., con riferimento alla individuazione del luogo di consumazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per essere irragionevole che possa essere il Tribunale di Castrovillari e la Corte d'Appello di Catanzaro a conoscere del reato contestato. La difesa pone in rilievo che nella specie il reato più grave contestato agli imputati è quello di cui al cit. D.P.R., art. 74, ed il luogo della sua consumazione è rimasto ignoto, con la conseguenza, che nella incertezza si devono applicare le regole previste dall'art. 16 c.p.p. e ai criteri sussidiati previsti dall'art. 9 c.p.p.. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e c), inosservanza della legge penale e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 292 c.p.p.. La difesa denuncia la mancanza di motivazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta la esistenza di gravi indizi di colpevolezza. La Corte d'Appello si sarebbe limitata a redigere una motivazione per relationem, mancante dei requisiti di completezza, correttezza e logicità, mancando sia un giudizio analitico dei singoli indizi, sia un procedimento si sintesi unitario e logico.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed C), erronea applicazione dell'art. 195 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità della deposizione del testimone MM con particolare riferimento alla identificazione degli imputati da parte dei militari della Guardia di Finanza di Novara. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi indiziali con conseguente violazione dell'art. 192 c.p.p.; violazione dell'art. 272 c.p.p., art. 192 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 "...perché
gli elementi indicati non sarebbero dotati della necessaria valenza, in particolare sia totalmente assente, in quanto soggetto non parlatore, nelle conversazioni intercettate, sia effettivamente identificabile nell'indagato... (pag. 23 del ricorso). La difesa denuncia inoltre "...profili di nullità o inutì lizzabilità dei decreto intercettivi con ogni conseguenza di legge delle telefonate intercettate e precisamente dei colloqui 7.1.2006, 9.1.2006 tra RI LA e YL AN, colloqui telefonici del 20.11.2005 e 22.11.2055, colloqui del 12.1.2006 inseriti nel servizio di OCP, colloqui del 24.8.2005 tra RI IU e YL AN, colloqui del 5.9.2005 e del 12.12.2005 tra RI IU e YL FI. Secondo la difesa i decreti di intercettazione e i relativi provvedimenti di proroga, presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, non sarebbero sufficientemente motivati, i decreti emessi dal giudice richiamerebbero la sola formula della legge, o quanto indicato dal Pubblico ministero nelle proprie richieste o gli allegati. La difesa fa inoltre presente che "...tra l'altro talvolta neanche allegati materialmente e, comunque nella stragrande maggioranza dei casi del tutto inconferenti". La difesa denuncia infine (pag. 32 del ricorso) la illegittimità e la derivata inutilizzabilità delle intercettazioni per due ordini di ragioni: violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 bis, perché il Pubblico Ministero potrebbe ricorrere all'utilizzo di impianti appartenenti a privati solo ed esclusivamente per intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche;
il decreto del Pubblico ministero dovrebbe contenere la indicazione delle ragioni per le quali le attività di ascolto sarebbero state compiute fuori degli uffici della Procura della Repubblica. Da ultimo la difesa sostiene l'inutilizzabilità di taluni dei decreti di intercettazione perché:
"...le intercettazioni sarebbe scaturite sulla base di altre intercettazione di cui si allegano nella richiesta dei CC o della Polizia, nelle richieste del PM al GIP, o nei decreti di urgenza del PM, solamente le trascrizioni e non anche i decreti autorizzativi degli stessi i quali non si trovano nemmeno dopo il deposito di tutti gli atti utilizzativi per la richiesta di rinvio a giudizio... " (pag. 34 del ricorso).
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la parte della decisione relativa al trattamento sanzionatorio non sarebbe sorretta da una adeguata motivazione.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18.1.2011 il Tribunale di CASTROVILLARI ha giudicato gli imputati responsabili dei reati rispettivamente ascritti nei capi di imputazione e li ha condannati alle relative pene di giustizia. Dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e di secondo grado si evince che le indagini, inizialmente condotte dalla DDA di Brescia nei confronti della famiglia albanese SM avevano portato alla scoperta di un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Le investigazioni sono state sviluppate attraverso numerose operazioni di intercettazione telefoniche, osservazioni di OCP in funzione di controllo delle conversazioni captate. Verso la fine dell'anno 2005 la organizzazione entrava in contatto con tale GL ER, il quale assicurava una base stabile nella sibaritide;
conseguentemente la D.D.A. di Brescia provvedeva a trasmettere i relativi atti alle competenti autorità di Catanzaro che proseguiva l'attività di indagine cosi confermando la ipotesi investigativa della esistenza di una ramificata organizzazione dedita al narcotraffico, entrata in contatto anche le 'ndrine locali. Dalla lettura della sentenza di appello si evince che le prove sono rappresentate da numerose intercettazioni telefoniche, dai sequestri di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti, dall'apporto collaborativa di BO DO e UR IN, collaboratori di giustizia, oltre dalla deposizione del testimone MM appartenente al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro, il quale ha ripercorso le attività di indagine compiute e si è soffermato sui criteri di identificazione di ciascun imputato. Dalla lettura di entrambe le decisioni si evince che i giudici di merito hanno tratto la prova della esistenza di un sodalizio criminale volto al traffico degli stupefacenti dai seguenti elementi fattuali: a) modalità esecutive dei singoli reati fine;
b) contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, caratterizzate: dall'uso da parte degli interlocutori di un linguaggio criptico, dall'uso sistematico di schede telefoniche sempre diverse fra loro;
c) dagli esiti di sequestri di sostanze stupefacenti di vario tipo in quantità considerevoli;
c) dalla congruenza della chiave interpretativa dei colloqui captati - costituiti per lo più da un linguaggio particolarmente cauto, da espressioni stereotipate e stringate, prive di apparente senso se spiegate secondo il significato letterale;
d) l'osservazione di diversi indagati nel corso di un'operazione di consegna di stupefacenti (3.300 grammi di eroina) presso la stazione ferroviaria di Cosenza nel pomeriggio del 12.1.2006; e) l'intercettamento di un gommone nei pressi delle coste salentine e conseguente sequestro di un cospicuo carico di sostanza stupefacente;
f) l'appostamento e il monitoraggio di due automobili, una delle quali adibita al trasporto di droga e l'altra con funzione di "staffetta", con successivo sequestro di 1.070 Kg di cocaina occultata all'interno di una delle suddette autovetture;
g) dal ruolo definito di ciascun componente della struttura organizzativa che non aveva subito rallentamenti non ostante i continui interventi della Polizia Giudiziaria;
h) dalla mobilità operativa dei componenti della organizzazione segno di piena disponibilità di mezzi (autovetture e gommoni nautici). Sulla base di tutti i suddetti elementi i giudici di mento hanno rinvenuto la esistenza di una struttura permanente, dotata di organizzazione di persone e mezzi, preordinata alla esecuzione di un programma criminoso indirizzato al commercio delle sostanze stupefacenti. Gli elementi fattuali che sono stati presi in considerazione dai giudici di merito e valutati come "facta concludentia" dell'esistenza di una associazione riconducibile allo schema di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sono: uniformità delle condotte, frequenti contatti fra i sodali, concrete possibilità di procurarsi lo stupefacente in quantità non modeste, comune linguaggio criptico adoperato nel corso delle conversazioni, disponibilità di basì logistiche per il deposito e la custodia dello stupefacente, disponibilità di automezzi, gommoni, apparati telefonici e schede telefoniche, fungibilità dei ruoli. Ritenuto in diritto:
Buona parte delle censure mosse dalle difesa attengono a lamentati vizi della motivazione o al travisamento delle prove o ancora alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Appare pertanto opportuno fissare i principi ai quali questo collegio ritiene di attenersi nel procedere al vaglio delle singole doglianze.
Con riferimento al tema del sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930;
Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 16.6.1997 n. 7113; Cass.10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6,
10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6 14.4.1998 n. 1354). Inoltre va osservato che la specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c); l'espediente non è consentito:
sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato diverso a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528). Va inoltre aggiunto che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè l'ipotizzatolità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 6.5.1999 n. 7588). Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo deve essere esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. S.U. 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, 22.4.2008 n. 18163). Passando al diverso tema del travisamento della prova, va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il
"travisamento del fatto" (Cass. Sez. 6, 14.2.2012 n. 25255), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 2, 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. 4, 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5, 25.7.2007 n. 39048). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Cass. Sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Cass. sez. 4, 12.2.2008 In ced Cass. rv 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice).
In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, va infine rammentato che il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. pen., sez. 4, 26.6.2008 Ced Cass., rv. 241023) Così fissati taluni principi generali in tema di giudizio di legittimità, passando alla disamina dei singoli ricorsi, il Collegio osserva.
KO AO:
L'imputato, accusato della violazione dell'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (Capi 11, 12, 13, 15) è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione in entrambi i gradi del giudizio.
Con il primo motivo l'imputato censura la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone MM della Guardia di finanza avanzando perplessità in ordine alla capacità dimostrativa delle sue dichiarazioni con riferimento alla nferibilità del contenuto delle conversazioni telefoniche proprio al ricorrente. Trattasi di questione che la difesa aveva già dedotto avanti alla Corte territoriale con l'atto di appello. La Corte d'Appello sul punto (vv. Pp. 34 e 35 della motivazione) ha dato risposta adeguata non sindacabile nel merito e corretta in diritto. I giudici dell'appello hanno infatti rilevato che sulla base della deposizione del MM è emerso che l'imputato è stato inizialmente identificato dalla Guardia di Finanza di Novara e successivamente (a seguito della trasmissione degli atti al GICO della Guardia di finanza di Catanzaro) dalla stessa polizia giudiziaria Catanzarese;
la Corte d'Appello rileva che l'imputato è stato identificato in modo omogeneo da entrambe le autorità di polizia che avevano acquisito, attraverso la prolungata attività di ascolto, la perfetta conoscenza delle voci, tanto che a seguito della identificazione certa, l'imputato in data 4.5.2006 è stato tratto in arresto, unitamente ad altre persone, essendo stato trovato in possesso di 3,300 Kg di eroina (vicenda per la quale l'imputato ha definito la propria posizione con sentenza ex art. 444 c.p.p.). Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 195 c.p.p., perché il MM sarebbe stato sentito su dichiarazioni rese de relato dai propri colleghi di Novara in merito alla attività di indagine, la Corte d'Appello ha escluso la suddetta evenienza, poiché il MM si è limitato a riferire in merito alla attività di indagine eseguita dai reparti di Polizia della Guardia di Finanza impegnati nell'attività di contrasto alla organizzazione criminale. Va qui ribadito che il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195 c.p.p., comma 4, non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Cass. Sez. 2, 21.9.2010 n. 36286). Infatti, nella specie, non si tratta dell'esposizione del contenuto di dichiarazioni rese da soggetti terzi suscettibili di verbalizzazione, ma della descrizione di attività materiali svolte nel corso di una indagine di polizia giudiziaria. La Corte territoriale non appagata dalla sola deposizione del MM ha altresì proceduto alla valutazione del contenuto di plurime intercettazioni telefoniche (riferibili all'imputato) (vv. pp. 38 e ss. Della sentenza) svolgendo una valutazione critica con l'attività di osservazione documentata dalla polizia giudiziaria, così rinvenendo ulteriori elementi di fatto comprovanti il coinvolgimento dell'imputato nell'attività dell'associazione criminale (v. Pag. 43 della sentenza). La decisione è corretta e la doglianza è infondata.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La censura poggia sulla affermata mancanza di una spiegazione idonea delle ragioni per le quali il AL, collaboratore di giustizia, si sarebbe allontanato, senza autorizzazione ed inopinatamente, dal luogo nel quale era protetto. La difesa del ricorrente attraverso l'asserita mancanza di credibilità di quanto affermato sul punto dal AL, deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore, nonché il vizio di motivazione della sentenza, poiché la Corte, illogicamente, ha ritenuto credibile la versione dei fatti resa dal AL. Sul punto va osservato che la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia è questione attinente ad aspetti di merito, non sindacabili nella presente sede, nella misura in cui le affermazioni del collaboratore siano state verificate nel giudizio di merito sia sul piano intrinseco che su quello estrinseco, secondo i principi ormai costanti segnati dalle decisioni di legittimità. In secondo luogo va rilevato che la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni del AL non ha alcun pregio. La portata delle giustificazioni addotte dal medesimo per essersi allontanato dal luogo di protezione attengono al giudizio di credibilità del dichiarante. Sul punto la Corte territoriale, che ha mostrato di credere alle ragioni addotte dal collaboratore a giustificazione della propria condotta, ha reso una motivazione che non presenta vizi e conseguentemente non è censurabile sul piano del merito. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte d'appello ha dato specifica risposta su ciascuno dei punti che sono stati oggetto di impugnazione. La Corte d'appello ha messo in rilievo la credibilità intrinseca del AL (pp. 60 e 61 della sentenza), procedendo quindi alla verifica dei riscontri oggettivi ed individualizzanti e ha dato spiegazione delle carenze riscontrate dalla difesa (omessa indicazione delle generalità complete del ricorrente e indicazione della sua nazionalità). Sul punto la Corte Catanzarese ha affermato che la circostanza che la fonte dichiarativa abbia omesso l'indicazione del cognome dell'imputato (e non sia stato in grado di indicare la sua nazionalità) non esercita influenza in punto identificazione dello stesso stante la perfetta coincidenza del soggetto indicato con gli esisti intercettivi in cui figura e viene individuato come interlocutore e ciò in piena aderenza con i servizi investigativi effettuati dalla Polizia Giudiziaria. Trattasi di considerazione insuscettibile di censura in questa sede, perché attiene ad aspetti di merito derivanti dalla complessiva valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice dell'appello. Il quarto motivo di ricorso, riguardante la legittimità delle dichiarazioni rese dal collaboratore UR, è infondato. La L. n. 45 del 2001, art. 16 sexies prevede che quando si procede all'esame di un collaboratore di giustizia, il giudice, su richiesta di parte, dispone l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Il tenore testuale della norma ricollega in momento acquisitivo in questione a quello della audizione del collaborazione e per la espressione verbale adoperata, prevede che la richiesta della difesa sia obbligatoriamente accolta dal Tribunale, prevedendosi infatti il termine "dispone che...". La ratio della norma è evidente poiché ricollega al contenuto del verbale illustrativo della collaborazione, gli effetti previsti dalla citata Legge, art. 16 quater, comma 9.
Peraltro l'art. 16 sexies non ricollega la validità e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore in sede di giudizio alla previa acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ne' alla sua intempestiva acquisizione (come nel caso in esame) è ricollegabile alcuna sanzione processuale. Nel caso in esame la produzione del verbale previsto dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 quater della è stato adempiuta e la difesa ha avuto modo di verificare la correlazione esistente tra quanto dichiarato dal UR e quanto dallo stesso indicato nel prefato verbale illustrativo della collaborazione. Pertanto la difesa è stata posta nelle condizioni di poter manifestare le proprie osservazioni sul contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal UR. Per completezza va peraltro osservato che la difesa non ha formulato alcuna specifica doglianza in ordine al congruenza tra quanto dichiarato dal UR in sede di audizione e quanto contenuto nel verbale illustrativo ed in particolare la difesa, appellandosi ad aspetti puramente formali, nella sostanza non ha indicato quale sia stato l'effetto lesivo concretamente subito quale conseguenza derivante dalla supposta ed asserita tardività nell'acquisizione del verbale. Va inoltre osservato che dalla norma richiamata non si evince che l'acquisizione del verbale debba necessariamente precedere l'audizione del collaboratore, potendo ciò avvenire anche in un momento successivo e prima della conclusione della istruttoria dibattimentale. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha indicato gli elementi di prova sulla cui base ha ritenuto l'esistenza della partecipazione dell'imputato alla associazione criminosa, la Corte ha fatto una indicazione dettagliata alle pagine 67-69 della motivazione alle quali si fa rinvio. La motivazione è puntuale, specifica, non manifestamente illogica e sfugge alle censure formulate dalla difesa che ricorre ad argomentazioni generiche che implicano valutazioni di merito che non possono essere prese in considerazione nella presente sede per le ragioni più sopra illustrate. Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
AJ MI:
- L'imputato è stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione per il delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 15, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per stessa ammissione della difesa e dalla lettura della documentazione prodotta emerge che l'imputato, di nazionalità straniera aveva indicato all'Autorità giudiziaria e all'Amministrazione penitenziaria, al momento della sua scarcerazione, per essere stato ammesso al regime degli arresti domicialiari, l'indirizzo in Roma, v. Monte delle Capre n. 13. La difesa asserisce l'erroneità di quella indicazione perché l'imputato aveva ottenuto il trasferimento del proprio domicilio, in ciò riservandosi di fornire la relativa documentazione. Dalla lettura della decisione impugnata emerge che in data 13.11.2008 il GIP aveva dichiarato lo stato di latitanza dell'imputati sulla base del verbale di vane ricerche redatto dalla Polizia Giudiziaria. Le censure di "Insufficienza" delle ricerche, costituisce una doglianza riguardante un aspetto di merito (Cass. sez. 2, 24.9.1997 n. 4802;
Cass. sez. 6, 10.4.2003 n. 29702; Cass. Sez. 6, 15.10.2009 n. 41762) non valutabile nella presente sede, posto che deve ritenersi legittima l'emissione del decreto di latitanza sulla base delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria nei luoghi che risultano nella disponibilità dell'indagato sulla base delle risultanze in atti . Sul punto va poi osservato che la difesa non ha comunque fornito indicazione alcuna volta a dimostrare che le ricerche, sulla base di quanto in atti del processo, siano state insufficienti.
Il richiamo, fatto dalla difesa, all'istituto della irreperibilità previsto dall'art. 159 c.p.p. (ove è prevista la rinnovazione delle ricerche dell'irreperibile in ogni fase del giudizio) è del tutto inconferente stante la diversa disciplina prevista dall'art. 296 c.p.p. (applicabile al caso che qui interessa) che non prevede la rinnovazione del decreto per ogni fase del giudizio, mantenendo la sua efficacia fino alla esecuzione o alla revoca del provvedimento cautelare (Cass. Sez. 5, 27.10.1998 n. 2483; Cass sez. 1, ordinanza 28.9.2004 n. 43140), Altrettanto irrilevanti sono le considerazioni riguardanti il fatto che l'imputato facesse regolare rientro in Italia provenendo dall'estero, posto che il fatto in sè non elide l'efficacia dell'originario decreto dichiarativo della latitanza, ben potendo costituire, per contro, la dimostrazione che l'imputato si fosse allontanato dall'Italia proprio per sfuggire all'esecuzione del provvedimento. Patimenti priva di rilievo la considerazione per la quale l'imputato, proprio facendo rientro in Italia avrebbe dato la dimostrazione di non sapere che a suo carico fosse stato emessa un'ordinanza restrittiva della libertà. La considerazione della difesa costituisce un'argomentazione in fatto che non è suscettibile di attenzione nella presente sede. In diritto va osservato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi già affermati in sede di legittimità. Infatti, l'istituto della latitanza , sotto il profilo dell'elemento psicologico del ricercato, non richiede la dimostrazione della certezza in capo a questi, della conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo, essendo sufficiente la ragionevole consapevolezza della possibilità della emissione di un provvedimento cautelare (Cass. Sez. 6, 13.1. 1992 n. 19; Cass. Sez. 5, 26.2.1992 n. 5157; Cass. Sez. 5, 2.3.2006 n. 12619;
Cass sez. 1, 17.12.2008 n. 5032). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella specie vengono formulate considerazioni di mero fatto ed apprezzamenti soggettivi degli elementi di prova e del contenuto delle intercettazioni che non sono suscettibili di valutazione in questa sede.
Nel contempo il ricorrente non ha indicato vizi specifici della motivazione che devono essere desumibili da testo del provvedimento impugnato che va in questa sede valutato alla stregua del suo complesso e nella sua coerenza. L'apprezzamento svolto dalla Corte territoriale in ordine al contenuto delle conversazioni intercorse tra l'imputato e lo SM non è manifestamente illogico, dovendosi qui ribadire che si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (Cass. Sez. 6, 10.6.2005 n. 35680). Parimenti non presenta caratteri di illogicità manifesta la valutazione della posizione dell'imputato e il fatto di averlo ritenuto inserito nella organizzazione. Infatti non è irragionevole ritenere che proprio l'elevato quantitativo di droga (Kg. 3,3131 di eroina) affidato all'imputato per il trasporto e la successiva consegna, atteso il suo rilevante valore, era compito che non poteva essere affidato ad un trasportatore occasionale, ma era attività che imponeva particolare cautela e fiducia accordatole solo ad una persona che doveva fare parte necessariamente dell'organizzazione criminale e della quale era già stata testata la capacità. In tal senso non sono irragionevoli le considerazioni svolte dalla Corte di merito nella interpretazione del contenuto delle telefonate (v. Pag. 15,16 e 17 della motivazione della sentenza impugnata). Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della determinazione della pena. La motivazione è adeguata e non è sindacabile nel merito, avendo il giudice indicato i parametri di riferimento ex art. 133 c.p. (gravità del fatto, allarme sociale) così da consentire di valutare la non arbitrarietà della decisione. Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
ZE AN:
L'imputato è stato condannato (per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74) alla pena di anni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 13, 15 e previa esclusione della circostanza aggravante dell'ingente quantità con riferimento ai reati fine nonché della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 4.
Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, sono infondati e vanno rigettati per le medesime considerazioni già svolte nell'esaminare il primo motivo di ricorso del coimputato KO. La deposizione del LI è stata correttamente apprezzata dai giudici di merito e non è caratterizzata da violazioni dell'art. 195 c.p.p., comma 4, che la renderebbero inutilizzabile.
Il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta ex art. 493 e 507 la mancata assunzione della prova della perizia fonica è manifestamente infondato. Sul punto va ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. Sul punto va osservato che la stessa difesa afferma che la Corte d'Appello ha ritenuto di non ammettere la prova richiesta affermando che vi sono "molteplici elementi positivamente accertati in merito all'identificazione ed all'individuazione dell'appellante quale interlocutore". Trattasi nella specie di motivazione adeguata e non sindacabile nel merito, dovendosi da ultimo osservare che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può comunque costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606 c.p.p., attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (v. Cass. Sez 4, 5.12.2003 n. 4981; Cass. Sez. 4, 22.1.2007 n. 14130; Cass. Sez. 6, 3.10.2012 n. 43526). Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili. Si tratta nella specie di doglianze a contenuto del tutto generico che non tengono conto delle specifiche motivazioni esplicitate dalla Corte di merito in relazione all'affermazione della penale responsabilità per la violazione di cui al capo 13 (pp. 39 e 44 della motivazione della sentenza impugnata). Il sesto motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Le censure formulate dalla difesa sono generiche, contengono apprezzamenti in fatto, volti ad una ricostruzione alternativa della vicenda non suscettibile di considerazione nella presente sede e sono avulsi dal contenuto specifico della motivazione della decisione impugnata. Nel contempo la difesa non pone in evidenza alcuno dei vizi tipici della motivazione che, secondo il dettato dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
In diritto va posto in rilievo che il giudizio espresso dalla Corte d'Appello per la affermazione della penale responsabilità del ricorrente per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, si ancora ad una serie di elementi fattuali, ed facta concludentia specificatamente individuati e descritti e consistenti in attività connesse al trasferimento di partite di stupefacenti in apprezzabile quantità. La Corte d'Appello ha illustrato gli episodi di cui al capo 6 (per il quale è già intervenuto giudizio) e di cui al capo 13 (pag. 43 della motivazione) ed ha esaminato il ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda, sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche e sulla base delle osservazioni svolte dalia Polizia giudiziaria (pag. 42 della motivazione), pervenendo così alla conclusione (pag. 44 della motivazione) che la partecipazione alla attività di traffico degli stupefacenti, per la rilevanza della quantità della droga e per il ruolo in concreto svolto e manifestato dall'imputato costituiscono prova della sua partecipazione all'associazione all'uopo organizzata. Si tratta di una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede e che si ancora a principi già affermati in sede di legittimità: infatti la consapevolezza di un soggetto in ordine alla sua appartenenza ad un'associazione criminale (quale quella qui esame) può essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Cass. Sez. 5, 24.9.1998 n. 10076) e quindi anche attraverso la partecipazione alla esecuzione di specifici reati fine. Le modalità della condotta e l'intensità con le quali il soggetto manifesta il grado di partecipazione all'associazione e l'adesione ai suoi ideali, si traduce in una valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità se congruamente ed adeguatamente motivata come nel caso in esame.
Il settimo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello (pag. 45 della sentenza) ha indicato (gravità dei fatti, ruolo rivestito dall'imputato nell'ambito della associazione, esistenza di precedenti penali) gli elementi di fatto, tutti riconducibili ai parametri fissati dall'art. 133 c.p., in base ai quali ha valutato la entità della pena e le ragioni per le quali non ha accolto la richiesta del riconoscimento delle attenuanti genetiche e ha applicato un aumento per la continuazione che appare oggettivamente contenuto, pur nella particolare gravità dei fatti. La motivazione è adeguata e non è sindacabile nel merito.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
NZ DO:
L'imputato è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, esclusa la aggravante di cui all'art. 80, per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui al capo 11 della rubrica della imputazione. Il primo motivo di ricorso è infondato. La doglianza è formulata in termini generici, perché non denuncia la specifica violazione di una norma processuale, ma manifesta un generico disaccordo con la decisione della Corte d'Appello in ordine alla individuazione del luogo ove si è consumato il delitto contestato. La difesa si limita ad affermare che il luogo in cui è stata commessa la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 deve essere ritenuto indeterminato, perché l'illecito è
stato compiuto per il mezzo del telefono;
di qui la difesa sostiene che doveva trovare applicazione l'art. 9 c.p.p.. La difesa formula una censura che impinge ad aspetti di fatto, fornendo una personale ricostruzione della vicenda, senza peraltro spiegare per quale ragione sia errata la decisione della Corte territoriale: infatti non è erroneo ritenere che nell'ipotesi in cui l'accordo per decidere una cessione dello stupefacente sia stato raggiunto dai contraenti per il tramite del telefono, il reato deve ritenersi consumato nel luogo ove tale accordo è stato raggiunto, cioè nel luogo in cui il proponente ha percepito l'accettazione della proposta. Per tali ragioni va condivisa la soluzione giuridica della questione adottata dalla Corte d'Appello, e la censura va disattesa, n secondo motivo di ricorso manifestamente infondato. Nella specie si tratta di censure generiche esulanti dai limiti previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), confondendo il "travisamento della prova", così come delineato dalla giurisprudenza richiamata nelle premesse della presente decisione, con il vizio della motivazione riconnesso, ex art. 192 c.p., al tema della attendibilità e della credibilità di un collaboratore di giustizia. Va inoltre segnalato che le due specifiche segnalazioni di divergenze che sarebbero riscontrabili nelle dichiarazioni del AL, al di là della loro eventuale fondatezza, sono comunque doglianze generiche, perché il ricorrente non fornisce alcun chiarimento in ordine alla loro incidenza sul piano della prova che avvince l'imputato all'affermata responsabilità. Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
RI IU, RI LA, YL AN.
RI LA ha riportato la condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. RI IU e YL, per il medesimo reato sono stati condannati alla pena di anni 13 di reclusione. La Corte d'Appello ha confermato la pena irrogata dal Tribunale in primo grado. I tre imputati hanno formulato un unico ricorso, che è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La difesa formula una questione di diritto (violazione degli artt. 6, 8 e 9 c.p.p.) che non è stata sottoposta al giudizio di appello.
Ricorre pertanto l'applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3, posto che la questione sulla competenza per territorio non rientra fra quelle previste dall'art. 609 c.p.p.. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte relativa alla denuncia di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. La doglianza risulta essere stata formulata per la prima volta in questa sede, non risultando proposta i nessuno dei tre distinti atti di appello rispettivamente proposti dagli imputati. La doglianza è formulata in termini assolutamente generici, in taluni punti al limite dell'incomprensibilità, e non fornisce nessuna indicazione in ordine a due punti essenziali: a) specifica indicazione dei decreti (con indicazione della data, del numero e della eventuale collocazione dell'atto all'interno del fascicolo processuale messo a disposizione di questa Corte) che presentino il carattere della inutilizzabilità, con specifica indicazione, per ogni singolo provvedimento, della causa giuridica che determina tale situazione processuale;
b) indicazione specifica e puntuale delle telefonate che, intercettate a cagione del decreto inutilizzabile, presentino il carattere della inutilizzabilità, con conseguente indicazione e spiegazione dell'effetto derivante dalla dichiarata inutilizzabilità della prova e ciò al fine della verifica della c.d. Prova di resistenza della motivazione del provvedimento impugnato. L'assenza di qualsivoglia indicazione nel senso anzidetto, nel caso in cui la censura di inutilizzabilità sia stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità (come nel caso in esame) comporta l'inammissibilità della doglianza per genericità, posto che non è consentito alla Suprema Corte procedere alla individuazione dell'atto affetto dal vizio denunciato (Cass. Sez. 4, 9.6.2004 n. 33700; Cass. Sez. 4, 3.11.2005 n. 2375; Cass. Sez. 4, 7.6.2006 n. 32747; Cass. Sez. 5, 15.7.2008 n. 37694; Cass. Sez. 6, 24.1.2012 n. 25254; Cass. Sez 2, 20.3.2012 n. 25315; Cass. SU 23.4.2009 n. 23868). La restante parte del motivo, per quanto attinente alla deposizione del testimone MM e alla asserita violazione dell'art. 195 c.p.p., deve essere rigettata per le medesime considerazioni già svolte in riferimento alle ragioni di rigetto del primo motivo del ricorrente KO, cui si fa rinvio per brevità. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché perché formulato in assenza dei requisiti previsti dall'art. 581 c.p.p., la cui violazione è conducente alla inammissibillità di cui all'art.591 c.p.p.. Nella specie i ricorrenti, invece di indicare specifici punti della motivazione della decisione della Corte d'Appello dai quali sarebbero desumibili vizi della motivazione riconducibili alle tipologie previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), si limitano a formulare proprie osservazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova, fornendo ricostruzioni alternative della vicenda.
Il ricorso va pertanto rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013