Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12619
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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Ai fini della restituzione in termini, la volontarietà dello stato di latitanza non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti; tuttavia, è necessario che risulti che egli si sia posto in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie e cioè che sussista la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento preclusiva della restituzione in termini, e tale prova non può essere costituita soltanto dalla estrema gravità dei fatti commessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12619
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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