Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini della restituzione in termini, la volontarietà dello stato di latitanza non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti; tuttavia, è necessario che risulti che egli si sia posto in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie e cioè che sussista la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento preclusiva della restituzione in termini, e tale prova non può essere costituita soltanto dalla estrema gravità dei fatti commessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12619 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 389
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22793/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
El FI CH, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 14.4.2005 dal Tribunale di Pistoia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia rigettava, quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte, l'incidente di esecuzione proposto, ex art. 670 c.p.p., da El FI CH, volto a far dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna pronunciata il 9.1.2004 dal medesimo Tribunale per l'irregolare notifica dell'estratto contumaciale. Avverso il primo provvedimento di rigetto, emesso il 26.8.2004, aveva proposto ricorso l'interessato per violazione di legge, lamentando che il Tribunale aveva omesso di verificare la validità della notifica dell'estratto contumaciale della prima sentenza, basata sull'erronea premessa dell'insindacabilità della declaratoria di latitanza (peraltro non presente tra gli atti del procedimento di esecuzione). A sostegno il ricorrente affermava che, come risultava dalla copiosa documentazione prodotta, pendente il processo l'imputato era stato lungamente detenuto per altro e, pur essendo stato arrestato con altro nome, risultava già pacificamente identificato anche con le generalità in relazione alle quali era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia. La prima sezione di questa Corte, con sentenza 18.2.2005, accoglieva sul punto il ricorso (rigettandolo invece con riferimento ad analoga censura relativa al passaggio in giudicato di altra sentenza) rilevando che se pure è vero "che in sede esecutiva non possono più eccepirsi eventuali nullità verificatesi nel corso del procedimento in quanto ormai coperte dal giudicato, dovendosi unicamente verificare la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza" è "altresì vero che, avendo la dichiarazione di latitanza intervenuta nel corso del procedimento di cognizione efficacia anche nella fase esecutiva, senza necessità di reiterazione, il Giudice dell'esecuzione, ai fini del controllo della ritualità della notifica del predetto estratto, non avrebbe potuto esimersi dal verificare la regolarità della dichiarazione in parola", della quale il ricorrente assumeva, peraltro, l'assenza tra gli atti del procedimento, "da essa dipendendo anche la valida formazione del titolo esecutivo". Sicché, avendo il Giudice a quo omesso di effettuare detta verifica erroneamente ritenendo sanate eventuali nullità della dichiarazione di latitanza anche ai fini della ritualità della notifica dell'estratto contumaciale, annullava con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Pistoia con il provvedimento impugnato rilevava che l'annullamento concerneva la sola originaria regolarità della dichiarazione di latitanza e, acquistala, affermava che il decreto del Giudice delle indagini preliminari che aveva dichiarato la latitanza di El FI IC doveva ritenersi del tutto rituale, respingendo così nuovamente l'istanza.
Giustificava tale decisione l'ordinanza impugnata rilevando in particolare che con decreto 20 marzo 1998 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva dichiarato la latitanza del ricorrente sulla base di "adeguate ricerche" esperite dalla polizia giudiziaria, richiamato al riguardo il verbale redatto dai Carabinieri della Compagnia di Pistoia in data 20 marzo 1998 secondo cui "...i due cittadini marocchini sono stati attivamente cercati nel comune di Pistoia (i fatti per i quali era stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere e per i quali è intervenuta condanna con sentenza del 9.1.2004, erano stati appunto commessi in Pistoia, ...) nonché AN (PT), TA (PT), EM (FO), Prato, ZA (FI), AI (PO) e Firenze, luoghi questi abitualmente frequentati dagli stessi"; le ricerche erano state estese anche nella regione Liguria dove si riteneva che i due fuggiaschi avessero trovato ospitalità preso loro connazionali ed erano state redatte schede C.E.D. inserite nei terminali di Polizia che avrebbero permesso la loro ricerca in tutto il territorio nazionale.
Sicché "ponendosi retrospettivamente nell'ottica del Giudice delle indagini preliminari", il Tribunale escludeva la sussistenza di irregolarità nella dichiarazione di latitanza del ricorrente tanto più in considerazione del fatto che si trattava non di una persona con domicilio ben individuato ma di un soggetto clandestino sul territorio nazionale e privo di stabile dimora, "non vedendosi davvero quale ulteriore ricerca in una situazione del genere avrebbe dovuto compiere la P.G. per ritenere "esaurienti" le ricerche del Fartout".
La volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, anch'essa secondo il Tribunale da valutare perché attinente alla regolarità della dichiarazione di latitanza, poteva quindi desumersi dalla "estrema gravità dei fatti commessi (si trattava di un tentativo di omicidio ai danni di due connazionali)", in applicazione del condivisibile e costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità sapendo che quel provvedimento può essere emesso". E tanto poteva ritenersi sufficiente per affermare che la latitanza del condannato era stata regolarmente dichiarata e che era di conseguenza regolare la notifica al difensore ex art. 165 c.p.p. dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Pisola in data 9.1.2004. 2. Ha proposto ricorso il condannato per mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la violazione dell'art. 670 c.p.p..
Premette il difensore che l'istanza presentata da El FI IC dimostrava, con articolate argomentazioni e produzioni documentali, che l'imputato, pur declinando diverse generalità, era durante il processo più volte entrato in contatto con le autorità, soffrendo anche ripetute carcerazioni. Identificato e sottoposto a rilievi dattiloscopici, in occasioni di tali carcerazioni era stato indicato negli atti matricolari con vari altri alias, tra i quali quello con il quale risultava imputato e latitante nel procedimento de quo. Inoltre El FI IC in più occasioni aveva fornito alle autorità indicazione dei domicili dove poteva essere rintracciato ripetutamente e si era recato presso uffici amministrativi. Ciò risultando in fatto, illegittimamente dunque l'ordinanza impugnata avrebbe affermato l'irrilevanza degli accadimenti successivi alla emanazione del decreto di latitanza, dovendo la ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale al latitante essere verificata esclusivamente alla stregua della regolarità di detto decreto per quanto risultava alla data della sua pronuncia, e cioè al 21.3.1998.
Le conseguenze in ordine al diritto dell'imputato di essere effettivamente informato delle vicende del processo a suo carico che l'ordinamento fa discendere dallo status di latitante imporrebbero infatti ricerche realmente esaustive e un accertamento della volontarietà della sottrazione al processo al di là d'ogni dubbio:
pena l'automatica privazione, costituzionalmente inaccettabile, della possibilità d'esercitare il proprio diritto di difesa per tutti quei soggetti che vivono in condizioni di precarietà.
In quest'ottica di primaria importanza dovrebbe essere perciò l'inserimento della scheda del catturando nelle banche dati delle Forze di Polizia, essendo la latitanza destinata a cessare quando il catturando viene rintracciato. Tuttavia quando, come nel caso in esame, per una evidente innegabile disfunzione, ciò non avviene, occorrerebbe ammettere che il decreto di latitanza è comunque "inficiato" dal fatto che successivamente alla sua emissione il soggetto è stato arrestato per altro, pur non essendo eseguito il provvedimento restrittivo pendente nei suoi confronti. Ove tale interpretazione non potesse essere accolta il ricorrente sollecita la proposizione di questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., dell'art. 296 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevede che il decreto di latitanza perde efficacia quando il catturando venga, comunque, rintracciato. Questione sicuramente rilevante nel procedimento in oggetto, nella quale dalle molteplici indicazioni risultanti agli atti doveva peraltro desumersi che il ricorrente era del tutto ignaro della propria condizione di latitanza. Diritto:
1. Osserva il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata è senz'altro esaustiva allorché afferma l'adeguatezza delle ricerche operate dalla Polizia giudiziaria, ma non quando trae, con una sorta d'automatismo inferenziale, dalla gravità delle imputazioni la dimostrazione della volontarietà della "latitanza".
2. Fermo il punto di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento con rinvio, è principio pacificamente accertato che (cfr. Sez. 5^ 27/10/98, Vista, rv. 213.075), una volta che la latitanza sia stata dichiarata sulla base di quanto risultante agli atti, le notifiche all'imputato che si trovi in tale condizione debbono essere effettuate nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p. sino a quando non ne sia stata processualmente accertata la cessazione;
sicché quello che il ricorrente lamentava era, nella sostanza, che tale accertamento era mancato per una evidente patologia processuale, alla luce della quale sosteneva il suo buon diritto ad essere rimesso nei termini per impugnare.
2.1. Occorre dunque ricordare che la restituzione in termini è uno degli strumenti (dei "mezzi riparatori" secondo C. Cost. sentenza n. 399 del 1998) tradizionalmente volti ad assicurare la realizzazione dei valori espressi dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo per le ipotesi in cui l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento. Proprio in tale ottica (secondo C.cost. citata) "l'art. 670 attribuisce al Giudice dell'esecuzione non soltanto il potere di accertare l'esistenza del titolo e il suo carattere di esecutività, ma anche quello di controllare che tale titolo si sia formato nel rispetto delle garanzie previste per l'imputato irreperibile. E la valutazione demandata al Giudice per l'esecuzione non è limitata agli aspetti puramente formali, ma è estesa al merito".
Se, insomma, si pone mente al fatto che gli strumenti che il nuovo codice predispone a favore dell'imputato svolgono la precipua funzione di porre riparo, fin dove è possibile, al fatto che l'imputato non ha potuto avere effettiva conoscenza del processo a suo carico, si comprende come soltanto una rigorosa interpretazione della latitanza come volontaria assenza dal procedimento, prima ancora che come sottrazione al provvedimento restrittivo, può essere in linea con quelle regole minime (per l'esattezza, la sesta "...i termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto volontariamente alla giustizia") la cui osservanza è stata raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sin dalla Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975 e in base alle quali va letto il sistema della restituzione nei termini per impugnare articolato negli artt. 670 e 175 c.p.p., pur nella sua previgente formulazione.
2.3. D'altra parte è appunto la circostanza che il latitanti "si sono resi irreperibili" ed hanno quindi consapevolmente posto la giustizia in condizioni di dovere - in mancanza di altre possibilità -ricorrere a notificazioni dalle quali derivano semplici presunzioni legali di conoscenza, l'unica giustificazione costituzionalmente accettabile (fin da C. cost. n. 57 del 1965) delle forme previste dal codice per la virtuale "comunicazione" ai latitanti dei fatti processuali che li riguardano.
3. Sicché è vero che la volontarietà dello stato di latitanza non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà, essendo sufficiente che "sappia" che un ordine o mandato "può" essere emesso nei suoi confronti;
ma è tuttavia comunque necessario che risulti che egli si è posto "in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie"; che sussista cioè la "volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento", preclusiva della restituzione in termini (tra molte, chiaramente: Sez. 6^, Sentenza n. 19 del 13/01/1992 Stroek ed altro).
4. E poiché tale dimostrazione non può certamente essere offerta solamente dalla "estrema gravità dei fatti commessi" (ne discenderebbe l'automatica esclusione dal rimedio di cui all'art. 175 c.p.p. di tutti gli imputati di fatti di "estrema gravità"),
l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice dell'esecuzione perché accerti, anche alla luce degli elementi offerti dalla difesa, se possa obiettivamente ritenersi ex post che il ricorrente s'è sottratto al provvedimento restrittivo avendo effettiva conoscenza del procedimento pendente a suo carico.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006