Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
La dichiarazione dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche, ma presuppone uno specifico apprezzamento di merito del giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di "irreperibilità volontaria" della persona ricercata. Ne consegue la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, quando lo stesso sia stato notificato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., dopo la redazione del verbale di vane ricerche ad opera della polizia giudiziaria, ma in assenza della dichiarazione di latitanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 41762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41762 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
4 1762 /09 M 62
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 15/10/2009
SENTENZA
N. 1714 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI DE ROBERTO
- Presidente - Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 29165/2009 Dott. FRANCESCO SERPICO
FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott.
Dott. LINA MATERA
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) LI AU N. IL 13/01/1963
avverso l'ordinanza n. 3049/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 20/04/2009 lette/sentite le conclusioni del PG Dott.А. Сдавать диванши катишь сол иной sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udivi difensor Avv.; Condoles, en l'accoglimento
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Ritenuto in fatto
AU ricorre in Cassazione avverso 1. LI
l'ordinanza con cui in data 20.4.2009 il Tribunale del Riesame di
Napoli ha confermato la misura cautelare emessa dal locale GIP il
19.3.2009 per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con i seguenti motivi:
- nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, eseguita ai sensi dell'art. 165 c.p.p. dopo il verbale di vane ricerche ma in
del relativo decreto, con conseguente nullitàassenza
dell'ordinanza;
contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione (non potendosi trarre argomenti di prova dal silenzio difensivo sul punto), per la valutazione quali riscontro di telefonate dal contenuto del tutto generico e l'interpretazione in senso
criptico di termini del tutto consoni al periodo natalizio ovvero di vita non verificate, per l'omessa rilevanza ad esigenze attribuita all'annullamento dell'ordinanza del GIP per altre posizioni affermate in concorso con quella del LI, per la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Considerato in diritto 2. E' fondato il primo motivo, in rito, il che è
assorbente.
Risulta dal testo della stessa ordinanza impugnata,
oltre che dal ricorso, che l'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale del Riesame è stato notificato ai sensi dell'art. 165 c.p.p., dopo che era stato redatto il verbale di
vane ricerche dalla polizia giudiziaria ma in assenza del decreto di dichiarazione dello stato di latitanza, previsto dall'art. 295.2 c.p.p..
tempestivamente Il Tribunale ha respinto l'eccezione, argomentando che "il soggetto deve ritenersi propostagli,
pur in mancanza di un provvedimento formale del latitante
Corte di Cassazione-Sesta Sezione penale
-29165/09 RG 2
giudice, che ha natura dichiarativa". Tale assunto configura un errore di diritto, influente sulla decisione e quindi non
emendabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p., perché lo stato di latitanza non è conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche ma presuppone anche la successiva
valutazione di merito che di tale verbale deve fare il giudice,
apprezzando, ai sensi dell'art. 295.2 c.p.p., il carattere
esauriente delle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria.
èLo stato di latitanza pertanto conseguente allo specifico apprezzamento di merito del giudice in ordine alla sussistenza di una situazione di 'irreperibilità volontaria', non alla mera formalizzazione dell'esito dell'attività di ricerca svolta dalla polizia giudiziaria, solo prodromica (e ritenuta non indispensabile da Sez. 6, sent. 2541 del 26.11.2003 24.01.2004,
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in proc. Stankovic). Ne consegue che fin quando non è emesso il decreto che dichiari la latitanza non è possibile procedere alle notificazioni di atti procedimentali ai sensi dell'art. 165
(Sez. 2, sent. 4802 del 24 25.9.1997 in proc. D'Aniello; c.p.p.
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Sez. 6, sent. 29702 del 10.4 16.7.2003 in proc. Dattilo e
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altri). di specie, neppure può soccorrere Nel caso l'equipollenza limitatamente ai fini del sistema di notifica,
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perché essa avviene comunque sempre presso il difensore (ex art. 171.1.lett. d) c.p.p.] tra situazione di irreperibilità e
situazione di latitanza (Sez.1, sent. 1382 del 29.11.2005
13.1.2006 in proc. Cheng), posto che anche la prima presuppone un decreto del giudice che segua l'apprezzamento di idoneità delle ricerche eseguite, ex artt. 159 c.p.p. e 61 disp.att. c.p.p..
La nullità della notificazione determina la nullità
dell'impugnata ordinanza, che Va annullata con rinvio al
Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.q.m.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Napoli per nuovo esame. DEPOSITATO IN CANCELLERIA| Così deciso in Roma, il 15/ 10/ 2009.
Presidente Il Consigliere estensore Foggi 30 OTT 2009 Giovanni de Roberto Carlo Citterio
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
-Sesta Sezione penale 29165/09 RG Corte di Cassazione
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