Articolo 13 della Legge 13 febbraio 2001, n. 45
Articolo 12Articolo 14
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25 marzo 2001
Art. 13. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 8.600 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall'articolo 18 della presente legge.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e' riportato in note all'art. 18.
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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