Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2006, n. 32747
CASS
Sentenza 7 giugno 2006

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Massime1

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (art. 271, comma primo, cod. proc. pen.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.

Commentario1

  • 1La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025

    Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2006, n. 32747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32747
Data del deposito : 7 giugno 2006

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