Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (art. 271, comma primo, cod. proc. pen.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.
Commentario • 1
- 1. La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2006, n. 32747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32747 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO NI Silvio - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - N. 840
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 017803/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC, N. IL 12/11/1973;
avverso ORDINANZA del 23/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. MANNA Marcello, del foro di Cosenza, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di riesame della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 6 ottobre 2005 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di NG CO, persona sottoposta alle indagini per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nella veste di capo della organizzazione criminosa (capo B della imputazione provvisoria) e per tre reati di acquisto di sostanze stupefacenti, citato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capi G, H ed 0), il Tribunale di Reggio Calabria ha, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2006, confermato il provvedimento coercitivo impugnato. Ricorre per cassazione il NG F. deducendo, con un primo motivo, violazione di legge ex art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 267 c.p.p., comma 1, n. 2 e art. 271 c.p.p.. Afferma il ricorrente che il provvedimento impugnato è contraddittorio nella indicazione degli elementi di accusa e, nel contempo, mancante di motivazione in ordine alla specifica condotta a lui contestata, e rileva che, se tutta l'indagine è stata fondata esclusivamente sulla intercettazioni e di conversazioni telefoniche, peraltro una sola delle medesime è stata utilizzata a sostegno dell'affermazione di sussistenza di gravi indizi nei suoi confronti, e precisamente quella relativa alla conversazione n. 1609 del 26 luglio 2003.
La prova costituita dal contenuto di tale conversazione è però - sostiene il ricorrente - inutilizzabile ex art. 271 c.p.p., (al pari di tutte quelle relative alle intercettazioni effettuate dopo la prima "richiesta" di intercettazione con procedura d'urgenza del 13 maggio 2003, cui era seguita l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in data 15 maggio;
ciò in quanto nel fascicolo della Procura si rinviene la indicazione dell'orario di presentazione della richiesta (ore 12,20), ma non vi è traccia di indicazione ne' dell'orario di trasmissione della medesima al G.I.P., ne' dell'ora dell'avvenuta convalida del decreto di urgenza.
Al riguardo - si rileva in ricorso - è erronea l'affermazione del giudice del riesame che tali mancanze non possono tradursi nella nullità del decreto autorizzativo, da presumersi tempestivo fino a prova contraria;
infatti non è consentito presumere la tempestività del provvedimento di convalida, in difetto della indicazione e dell'orario di emissione del medesimo, anche perché l'art. 267 c.p.p. prescrive tale indicazione a pena di inutilizzabilità, e non a caso la indicazione medesima è stata apposta sui successivi decreti di proroga.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 15 Cost., art. 125 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., comma 1, art. 273 c.p.p. in riferimento alla disattesa eccezione di inutilizzabilità delle risultanze di eseguite intercettazioni telefoniche, per difetto di motivazione del decreto emesso dal Pubblico Ministero, dispositivo della esecuzione delle operazioni intercettative mediante l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.
Il ricorrente richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 29/11/2005, MP, la quale ha escluso che il decreto autorizzante l'uso di impianti diversi da quelli installati presso la Procura possa essere adottato od integrato con un successivo provvedimento, emesso dopo l'inizio delle operazioni ma prima della utilizzazione dei risultati delle medesime, ed osserva che il richiamo operato dal tribunale ad una certificazione della Procura di Reggio Calabria datata 21 maggio 2001 (affermante che "le postazioni sono tutte occupate") non può integrare la motivazione prescritta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, essendo inoltre detta certificazione successiva ed esterna (al pari della, pure richiamata dal tribunale, missiva del Procuratore della Repubblica certificante i lavori di ristrutturazione in corso nei locali della sala d'ascolto) rispetto alla motivazione del decreto in questione, come eccepito in sede di riesame, senza che il tribunale abbia dato risposta sul punto.
Con un terso motivo si afferma in ricorso che erroneamente nel decreto dispositivo di intercettazioni emesso dal Pubblico Ministero in data 22 luglio 2003 è stata richiamato il provvedimento autorizzativo di proroga emesso dal G.I.P. il 26 giugno 2003, e non già quello dello stesso giudice del 18 luglio 2003, con la conseguenza che i 20 giorni di proroga concessi sono stati indicati nel suddetto provvedimento del P.M. come decorrenti dal 30 giugno 2003, data successiva a quella di scadenza del termine per richiedere la proroga, e che il Tribunale del riesame ha dato una motivazione contraddittoria del rigetto della relativa eccezione laddove ha fatto riferimento ad un mero errore materiale, sia pur mai corretto, contenuto nel decreto emesso (per avere il P.M. ivi indicato quale termine di decorrenza della proroga il 30 giugno 2003 anziché il termine esatto) e non ha tenuto conto della conseguita "violazione delle norme disciplinanti le captazioni di conversazioni". Con un quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p., affermando che non è dato di comprendere dal testo del provvedimento impugnato quali siano gli indizi ravvisati a carico del NG F., essendo illogiche anche le argomentazioni svolte in relazione al contatto, intervenuto il 13 febbraio 2003, tra questi e tale LV, non essendo stata fornita alcuna spiegazione del perché tale incontro avesse valenza indiziante e quel contatto presentasse connotazioni di illiceità. Il ricorrente afferma inoltre che, in ordine al reato associativo di cui sub B) ed al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, sub G) il tribunale non ha dato risposta alle censure mosse in sede di riesame, evidenzianti l'esistenza di un dato - costituito dalla mancata applicazione della misura cautelare anche per il delitto di associazione di tipo mafioso ipotizzato sub capo A) - che faceva venir meno tutta la prospettazione accusatoria anche per gli altri delitti, in ordine ai quali i gravi indizi sono stati ravvisati a carico del NG F. nel contenuto di conversazioni telefoniche, peraltro a carattere del tutto neutro, tra il medesimo e taluni degli indagati, con palese carenza di motivazione al riguardo. Osserva la Corte quanto segue.
È infondato il primo dei motivi posti a sostegno del ricorso, nella parte in cui viene dedotta la inutilizzabilità del contenuto della conversazione telefonica n. 160 del 26 luglio 2003 (si tralascia per il momento di esaminare la diversa censura, concernente la motivazione dell'ordinanza impugnata, contenuta nel medesimo motivo, censura che verrà esaminata in sede di valutazione del terzo dei motivi di ricorso, cui più propriamente appartiene) per mancanza della prova (per difetto della indicazione dell'orario di adozione) della tempestività del provvedimento di convalida del decreto di intercettazione con procedura di urgenza che ha preceduto la intercettazione della suddetta conversazione telefonica. Invero, premesso che il ricorrente afferma che la da lui definita "richiesta di intercettazione con procedura di urgenza" fu "presentata" - come osserva lo stesso ricorrente - alle ore 12,20 del 13 maggio 2003 ed il decreto di convalida fu emesso dal giudice il giorno 15 maggio 2003, non può farsi discendere eo ipso dalla mancanza di indicazione, in atti, dell'ora nella quale il decreto del pubblico ministero fu comunicato al giudice nonché dell'orario di emissione del provvedimento di convalida adottato da quest'ultimo, la conseguenza (comportante gli effetti (non proseguibilità della intercettazione, inutilizzabilità dei risultati della medesima) che la norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ricollega all'accertato mancato rispetto del termine di 48 ore previsto per l'adozione del provvedimento di convalida, ove la violazione di detto termine non risulti provata sulla base di altri elementi, carenti nel caso di specie.
Ciò in quanto la citata norma dell'art. 267 stabilisce che: 1) nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone la intercettazione con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice al giudice per le indagini preliminari;
2) il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento (id est dall'emissione, da parte del Pubblico Ministero, del decreto dispositivo della intercettazione) decide sulla convalida del decreto motivato;
3) se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati della stessa non possono essere utilizzati. Orbene - premesso che il termine di cui sub 1) ha carattere meramente ordinatorio, sicché dal suo eventuale mancato rispetto non deriva la sanzione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, prevista unicamente in caso di omessa o tardiva convalida (Cass. Sez. 1^, 4/11/2003, n. 6875, Carbonaro) - va osservato che, diversamente da quanto il ricorrente assume, la norma in esame non riconnette alcuna sanzione alla omessa indicazione ex se nel provvedimento di convalida dell'ora nella quale questo è stato adottato.
Donde la infondatezza della eccezione di inutilizzabilità, sotto il profilo dedotto, di tutte le operazioni di intercettazione effettuate successivamente alla data del 13 maggio 2003 (inclusa quella 26 luglio 2003 in questione), qui anche richiamato il principio secondo il quale, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora il GIP provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del P.M. ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, la stessa convalida può configurarsi come "autorizzazione" per le successive operazioni d'intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza (la cui sussistenza non viene contestata nel caso qui in esame) previsti dal citato art. 267 c.p.p., comma 1 ferma restando la inutilizzabilità delle intercettazioni eventualmente eseguite prima che intervenisse la convalida (vedasi Cass. Sez. 1^, 10/04/2001, n. 28293, Faletti ed altri). Quanto al secondo motivo - concernente la inutilizzabilità (motivatamente esclusa dal giudice del riesame) ex art. 271 c.p.p., per violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in ordine alla disposta utilizzazione, nelle operazioni di intercettazione, di impianti diversi a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, di risultati intercettativi, va rilevato che (Cass. Sez. 4^, 9/06/2004, n. 33700, Campisi), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto che si afferma essere affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.
Nella specie non vengono indicati dal ricorrente i decreti che sarebbero affetti dal vizio dedotto, ne' gli stessi sono, per vero, indicati nella ordinanza impugnata, nella quale i giudici del riesame hanno affermato, peraltro, che il P.M. ha dato correttamente conto "nei vari decreti" di una situazione di indisponibilità degli impianti in dotazione alla Procura (il che sufficit in ordine al primo dei requisiti previsti dall'art. 268 c.p.p., comma 3: vedasi Cass. Sezioni Unite 26/11/2003, n. 919, Gatto) e di una situazione tale da comportare la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza (secondo requisito di cui alla norma processuale citata), a prescindere dalla funzione "integrativa" attribuita alle attestazioni formali del Cancelliere e del Procuratore della Repubblica in ordine, rispettivamente, all'impiego delle postazioni di ascolto site nei locali presso l'Ufficio in altre attività intercettative, ed alla inagibilità dei relativi locali per lavori di ristrutturazione. Pertanto il richiamo operato dal ricorrente al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte 29/11/2005, MP (secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche e di autorizzazione alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la motivazione del pubblico ministero, in ordine ad entrambi i presupposti di legge, deve intervenire prima della esecuzione delle operazioni captative;
il pubblico ministero può rendere la relativa motivazione, od integrarla, anche in un momento successivo a quello in cui abbia eventualmente, disposto l'esecuzione delle operazioni, ma comunque sempre ed in ogni caso prima che le operazioni medesime vengano eseguite) non ha rilevanza nel caso concreto in esame, anche a prescindere dal rilievo che il Tribunale ha affermato che il richiamo "integrativo" alle due missive attestanti la indisponibilità cronica insorta con riguardo alla possibilità di uso degli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria è stato operato dal pubblico ministero prima dell'inizio delle operazioni captative e dall'ulteriore rilievo che queste erano in essere nei confronti del NG F., come si evince di tessuto narrativo della sentenza impugnata, ben prima della data di emissione del decreto di urgenza 13 maggio 2003 (del quale il ricorrente non descrive i termini), e precisamente dal mese di febbraio 2003. Sicché la intercettazione della conversazione telefonica del 26 luglio 2003, interessante l'odierno ricorrente, potrebbe in ipotesi essere ritenuta, così come altre successive, eseguita in attuazione di un decreto autorizzativo di intercettazione ex art. 267 c.p.p., comma 1 e di seguiti decreti di proroga. Manifestamente infondato è il terzo motivo, volto a censurare la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine ad una discrasia rinvenibile nel decreto del pubblico ministero del 22 luglio 2003, laddove si fa erroneo richiamo al pregresso decreto autorizzativo del giudice datato 26 giugno 2003, anziché, come dovevasi, a quello datato 18 luglio 2003, con la conseguenza dell'avvenuta concessione di ulteriori 20 giorni di proroga a decorrere dal 30 giugno 2003, e quindi "22 giorni dopo la scadenza naturale per richiedere il rinnovo".
Il ricorrente censura, al riguardo, che il Tribunale ha affermato che (qui si trascrive testualmente la frase riportata in ricorso) che:
"Nessun rilievo può essere accordato poi a quello che evidentemente risulta essere frutto di una semplice svista contenuta nel decreto del PM del 22/07/2003 che nel disporre la proroga delle operazioni di ascolto ha fatto erroneamente riferimento, quale termine di decorrenza della proroga, al 30 giugno 2003 in luogo del termine esatto;
oltre ad apparire palese il difetto di aggiornamento della data dovuto ad un errore materiale sia pure successivamente non corretto, ciò che preme sottolineare è comunque la correttezza del provvedimento del GIP che ha fondato la legittimità della proroga ed al quale unicamente bisogna avere riguardo per saggiare l'utilizzabilità delle risultanze dell'attività investigativa". Orbene, nelle 24 pagine della ordinanza impugnata, emessa nei confronti di NG CO, non si rinviene traccia alcuna del passaggio motivazionale censurato dal ricorrente (nè si fa alcun accenno al decreto 22/07/2003 e ad eccezioni sollevate riguardo al medesimo), sicché si è in presenza di un motivo la cui infondatezza deriva dalla "inesistenza dell'oggetto" della censura, e comunque, sia stato corretto o meno quello che sarebbe inequivocabilmente, alla luce della stessa descrizione che ne da il ricorrente, un mero errore materiale contenuto nel provvedimento del pubblico ministero, l'avere il giudice autorizzato, senza incorrere in siffatto errore, la proroga con provvedimento (non censurato dal ricorrente) al quale vanno riportate le operazioni di intercettazione implicherebbe comunque la infondatezza della sopra indicata censura. Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p., sull'assunto che non sarebbero comprensibili quali siano i reali indizi di colpevolezza ravvisati a suo carico con particolare riferimento all'avvenuto arresto di TO EN e VA RI, alias NA nonché a contatti intervenuti tra esso NG F. ed il coimputato LV e, segnatamente ad un suo incontro con quest'ultimo avvenuto in data 13 febbraio 2003, della cui natura indiziante non è stato dato conto;
in particolare, afferma il ricorrente, il Tribunale del riesame non ha tratto le dovute conclusioni da un segnalato elemento decisivo, costituito dalla omessa emissione della misura in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (di cui al capo A della imputazione provvisoria) la cui contestazione costituiva la premessa maggiore di del sillogismo accusatorio di tutta l'indagine.
Anche il suddetto motivo è infondato.
Invero nell'impugnato provvedimento de libertate del Tribunale di Reggio Calabria si è dato, in primo luogo, ampiamente conto delle risultanze investigative che hanno indotto gli inquirenti a ravvisare la esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di cocaina proveniente dalla Spagna, dall'Olanda, dal Sud America, dal Perù, dal Paraguay, dall'Uruguay e dal Brasile, organizzazione nella quale erano risultati collocati, in posizioni verticistiche, soggetti originari della CR (BI AT, AT NI), alcuni dei quali spostatisi in LO (NG CO e RU CO) coadiuvati da cittadini slavi (RA UK, AT AN e OR SV alias JK CA) e dal cittadino austriaco YE Raphael, sodalizio che aveva referenti in tutta Europa.
Il Tribunale ha richiamato la, condivisa, tesi di accusa secondo cui la prima franche di indagini, snodatasi nel periodo compreso tra marzo e giugno del 2003, aveva disvelato, in particolare, frenetici contatti tra gli africensi (BI S., RU F. e NG F.) con il UK, all'epoca collaboratore di giustizia, persona collegata all'AT.
In tale contesto era avvenuta la importazione, da parte di due corrieri kosovari (UR JE e UR IR), di un carico di stupefacente convenzionalmente indicato come "30 giacche", indirizzato dall'AT al RU F. con l'intermediazione del UK e del PA.
Dopo il tentativo di omicidio del KI (posto in essere il 18 luglio 2003) e la conseguente uscita di scena del medesimo, aveva debuttato, nell'ambito dell'indagine, accanto all'AT, l'austriaco YE, mentre il BI S., il RU F. ed il NG F. erano stati affiancati da AT NI, il cui apporto era risultato particolarmente significativo per il gruppo in ragione della sua profonda conoscenza della lingua spagnola.
Tale compagine aveva messo a segno una nuova importazione di cocaina tra la fine di luglio ed i primi di agosto 2003, seguita da un incontro in San Remo tra il NG F. ed il YE, nel corso del quale era stata operata la consegna, documentata visivamente, di un ingente quantitativo di denaro, ed era susseguita, nella prima decade di dicembre, un'altra transazione che aveva coinvolto gli africensi ed il reggino AT G. ed aveva condotto gli inquirenti al sequestro, in data 26 settembre 2003 in Jesolo, di 11 kg. di cocaina trasportata dai corrieri Tristo Drazenko e VA RI, alias NA GO.
Tutto ciò era emerso da una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche nella quasi totalità svoltesi con l'uso di un linguaggio volutamente criptico ma in realtà decifrabile e decifrato, ed in alcuni casi erano avvenuti arresti in flagranza, il tutto a comprova della esistenza e della operatività di un temibile consorzio finalizzato al narcotraffico.
Il Tribunale ha dato altresì conto dei significativi legami intessuti in Milano dal NG F. con il cittadino uruguayano LV DA, il quale era al centro di un vasto traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito del quale erano stati eseguiti due sequestri, ed ha affermato, in tema di qualificazione giuridica del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, che i colloqui intercettati hanno evidenziato la esistenza di una fitta rete di rapporti tra persone le quali rivestivano, all'interno del sodalizio, ruoli predeterminati, finalizzati alla sistematicità del rifornimento di sostanze stupefacenti in quantità elevate (emerse dalle cifre ragguardevoli citate nelle conversazioni intercettate, messe dai colloquianti in correlazione con le somme di denaro ricavate dalle vendite od a quelle da recuperare, in un contesto di ingiustificata disponibilità di denaro da parte del gruppo) e, come tali, eloquentemente sintomatici di un accordo a carattere generale e continuativo destinato a permanere anche dopo la consumazione di ciascun delitto programmato;
ha inoltre affermato che - potendo l'aspetto organizzativo nel reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 assumere connotati marginali, una volta che esista un accordo di base tra gli accoliti anche in assenza di un programma delittuoso minuziosamente messo a punto - il vincolo associativo può sussistere tra soggetti che intervengano in diverse fasi della catena commerciale attraverso la quale lo stupefacente giunge al pubblico dei consumatori e che siano animati anche da scopi di profitto personale.
Con tale motivazione, strutturata sulle risultanze fattuali valorizzate nonché richiamante principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, e segnatamente di quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, i giudici del riesame hanno dato adeguato conto: della esistenza della organizzazione criminosa de qua, descritta in tutti i suoi elementi costitutivi ritenuti presenti, nonché della intraneità alla medesima dell'odierno ricorrente NG CO, avendo gli stessi giudici a tale ultimo riguardo valorizzato: A) il contatto tra questi e l'AT di cui alla intercettazione del 22 luglio 2003 che aveva avuto ad oggetto la sua trasferta in Spagna al fine di "lavorare" (termine più volte usato nelle conversazioni tra gli associati concernenti il traffico di stupefacenti);
B), l'avvenuta effettuazione di tale viaggio da parte del NG F. unitamente a tale Novembre;
C) le risultanze delle captazioni coeve alla permanenza del NG F. nel territorio spagnolo, rappresentative del fatto che il viaggio suddetto era stato disposto da BI AT, soggetto in posizione di rilievo rispetto agli altri sodali, il quale da lungo tempo si rapportava all'AT per la conclusione di operazioni illecite nel settore del traffico;
D) il successivo colloquio telefonico, intervenuto il giorno stesso del NG F. dalla Spagna tra questi ed il YE e l'incontro tra i due avvenuto alle ore 14,41 del 29 luglio 2003; il loro alloggio presso l'Hotel Holiday Inn di Assago, uscito dal quale il NG F. era stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 6.070,00 Euro (circostanza che non illogicamente è stata ritenuta rapportabile ad un pregresso acquisto di stupefacente, posto che: 1) tutte le pregresse telefonate degli africensi erano state funzionali al pagamento di una parte dell'importo dovuto per una pregressa cessione;
2) il NG F. era stato visto dagli operanti consegnare, il 7 agosto 2003, in San Remo, una busta di colore bianco all'austriaco; 3) era emerso da una conversazione del 29 luglio 2003 che YE e NG F. avevano colloquiato alternativamente con AT al fine di rassicurarlo sul corretto andamento dell'intera operazione di pagamento ed era risultato che, nonostante i buoni propositi palesati al proprio interlocutore, il NG F. era rimasto debitore di una somma pari a circa 23.000,00 Euro, agevolmente attribuibile al un acquisto di sostanza stupefacente, essendo successivamente subentrato al NG F. il AT G., il quale, nel proporre all'AT nuovi affari, aveva garantito il pagamento del suddetto debito del NG F., il quale ultimo aveva concordato con il AT G. una finta storia che lo vedeva partito per una località imprecisata);
E) specificamente in ordine al reato ex art. 73 ci cui al capo O), la sussistenza di "reciprocità criminali" tra l'odierno ricorrente e l'associato cittadino uruguayano LV DA, detto "cacho", particolarmente significativo al riguardo essendo il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra i due il 13 febbraio 2003 nel corso della quale era stato fissato un appuntamento per la consegna di "qualcosa " al primo (NG F. aveva assicurato che sarebbe uscito "con quello in tasca").
A tale conversazione era effettivamente seguito un incontro svoltosi sotto gli occhi degli operanti, ed in una telefonata successiva (il cui tenore rappresentava palesemente come tra i due fossero in corso delle trattative per la cessione dello stupefacente) l'uruguayano aveva fatto presente, nell'accordarsi per un nuovo incontro, di essere "al completo".
In altra conversazione telefonica, del 28 marzo 2003, il NG F. aveva esortato il LV a cedere stupefacente al nipote RD Massimo, assicurandolo che al suo rientro sarebbero ripresi i loro abituali contatti, solo temporaneamente interrotti a causa della sua assenza dall'Italia ("Quando torno ci vediamo...come, come al solito"; il LV: "che faccio, ci ... parlo con lui o aspetto che vieni tu, qualcosa ...?", e NG F.: "no, parla con lui. È uguale, non fa niente", entrambi con riferimento al sostituto momentaneo Scorso, nipote del BI S.); a tale conversazione erano seguiti un incontro LV - RD ed una conversazione telefonica in data 3 aprile 2003 nel corso della quale quest'ultimo aveva detto al cugino NG F. che solo per ragioni temporali egli non era stato trovato in possesso della cocaina in quanto i Carabinieri erano intervenuti in anticipo, avendo i due concordato la consegna per il giorno successivo.
Infine, neanche successivamente ai sequestri di stupefacenti operati rispettivamente il 22 marzo ed il 28 aprile 2003 la solidità del vincolo intrattenuto dal NG F. con il SO era stata scossa, essendosi registrati successivamente contatti tra i due attestanti la necessità dell'uruguayano di conferire, a scadenza mensile, con il predetto esponente del consesso criminoso, nonché (conversazione del 1 ottobre 2003) il comune interesse all'attività di narcotraffico, essendo emerso, in definitiva, un adeguato compendio indiziario in ordine non soltanto ai singoli reati fine, ma anche in ordine alla circostanza che il NG F. era soggetto di spicco dell'organizzazione, in costante affannosa ricerca di nuovi canali di approvvigionamento onde mettere a punto operazioni a volte di acquisto a volte di cessione di cocaina, garantendo comunque con il proprio apporto linfa vitale alla societas sceleris. Alla luce della suesposta articolata motivazione sono prive di ogni consistenza le, peraltro in gran parte generiche e meramente assertive nonché informate ad un esame del tutto riduttivo ed incompleto delle argomentazioni di cui alla ordinanza impugnata, doglianze del ricorrente in ordine al preteso difetto di motivazione (o di incomprensibilità della stessa) in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. sia quanto alla di lui partecipazione ad una esistente associazione criminale operante nel traffico degli stupefacenti, sia quanto ai reati fine addebitatigli, di cui ai capi G) H) ed O), ed è del tutto irrilevante la circostanza - sottolineata in ricorso e della quale si è dato atto nella suddetta ordinanza - che il GIP non abbia ritenuto di emettere la misura cautelare anche in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p.p. per non avere ritenuto sussistenti gli estremi connotanti tale diverso delitto, atteso, che: 1) che il suddetto reato ben può concorrere, a determinate condizioni ed ove, ovviamente, ne ricorrano gli elementi costitutivi, con quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, dal momento che le relative norme incriminatici tutelano interessi diversi (Cass. Sez. 1^, 24/04/1996, n. 2620, Marsano;
Cass. Sez. 1^ 29/09/1994, n. 4094, Todisco), così come, ovviamente, il secondo dei suddetti reati può sussistere anche in difetto di gravi indizi in ordine alla sussistenza del primo quand'anche entrambi i reati associativi contemplino un programma di traffico illecito di sostanze stupefacenti;
2) è assolutamente generica (in quanto non correlata ad alcuna specifica ragione di diritto ne' ad alcun elemento di fatto oggetto di illustrazione) dell'affermazione del ricorrente che il delitto ex art. 416 bis di cui al capo A) della imputazione provvisoria "era la premessa maggiore del sillogismo accusatorio di tutta l'indagine".
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Risultando il ricorrente tuttora detenuto in esecuzione della ordinanza custodiale impugnata, la Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006