Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (art. 271, comma primo, cod. proc. pen.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.
Commentario • 1
- 1. La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 33700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33700 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1115
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 009402/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MP RM N. IL 20/07/1973;
avverso ORDINANZA del 30/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO PP;
le conclusioni del P.G. Dr. Antonio MURA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha, con ordinanza 5 dicembre 2003, applicato a numerose persone la misura cautelare della custodia in carcere per reati, anche di natura associativa, concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti respingendo la richiesta del pubblico ministero per altre persone e per alcuni dei reati per i quali era stata formulata analoga richiesta e applicando ad altre ancora la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Gip ha ritenuto accertato, per rimanere alle vicende che riguardano il presente procedimento, che fosse stata costituita un'associazione dedita alla consumazione dei delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/1990 operante in comune di Palagonia, da data anteriore al maggio 2002 e fino al gennaio 2003, e che questa associazione si dedicasse all'acquisto, alla detenzione, alla vendita e alla cessione di eroina.
In particolare, nell'ordinanza citata, si riferisce che promotore e organizzatore di questa associazione criminale era tale ET ER (nel frattempo deceduto) e che di essa, oltre ad altre persone non identificate, facevano parte, con ruoli diversi, MP RM, CO OV, LL LD, FA PP, FA BA, FA CO, LI MA, LI TO, EN AR, TI TO, ES BA e AM ZI. Per quanto riguarda l'odierno ricorrente il Gip ha ritenuto che MP RM (cui sono contestati - capo B della rubrica - i reati di cui agli artt. 73 e 74 del citato d.p.r.) svolgesse, all'interno dell'associazione, le funzioni di coadiutore di ET, di mediatore rispetto ai fornitori e di corriere. A comprova di questo ruolo è stato indicato l'arresto del medesimo, per la detenzione di gr. 103 di eroina, avvenuto in Catania il 27 agosto 2002. Il Tribunale per il riesame di Catania, con ordinanza 30 dicembre 2003, ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza indicata proposta da MP RM confermando l'esistenza della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari nei confronti del medesimo. In particolare il Tribunale ha fatto riferimento al contenuto delle numerose conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe, in modo inconfutabile, il coinvolgimento del predetto nell'illecita attività. Conclusione che sarebbe poi confermata, anche per gli altri partecipi del sodalizio criminoso, dall'esito dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria che dimostrerebbero non solo l'esistenza degli illeciti traffici ma anche la stabilità e non occasionalità del rapporto criminale. Ha poi ritenuto, il Tribunale, l'esistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, e l'adeguatezza della misura applicata. Contro questo provvedimento ha proposto ricorso MP RM il quale deduce innanzitutto l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché alcune proroghe sarebbero state autorizzate per periodi superiori ai venti giorni.
Deduce poi, il ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione nonché l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di reato associativo contestatogli con particolare riferimento alla circostanza che il Tribunale per il riesame non avrebbe indicato alcun elemento di conferma del fatto che il ricorrente abbia operato nella consapevolezza che "le attività proprie ed altrui si sostengono vicendevolmente e che insieme contribuiscono a realizzare il programma di attività criminale". Parimenti illogica sarebbe la motivazione per non aver rilevato che il ricorrente alcun contributo stabile ed apprezzabile avrebbe portato all'associazione posto che egli risulta coinvolto in due soli episodi uno solo dei quali conclusosi con l'acquisto di sostanza stupefacente.
Il ricorrente poi lamenta che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della circostanza che non è stata accertata l'esistenza di alcuna struttura associativa come emergerebbe dalla circostanza che in un'occasione ET si è rivolto al ricorrente lamentandosi che non riusciva a trovare nessuno che si recasse a Milano per prelevare la sostanza stupefacente.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche deve rilevarsene l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza della censura proposta.
Il ricorrente lamenta infatti che essendo stata applicata, nel caso di specie, la normativa che si riferisce alla criminalità organizzata (art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203) le proroghe non avrebbero potuto avere una durata superiore ai venti giorni;
ciò non ostante, secondo il ricorrente, "esistono nel fascicolo delle indagini richieste di proroghe alle operazioni di intercettazione superiori ai 20 giorni regolarmente autorizzate dal GIP".
A parte il rilievo che la censura appare non facilmente comprensibile (perché, stando al suo tenore letterale, potrebbe anche intendersi nel senso che il pubblico ministero avrebbe richiesto una proroga per un periodo di tempo superiore ai venti giorni e che il Gip l'avesse contenuta in questo periodo di tempo) si osserva che il ricorrente non si è curato di indicare quale sia il provvedimento affetto dal vizio denunziato e ciò rende generico il motivo.
È vero che l'art. 271 comma 1 c.p.p. sanziona di inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 2 68 commi 1 e 3 e quindi, eventualmente, anche quelle eseguite al di là dei termini di una proroga non consentita. Ritiene però la Corte che l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, possa essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità.
È vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di Cassazione è consentito di esaminare gli atti del fascicolo del procedimento al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta;
ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunziato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo.
Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del procedimento deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito o, eventualmente, di produrlo in copia nel giudizio di legittimità. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso che si riferisce alla gravita indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente alla struttura associativa perché, su questo punto, la motivazione dei giudici di merito appare adeguata e congrua rispetto alle esigenze giustificative del provvedimento.
In particolare il Tribunale per il riesame ha fatto riferimento alle indagini di polizia giudiziaria svolte, agli arresti e sequestri di sostanza stupefacente conseguenti a queste indagini, agli accertati rapporti intercorsi tra i partecipi del sodalizio criminoso (e in particolare a quelli del ricorrente con ET ed altri), al contenuto delle conversazioni intercettate - comprese quelle cui ha preso parte il ricorrente - per cui non potrebbe il giudice di legittimità, a fronte dell'adeguatezza e non illogicità di tale ricostruzione, procedere ad una diversa rivalutazione del quadro indiziario.
Infondate sono invece le ulteriori censure che si riferiscono alla consapevolezza, da parte di MP, di far parte del gruppo criminale perché, secondo il suo assunto, sia le conversazioni intercettate che le altre indagini svolte sarebbero idonee a dimostrare esclusivamente episodici rapporti del ricorrente con alcuni associati.
La censura è infondata perché, nel provvedimento impugnato - oltre a rinviarsi espressamente al contenuto dell'ordinanza custodiale dal quale emergono anche i rapporti tra i vari associati - si da atto che MP svolgeva, all'interno dell'associazione, funzioni che rendono improponibile la tesi della non consapevolezza della sua partecipazione all'associazione.
Egli era infatti una persona di fiducia dell'associazione; svolgeva non solo i compiti di mediazione con gli acquirenti ma era divenuto il coadiutore di ET nella sua attività criminale tanto da tenere i contatti con i fornitori della sostanza stupefacente e da essere incaricato di controllare la qualità dello stupefacente. Appare quindi logicamente motivata la conclusione del Tribunale sul "ruolo stabile e determinante per l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminoso di cui fa parte" svolto dal ricorrente la cui tesi è stata correttamente respinta dal Tribunale per il riesame. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004