Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
L'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto dev'essere annullata senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1520
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO MO - Consigliere - N. 032973/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC TO N. IL 24/10/1966;
2) DE SI BI N. IL 02/05/1975;
3) CE AT N. IL 20/04/1974;
avverso SENTENZA del 27/03/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il CA, rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. Gallo Marcello nell'interesse del CA e OR ST in sostituzione dell'avv. Auteri Franca Gloria Letizia nell'interesse di De SI BI, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 marzo 2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato in punto di responsabilità la sentenza 19.2.2007 del Tribunale in sede che aveva dichiarato:
- CA AN e De SI BI colpevoli dei reati di partecipazione alla associazione denominata "dei NE", in concorso con numerosi altri soggetti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.74, allo scopo di commettere più reati di importazione internazionale di droga, specie da Bulgaria e Cecoslovacchia da smerciare nel mercato interno (capo A), con il compito di acquisto in maniera sistematica di numerose dosi di sostanze stupefacenti dai rispettivi fornitori (NE TU OD e UF PP per il CA e NE MI per il De SI) e di commercializzarle nel mercato dello stupefacente, in Sicilia per il primo e nella zona di Roma per il secondo, con le aggravanti del numero delle persone, della partecipazione di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti e di essere la associazione armata, nonché degli episodi spaccio di cui al (capo O) per il CA e di cui al (capo V) per il De SI;
- e DR AT colpevole del reato di cui al (capo I) (cessione continuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di numerose dosi di sostanze stupefacenti, che aveva ricevuto dal UF, nel mercato dei tossicodipendenti, in Gioia Tauro in data prossima ed antecedente al 22.5.2004);
ma, in parziale accoglimento dell'appello di CA e di De SI, ha rideterminato la pena in anni tredici di reclusione per ciascuno, mentre invece ha integralmente confermato la sentenza per il DR cui era stata applicata la pena di sei anni di reclusione e di Euro 26.000,00 di multa.
Il processo aveva preso le mosse dalla operazione di polizia denominata Mare Nero che mirava alla disarticolazione di una efficiente associazione calabrese dedita al traffico di cocaina ruotante intorno ai fratelli NE, CC TU, OD e MI noto UC, avente come centro operativo Gioia Tauro e con ramificazioni in varie parti del territorio nazionale.
In tale ambito al CA era stato attribuito il ruolo di terminale operativo per Roma, mentre il De SI avrebbe avuto analogo ruolo nel siracusano;
DR invece sarebbe stato coinvolto soltanto in una operazione di cessione di droga.
Le fonti di prova erano basate su un numeroso compendio di intercettazioni telefoniche che aveva consentito di ricostruire i movimenti e gli organigrammi della associazione e di giungere all'arresto dei fratelli NE colti mentre erano in riunione operativa e trovati in possesso di droga, armi, di assegni parzialmente compilati e di un bilancino di precisione. Quanto alla posizione del CA, la Corte di merito ha preliminarmente ritenuto corretta la dichiarazione di latitanza a seguito della emissione della ordinanza di custodia cautelare 18.10.2005 rimasta ineseguita, poiché erano rimaste vane le ricerche nella sua residenza anagrafica in Roma dove non abitava più da tempo ed anche quelle presso la abitazione del padre in Napoli, dove era stata eseguita una perquisizione di cui verosimilmente il padre aveva riferito all'imputato.
Ha all'uopo rilevato che non occorreva che l'imputato fosse a conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento custodiale, bensì soltanto che si fosse posto in stato di irreperibilità sapendo che ciò poteva avvenire, come nel caso in esame in cui il CA era già stato coinvolto e condannato proprio per traffico di sostanze stupefacenti dal tribunale di Grasse (Francia) alla severa pena detentiva di sette anni di reclusione con divieto di espatrio e ritiro della patente di guida, mentre appariva nel contempo irrilevante che il 3.8.2004 e cioè più di un anno prima della emissione della misura fosse stato contattato dal Commissariato di Monte Mario in Roma per il ritiro del passaporto.
Quanto alla responsabilità del CA in ordine ai reati che gli erano stati contestati, la Corte di merito, dopo avere richiamato la sentenza di primo grado e gli evidenti esiti delle intercettazioni telefoniche, riscontrati dal vaglia telegrafico che il CA aveva inviato a NE UC per il pagamento della sostanza stupefacente, ha valorizzato il ruolo che il suddetto imputato avrebbe avuto come responsabile della organizzazione gioiese per desumerne che facesse consapevolmente parte della ramificata associazione dei NE dedita al traffico di stupefacenti. Ha infine ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti contestate ed ha escluso i benefici a causa del grave precedente specifico dell'imputato.
Quanto alla posizione del De SI, la Corte di merito ha preliminarmente respinto la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, rilevando che i decreti autorizzativi delle intercettazioni attraverso impianti esterni alla Procura della Repubblica erano correttamente motivati con riguardo non solo alla mancanza di sale di intercettazione presso la Procura, risultante da apposito provvedimento del Procuratore Capo, ma anche con riferimento alla attività di narcotraffico in atto al momento delle intercettazioni ed alla necessità di un pronto ed immediato intervento da parte della polizia giudiziaria per reprimerla.
Ed ha poi richiamato il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 convertito nella L. n. 203 del 1991 che, in espressa deroga all'art. 267 c.p.p., prevedeva il termine di quaranta giorni per le intercettazioni relative ai delitti di criminalità organizzata.
Anche per il De SI la Corte di merito ha valorizzato le sue conversazioni con i fratelli NE che avrebbero dimostrato il suo traffico di droga nel siracusano e la sua intraneità alla organizzazione, anche se il De SI aveva cercato di giustificare gli acquisti di droga con l'uso personale.
Ha escluso ugualmente qualsiasi beneficio in considerazione dei suoi plurimi e gravi precedenti penali soprattutto per rapina. Infine, quanto alla posizione del DR, la Corte di merito ha ribadito che esistevano concludenti elementi probatori desumibili dai contatti con UF, cui DR aveva inviato un pagamento on line e con cui aveva intrattenuto conversazioni relative a palesi operazioni illecite, culminate con la conversazione del 22.5.2004 nel corso della quale il DR aveva invitato il UF a lasciargli la sostanza stupefacente per un altro giorno, dovendo con ciò intendere che volesse commercializzarla.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei tre imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla posizione del CA ed invece per il rigetto dei ricorsi degli altri imputati. MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di CA AN ha dedotto con cinque separati motivi:
1) violazione dell'art. 296 c.p.p. con riguardo all'accertamento della volontarietà della condotta con la quale l'imputato si sarebbe sottratto alla ordinanza di custodia cautelare, costituente il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, poiché la sentenza impugnata aveva erroneamente desunto la prova della volontarietà della condotta da elementi inconsistenti - quali la circostanza che fosse verosimile che il padre lo avesse informato delle ricerche effettuate nella sua abitazione e che la esperienza per droga vissuta in Francia lo avrebbe dovuto mettere sull'avviso -, non dimostrativi della conoscenza della pendenza del procedimento e comunque contraddetti da altri elementi che dimostravano che l'imputato non pensava di essere sottoposto a misura cautelare, tanto che si era recato presso gli uffici comunali per il rinnovo della carta di identità ed aveva avuto altri contatti con strutture pubbliche, venendo persino contattato al cellulare dal Commissariato di Monte Mario per la notifica della ordinanza con cui gli era stato ritirato il passaporto;
2) mancanza di motivazione e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 poiché la condotta associativa era stata desunta da un elemento non significativo quale la consegna ad un soggetto non identificato di cocaina che avrebbe acquistato da persona qualificata come associata, mentre invece entrare in affari con una struttura associativa non voleva dire partecipare alla struttura stessa e neppure il contenuto delle conversazioni intrattenute con colui che chiedeva al CA il pagamento della merce ricevuta appariva indicativo di una relazione organica;
3) mancanza di motivazione e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 poiché la prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente acquistato dall'imputato era stata desunta dalle parole dell'imputato che aveva addotto, a giustificazione del mancato pagamento, le difficoltà incontrate con il suo debitore, in assenza però di qualsiasi elemento da cui fosse possibile desumere che il presunto credito del CA avesse come causale la cessione di cocaina;
4) violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., comma 1, con conseguente erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4, per avere la sentenza impugnata risposto apoditticamente alle dettagliate censure dell'appello in merito alla sussistenza delle aggravanti del reato associativo attraverso un mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado;
5) violazione degli artt. 69 e 62 bis c.p. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non essendo all'uopo sufficiente il richiamo al precedente specifico del CA ed apparendo poi erroneo anche il mancato esame delle situazioni favorevoli all'imputato - quali la non rilevante gravità del fatto ed il carattere episodico della condotta - in base al rilievo che comunque le tre aggravanti sarebbero state prevalenti sulle sole attenuanti generiche. La difesa del De SI ha lamentato con tre motivi:
1) inutilizzabilità ex art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni telefoniche in ragione della violazione di legge, poiché i decreti autorizzativi del Pubblico Ministero non giustificavano la necessità della deroga al prescritto uso degli impianti in dotazione della Procura, in quanto facevano riferimento soltanto generico riferimento alla "indisponibilità" di postazioni presso la Procura ed al fatto che "risultavano assolutamente indispensabili per le indagini in corso" e cioè a diciture che non potevano ritenersi appaganti alla stregua della giurisprudenza delle Corte di Cassazione a sezioni unite;
e ciò anche con riguardo alla autorizzazione data dal P.M. di intercettare per 40 giorni e non per 15 giorni;
2) violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, e del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 per avere la Corte di merito ritenuto provata la partecipazione dell'imputato alla associazione soltanto sulla base dei suoi rapporti con i fratelli NE MO e UC e dell'invio di un vaglia per il pagamento di droga alla moglie di NE MO, pur trattandosi di elementi inconcludenti poiché il De SI aveva rapporti solo con NE MO e comunque la presa di contatti con un sodalizio onde realizzare uno o anche più episodi di importazione o di cessione di sostanze stupefacenti non avrebbe comunque dimostrato la partecipazione alla associazione;
mancava poi qualsiasi motivazione quanto alla responsabilità del De SI in ordine al reato fine di cui al (capo V) della rubrica ed alle aggravanti contestate, specialmente con riferimento alle doglianze formulate con l'atto di appello;
3) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. poiché si sarebbe trattato di una sola cessione di sostanze stupefacenti da parte di un soggetto che aveva soltanto qualche condanna risalente nel tempo. Infine la difesa di DR AT ha lamentato la superficialità con cui i giudici di appello avevano trattato i motivi di appello, senza indicare neppure i motivi per cui erano pervenuti alla decisione finale, ignorando in particolare lo stato di tossicodipendente del DR alla cui stregua il GIP aveva escluso la sussistenza di gravi indizi a carico dell'imputato in merito al contestato traffico di sostanze stupefacenti, così negando la emissione della misura cautelare;
mancava la motivazione pure sulla richiesta dell'imputato di applicazione della ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e sulla eccessività della pena in relazione in merito ad una condotta non certo allarmante.
Partendo dalla posizione del CA, è preliminare ed assorbente la doglianza relativa alla nullità dell'intero giudizio di primo grado e di appello con riguardo alla nullità del decreto di latitanza ed alla conseguente nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio che lo aveva interessato. La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. in effetti ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato (v. Cass. Sez. Un.
7.1.2005 n. 119). Nel caso in esame la citazione a giudizio è stata notificata rispettando i meccanismi della conoscenza legale previsti dal codice di rito per i latitanti, che potrebbero di per sè essere inidonei ad assicurare la effettività della conoscenza, ma la questione potrebbe restare irrilevante, almeno con riguardo alla fase del procedimento, qualora l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento e si fosse sottratto alla esecuzione dell'ordine di cattura per sua libera scelta (art. 296 c.p.p.). In tali casi potrebbe infatti ritenersi che vi sia stata anche la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato o comunque, quanto meno, una più che ragionevole presunzione che l'atto, notificato in conformità all'ordinamento processuale, abbia raggiunto lo scopo.
E tale soluzione si porrebbe in linea anche con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale ha riconosciuto che l'art. 6, comma 2, della Convenzione Europea, che sancisce un numero minimo di diritti dell'imputato, rappresentanti altrettanti aspetto della nozione generale di "equo processo", non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto presenti nelle leggi penali dei singoli ordinamenti, mentre prescrive agli stati di contenere le presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo presente, da un lato, la gravità della posta in gioco e, dall'altro lato, l'esigenza di garantire il diritto di difesa (v. sentenza CEDU 7 ottobre 1988, ric. Salabiaku).
È principio ormai pacifico che le autorità giudiziarie nazionali si debbano adeguare nella interpretazione delle norme interne alla giurisprudenza della Corte Europea e siano consce della obbligazione su di esse incombente, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, di dare esecuzione alle sentenze della Corte nei casi direttamente ad esse collegati, però ciò deve ritenersi rispettato nel caso in cui l'imputato abbia avuto conoscenza personale del procedimento, anche alla stregua di una interpretazione della normativa che tenga conto della modifica legislativa di cui all'art. 175 c.p.p., introdotta con il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, proprio al fine di adeguare l'ordinamento processuale interno alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al fine di dettare agli Stati membri della Unione Europea una serie di regole minime sul processo in absentia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha varato il 21 maggio 1975 la Risoluzione n. 75/11 con cui è stato dettato il principio secondo cui nessuno può essere giudicato senza avere prima ricevuto "effettivamente" una citazione diretta a consentire la sua partecipazione al processo e la preparazione della difesa, a meno che non sia " accertata" la sua volontà di sottrarsi alla giustizia.
Ed anche quando l'imputato ha ricevuto la suddetta citazione, il processo non deve avere luogo qualora il giudice ha motivo di ritenere che l'imputato si sia trovato nella impossibilità di comparire.
Si è esclusa in tal modo una rigida automaticità del giudizio in contumacia, lasciando al giudice un apprezzamento discrezionale sulla mancata comparizione dell'imputato, stabilendo altresì che una persona condannata in contumacia, che ha ricevuto una regolare notifica della citazione, ha comunque diritto di essere nuovamente giudicata "se prova che la sua assenza era dovuta a causa di forza maggiore".
I principi contenuti nella risoluzione sono stati ulteriormente chiariti e sviluppati nella giurisprudenza della Corte Europa soprattutto con le sentenze Colozza del 12.2.1985, Sejdovic del 10 novembre 2004 e Somogyi del 18 maggio 2006, con cui la Corte ha affermato il principio che l'Italia dovesse rimuovere ogni ostacolo legale diretto ad impedire ad un condannato in absentia, non effettivamente informato del procedimento e che non avesse rinunciato inequivocabilmente al suo diritto di comparire, di ottenere l'estensione del termine per fare l'appello e la celebrazione di un nuovo processo, in modo da garantirgli il diritto ad una nuova pronuncia sulle stesse accuse mosse contro di lui.
Facendo applicazione di tali principi il legislatore italiano, con la L. n. 60 del 2005, ha modificato l'art. 175 c.p.p. prevedendo, nel caso di sentenza contumaciale pronunciata senza che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre la impugnazione, l'istituto della restituzione nel termine, che peraltro era già esistente nel nostro ordinamento, anche se in forma più ristretta e limitata ai casi in cui la mancata conoscenza del provvedimento non fosse dovuta a colpa e l'imputato, in caso di notifica al difensore, non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti.
Orbene, nel caso in esame, tenendo conto dell'art. 296 c.p.p., interpretato alla luce della modifica legislativa dell'art. 175 c.p.p. e dei principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo nella materia di cui si tratta, appare evidente che le argomentazioni portate dalla Corte territoriale per ritenere che l'attuale ricorrente fosse stato a conoscenza effettiva del procedimento e si fosse volontariamente sottratto alla cattura appaiono inconsistenti poiché basate sul solo rilievo che il padre (con cui peraltro il CA non era convivente e che aveva dichiarato di non sapere dove esattamente si trovasse il figlio che all'epoca era un trentenne che era fuori di casa da tempo) verosimilmente avrebbe avvertito il figlio della avvenuto perquisizione e sulla pregressa esperienza criminale francese dell'imputato.
È vero che ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, essendo utilizzabili anche sotto tale profilo le presunzioni, non occorre dimostrare la conoscenza della effettiva emissione del provvedimento da parte del catturando, essendo sufficiente che l'interessato si ponga in posizione di irreperibilità sapendo che quel provvedimento può essere emesso (v. Cass. sez. 1^ n. 48739 del 2004, rv. 230390, Lusha) e cioè che, a fronte di un verbale completo di vane ricerche, possa ricavarsi la prova della volontarietà della scelta dell'interessato di sottrarsi alla esecuzione del provvedimento cautelare rendendosi irreperibile sapendo che il provvedimento restrittivo è stato o comunque sta o può essere emesso;
tuttavia nel caso in esame tale soglia minima non può essere ritenuta raggiunta poiché il CA ha dimostrato di non essersi reso irreperibile, avendo al contrario mantenuto rapporti con la autorità anche nel periodo in cui era già colpito dalla ordinanza custodiale, richiedendo documenti presso uffici pubblici, svolgendo pratiche sanitarie, spendendo il suo nome ed addirittura fornendo il numero del suo cellulare alla polizia con sui si trovava in contatto.
La dichiarazione di latitanza non è quindi avvenuta regolarmente in base ad una interpretazione della norma ispirata alle garanzie che consentano di affermare provato che, nella specie, l'imputato fosse a conoscenza del procedimento e si fosse volontariamente sottratto alla cattura.
La circostanza che l'imputato sia di sua iniziativa venuto a contatto con la autorità, anche di polizia, successivamente alla emissione del provvedimento cautelare (aveva rinnovato il documento di identità, si era recato al pronto soccorso dove esiste un posto di polizia, aveva noleggiato più volte autovetture spendendo il suo nome, ivi compresa quella a bordo della quale era stato arrestato il 29.5.2007), continuando a dimorare presso la sua convivente sia pure in luogo diverso da quello in cui aveva la residenza anagrafica e che comunque consisteva in un appartamento fatiscente abbandonato da anni, dimostra che non ne conosceva la esistenza o che comunque non voleva sottrarsi alla sua esecuzione.
Con riguardo alla posizione del CA, poiché la citazione a giudizio dell'imputato deve ritenersi nulla fin dal primo grado, devono essere in conseguenza annullate senza rinvio entrambe le sentenze (quella impugnata e quella di primo grado) con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio di primo grado.
Quanto alla posizione del De SI e del DR, appare in primo luogo generico e non autosufficiente il primo motivo di ricorso della difesa del De SI relativo alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni mediante uso di impianti diversi da quelli della Procura e "con riguardo alla autorizzazione data dal P.M. di intercettare per quaranta giorni e non per quindici giorni". Già con i motivi di appello la doglianza era del tutto generica ed interessava genericamente "tutti i provvedimenti autorizzativi" ai sensi degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. e la risposta della Corte territoriale, in questo caso ampia ed esaustiva, ha ripercorso il cammino giurisprudenziale in merito alla motivazione dei decreti autorizzativi, ritenendo che gli stessi fossero rispettosi dei principi costituzionali poiché la eccezionale urgenza era giustificato dal richiamo alla attività criminale in atto proprio al momento delle intercettazioni (che poi avevano condotto all'arresto in flagranza dei NE mentre erano intenti a pesare la droga ed a contare i proventi dello spaccio) e l'uso di impianti esterni alla Procura era ugualmente giustificato da una apposita certificazione del Procuratore capo in ordine alla indisponibilità degli impianti della Procura oltre che dalla necessità, esplicitata nelle motivazione, di svolgere le intercettazioni in prossimità ai luoghi in cui era in corso la attività criminale onde coordinare quelle attività che poi avevano consentito di sgominare la banda criminale.
La risposta della Corte territoriale era basata sul richiamo alla elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata della Corte di Cassazione a sezioni Unite (sentenze Policastro, Primavera, Gatto, Campennì) costituenti diritto vivente, per cui la motivazione deve esistere ma può consistere anche in poche ma esaustive parole che nella specie erano presenti, mentre i termini erano stati tutti rispettati.
Orbene, di fronte a tale motivazione della sentenza impugnata, che trattava la questione di solo diritto poiché come tale era posta nei motivi di appello e la risolveva con motivazione ineccepibile alla stregua di principi giurisprudenziali consolidati, il ricorso si limita a sostenere che mancherebbe la motivazione nei decreti e che i termini non sarebbero stati rispettati senza però indicare quali sarebbero i decreti specificamente interessati da tale doglianza, quale la loro specifica motivazione, quali termini sarebbero stati violati e quali intercettazioni verrebbero ad essere inutilizzabili in conseguenza della proposta eccezione.
E ciò rende non autosufficiente il motivo, che, specie a seguito della modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per effetto della L. n. 46 2006, art. 8 e della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha utilizzato anche in sede penale il principio generale civilistico della autosufficienza del ricorso, non può limitarsi a contestare la motivazione del provvedimento impugnato qualora assuma che i dati di fatto dallo stesso riportati non siano corretti, bensì deve trascrivere, ovvero quanto meno allegare o indicare specificamente anche con riguardo al foglio del processo in cui si trovano, gli atti da cui si desumerebbe che il provvedimento impugnato li ha erroneamente letti o interpretati.
Tale motivo è quindi inammissibile.
Sono invece fondati il secondo motivo del ricorso del De SI ed il primo motivo del ricorso del DR.
Di fronte ad atti di appello che contestavano specificamente le singole prove raccolte e la loro decisività in presenza di tesi difensive alternative per cui i due imputati sarebbero stati acquirenti della droga per uso personale, la sentenza impugnata dedica a pagina 22 per il De SI ed a pagina 23 per il DR pochissime righe, assumendo che la prova era evidente alla stregua della sentenza di primo grado e delle conversazioni intercettate, il che non appare sufficiente, neppure per la posizione del DR dalla cui sola richiesta di lasciargli la droga per un altro giorno non si poteva desumere che volesse commercializzare la droga. È vero che la sentenza di appello, qualora sia confermativa di quella di primo grado, può essere in parte motivata anche per relationem, ma una risposta ai motivi di appello, specie qualora sia contestata la responsabilità opponendo tesi alternative, deve essere data dal giudice di appello, mentre nella specie la risposta è meramente apparente, poiché richiama soltanto la evidenza della responsabilità.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata per totale difetto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità degli imputati De SI e DR con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello che dovrà rispondere ai motivi di appello.
Gli altri motivi dei ricorsi del De SI e del DR restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE, SEZIONE PRIMA PENALE, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di CA AN e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio di primo grado;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De SI BI e DR AT e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2009