Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 2
In tema di sindacato del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non è di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se quest'ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti), e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
In materia di applicazione delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
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RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1999, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 10.3.1999
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 863
3. " IT RR " REGISTRO GENERALE
4. " US LA RE " N. 36193/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) TI FR (di ANTONIO), nato a [...] l'[...];
2) TI FR ( di SABINO), nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 31.7.1998 del Tribunale di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NT Frasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con ordinanza 31.7.98, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cpp, in parziale riforma del provvedimento 16.7.98 del Giudice presso esso ufficio (nel seguito: GIP), applicava a CA SC di NT (detto O") la misura degli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere e di detenzione e porto d'armi da sparo;
confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA SC di IN per il reato di associazione a delinquere.
In motivazione il Tribunale esaminava, anzitutto, alcune questione preliminari, sottolineando: a) come tutti gli atti a suo tempo trasmessi al GIP fossero stati inviati anche al giudice del riesame;
b) come le intercettazioni in atti fossero pienamente utilizzabili e non si fosse verificata alcuna violazione dell'art. 268 c.
3-5 cpp. Quanto al merito, il giudice del riesame poneva in particolare evidenza: come il coinvolgimento degli indagati in una associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di atti contro l'incolumità personale di componenti o simpatizzanti di gruppi criminosi avversari, nonché all'acquisizione e all'occultamento di armi) fosse emerso dalle concordanti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (AE e MA TA, TO RA, NA OL); come dette dichiarazioni avessero trovato conforto in riscontri documentali e nelle attività di polizia giudiziaria;
come particolarmente significative fossero risultate le intercettazioni eseguite presso l'abitazione di RA GI (legato ai CA per aver sposato OS, figlia di IN), ove spesso si svolgevano riunioni con la partecipazione di numerosi indagati (e nel corso delle quali vi erano state conversazioni di notevole interesse, con accenni e riferimenti ad armi, guerre, attentati, stupefacenti, zone controllate); come, nelle conversazioni, CA SC di IN fosse normalmente chiamato CO, e CA SC di NT fosse stato spesso indicato col diminutivo O"; come a carico di entrambi gli indagati fossero emersi gravi indizi di colpevolezza;
come il pericolo di recidivazione specifica da parte di CA SC di NT (Ceschetto) fosse sufficientemente contrastabile con la misura degli arresti domiciliari;
come per SC CA di IN (Franco) l'elevatissimo rischio di recidivazione specifica imponesse il mantenimento della custodia cautelare in carcere, quale unica misura adeguata.
Venivano proposti ricorsi per Cassazione nell'interesse di entrambi gli indagati.
A) Il difensore di CA SC di NT (Ceschetto) deduceva nell'ordine:
1) "Nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione (art. 606/E cpp) e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606/c cpp in relazione all'art. 178/c cpp)";
2) "Nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione". B) CA SC di IN (Franco) deduceva, a sua volta, le seguenti doglianze:
1) "Violazione dell'art. 606/c cpp in relazione all'art. 309/5-10 cpp, per omessa trasmissione al Tribunale della libertà di tutti gli atti depositati ex art. 291/1 cpp";
2) "Violazione dell'art. 606/c cpp in relazione agli artt. 292/1, 191, 178/c cpp, per omessa trasmissione degli atti relativi alle captazioni ambientali e telefoniche (nelle specie atti di registrazione magnetofonica) regolarmente indicati nell'indice degli atti depositati dal PM ex art. 292/1 cpp. Conseguentemente acclararsi l'inutilizzabilità dei verbali di intercettazione telefonica e ambientale relativi ai predetti atti". In caso di mancato accoglimento della predetta tesi "ritenersi la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 291/1 cpp in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione";
3) "Violazione dell'art. 606/E cpp per mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale asserisce che 'la doglianza e' infondata, atteso che dall'indice degli atti del P.M. non risultano mai esser state trasmesse al GIP le bobine in oggettò (pagg.
2-3 ordin. T.L.)";
4) "Violazione dell'art. 606/E cpp per manifesta e assoluta carenza di motivazione in ordine al secondo motivo di riesame (richiesta di una declaratoria di inutilizzabilità di tutti i verbali di intercettazione ambientale in conseguenza del mancato deposito delle cassette magnetofoniche)";
5) "Violazione dell'art. 606/E cpp in relazione all'art. 273 cpp per mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza". MOTIVI DELLA DECISIONE
I proposti ricorsi sono entrambi infondati.
È opportuno ricordare, in tema di sindacato del vizio di motivazione ex art. 606/E cpp, che il compito di questa Corte non è di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti) e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Cass. VI, sent. 10751 del 13.12.96, Zini). È opportuno ricordare, altresì, che i "gravi indizi di colpevolezza" - ai fini dell'applicazione di una misura cautelare - vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti i soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un., sent. 11 del 1.8.95, Costantino e altro;
Cass. VI, sent. 1518 del 27.5.97, PM in proc. Moschetto). Ciò premesso, in ordine alle specifiche doglianze proposte nell'interesse di CA SC di NT (Ceschetto) si impongono le seguenti considerazioni:
1) Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che il capo d'accusa non apparirebbe "nè chiaro, ne' preciso, ne' completo sotto il profilo materiale e soggettivo in relazione ai fatti storici attribuito al ricorrente", con conseguente lesione dei diritti di difesa.
La censura è da disattendere, risultando dagli atti (si veda in particolare l'ordinanza GIP del 16.7.98) che la fattispecie criminosa ipotizzata era finalizzata alla "commissione di più delitti" (in particolare "contro l'integrità fisica" di avversari) mediante l'impiego di "armi strumentalmente raccolte quale arsenale del gruppo", alla acquisizione e all'occultamento di dette armi, alla alleanza criminosa con il "clan" TA (il tutto anche attraverso "l'attuazione, da parte di alcuni, dei reati-fine specificamente indicati nei capi di imputazione successivi"; fra questi ultimi anche il reato di cui al capo I, detenzione e porto abusivi di una pistola, ascritto al O"); non pare revocabile in dubbio, pertanto, che la contestazione fosse talmente articolata da garantire all'indagato il pieno esercizio dei diritti di difesa. Tanto più che, ai fini della configurabilità del delitto associativo in questione, non è affatto necessario che le finalità programmate siano effettivamente raggiunte (in tal senso, v. per tutte: Cass. VI, sent. 4825 del 9.2.96, Meocci;
Cass. VI, sent. 7627 del 30.7.96, PM in proc. Alleruzzo e altri).
2) Con la seconda doglianza, il difensore ha sostenuto: che non sarebbe stata adeguatamente motivata la ritenuta "sussistenza di gravi indizi di colpevolezza"; che le dichiarazioni del OL (peraltro, almeno in parte, de relato) avrebbero dovuto essere confrontate con quelle rese da TA AE.
Anche questa argomentazione è da disattendere.
Il riferimento all'episodio dell'importazione di armi in un "borsone" attraverso CA SC di MI (espressamente sottolineato dal ricorrente) non appare pertinente, non riguardando direttamente - detta specifica vicenda - la posizione dell'indagato di cui qui ci si occupa.
È da rilevare, piuttosto, come a proposito di quest'ultimo (CA SC di NT detto O") il Tribunale di Bari abbia opportunamente e convincentemente posto in evidenza: come il suo soprannome fosse stato confermato da AE TA e VE De Marzo;
come è presente a casa del RA il 20.12.97 (CA SC di MI, CA CO, AL CO:
conversazione tra le ore 1,52 e 2,25) avessero menzionato la pistola di cui O" disponeva;
come OL lo avesse indicato (per averlo appreso direttamente da esso indagato) come "depositario di più armi"; come CA SC (di IN) avesse pensato di conferirgli l'incarico di rinvenire un ciclomotore rubato a un poliziotto;
come, dunque, dovessero ritenersi sussistenti "gravi indizi di colpevolezza", sia per il reato associativo (attesa la comprovata disponibilità a perseguire gli scopi dell'associazione e a realizzare le correlative attività strumentali), sia per il reato di cui al capo I (attese le particolari circostanze e l'attendibilità degli interlocutori dell'intercettazione del 20.12.97).
Quanto alle doglianze proposte da CA SC di IN, devesi osservare:
A) I motivi di ricorso 1) 2) 3) 4) (v. supra, in parte narrativa) si fondano tutti sul presupposto che le "bobine" relative alle intercettazioni sarebbero state a suo tempo trasmesse dal PM al GIP, ma successivamente non sarebbero state poste a disposizione del Tribunale: il deposito ex art. 292/1 cpp delle cassette magnetofoniche risulterebbe dal relativo indice in atti;
la mancata trasmissione al Tribunale avrebbe determinato la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare (ex art. 309 c.
5-10 cpp); i verbali di intercettazione sarebbero stati, conseguentemente, inutilizzabili. Le argomentazioni proposte non sono condivisibili. Come opportunamente e convincentemente già sottolineato dal Tribunale, inverso, la pretesa trasmissione delle bobine in questione dal PM al GIP non risulta positivamente attestata in alcuno dei documenti in atti;
ne' alcun riferimento alle stesse (a conferma del fatto che il GIP ne abbia avuto la materiale disponibilità o le abbia ascoltate) emerge dal provvedimento impositivo della misura cautelare (v., infatti, ordinanza GIP del 16.7.98). È appena il caso di aggiungere che l'indice nel quale è indicata "una busta contenente n. 3 cassette utilizzate per l'intercettazione sulla utenza in uso al RA" (f. 746 del faldone n. 2) non è quello degli atti trasmessi dal PM al GIP (indice del tutto mancante), ma più semplicemente quello del fascicolo del PM (il cui contenuto, come noto, non necessariamente coincide con la totalità degli atti trasmessi al GIP), onde dalla considerazione dello stesso non può trarsi alcun elemento a sostegno dell'ipotesi difensiva (si veda sul punto il provvedimento 7.8.98 dello stesso Tribunale di Bari, a seguito di richiesta di riesame dell'ordinanza GIP 16.7.98 proposta dal coindagato CA SC di MI). Ineccepibili appaiono anche le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.
3-5 cpp: risulta dagli atti, invero, che il PM chiese ed ottenne dal GIP l'autorizzazione a ritardare il deposito di nastri e verbali fino alla chiusura delle indagini preliminari;
la difesa non è, dunque, legittimata ad avanzare alcuna doglianza "per la mancata consultabilità diretta dei nastri contenti la registrazione delle diverse intercettazioni in atti", essendo la conseguente compromissione del diritto di difesa "conforme a legalità" (in quanto espressamente prevista dal codice di rito). L'assoluta "temporaneità" della compressione dei diritti della difesa, d'altro canto, consente di escludere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale.
Devesi conclusivamente ritenere che il PM abbia trasmesso al Tribunale del riesame gli stessi atti a suo tempo trasmessi al GIP in sede di richiesta della misura, nel pieno rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi quinto e decimo dell'art. 309 cpp (v. in proposito: Sez. Un. sent. 21 del 5.3.97, Glicora e altri;
Cass. V, sent. 1281 del 19.4.97, Ibrahimi Senedin) e senza alcuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
B) Col quinto e ultimo motivo di ricorso, CA SC (di IN) ha sostenuto: la motivazione del Tribunale sarebbe stata generica e illogica;
all'indagato sarebbero stati attribuiti, in sede di riesame, ruoli e responsabilità addirittura più gravi di quelli riconosciuti dal GIP;
in realtà, nessuno dei collaboratori di giustizia lo avrebbe menzionato quale compartecipe del sodalizio criminoso in questione;
non vi sarebbe stata un'adeguata valutazione degli elementi favorevoli addotti dalla difesa.
Anche queste doglianze sono da disattendere, avendo il Tribunale opportunamente e convincentemente sottolineato: come i collaboratori di giustizia avessero dettagliatamente riferito della sanguinosa contrapposizione (e della successiva pacificazione) tra i clan TA e CA;
come tali dichiarazioni fossero confortate da validi elementi di riscontro (in particolare dalle intercettazioni eseguite); come l'indagato avesse preso parte a diverse importantissime conversazioni intercettate (quali quelle attinenti all'occultamento di sostanze stupefacenti, quelle relative agli accordi intrapresi con i TA, quelle relative alla disponibilità di armi di notevole capacità offensiva, compreso un lanciagranate: conversazioni dettagliatamente richiamate alle pagg. 19 e ss. Ordin. impugnata); come avesse partecipato alla progettazione di attentati, dando anche consigli al fratello minore AE (Ord. Imp., pag. 32); come avesse maneggiato direttamente armi (secondo quanto risultante dalle intercettazioni del 25/10/97 e del 28/10/97, richiamate alle pagg. 32-33 del provvedimento impugnato); cole il 26/10/97 avesse partecipato, col RA, all'aggressione in danno di UA AN, detto "Candy - Candy" e affiliato a un gruppo rivale ritenuto responsabile dell'omicidio di CA SE (episodio emblematico - secondo il Tribunale - di "un'incontenibile affectio societatis": v. a pag. 33); come il 27/10/97, dopo una perquisizione della Polizia, avesse aiutato il RA a estrarre da un nascondiglio nel muro "una cassetta contenente denaro e forse anche un'arma" (ibidem, pag. 33); come fosse stato parte di numerose altre conversazioni di contenuto analogo, a conferma del suo "profondo coinvolgimento nelle dinamiche criminali del gruppo, con un ruolo di comprimario e di certo tutt'altro che marginale" (ibidem, pag. 34); come, dunque, non potesse dubitarsi della sussistenza di un quadro indiziario particolarmente grave a suo carico.
Le considerazioni fin qui svolte consentono, in conclusione, di ritenere che il Tribunale di Bari abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che entrambi i ricorrenti, per contro, si siano limitati a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
I ricorsi proposti nell'interesse di CA SC di NT e di CA SC di IN devono essere pertanto rigettati, ed essi ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
Con riferimento alla posizione di CA SC di IN, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter Disp. Att. cpp.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. Att. cpp, relativamente a CA SC di IN. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999