Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1999, n. 863
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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In tema di sindacato del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non è di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se quest'ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti), e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

In materia di applicazione delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1999, n. 863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 863
Data del deposito : 10 marzo 1999

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