Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 1507
CASS
Sentenza 17 dicembre 1998

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In tema di sindacato sul vizio della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Non soddisfa l'obbligo di motivazione il giudice di appello che, a fronte della richiesta, dettagliatamente articolata nel motivo di impugnazione, di concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991, la neghi richiamandosi semplicemente alla decisione impugnata (nella specie con l'espressione "come giustamente valutato dal giudice di prime cure").

La norma di cui all'art. 114 cod. pen. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …

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  • 2Obbligo dell'accusa di indagare a favore dell'indagato non ha nessuna sanzione (Cass. 10061/13)
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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018

    RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 1507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1507
Data del deposito : 17 dicembre 1998

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