Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 3
In tema di sindacato sul vizio della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Non soddisfa l'obbligo di motivazione il giudice di appello che, a fronte della richiesta, dettagliatamente articolata nel motivo di impugnazione, di concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991, la neghi richiamandosi semplicemente alla decisione impugnata (nella specie con l'espressione "come giustamente valutato dal giudice di prime cure").
La norma di cui all'art. 114 cod. pen. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
Leggi di più… - 2. Obbligo dell'accusa di indagare a favore dell'indagato non ha nessuna sanzione (Cass. 10061/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 febbraio 2020
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 17/12/1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N. 1430
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO " N. 29987/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE ON HE, nato a [...] il [...]; CO NO, nato a [...] il [...]; ER FA, nato a [...] il [...]; e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti del DE ON e del ER, nonché di OR EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli, in data 16.3.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G Giuliano TURONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al EL e, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, anche nei confronti del VA e del De IM;
Udito il difensore del EL, avv. Enzo GAITO;
OSSERVA
Con sentenza del 13.10.1993,la Corte d'assise di Napoli dichiarava il EL, il ON, il VA e il De IM colpevoli di danno di MO AG, del tentato omicidio di OM UG e dei reati, connessi, ritenuta, tranne che per l'omicidio, la continuazione quanto a EL, VA e De IM, e, per tutti i reati quanto al ON;
concedeva a quest'ultimo, attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante della premeditazione e li condannava, a pena di 15 anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa, gli altri a quella cumulativa dell'ergastolo con isolamento diurno per sei e L.
1.500.000 di multa ciascuno.
Su gravame degli imputati, la corte d'assise d'appello di Napoli con la sentenza oggi esaminata assolveva il EL dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati quanto alla contravvenzione all'art. 703 c.p., estinta per intervenuta prescrizione;
concedeva al VA e al De IM le attenuanti generiche , dichiarate prevalenti quanto al primo ed equivalenti per il secondo alle aggravanti contestate;
rideterminava la pena inflitta al ON in quindici anni di reclusione e L. 900.000 di multa, al VA in diciassette anni di reclusione L.900.000 di multa, al De IM in ventiquattro anni e L. 900.000 di multa, oltre alle pronunce accessorie;
confermava nel resto la decisione impugnata. Premesso che non sussisteva la necessità di rinnovare parzialmente il dibattimento in particolare per esaudire la richiesta del difensore del EL IM, il quale chiedeva un confronto tra questi e il VA, atto istruttorio anche impraticabile, ex art.211 c.p.p., non essendosi mai costoro sottoposti ad esame ritenevano i secondi giudici che l'omicidio tentato e consumato fosse stato correttamente ricostruito in primo grado, sulla base anzitutto delle dichiarazioni UG, sopravvissuto all'attentato.
Costui aveva narrato che, il giorno prima del fatto, insieme al AG si era recato a fare una specie di atto di sottomissione (prodromico al loro inserimento nel clan dal medesimo capeggiato) a casa del EL, il quale, fatto loro un donativo in denaro, li aveva riconvocati per la mattina successiva. In questa occasione, essi avevano incontrato non già il EL, ma il De IM e altro giovane non identificato, insieme ai quali con l'annunciato compito di compiere un'estorsione si erano recati prima a casa del VA, dove il ON si era sostituito a detto giovane;
e poi erano ripartiti (dopo uno scambio di armi avvenuto tra i due).Giunti in aperta campagna, l'auto a bordo della quale viaggiavano si era fermata e il ON gli aveva sparato con la pistola;
il AG si era dato alla fuga, mentre egli, raggiunto anche da altri colpi, si era finto morto.
Tali dichiarazioni erano anzitutto confermate dall'ampia confessione che il ON aveva reso;
ma anche da talune ammissioni dei coimputati (il EL aveva infatti confermato il primo incontro;
il De IM e il VA quello della mattina dopo, dichiaratamente prodromico al compimento di un'estorsione). Il ON aveva, in particolare, chiarito che l'eliminazione dei due giovani era stata decisa per la ritenuta inaffidabilità del AG, che si pensava volesse infiltrarsi nella banda, per eliminare il EL;
e che il De IM aveva sparato al giovane due, pistole, del che era conferma in una delle due perizie balistiche esperite e dalla quale emergeva che nell'occorso erano state usate tre diverse armi da fuoco. Dal complesso di tali dati probatori, si evidenziava la premeditazione del fatto, che era stato. deciso il giorno prima, con predisposizione di mezzi logistici e di armi, distribuzione di ruoli e impiego anche di una seconda auto, che seguiva quella degli imputati con funzioni di supporto e i cui occupanti, infatti, avevano provveduto ad incendiare l'altra dopo il fatto. Proprio questo ulteriore episodio rivelava, l'intendimento omicida, giacché se i, due giovani fossero dovuti sottostare ad un semplice interrogatorio malavitoso e quindi sopravvivere, nessuna necessità ci sarebbe stata di distruggere il veicolo.
Doveva, dunque, essere confermata la condanna di ON, De IM e VA;
relativamente al primo, correttamente era stata esclusa dalla sentenza appellata la concedibilità dell'attenuante ex art. 8 legge n.302/1991; potevano, invece, essere concesse attenuanti generiche al VA, che, non del tutto reticente in primo grado, aveva poi dato dimostrazione di resipiscenza in appello, operando una scelta collaborativa pienamente confessoria - attenuanti da valutarsi come prevalenti rispetto alle aggravanti. Meritevole ne appariva - seppure con giudizio di semplice equivalenza - anche il De IM, che in prime cure aveva reso - al fine di ridimensionare la propria responsabilità - dichiarazioni parzialmente confessorie. Non vi erano, invece dati che autorizzassero un'analisi delle sue condizioni mentali, non emergendo alcuna problematica in tal senso, ed anzi essendosi il prevenuto dimostrato perfettamente lucido nel corso delle dichiarazioni spontaneamente rese.
Diversa era la posizione del EL.
L'unico elemento certo a suo carico, derivava dal contatto con il De IM, successivamente alla riunione nel corso della quale era stata decisa l'azione omicidiaria;
al riguardo, il ON - pur affidabile e credibile - aveva offerto un contributo vago, difettandogli la diretta conoscenza del rapporto EL-De IM;
nè da parte di quest'ultimo (sempre attento a tutelare la sua posizione personale) era giunto qualche dato ulteriore. D'altra parte, non poteva ritenersi riscontro oggettivo la circostanza che, nella mattina dell'azione delittuosa, il EL non si fosse fatto, vedere;
ciò poteva anche avere il significato ricavatone in primo grado (cioè che egli, messo sull'avviso circa la responsabilità dei due giovani visitatori, si.. fosse sottratto all'incontro), ma era suscettibile di interpretazioni diverse, perdendo quindi di oggettività.
Il ON, in realtà, aveva affermato che la decisione. dell'eliminazione fisica del AG e del UG era stata assunta da lui, dal VA e dal De IM - per quanto qui rileva- ma che il De IM ne avesse fatto partecipe il EL (che avrebbe "accettato" la decisione) era solo una sua deduzione - come del resto emergeva dalle diverse ed equivoche risposte date in. sede dibattimentale sul punto.
Ulteriori notizie, fornite dal collaboratore;
riguardavano il post factum, e, fra l'altro, un commento del EL sul fatto, attribuito a probabili ragioni personali del VA;
per cui era ipotizzabile che costui avesse anche solo approvato l'omicidio, dopo aver saputo che era stato commesso, visto che l'ultima dichiarazione del ON (secondo il quale il De IM aveva riferito che MM, cioè il EL, aveva approvato) appariva più uno stereotipo verbale che un'espressione verosimile. Il EL era dunque certamente il capo di un sodalizio criminale, ma questo indizio mancando altri riscontri, non poteva da solo giustificare l'attribuita condotta concorsuale;
del resto, al momento del fatto, il EL era uscito dal carcere soltanto un mese prima e se, nonostante la sua assenza, il clan aveva potuto egualmente prosperare, il suo ruolo non doveva essere poi così decisivo ed invasivo.
Se ne imponeva quindi l'assoluzione per non aver commesso, il fatto, ai sensi dell'art.530 c.2 c.p.p.. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione il ON, il VA, il De IM e il P.G. di Napoli.
Nell'interesse dei primi due, il difensore denunziava violazione di legge e vizio della motivazione, per la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 8 legge n 203/1991. Proprio per aver riconosciuto il contributo determinante alla risoluzione del caso, offerto dai ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la norma ora citata, senza svilire il portato della loro collaborazione, ma doverosamente argomentando al riguardo.
Nell'interesse del De IM erano presentati due distinti ricorsi. Con quello sottoscritto dall'avv. Rendina si deduceva:
- con il primo motivo, mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione al riguardo.
Con l'ordinanza dibattimentale 26.2.1998, la Corte aveva rifiutato la riapertura del dibattimento, al fine di espletare una nuova perizia balistica, ritenendo così, incongruamente, che fosse superfluo accertare se la morte del AG era stata causata dal solo De IM o anche dal ON.
Ciò avrebbe avuto rilevanza, se non altro, per accertare il "quantum" di responsabilità del ricorrente;
- con il secondo motivo, vizio della motivazione.
Vi era contrasto fra le dichiarazioni del ON e del De IM sulla dinamica del delitto, in quanto, mentre il primo aveva subito sparato, l'altro aveva tentato di aprire un discorso con il AG. Mancava sul punto qualunque argomentazione;
- con il terzo motivo, violazione di legge in punto di ritenuta premeditazione.
Le osservazioni precedenti evidenziavano, infatti, che l'uccisione del AG era stata preceduta da una specie di colloquio e se domande vi erano state, era chiaro che l'omicidio sarebbe anche potuto non accadere, in relazione alle risposte;
potendosi addirittura pensare ad un dolo eventuale, .denotante, se non altro, una indeterminatezza dell'animo dell'agente al cospetto di un delitto pur prefigurato.
Con il ricorso sottoscritto dall'avv. Senese si denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
In punto di premeditazione, l'indicazione degli elementi che la fondavano, nel convincimento dei secondi giudici, era intimamente incongrua, dal momento che, se davvero si fosse dovuto procedere ad una estorsione, in effetti gli stessi strumenti usati per l'omicidio sarebbero stati necessari.
La base probatoria dell'aggravante era dunque equivoca, anche perché la stessa sentenza impugnata evidenziava dubbi del giudicante sulla diretta conoscenza fra il De IM e il EL, che logicamente si riverberano sulla sussistenza di un previo accordo. Nel negare, poi, la minima partecipazione del ricorrente al fatto, la Corte non indicava valide ragioni, pur dando atto che il ricorrente aveva offerto un apporto causale di minima importanza, non reiterando la condotta ed agendo senza un autonomo impulso.
Errava, poi, la sentenza impugnata nel disconoscere quanto meno la semiinfermità mentale del EL IM, pur dando atto che si trattava di soggetto disturbato da serie patologie neurologiche, del resto documentate da accertamenti medici, che. Avrebbero richiesto un'accurata indagine peritale.
Appariva, infine, censurabile il giudizio di sola equivalenza alle aggravanti, delle concesse attenuanti generiche;
non erano indicate in proposito specifiche ragioni, laddove emergevano la resipiscenza dell'imputato e il minimo apporto causale della sua condotta. Il P.G. ricorrente censurava anzitutto il vizio di motivazione relativamente alla assoluzione del EL.
La sentenza impugnata aveva omesso qualunque argomentazione circa le dichiarazioni, rese in appello dal VA, secondo il quale il EL aveva dato mandato di procedere all'interrogatorio malavitoso delle due vittime, dopo del quale (destinato a chiarire le ragioni per le quali costoro volevano adottare temerarie iniziative nei confronti del EL) avrebbe dovuto inevitabilmente seguire l'uccisione di entrambi. E quindi, la individuazione di una condotta concorsuale del EL originava da due distinte fonti probatorie:
ON e VA;
e significativamente era emerso che proprio il EL avesse indicato il luogo del cosiddetto interrogatorio e le persone, che avrebbero dovuto procedervi.
Oltre a ciò, erano evidenti i riscontri di natura logica;
dal momento che l'eliminazione del AG e del UG era stata vista come atto punitivo verso costoro (aderenti a clan rivale) in relazione alla tutela della persona del EL, capo banda, era illogico pensare che il duplice omicidio non avesse avuto la sua esecutiva approvazione.
Si doleva, poi, il P.G. che, violando la legge, i secondi giudici avessero concesso le attenuanti generiche al VA e al De IM. Riguardo al primo, la Corte territoriale aveva omesso ogni valutazione delle. ragioni che lo avevano indotto a tacere in primo grado e a parlare in secondo, trascurando il vantaggio a lui derivante dal poter orientare le proprie dichiarazioni, alla stregua dell'assetto argomentativo della prima sentenza. E quindi il di lui comportamento processuale non appariva meritevole di positiva considerazione, tenendo conto anche della causale dei fatti. Quanto al secondo, le parziali ammissioni rilasciate tendevano a fornire una fraudolenta ricostruzione dell'accaduto, al fine di attribuire tutta la responsabilità al ON e di scagionare il EL - del che aveva dato atto proprio la sentenza impugnata. Era quindi chiesto l'annullamento della medesima.
Il ricorso del ON del VA è fondato.
Il ON aveva impugnato la sentenza di primo grado unicamente per la mancata concessione della speciale attenuante ex art.8 legge n.203/1991, dettagliatamente articolando a tal proposito il motivo di appello. La sentenza dei secondi giudici ha negato l'attenuante in questione, affermando che non ne ricorressero i presupposti, "come giustamente valutato dal giudice di prime cure".
Il denunciato vizio della motivazione appare evidente, in quanto, tralasciando ogni esame delle ragioni fatte valere dinanzi a loro, i giudici di appello hanno privato il ON di un grado di giurisdizione, illegittimamente richiamandosi alla decisione appellata, senza dedicare la benché minima argomentazione a sostegno della ribadita infondatezza della tesi difensiva. La carenza di motivazione è dunque totale.
Altrettanto deve dirsi quanto al VA, della cui posizione sul punto la sentenza impugnata si disinteressa del tutto. Ora va detto che il VA non aveva specificato nei motivi di appello (come era ovvio, data la posizione da lui assunta nel giudizio di prime cure) alcuna richiesta in ordine all'attenuante di cui trattasi;
in secondo grado, avendo reso l'ampia confessione che la sentenza gravata di ricorso rammemora, aveva evidentemente ritenuto che si fossero formate le condizioni per tale richiesta, che in effetti il suo difensore aveva formalmente avanzato in sede di discussione finale, come si ricava dal verbale del dibattimento.
Appare indubbio che, in presenza di una mutata situazione processuale, l'istanza di concessione dell'attenuante dovesse essere esaminata dai secondi giudici, che invece non vi hanno dedicato argomentazione alcuna, incorrendo nuovamente nel denunciato vizio della motivazione.
Sono invece infondati - talora al limite della inammissibilità - i due ricorsi proposti in favore del De IM.
Con il primo, è palese, il tentativo di contestare la ritenuta aggravante della premeditazione, attraverso una incongrua richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di espletare una perizia balistica, nonché una ricostruzione del fatto, in parziale disaccordo con quella operata dai giudici di merito. Quanto al primo aspetto, appare assurdo qualificare la perizia come prova decisiva;
non tanto perché talora, in giurisprudenza, le sia negato ontologicamente tale carattere, sul rilievo che si tratta di un mezzo di prova neutro, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'accusato, oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso a quello discrezionale del giudice (cfr. Sez. V. 30.4.1997, n. 684); quanto perché l'accertamento dovrebbe essere diretto semplicemente a stabilire sei la morte del AG fosse dovuta al solo De IM o anche al ON. Da qui - tenuto conto del concetto di prova decisiva, come quella, cioè, tale da determinare, se esperita, una diversa decisione: cfr. Sez. VI, 26.6.1997, n. 897 - la manifesta inanità della perizia, alla stregua della disciplina del concorso di persone nel reato, stabilita dall'ancora vigente art.110 c.p. Ciò detto, va rilevata l'inammissibilit? della seconda operazione difensiva, la quale vorrebbe, introducendo una specie di amichevole colloquio fra il De IM e il AG,(il quale ultimo, se avesse dato le risposte "giuste" si sarebbe salvato la vita) operare una nuova ricostruzione omicidiario, delegando al giudice di legittimità compiti che non gli sono propri, una volta che l'iter argomentativo del giudice di merito sia, come nel caso in esame in punto di premeditazione, del tutto logico e rispettoso delle emergenze probatorie.
Che l'omicidio del AG fosse premeditato, è stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente individuato i due elementi costitutivi dell'aggravante:
quello cronologico e quello psicologico. Invero, la decisione di eliminare i due giovani venne presa almeno un giorno prima e per raggiungere lo scopo fu predisposta una organizzazione in termini sia di forze umane che di mezzi materiali, distribuendo ruoli ed armi, nonché un mezzo automobilistico d'appoggio, destinato a sostituire quello degli esecutori materiali, poi in effetti dato alle fiamme. È solo la suggestiva l'osservazione (contenuta nel secondo ricorso) che l'aspetto organizzativo avrebbe potuto indifferentemente riguardare la commissione di altro reato - nella specie, la prospettata estorsione nella quale le due vittime asseritamente, dovevano essere coinvolte. Senonché, alla stregua anche della sola testimonianza del UG, appare evidente che l'operazione aveva solo ed esclusivamente carattere omicidiario e allora l'argomento perde qualunque rilevanza, restando fermo che nell'arco di tempo a loro, disposizione, gli accusati avevano la possibilità concreta di valutare, pensare e ripensare l'azione decisa;
averla poi condotta a termine, è prova convincente dell'esistenza dell'elemento psicologico, accanto a quello di cronologica ampiezza a loro disposizione.
Che poi la posizione del De IM meritasse la concessione della diminuente ex art.114 c.p. è affermazione di assoluta inconsistenza;
tale norma è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso nel risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva, dell'evento (cfr. Sez. I, 2.7.1997, n. 1024). Non si vede davvero come tale principio possa attagliarsi alla figura del coesecutore, materiale del delitto.
EL tutto generica è la doglianza concernente l'imputabilità del De IM;
la sentenza, sul punto, argomenta esaustivamente nei termini sopra riportati;
il ricorrente dal canto suo, accenna ad indeterminate neuropatologie, asseritamente documentate, ma delle cui caratteristiche ed entità non offre il minimo spunto valutativo, tenendo conto anche dei limiti del sindacato operabile in proposito da questa Corte.
Manifestamente infondata deve, infine, ritenersi la censura proposta in punto di giudizio di valenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti;
anzitutto, perché è priva di basi l'affermazione che la sentenza impugnata non abbia argomentato al riguardo;
e, poi, perché i due elementi valutativi indicati dal ricorrente decisione impugnata: la resipiscenza del De IM è stata valutata ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c. p. e non può, pertanto, tornare in giuoco per affermarne la prevalenza sulle aggravanti;
quanto alla sostenuta minima partecipazione al fatto, il valore della tesi è quello sopra visto.
Quanto al ricorso del P.G., deve ritenersene la infondatezza nei confronti del VA e del De IM, in punto di concessione e valutazione delle attenuanti generiche.
Le censure del ricorrente nei confronti del primo, potrebbero essere apprezzate, se non fosse che è proprio sul richiamo della sua condotta processuale nel giudizio di appello, che il P.G. medesimo fonda la critica alla assoluzione del EL. Se quanto il VA ha ammesso in quella sede, ha un valore probatorio tale da concorrere alla rivalutazione della posizione del EL, non si vede come possa criticarsi la concessione delle attenuanti, basata sulla positiva valutazione del comportamento processuale dell'imputato;
cioè su un apprezzamento discrezionale da un lato e comunque ricompreso nell'ambito dei parametri sanciti dall'art.133 c.p., dall'altro.
Quanto al De IM, la Corte territoriale ha tenuto conto della ammissione di responsabilità rilasciata dall'imputato già in primo grado;
ha anche considerato che costui, più che a difendere la posizione del EL (come il ricorrente P.G. lamenta, senza peraltro che tale aspetto infici il quadro valutativo generale della personalità), ha mirato a dimensionare la propria in termini di maggiore accettabilità. Non appare incongrua con tale valutazione la concessione delle attenuanti generiche egualmente avvenuta, rientrando nelle facoltà del giudice di merito privilegiare taluni dei parametri ex art.133 c.p. rispetto ad altri (cfr. Sez. I, 6.10.1995, n. 1139), senza che vi sia in proposito spazio per un sindacato di legittimità.
Deve ritenersi, per contro, che il ricorso del P.G. sia fondato, per quanto attiene alla posizione del EL, riguardo alla quale il denunciato vizio della motivazione appare evidente. Ciò va detto, pur tenendo presenti i precisi limiti del sindacato di questa Corte al riguardo;
- sui quali, d'altronde, ha molto indugiato il difensore del EL nel corso dell'odierna discussione. Al suo massimo livello esegetico, questa Corte ha già altre volte ricordato che, al riguardo, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se i giudici ora detti abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. Un. 13.12.1995, Clarke). Non solo: ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio (come nel caso in esame) in sede di legittimità, significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez. Un. 22.10.1996, Di Francesco;
id. 30.4.1997, Dessimone ed altri).
Esprimendo il proprio convincimento assolutorio nei confronti del EL, la Corte territoriale è incorsa in un vizio tipicamente riconducibile alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; ed infatti, dopo avere premesso che la chiamata in correità del ON era assolutamente attendibile e credibile, ha, in sostanza, ritenuto che fossero carenti i riscontri estrinseci, doverosamente da rintracciare per il disposto dell'art. 192 c.3 c.p.p. In tal senso, i giudici di secondo grado hanno opinato che non valessero le parziali ammissioni del De IM, ancorché non sia dato comprendere perché l'approvazione del delitto da parte del EL - riferita al ON dal De IM - sia stata, immotivatamente, ritenuta più uno stereotipo verbale che un'espressione verosimile. In ogni caso, se questo fosse stato l'intero quadro probatorio, l'intrinseca valutazione che in sede di merito ne era stata data, sarebbe andata esente da censure di legittimità, alla luce dei principii di diritto di cui in premessa, apparendo evidente che all'argomentare non intrinsecamente ne' manifestamente illogico della sentenza, non sarebbe stata opponibile una valutazione probatoria contrassegnata da una semplice logica alternativa.
Ma la fondatezza del ricorso del P.G. e la meritorietà di una censura da parte della decisione resa in appello derivano dalla inconfutabile circostanza che il quadro probatorio non è stato interamente tenuto in considerazione dalla Corte territoriale;
nella narrativa, la sentenza de qua ha ovviamente dovuto indicare il fatto nuovo verificatosi in appello e consistito nella confessione veramente ampia, auto ed eteroaccusatoria resa dal VA: a pag. 6 della decisione esaminata si legge, invero, che il VA aveva descritto l'arrivo dei due ragazzi, quello del De IM (latore del messaggio del EL, che delegava agli astanti il cosiddetto interrogatorio malavitoso); che tale atto avrebbe dovuto svolgersi nel suo garage, ma che ragioni di cautela avevano suggerito di recarsi in aperta campagna, con la scusa della estorsione da compiere;
che la uccisione dei due era inevitabile - conclusione alla quale, del resto, è pervenuto anche il giudice a quo.
Ora, naturalmente non spetta a questa Corte affermare che, integrandosi le dichiarazioni del ON con quelle del VA, si otterrebbe un quadro probatorio definitivo;
tuttavia le è consentito rilevare l'attinenza delle dichiarazioni da costui rese, al fatto verificatosi e, conseguentemente al thema decidendum. Ed invero, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale non vi sarebbero riscontri esterni alle dichiarazioni del ON, non corrisponde alla realtà processuale, dal momento che sono state del tutto obliterate (dopo che, peraltro, ne era stata fatta doverosa menzione) nella loro funzionalità probatoria, quelle appunto rilasciate dal VA.
Non si versa, quindi, nella situazione processuale - abilmente evocata dal difensore del EL - per cui, allorché il provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso (cfr. Sez. II, 14.11.1997, n. 6316); qui il giudice di merito ha affermato l'inadeguatezza del quadro probatorio, senza esaminarlo per intero, tralasciando cioè di motivare sulla rilevanza di una fonte, della quale peraltro aveva dato atto che esistesse, attenendo ovviamente al thema decidemdum, in punto di responsabilità.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del EL;
il giudice di rinvio - individuato in altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli - procederà a nuovo giudizio, nella pienezza dei poteri del grado e con motivazione che colmi le accertate lacune. Detta sentenza va annullata anche nei confronti del ON e del VA, limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 8 legge n. 203/1991, con nuovo giudizio sul punto da parte del medesimo giudice di rinvio, che terrà conto della rilevata carenza argomentativa.
Il ricorso del P.G. deve essere rigettato nel resto, così come va rigettato quello del De IM, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti del EL e, limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/1991, anche nei confronti del ON e del VA e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso del P.G.
Rigetta il ricorso del De IM, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999