Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I D REPUBBLICA ITALIANA 01700/02 F S b E A LA CORTE S P E SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 258/2001 Consigliere Rep. dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 4279 dott. Ernesto LUPO dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.
6.11.01 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Comune di Castelpoto, in persona del sindaco pro tempore Costan- zo CI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo Studio Izzo, difeso dall'avv. Riccardo Satta Flores, giusta delega in atti. nu ricorrente
contro
SC IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana n. 234, presso lo studio dell'avv. Giuliano Bologna, che lo difende giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 931/00 del Giudice di pace di Benevento, 1880/2001 Oggetto: Somministrazione acqua emessa il 28 agosto 2000 e depositata il 18 settembre 2000 (R.G. 1054/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 no- vembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del maggio 1999, il Comune di Castelpo- to convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Benevento, il signor IO SC del quale chiese la condanna al pagamento della somma di lire 570.394, per canoni relativi a consumi di acqua relativi agli anni 1991 (suppletivo), 1992 e 1993. Il convenuto chiese il rigetto della domanda eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto azionato dal Comune. Il Giudice di pace, con sentenza del 18 settembre 2000, re- spinse la domanda, ritenuta applicabile al contratto di somministra- zione tale qualificato il rapporto tra le parti - la prescrizione quin- - quennale e rilevata l'assenza di prova di atti interruttivi da parte del Comune. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Castelpoto. Ha resistito con controricorso il signor IO SC. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 2 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammis- sibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, che ne ha dedotta la genericità. La Corte rileva, infatti, che dal complesso del ricorso è agevo- le desumere, quale sia il contenuto della doglianze in relazione alla motivazione della sentenza impugnata. Con il primo motivo si deduce: Nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione della legge n. 374 del 1991. Si deduce che l'avv. Michele Del Grosso, il quale ha pronun- ciato la sentenza nella qualità di giudice di pace di Benevento, esercita la professione di avvocato nel circondario del medesimo Tribunale. Risulta così violata la norma di cui al comma 1 bis del- l'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo cui «gli avvocati non possono esercitare le funzioni di Giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercitano la professione forense...». Ne consegue la nullità del processo e della sentenza ai sensi dell'art. 158 c.p.c., atteso anche il carattere cogente e di ordine pubblico della di- sposizione violata, mirante a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'esercizio della funzione giudiziaria. La censura non è fondata. Come ritenuto già da questa Corte (v. da ultimo sent. n. 4085 del 2000) in presenza di un atto di nomina a giudice di pace formal- mente regolare - fatto nella specie non contestato - la pronuncia resa da detto giudice non è impugnabile per vizi attinenti alla nomina me- desima fino a quando quest'ultima non sia annullata o revocata. La sentenza di detto giudice può essere impugnata sotto il profilo del difetto di giurisdizione, per irregolare costituzione dell'organo giudi- cante, solo nel diverso caso della mancanza di nomina. L'atto di nomina, anche se illegittimo ed anche se emesso in violazione di leg- ge, produce effetti sino al suo annullamento: l'eventuale cattivo uso del potere conferito all'organo competente di nominare i giudici di pace rende viziato l'atto di nomina suscettibile di annullamento, ma non ne compromette, secondo i principi propri che valgono per le pubbliche amministrazioni, l'efficacia di conferire al designato la potestas iudicandi. Con il secondo motivo si deduce: Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2948 n. 4 c.c. nonché degli artt. 2943 e 2945 c.c.; omessa e insufficiente motivazione. Que Si deduce che, nel dichiarare la prescrizione del diritto del Comune, il Giudice di pace non aveva considerato che le somme do- vute dallo SC erano state iscritte a ruolo nel 1994, con conse- guente interruzione a quella data della prescrizione medesima. Inol- tre la prescrizione era stata interrotta dalla notifica, a mezzo del messo comunale, della nota sindacale del 17 giugno 1997. La censura non può trovare accoglimento. Quanto alla prima parte di essa se ne rileva la inammissibilità atteso che la interruzione della prescrizione per effetto della iscrizio- ne a ruolo è questione introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, poiché nel giudizio di merito il Comune si era limitato ad 4 invocare da un lato la prescrizione decennale e dall'altro ad eccepire l'interruzione della prescrizione per effetto della notificazione della nota sindacale del 17 giugno 1997. Quanto alla seconda parte della censura si osserva che essa non attinge l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito se- condo cui, con riferimento alla nota sindacale del 17 giugno 1997, «non si rinviene anche la relativa relazione di notifica, l'unica che costituisce prova di ricezione». Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e com- pensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 novembre 2001. Il Presidente Vitoria kura Il Consigliere est. Сисофгоно Depositata in Cancelleria 7.1.02 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina OL Gina OL ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 5