Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2004, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE NT - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM PI LL e OM FR NT entrambi in proprio e quali legali rappresentanti della AM & OM DI PI & FR elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. 4^ sc. B, presso lo studio dell'avvocato MARCO GREZ, difesi dall'avvocato LUCA CASAGNI LIPPI, giusto mandato in calce;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e, difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 877/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CASELLATO ADRIANO (delega);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dei soci;
accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera in data 12.12.1983 la Giunta Regionale Toscana autorizzava la ER e BA s.n.c. di PI e FR, alla estrazione di materiali inerti dall'alveo del fiume Arno. Il relativo atto di concessione/autorizzazione - esecutivo l'11.01.1984 e successivamente consegnato alla concessionaria - precisava le somme dovute dalla concessionaria sia a titolo di canone (commisurato al quantitativo di materiale da estrarre) che a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali siti nel territorio della regione: imposta ragguagliata, ai sensi dell'art. 1 l. R. Toscana n. 2/1971, al 10% del canone e da versarsi unitamente al canone stesso.
In data 12.12.1986 veniva peraltro richiesto dalla Regione Toscana alla concessionaria il versamento di un canone aggiuntivo, in ragione della maggiore quantità di materiale estratto.
I versamenti delle relative somme venivano effettuati dalla società concessionaria presso l'Ufficio del Registro di Firenze. In data 2.5.1990 venivano notificati alla stessa concessionaria due avvisi di liquidazione per maggiore imposta regionale (l'uno per L. 18.225.000; l'altro, per L. 37.725.750), ad avviso del predetto Ufficio finanziario dovuta - ed erroneamente non richiesta e comunque non riscossa - ai sensi dell'art. 1 comma terzo L.R. Toscana n. 2/1971, come modificato con L.R. Toscana n. 8/1984, la quale aveva ragguagliato l'imposta al 100% del canone di concessione statale. L'opposizione della società avverso tali atti impositivi - dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione in materia emessa della Commissione Tributaria di primo grado di Firenze con decisione del 18.3.1993 - veniva accolta dal Tribunale di Firenze successivamente adito.
Con sentenza n. 3312/1996, il predetto Tribunale dichiarava non dovute dalla società le somme richieste dall'A.F. con gli avvisi di liquidazione e compensava fina le parti le spese di lite. La sentenza veniva appellata dal Ministero delle Finanze e, con appello incidentale, dalla società nonché dai soci BA PI GA e BA FR, in proprio, quanto alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Con sentenza n. 877/2000, depositata in data 11.05.2000, la Corte di Appello di Firenze, dichiarava anzitutto inammissibile l'appello incidentale ai BA P.G. e di BA A. in proprio, in quanto soggetti non legittimati ad impugnare la sentenza perché non partecipi al giudizio di primo grado.
Inoltre, riteneva fondato l'appello dell'A.F. in quanto l'accertamento e la richiesta della maggior tassa di concessione erano avvenuti nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione fissati dalla legge;
sulla base di un provvedimento normativo (la L.R.
6.2.1984 n. 89) in vigore al momento del rilascio della concessione;
e quando ancora non era concluso l'iter procedimentale concernente il permesso alla estrazione: non essendo ancora intervenuti l'autorizzazione del Genio Civile - emessa solo in data 2.6.1984 - ne' il pagamento, da parte della concessionaria, della relativa imposta.
Avverso la sentenza (che riteneva altresì assorbito l'appello incidentale della società, condannando la stessa alle spese di entrambi i gradi di giudizio di merito ed i soci, in proprio, alle spese del gravame) hanno proposto congiunto ricorso per Cassazione BA PI G. e BA FR, in proprio, nonché la Cerameli e BA s.n.c. di PI e FR: ricorso sostenuto da tre mezzi di gravame.
Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione degli arte. 2, 3, 4 e 10 D.P.R. 641/1972; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. Reg. Toscana n. 2/1971;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 281/1970. I Giudici di appello erroneamente avrebbero ritenuto la competenza dell'Ufficio del Registro di Firenze ad accertare una maggiore imposta, spettando ex lege al predetto Ufficio solo di agire per la riscossione dell'imposta di concessione, quale determinata dalla Regione in sede di emanazione del provvedimento di concessione/autorizzazione: imposta mai modificata dalla Regione Toscana con un successivo provvedimento impositivo. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. R. n. 2/1971; degli artt. 2 e 13 D.P.R. 641/1972; violazione dei principi in materia di rilascio di concessioni governative;
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto: che essa società aveva provveduto alla regolare ed integrale corresponsione, nel corso del 1984, della imposta dovuta in conseguenza del rilascio dell'atto di concessione, così estinguendo la propria obbligazione tributaria;
che pertanto, alla data (2.5.1990) di notifica degli avvisi di liquidazione, il rapporto tributario si era già estinto: sicché, anche in caso di inesatta determinazione del tributo, lo stesso Ente Regione non avrebbe avuto più il potere di esercitare nuovamente il proprio potere impositivo.
Correlativamente, i ricorrenti si dolgono che i Giudici di appello non abbiano rilevato che alla data del 2.5.1990 l'azione erariale era prescritta e che la stessa andava comunque ad incidere su un rapporto giuridico tributario esaurito da oltre sei anni.
Con un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione del principio di irretroattività della norma giuridica fissato dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile nonché violazione dell'art. 1 L. R. n. 2/1971 cit. e della L. R. n. 8/1984 prima cit.. Si dolgono che sia stata ritenuta applicabile la L. R. 8/1984 (che aveva aumentato l'importo della tassa di concessione - fissato nella misura del 40% dalla L. R. 2/1971 - determinandolo in quella del 100% del canone di concessione statale): laddove, trattandosi di concessioni governative, avrebbe dovuto invece aversi riguardo esclusivamente alla data (11.1.1984) in cui la delibera era divenuta esecutiva, anteriore a quella di entrata in vigore della L. R.
6.2.1984 n. 8.
Preliminarmente deve rilevarsi, in accoglimento della specifica eccezione sul punto sollevata con il controricorso e su conforme richiesta del P.M., la inammissibilità del ricorso proposto da BA PI GA e da BA FR NT, in proprio. Invero, già l'appello proposto gli stessi avverso la sentenza di primo grado era stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Firenze, non essendo stati i predetti parti nel giudizio instauratosi innanzi al Tribunale di Firenze. Orbene, poiché la qualità di parte processuale, assunta nel giudizio di primo grado, è pacificamente il presupposto giuridico e di ratto che legittima attivamente e passivamente all'impugnazione (ex plurimis, Cass. 6480/1998; Cass. 7119/1996), per la stessa ragione espressa dai Giudici di appello deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione dei Lombardelli proprio, avverso la sentenza di appello.
Del resto, è appena il caso di aggiungere che i sigg. BA non solo non hanno censurato in alcun modo la semenza di appello che ha dichiarato inammissibile la loro impugnazione ma neppure hanno dedotto che la sentenza di prime cure avrebbe indebitamene omesso di pronunciare anche nei loro confronti, con conseguente nullità di quella e della successiva decisione in grado di appello. Ciò posto, deve invece essere disattesa la eccezione di inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso per Cassazione pure sollevata dalla resistente A.F., non risultando, alla stregua delle stessa impugnata sentenza, essere nuove le censure con gli stessi mosse al tale decisione;
trattandosi invece di questioni (competenza dell'Ufficio del Registro ad accertare la maggiore imposta dovuta e tempestività dell'azione della stessa A.F.) già oggetto del thema decidendum nella fase di merito.
In ordine al ricorso della società va osservato quanto segue. I motivi di doglianza, per la loro stretta connessione, debbono essere congiuntamente esaminati.
Ritiene la Corte che essi siano privi di fondamento.
Va premesso che l'art. 1, comma primo, della L. 281/1970 (recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, e pertanto applicabile alla Regione Toscana, ex art. 116 Cost., in quanto non a statuto speciale) stabilisce che alle Regioni
sono attribuiti i seguenti tributi propria) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
c), d)... omissis.
L'art. 2 della medesima fonte normativa, avente ad oggetto l'imposta sulle concessioni statali, al primo comma stabilisce che l'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, salvo un'eccezione (concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche) che in questa sede all'evidenza non interessa.
Al secondo comma è poi previsto che le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
Al terzo comma del medesimo art. 2 e infine stabilito che l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli Uffici competenti alla riscossione del canone stesso. Tale essendo la disciplina specificamente prevista dalla legislazione nazionale in materia di imposta sulle concessioni statali de quibus, è evidente che la regolamentazione della fattispecie in esame va ricondotta a tale legge istitutiva ed alle leggi regionali della stessa applicativa, senza che su tale disciplina possa interferire quella delle tasse sulle concessioni governative (D.P.R. 641/1972) se non espressamente richiamata.
A questa stregua - e considerato altresì che solo per le tasse sulle concessioni regionali è previste (comma sesto del menzionato art. 3) che all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse medesime provvedono direttamente le Regioni - occorre verificare se ed in qua modo nelle legislazione della Regione Toscana sia regolata, con riguardo all'imposta sulle concessioni statali, la fase dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta. In proposito occorre rilevare che la L. R. 30.12.1971 n. 2, pubblicata nel Boll. Uff. della Regione Toscana n. 28 del 30.12.1971, ed entrata in vigore - ai sensi dell'art. 31 della legge stessa - il 31.12.1971, prevede, all'art. 2, che "il concessionario verserà l'imposta regionale contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione presso l'Ufficio territorialmente competente alla riscossione del canone. E risulta pacifico - e comunque non viene contestato dalla parte ricorrente - che nella specie tale Ufficio fosse quello del Registro di Firenze.
L'art. 3 stabilisce che l'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta, con le istruzioni relative alla modalità del versamento (per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta sono poi applicabili, ex art. 6 L.R. 2/1971, le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alle tasse sulle concessioni governative); ed al successivo art. 8, comma primo, viene espressamente disposto che "le violazioni delle norme della presente legge, relative alla imposta regionale sulle concessioni statali, sono accertate, oltre che dagli Uffici che riscuotono il tributo, anche dai funzionari, ufficiali, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.
Alla stregua di quanto precede, deve escludersi la configurabilità del vizio di violazione di legge denunziato con il primo motivo del ricorso, risultando previsto espressamente il potere dell'Ufficio del Registro di accertare la maggiore imposta dovuta dal concessionario. Ciò posto, va rilevato che con l'art. unico della L. R. n. 8/1984 (pubblicata nel Boll. Uff. della Regione Toscana n. 8 del 15.2.1984, ed in vigore il giorno stesso) l'ultimo comma dell'art. 1 della già menzionata L.R. n. 2/1971 è stato sostituito, prevedendosi che "l'imposta e commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale"; e che nel dicembre del 1986 - come risulta dalla impugnata sentenza - la Regione Toscana ebbe a richiedere il pagamento di un canone aggiuntivo, in considerazione della maggiore quantità di materiale inerte estratto dalla concessionaria.
Orbene, tale richiesta (tempestiva, perché effettuata, ex art. 8 comma secondo L. n. 2/1971, nel termine di tre anni dal pagamento della imposta) all'evidenza impediva che il rapporto tributario, conseguente al rilascio della concessione, a durata pluriennale - come accertato in sede di merito - divenisse definitivo. Di conseguenza, anche l'azione dell'Ufficio del Registro per riscuotere la maggiore imposta accertata risulta essere stata tempestivamente esercitata, nel termine quinquennale previsto dal primo comma del menzionato art. 8, posto che i relativi avvisi di liquidazione risultano essere stati notificati in data 2.5.1990. Infondate, pertanto, si appalesano le censure formulate con il secondo motivo di ricorso.
Per altro verso, nessuna illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina (ex art. unico L. 8/1984) risulta configurabile, come invece lamentato dalla parte ricorrente con il terzo motivo, essendo il rapporto sostanziale (di concessione) in corso e non risultando definito - per quanto prima rilevato - il connesso rapporto tributario.
Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, risultando la impugnata sentenza immune dai denunziati vizi di violazione di legge e motivazionali, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in proprio, da BA P.G. e BA A.A. e va rigettato il ricorso della società ER e BA s.n.c. di PI e FR.
Quanto alle spese del presente giudiziosi ravvisano, anche in considerazione della novità delle questioni trattate, giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto da BA PI GA e da BA FR NT, in proprio;
rigetta il ricorso della società EL e BA s.n.c., di PI e BA. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004