Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
In tema di sindacato di legittimità sull'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, è onere del ricorrente indicare specificamente l'atto inutilizzabile, soprattutto in presenza di una pluralità di atti relativi al motivo dedotto e, se necessario, acquisirlo presso il giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2005, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 03/11/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1659
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 34864/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EL, n. a Palermo il 18/06/1970;
IS EN, n. a Torre Annunziata il 21/08/1974;
ST OC, n. a Torre Annunziata il 10/09/1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/03/2005;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv. Cerabona EL del Foro di Napoli per gli imputati IS EN e ST OC e l'avv. Aricò Giovanni del Foro di Roma per ST OC, che hanno concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 21/11/2003 del GUP della stessa città, riteneva l'insussistenza delle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 ed art. 80, comma 2, ed escludeva, con riferimento a ST OC, il ruolo di promotore ed organizzatore, riducendo corrispondentemente le pene inflitte anche nei confronti di NI EL e IS EN. Tutti gli imputati sopra indicati sono stati coinvolti a diverso titolo in un traffico illecito di sostanze stupefacenti: in particolare veniva loro contestato di aver costituito, in concorso con altre persone, non identificate, un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che si era occupata di importare hashish dalla Spagna e di distribuire droga, ivi compresa cocaina, eroina e marijuana in Campania e in Sicilia. I reati contestati sono quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e, come risulta dalla contestazione, sono stati commessi nell'agosto del 1999. La sentenza impugnata da innanzitutto atto che gli imputati erano stati tratti in arresto, insieme ad altri, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere messa in data 6/11/2001 dal GIP di Palermo, a conclusione di indagini, fondate essenzialmente su intercettazioni telefoniche eseguite sino all'agosto 1999 e di una attività di pedinamento posta in essere dagli appartenenti alle forze dell'ordine, che aveva portato al sequestro di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti.
La sentenza sottolinea di condividere la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado, fatte salve alcune precisazioni, e l'esigenza, comunque, allo scopo di evitare ogni frammentazione narrativa, di ripercorrere il cammino investigativo e processuale della vicenda, attraverso la rilettura delle intercettazioni telefoniche, dando conto dei criteri seguiti per comprendere le conversazioni degli indagati, con riferimento al problema della natura criptica dell'oggetto delle conversazioni e della identificazione dei soggetti interlocutori. Si evidenzia altresì che il NI è confesso e che le rimostranze difensive provenienti dal IS e dal ST sono spesso basate su una visione atomistica delle conversazioni incompatibile con la corretta rilettura unitaria dei fatti, che esige la considerazione dei legami logici fra il contenuto delle telefonate e degli esiti investigativi.
Venendo ai motivi di ricorso, enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.:
NI EL articola, a mezzo del difensore, un unico motivo di ricorso con il quale contesta l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza gravata, che lo aveva riconosciuto responsabile sia della fattispecie associativa di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a)), art. 74, sia dei reati di cui all'art. 73 dello stesso DPR (capi b) e c)).
Sostiene che gli elementi processuali dovevano portare a ritenere il suo coinvolgimento solo in due episodi, temporalmente ravvicinati, nel corso dei quali egli, su incarico esclusivo di altro coimputato, si era limitato a saggiare dei campioni di sostanza stupefacente del tipo eroina. Episodi che il medesimo aveva del resto confessato nel corso delle indagini.
Erroneamente, per l'effetto, era stato riconosciuto colpevole anche della fattispecie associativa e degli episodi di reati-fine diversi da quelli di cui sopra, difettando alcuna adeguata motivazione del giudizio di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
La lettura della motivazione della sentenza gravata, nella parte che attiene al ricorrente NI, a supporto dell'affermato giudizio di colpevolezza, richiama il contenuto delle intercettazioni telefoniche dalla quali emergevano i contatti, apprezzati come significativi, tra il NI stesso e altri coimputati;
in particolare, quelli con tale TO, avvenuti in ragione dell'incarico di accertamento sulla qualità dello stupefacente che il ricorrente veniva da quest'ultimo chiamato a svolgere per suo conto.
Or bene, non appare dubitabile che l'accertamento della sussistenza dell'associazione, rectius, della partecipazione a questa da parte di un singolo (il NI), è stato adeguatamente rigoroso e comunque supportato da motivazione congrua.
Infatti, il giudicante ha assolto soddisfacentemente l'onere di dimostrazione posto a suo carico, ritenendo - in modo chiaramente adeguato - gli elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento del NI a pieno titolo nell'associazione sub iudice ed in tutti i reati-fine oggetto della contestazione. In particolare, sotto il profilo della affermata responsabilità per la fattispecie associativa, sono stati individuati, proprio attraverso la disamina del materiale intercettivo, quegli specifici elementi (in ispecie correlati ai plurimi contatti con il TO) che, quali inequivoci facta concludentia (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1^, 13 novembre 2002, Ancora ed altri, laddove, tra tali elementi concludenti, particolare rilievo è posto alla continuità, frequenza e intensità dei rapporti), hanno consentito al giudicante di potere legittimamente affermare come sussistente l'accordo comune teso alla commissione del programma criminoso (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri). E ciò in modo tale da potere far ritenere la compartecipazione del NI alla struttura criminosa, sotto il profilo oggettivo, ma anche e soprattutto soggettivo (da intendere come "consapevolezza" che le attività proprie ed altrui si sostengono vicendevolmente e che insieme contribuiscono a realizzare il programma di attività criminale della societas: Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2002, Proc. gen. App. Napoli in proc. Ferraiuolo ed altri;
Cass., Sez. 1^, 17 ottobre 2002, Graziano). In una tale prospettiva, anzi, dovendosi rimarcare la "specificità" del ruolo rivestito dal NI, quello di soggetto incaricato di "saggiare" lo stupefacente, tale da rivestire una rilevanza notevole nella ripartizione dei compiti strumentali alla realizzazione degli scopi illeciti. La decisione, in definitiva, appare in linea anche con la recente sentenza con la quale le Sezioni unite hanno soffermato l'attenzione sulle condizioni necessarie per potere ritenere dimostrata la partecipazione ad un'associazione criminosa ("partecipe" è colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa di un1 associazione, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla ) stessa: cfr. Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino), emergendo dalla motivazione della sentenza gravata ampia ed esaustiva considerazione dei facta concludentia dai quali si è inteso desumere il giudizio affermativo della responsabilità.
IS EN, a mezzo del difensore, articola tre motivi di ricorso.
Con il primo, sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sul rilievo che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto le operazioni di intercettazione non potevano essere legittimamente svolte per mezzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica motivando sul presupposto delle esigenze investigative, tali da imporre l'utilizzo degli impianti in uso presso gli uffici di polizia per consentire un rapido e sollecito intervento delle forze dell'ordine stesse.
Con il secondo, si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento finalizzata all'effettuazione di una "perizia fonica", richiesta per accertare se la voce risultante dalle intercettazioni telefoniche fosse effettivamente quella del IS. Con il terzo, prospetta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per tutti i reati contestatigli, quello associativo e quelli fine di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. A tal riguardo, si duole anche della genericità della contestazione. Gli stessi motivi sono indicati, dal difensore, come presentati anche nell'interesse del ST OC, anche se, per vero, nella parte motiva si articolano censure che riguardano solo il IS. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la doglianza non può trovare accoglimento in quanto assolutamente generica, improponibile trattandosi di procedimento svoltosi con il rito abbreviato, e, comunque, basata su un erroneo apprezzamento della disciplina di settore. Sotto il primo profilo, è da ricordare che, quando si prospetta davanti al giudice di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche (cfr. art. 271 c.p.p., comma 1, qui per asserita violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3), l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È pur vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di cassazione sarebbe consentito di esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta, ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone, comunque, che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunciato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se, invece, questa indicazione non viene fornita deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato. Mentre se l'indicazione viene fornita (questa è l'ipotesi di interesse), ma l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo, deve ritenersi che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice di merito, compreso quello d'appello, ed anche indipendentemente dalla formulazione di motivi di appello sul punto, in considerazione della rilevabilità delle ipotesi di inutilizzabilità anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento. Del resto, diversamente, verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca ed acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (così, di recente, Cass., Sez. 4^, 19 ottobre 2004, Bonaccorso ed altri). Ma anche laddove si volesse ritenere satisfattiva del rispetto delle indicate condizioni la generica indicazione dei decreti contestati (richiamati con il numero, ma non allegati, ne' rinvenibili in atti), la doglianza risulterebbe generica per non avere il ricorrente adeguatamente argomentato per quali specifiche ragioni ne sarebbe rimasto pregiudicato raffermato giudizio di colpevolezza. Ciò in quanto, quando, in sede di ricorso per cassazione, si censurano le modalità di acquisizione di un mezzo di prova (qui le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione), la doglianza, essendo chiaramente strumentale alla prospettazione del difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, deve essere corredata, in sede di diritto, dall'argomentazione di non resistenza della pronuncia di colpevolezza proprio in ragione della prospettata irregolarità (per riferimenti, Cass., Sez. 4^, 10 dicembre 2004, Alfieri ed altri).
L'onere posto a carico del ricorrente, imposto dalla funzione e dai limiti del giudizio di legittimità, è tanto più imperativo laddove, come nella specie, la doglianza riguardi solo alcuni dei decreti autorizzativi, emessi nell'ambito di una ben più ampia attività intercettiva (ampiamente esaminata per supportare il giudizio di colpevolezza).
La doglianza, infine, è comunque infondata "nel merito". Infatti, è affermazione ormai pacifica, ed in linea con quanto già osservato dalle Sezioni unite (sentenza 26 novembre 2003, Gatto), che il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 268 c.p.p., comma 3), può essere adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti della procura della Repubblica, facendo riferimento non solo ad inconvenienti tecnici (ad esempio, inagibilità dei locali della procura;
postazioni tutte già impegnate in altre intercettazioni), ma anche facendo riferimento, invece, alla insufficienza o inadeguatezza degli impianti della procura rispetto alle specifiche esigenze investigative (per riferimenti, Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2004, Foti;
Cass., Sez. 4^, 14 gennaio 2005, Agosti). In altri termini, per impianto "inidoneo", tale da giustificare, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, non sia in grado di raggiungere, nel caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento;
ciò che si verifica, ad esempio, allorché l'utilizzo di impianti diversi da quelli in uso presso gli uffici della procura della Repubblica sia giustificato dall'esigenza di non creare ritardi nell'azione investigativa (di recente, Cass., Sez. 6^, 18 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Catanzaro ed altro in proc. Romeo) ovvero dall'esigenza di effettuare le intercettazioni in luogo più vicino a quello ove si svolgano le attività sulle quali si indaga, anche in considerazione delle rappresentate esigenze sia di poter provvedere al controllo visivo delle persone sottoposte a controllo sia di consentire un intervento immediato delle forze dell'ordine (Cass., Sez. 1^, 3 febbraio 2005, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Gallace).
Sono affermazioni di diritto perfettamente conferenti al caso di specie, che importano l'inaccoglibilità della doglianza. Analoga sorte ha anche il secondo motivo, che trascura di considerare che il giudizio è stato svolto con il rito abbreviato. Or bene, il giudice di appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può certamente disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
non, invece, nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione, giacché, in fase di appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (cfr., di recente, Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2005, Giliberti). Da ciò consegue la piena legittimità della decisione del giudicante di non accedere alla richiesta di "perizia fonica" sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, risultando del resto dal complessivo compendio argomentativo l'insussistenza delle condizioni che autorizzavano l'attivazione dei poteri integrativi officiosi. Nè poi va trascurato di considerare, con specifico riguardo all'approfondimento istruttorie di che trattasi, che la perizia è un mezzo di prova neutro, sottratto al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione (come nella specie non è dubitabile, a fronte dell'analitica disamina delle risultanze delle operazioni intercettive operata in sentenza), è insindacabile in sede di legittimità (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2004, Marras;
Sez. 5^, 11 ottobre 2005, Mancini). Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento.
Come è noto, sotto il profilo oggettivo, l'elemento costitutivo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, è rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra "tre o più persone", qualificato da un minimo di "organizzazione", anche non particolarmente complessa e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, purché comunque "a carattere stabile", che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie "indeterminata" di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra l'effettiva consumazione degli stessi (v., ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 10 giugno 2002, Proc. Rep. Trib. Lecce in proc. D'Amicis; Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri). Sotto il profilo soggettivo, per la configurabilità del reato, occorre, invece, il dolo specifico, caratterizzato dalla coscienza e volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione volta alla realizzazione del comune programma criminoso mirante alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti (cfr. Cass., Sez. 6^, 16 giugno 1990, Marin;
Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri). Quanto alla prova del reato associativo, la mancanza, ovvia, nella realtà, di adesioni formali, induce a ritenere che questa non possa che essere dedotta da facta concludentia, quali, esemplificando, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza della loro condotta, la ripartizione dei compiti tra i medesimi, la predisposizione dei mezzi finanziari, l'uso comune di locali e strumenti necessari per le operazioni delittuose, l'effettuazione di numerosi viaggi per il rifornimento della droga e la stessa efficienza ed adeguatezza dell'organizzazione (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1^, 13 novembre 2002, Ancora ed altri). "Fatti concludenti", in sostanza, come si è accennato a proposito del ricorso del NI, sono tutti quei comportamenti di carattere comune che inducano a ritenere sussistente l'accordo comune teso alla commissione del programma criminoso (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri). In una tale ottica, peraltro, significativi elementi di riscontro possono anche desumersi dalla (eventuale) commissione dei reati-fine e delle specifiche modalità esecutive di questi, dalla loro eventuale ripetizione, dai contatti tra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 10 giugno 2002, Proc. Rep. Trib. Lecce in proc. D'Amicis; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2004, Rocchetta;
Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2004, Scarcella), e ciò pur in considerazione della pacifica autonomia che caratterizza il reato associativo, che può sussistere anche nel caso in cui il programma criminoso non sia attuato. Anzi, deve ritenersi che indizi in ordine alla sussistenza del reato associativo ben possono essere desunti da elementi di prova relativi ai reati-fine, anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (così, Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). Or bene, il giudicante si è mosso nel rispetto di questi principi, analizzando in modo adeguatamente convincente, il compendio probatorio a carico (principalmente ricavato dalle intercettazioni), dal quale con apprezzamento incensurabile (perché il giudice di legittimità non è il giudice del contenuto della prova, essendogli inibito procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, ed essendogli piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato: di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 ottobre 2004, Giuffrida), ne ha tratto il coinvolgimento del prevenuto nell'associazione e nei reati-fine contestati.
Mentre, non è neppure configurabile la lamentata genericità della contestazione, non potendosi ritenere che l'imputato - il quale, del resto, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato- non abbia potuto conoscere i tratti essenziali delle fattispecie di reato attribuitegli dall'accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere (cfr. Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2005, Pantaleo ed altri). Ciò che risulta evidente dalla natura delle doglianze prospettate già in sede di appello.
ST OC, comunque, propone anche autonomo ricorso, a mezzo di altro difensore.
Prospetta quattro motivi di censura.
Con il primo, sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle prospettate nell'interesse del IS EN.
Con il secondo, si duole dell'affermato giudizio di responsabilità, prospettando l'"errore" in cui sarebbe incorso il giudicante nell'apprezzare la valenza accusatoria delle intercettazioni telefoniche. Prospetta, in proposito, con specifico riferimento a talune circostanze emergenti dal compendio intercettivo, il "travisamento" in cui sarebbe incorsa la sentenza: ciò, con particolare riguardo all'asserito travisamento del "linguaggio" utilizzato nelle conversazioni ed alla circostanza che a carico del prevenuto non era stato sequestrato stupefacente, mentre, si sostiene, a seguito delle intercettazioni erano stati sequestrati solo fuochi di artificio.
Con il terzo, lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata sussistenza della fattispecie associativa. Si prospetta la carenza degli elementi probatori dell'affectio societatis, del substrato organizzativo, del contributo offerto all'attività comune e della consapevolezza del vincolo associativo. Contesta, quindi, nel merito, i facta concludentia dai quali il giudice aveva desunto la prova del coinvolgimento del ST.
Con il quarto, sostiene la nullità della sentenza perché non sarebbe stata disposta la perizia fonica sulle conversazioni intercettate, come richiesto dalla difesa.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si rinvia a quanto già argomentato a proposito dell'analogo motivo proposto nell'interesse del IS. Il secondo motivo, in tutta evidenza, si risolve in un'inammissibile censura sull'apprezzamento del contenuto della prova (qui, sul contenuto e sulla significanza accusatoria delle intercettazioni) improponibile in sede di legittimità. E non è inutile ricordare, avendo riguardo ai prospettati "travisamenti" in cui sarebbe incorso il giudicante, che, nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di "travisamento del fatto", come ipotesi di contrasto fra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (di recente, Cass., Sez. 4^, 7 giugno 2005, Modica ed altro). A ciò dovendosi aggiungere che, a ben vedere, le doglianze sono prospettate articolando solo una diversa lettura delle intercettazioni telefoniche, mentre, secondo assunto pacifico, in tema di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. In altri termini, il significato (anche eventualmente "criptico") attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione;
mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (di recente, Cass., Sez. 6^, 11 luglio 2005, Pischetola;
Cass., Sez. 6^, 10 giugno 2005, Patti;
Cass., Sez. 4^, 3 novembre 2004, Nwobodo ed altri). In relazione al terzo ed al quarto motivo, si rinvia, a supporto dell'infondatezza, a quanto già sostenuto a proposito del ricorso del IS.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006