Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2005, n. 2375
CASS
Sentenza 3 novembre 2005

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Massime1

In tema di sindacato di legittimità sull'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, è onere del ricorrente indicare specificamente l'atto inutilizzabile, soprattutto in presenza di una pluralità di atti relativi al motivo dedotto e, se necessario, acquisirlo presso il giudice di merito.

Commentario1

  • 1La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025

    Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2005, n. 2375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2375
Data del deposito : 3 novembre 2005

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