Sentenza 21 settembre 2010
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 17903 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17903 Anno 2013 Presidente: CORTESE ARTURO Relatore: FIDELBO GIORGIO SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Maria Rosa Procopio, nata a Catanzaro il 15.7.1957; 2) Natalina Scaramuzzino, nata a Torino il 9.9.1964; avverso la sentenza del 28 marzo 2012 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Flavia Urcioli, sostituto processuale dell'avvocato Paolo Chicco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Data Udienza: 04/12/2012 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2010, n. 36286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36286 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/09/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 2925
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 43432/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL O\ N. IL *20/01/1930*;
avverso la sentenza n. 3471/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Marrotta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ha proposto ricorso per cassazione EL ME, per mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17.4.2009, che confermò le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal locale tribunale il 14.4.2005 e l'11.5.2005 in due distinti procedimenti poi riuniti nel corso del giudizio di secondo grado, per i reati di usura e di estorsione in danno di RI AR e DE RE RO.
Al ricorrente era stato contestato anche il concorso nell'incendio dell'esercizio commerciale di proprietà del DE RE\, e il connesso reato di cui all'art. 367 c.p., ma da tali accuse era stato mandato assolto.
Lamenta la difesa, con riguardo alla vicenda in cui era stato coinvolto il RI\, il vizio di motivazione e il travisamento del fatto della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, asseritamente smentita dalla deposizione del teste LL e dalla ritrattazione, da parte del medesimo RI\, dell'accusa di usura formulata contro altro soggetto;
la sentenza avrebbe inoltre travisato le fonti di prova sul tasso usurario, desumendole in sostanza dal contenuto della requisitoria finale del PM;
avrebbe illogicamente valutato come riscontri le dichiarazioni del verbalizzante AN IO e del teste TO RO, senza nemmeno tener conto, per il primo, del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, nella parte in cui il teste aveva riferito di notizie apprese da un altro verbalizzante, FA ME, e trascurando, per il secondo, l'evidente circolarltà della prova rispetto alla fonte delle sue conoscenze, riferibili alla stessa persona offesa.
Per quel che riguarda la vicenda DE RE\, la Corte avrebbe attribuito indebito rilievo di riscontro alle dichiarazioni del cognato della persona offesa, GI ME, di un amico, CH O\ e della moglie, CE EN, travisando il significato delle dichiarazioni del GI\ e sopravvalutando quelle, del tutto generiche e imprecise, degli altri due testi;
avrebbe infine ammesso irritualmente la produzione delle fotocopie delle cambiali allegate ad una denuncia di TO RO, e dei documenti relativi alla denuncia di incendio presentata alla propria compagnia assicuratrice dal DE RE\; avrebbe illogicamente trascurato le dichiarazioni, apprezzabili in chiave difensiva, del verbalizzante \DRE IC, sulla base di un'erronea applicazione dell'art. 195 c.p.p.. Con il secondo, subordinato motivo, infine, la difesa denuncia la violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto dei procedimenti riuniti. In ordine all'episodio di usura riguardante il RI\, va per prima affrontata la questione della utilizzabilità dei contributi conoscitivi del verbalizzante FA\ in quanto oggetto della testimonianza indiretta del collega AN\.
La questione è però manifestamente infondata oltre che irrilevante in concreto.
Ed invero, il divieto degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di riferire sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni, non può essere esteso alla situazione specifica oggetto delle censure difensive, cioè al caso in cui un verbalizzante riferisca di attività di indagine svolte da altri agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo.
Tanto è stato correttamente affermato dalla Corte territoriale, che ha negato l'operatività del divieto della testimonianza indiretta riguardo alle notizie che lo AN\ potesse avere appreso da altri verbalizzanti nella "comune" attività di indagine, "comune" in quanto riferibile, appunto, allo stesso contesto investigativo, non ad un'attività condotta "indivisamente" da entrambi, e i cui esiti erano suscettibili di essere indifferentemente riferiti per intero da ciascuno dei verbalizzanti nella parte concernente fatti e circostanze cadute sotto la diretta osservazione dell'uno o dell'altro.
Del resto, i limiti di operatività del divieto prescritto dall'art.195 c.p.p., comma 4, risultano chiaramente dal riferimento ai
"testimoni" e alle modalità di verbalizzazione di cui all'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, riferimento che non avrebbe alcun senso estendere ai rapporti tra investigatori.
La diversa rilevanza delle due situazioni, è stata anzi affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo all'ipotesi di ufficiali o agenti di polizia che riferiscano di informazioni trasmesse da organi di polizia stranieri (cfr. Corte di Cassazione Sez. Feriale, nr. 34180 del 18/08/2009 Er, secondo cui il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dall'art. 195 cod. proc. pen., comma 4, non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati). Peraltro, da qualunque occasione determinata, l'autonoma attività di indagine dello AN\ non potrebbe certo essere privata di rilievo, e manterrebbe comunque il suo peso in ordine alla diretta rilevazione, da parte dello stesso verbalizzante, dei toni alterati delle interlocuzioni tra l'imputato e il EL\, nel corso dell'incontro al quale seguì la denuncia dei fatti di reato. Per il resto, il ricorrente ripropone le stesse argomentazioni già analizzate e confutate dai giudici di merito con argomentazioni logiche e coerenti, che come tali si sottraggono al sindacato di legittimità.
E così, per quel che riguarda le incerte e poi ritrattate accuse di usura formulate dalla persona offesa nei confronti di altro soggetto, la Corte territoriale rileva le ben diverse caratteristiche di quel rapporto rispetto a quello oggi in contestazione, articolatosi nel tempo con modalità non comparabili, e tali da non potere indurre alcuna confusione sulla natura usuraria degli interessi pattuiti sul prestito concesso al RI\ dall'imputato.
La mancata conferma, da parte del teste LL, di avere presentato al RI\ l'imputato come persona che avrebbe potuto concedergli dei prestiti, è stata non illogicamente svalutata dalla Corte nel suo presunto significato di riscontro negativo della opposta indicazione formulata dalla persona offesa, anzitutto sulla base della considerazione che l'attendibilità dello LL è in una certa misura sminuita dalla possibile preoccupazione di un coinvolgimento personale nella vicenda.
Ma aggiungono i giudici di appello che lo LL ha ammesso comunque di conoscere entrambi i protagonisti della vicenda, e che la questione della sua intermediazione è in definitiva del tutto marginale, data la certezza storica dei rapporti finanziari tra le parti.
La sentenza impugnata sottolinea poi le puntuali indicazioni fornite dal RI\ (non dal PM;
vedi pag. 5 della sentenza, che si riferisce direttamente ed esclusivamente alla deposizione della persona offesa) sulle vicende dei suoi rapporti finanziari, sul tasso di interesse praticato, pari al 10% mensile, sugli assegni rilasciati a garanzia della restituzione delle somme;
sui vari rinnovi dei prestiti e delle scadenze ecc...; e sottolinea, ancora, la rilevanza, come criterio di valutazione dell'attendibilità del RI\, del rapporto di collaborazione professionale intrattenuto dalla figlia della persona offesa con la figlia dell'imputato, entrambe medici pediatri, per dedurne in sostanza un'ulteriore indicazione di implausibilità di false accuse, non superata da contrarie allegazioni difensive.
Del tutto secondari, a fronte di un quadro probatorio in cui si non rilevano effettive smentite dell'attendibilità del RI\, è il contributo del teste TO\, peraltro apprezzato dalla Corte territoriale non tanto per il contenuto delle sue propalazioni, ma per il tempo non sospetto delle confidenze ricevute dal RI\ a proposito delle vicende usurarie in contestazione, alla stregua di un dato temporale oggettivo e in qualche misura sicuramente valorizzabile nei riguardi di un teste "puro" come il RI\. Del tutto ovvio è poi che la complessiva valutazione dell'attendibilità della persona offesa refluisca sulla positiva verifica probatoria delle condotte estorsive poste in essere dall'imputato nel tentativo di costringere il RI\ al pagamento. Per quel che riguarda la vicenda DE RE\, occorre preliminarmente dar conto delle censure difensive relative alla valorizzazione, da parte dei giudici di appello, della copia degli assegni e delle cambiali che concorrono a documentare i rapporti tra le parti. Si tratta di censure non solo debolmente fondate in fatto, in quanto riferibili in pratica all'incerto ricordo della persona offesa di avere effettivamente allegato i titoli all'atto di querela a suo tempo presentato contro l'imputato, e paradossali nella conclusione dell'"inesistenza" della documentazione, che è pur sempre allegata agli atti del processo, potendosi semmai discutere della sua "genuinità"; ma in ogni caso non apprezzabili sotto il profilo giuridico, considerando che l'identificazione dell'"occasione" in cui emerse l'esistenza dei titoli in questione, nulla toglie alla loro natura di documenti, e alla loro autonoma rilevanza probatoria, nella direzione dell'identificazione delle parti dei rapporti cartolari. Del resto i documenti in questione furono acquisiti - peraltro, come nota la Corte territoriale, senza opposizione della difesa - a seguito dell'indagine dibattimentale volta ad accertarne l'esistenza storica, risultando in quel momento verbalizzata in un atto di indagine la loro produzione, senza che ne risultasse la presenza nel fascicolo processuale.
E rispetto a tale problematica, le indicazioni della persona offesa, vaghe o meno, costituirono soltanto un imput nemmeno essenziale all'acquisizione dei documenti, che avrebbero potuto essere prodotti dal PM in qualunque momento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., per quanto non fossero stati in precedenza sequestrati come corpo di reato, secondo il rilievo a suo tempo formulato dal ricorrente con i motivi di appello.
Una volta ritenuta la correttezza delle valutazioni della Corte territoriale in ordine alla legittimità dell'acquisizione dei titoli in questione, non è dubbia la loro utilizzabilità e il loro rilievo probatorio, per quanto si tratti di copie e non degli originali, secondo un altro profilo di indagine adeguatamente approfondito dai giudici di appello (pagg. 13 e ss. della sentenza impugnata), senza che la difesa abbia in definitiva avanzato ipotesi di contraffazione o di manipolazione dei documenti (cfr. Corte di Cassazione 07/12/2006 Romano, secondo cui non può dirsi assolutamente inutilizzabile, alla luce dell'art. 234 cod. proc. pen., il documento che una parte produca in copia e non in originale allorché, in applicazione del principio di non tassatività dei mezzi di prova deducibile dall'art. 189 del medesimo codice, il giudice ritenga che la copia sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti;
Corte di Cassazione 22/05/2007 SEZ. 2, Rigo, dove la precisazione che il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 cod. proc. pen., consente l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità; Cass. 21/02/2008 Buraschi e altro, che ammette il rilievo probatorio di un documento, quando sia idoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti, anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale).
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda la documentazione acquista a seguito dell'esame del verbalizzante LI A\, contestata dalla difesa sul rilievo che la detta LI\ non avrebbe svolto attività di indagine nel presente procedimento.
La Corte di merito ha adeguatamente confutato tali censure, rilevando che non poteva certo negarsi che la teste fosse stata incaricata della specifica attività di indagine finalizzata all'acquisizione dei documenti in questione, ma va sottolineato, inoltre, che la difesa finisce ancora una volta con l'attribuire indebita importanza agli antefatti della veicolazione nel fascicolo processuale di qualunque documento, la cui rilevanza probatoria normalmente non è affatto inseparabile dall'attività di ricerca che ne abbia consentito la produzione in giudizio, rimanendo del tutto autonoma ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e soggetta soltanto agli specifici limiti di ammissibilità previsti per tale categoria di prove (cfr. Cass Sez. 5, Sentenza n. 6887 del 13/04/1999 Gianferrari, secondo cui ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento).
Tanto va detto, comunque, nei limiti della residuale e davvero marginale rilevanza di tali documenti nella direzione della verifica dell'attendibilità del DE RE\, trattandosi di documenti attinenti alla denuncia di incendio del proprio esercizio commerciale formulata dal predetto DE RE\ alla propria compagnia di assicurazioni, oggetto delle imputazioni di incendio e di simulazione di reato dalle quali il EL\ è stato assolto.
Per il resto, la Corte territoriale conferma il giudizio di responsabilità dell'imputato anche in ordine all'episodio di usura in danno del DE RE\, con valutazioni logiche e coerenti, a partire dalla positiva valutazione dell'attendibilità della persona offesa, anzitutto ancorata alle circostanze in cui il DE RE\ rivelò la vicenda usuraria, cioè per "giustificare" la falsa denuncia di un attentato incendiario al suo locale commerciale, motivata dallo scopo di percepire la relativa indennità assicurativa e procurarsi le disponibilità finanziarie occorrenti per il pagamento dei suoi debiti.
E correttamente la Corte territoriale valuta come significativo elemento di riscontro dell'accusa, le dichiarazioni del cognato del DE RE\, GI ME, direttamente intervenuto nella negoziazione del prestito usurario, e che ha riferito dei fatti in termini sicuramente implicanti il coinvolgimento nella vicenda dell'imputato, quali che fossero state le modalità della partecipazione di un altro personaggio, TO RO. In concreto poi, la difesa contesta l'attendibilità del GI\ essenzialmente sul rilievo della presunta implausibilità dell'ignoranza, da parte del teste, delle difficoltà economiche del congiunto, rilievo già alquanto marginale in sè e comunque adeguatamente confutato dalla Corte territoriale con la sottolineatura della soltanto approssimativa e secondaria partecipazione del teste, in quanto condizionata anche dalla sua posizione di pubblico dipendente, agli affari della persona offesa. Considerando anche l'indubbio riscontro costituito dai titoli prodotti, la Corte territoriale ha quindi fatto buon governo dei principi in materia di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192, comma 3, con riguardo alle dichiarazioni di imputati di reato connesso, avendoli peraltro esplicitamente tenuti presenti in relazione all'originaria contestazione al EL\ dei fatti di incendio e di simulazione di reato in concorso con lo stesso DE RE\.
Nella valutazione della complessiva attendibilità del DE RE\, resta poi assorbita la questione dell'identificazione del tasso di interesse, indicato dal DE RE\ in misura decisamente esorbitante rispetto ai limiti legali.
Alla stessa stregua, possono essere apprezzati anche gli elementi di riscontro specificamente relativi alla tentata estorsione sottolineati dal tribunale, relativi ai contributi dei testi CH O\ e \B EN, con riguardo alla diretta rilevazione, da parte del primo, di un atteggiamento di grave turbamento del DE RE\ in occasione di un incontro con l'imputato, e all'esplicita indicazione, da parte della seconda, delle minacce rivolte al marito dal EL\, minacce di cui fu testimone diretta, avendo la teste ammesso che della vicenda usuraria aveva appreso invece dal marito, secondo una puntualizzazione non illogicamente sottolineata dalla corte territoriale come indice della "serenità" e dell'attendibilità della teste a dispetto del suo rapporto di coniugio con il DE RE\. Quanto alla pretesa omissione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato rese dal verbalizzante \DRE\, davvero non si comprende anzitutto la possibilità di un qualunque apprezzamento in chiave difensiva dell'affermazione del teste riportata in ricorso secondo cui "dalle indagini" sarebbe emerso "che il TO\ esigeva dal EL\ dei soldi che il padre di TO\ avrebbe prestato al EL\ quattro o cinque anni prima", sia per l'evidente assenza, nella ricostruzione difensiva, dell'indicazione della fonte delle informazioni riferite dal verbalizzante e delle modalità della loro acquisizione, che per l'ovvia considerazione che nulla escluderebbe che il EL\ potesse essere al contempo vittima e autore di fatti di usura. I giudici di appello rilevano oltretutto che, in realtà, la fonte delle informazioni del \DRE\ sarebbe proprio il TO\, correttamente segnalando la piena operatività, in questo caso, del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, con riferimento a quanto il verbalizzante avrebbe appreso dallo stesso TO\. Quanto alle censure attinenti al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due fatti di usura, la Corte territoriale sottolinea il lungo intervallo di tempo che divide l'inizio dei due rapporti finanziari, ma considera sia pure sotto altri profili la "professionalità" dell'attività di usuraio dell'imputato, per i suoi numerosi precedenti specifici, tanto da definirlo (pag. 15) "soggetto dedito all'usura"; le varie condotte di reato, più che ascrivibili ad un medesimo disegno criminoso, appaiono quindi piuttosto l'espressione di uno stile di vita dell'imputato, esplicitamente stigmatizzato dalla Corte territoriale, e incompatibile con il riconoscimento della continuazione, che non può essere confusa con la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere (Cass. 29.9.1982 Mini);
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010