Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 307 comma secondo cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di ripristino della misura cautelare già precedentemente dichiarata inefficace, non consente il contraddittorio tra le parti, atteso che detto provvedimento, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2002, n. 13790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13790 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 27/02/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI CO - Consigliere - N. 610
3. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 040063/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EA CO N. IL 20/04/1935
avverso ORDINANZA del 12/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI CO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati per l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 12-9-2001 il Tribunale di Taranto rigettava l'appello proposto da GA NC avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale del 26-4-2001, con la quale era stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere a norma dell'articolo 307 comma 2 lett. a) c.p.p..
In precedenza con ordinanza del 17-2-2000 era stata dichiarata inefficace nei confronti dell'imputato, la misura cautelare della detenzione in carcere, per scadenza dei termini e contestualmente gli era stata applicata, a norma dell'articolo 307 comma 1 c.p.p., la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Pulsano. La violazione di quest'obbligo aveva determinato il ripristino della misura restrittiva.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il GA eccependo con il primo motivo l'illegittimità costituzionale della vigente normativa processuale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente il contraddittorio tra le parti anche nel caso di ripristino della misura cautelare già in precedenza dichiarata inefficacia.
L'eccezione è manifestamente infondata.
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare è previsto in ogni caso dall'articolo 294 c.p.p., e va effettuato entro il termine di cinque giorni dall'inizio della custodia cautelare in carcere. L'articolo 307 c.p.p., nel disporre il ripristino della misura cautelare ha ritenuto prevalente l'esigenza di garantire la collettività dalla pericolosità dell'imputato, manifestatasi attraverso la violazione degli obblighi, rispetto alla ulteriore garanzia del previo riesame dell'imputato. La scelta ha la sua ragione nel fatto che, il ripristino viene disposto, non già per l'individuazione di nuovi elementi inerenti la pericolosità dell'imputato, che avrebbero dovuto subire la verifica attraverso il confronto processuale, ma perché la violazione degli obblighi ha modificato la situazione di garanzia sociale disposta dopo la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere. È proprio la suddetta violazione che fa assumere nuovamente rilevanza alle ragioni di pericolosità ex articolo 274 c.p.p., già valutate dal Tribunale con la precedente ordinanza impositiva. In altri termini nel bilanciamento fra la tutela della società, dalla pericolosità sociale manifestata dall'imputato, rispetto alla garanzia di un previo confronto processuale, il legislatore ha correttamente previsto, l'immediato ripristino della misura restrittiva, rinviando a dopo, l'esame delle eventuali ragioni dell'imputato, attuando una scelta di politica criminale legittima e conforme alle norme poste dalla Costituzione a garanzia della libertà dei cittadini.
Le altre doglianze comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione dell'ordinanza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove assunte. Opportunamente i giudici di merito hanno ritenuto che il provvedimento che ripristina la misura cautelare ai sensi dell'articolo 307, secondo comma, lettera a) c.p.p., fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, e quindi non è richiesta alcuna indagine circa la sussistenza deo gravi indizi di colpevolezza. (v. Cass. Sez. 5^ 5-12-1995 n. 0 2903). D'altra parte l'indicazione nell'ordinanza di un nuovo episodio di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (220 gr. di cocaina), costituisce un evidente prova della violazione delle prescrizioni imposte all'imputato, sufficiente a rendere necessario il ripristino della misura in precedenza sostituita con un regime più favorevole. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti dall'articolo 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002