Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2018, n. 14353
CASS
Sentenza 14 dicembre 2018

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In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel caso in cui sia dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, in presenza di quella del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorchè su una pena base diminuita.

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  • 1Bancarotta fraudolenta: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2018, n. 14353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14353
Data del deposito : 14 dicembre 2018

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