Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del P.M. dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità (non espressamente prevista) né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'avvertimento circa il deposito della documentazione relativa alle indagini, contenuto nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., deve ritenersi equipollente all'avviso di cui al predetto sesto comma, dell'art. 268).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 33587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33587 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2012
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 53183/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OA, nato a [...] il [...];
GU RA, nato a [...] il [...];
VÒ RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/07/2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RA Salzano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente l'avv. Dominici Giuliano, sostituto processuale dell'avv. Giambruno Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LA OA, GU RA e VÒ RA ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa in data 9 luglio 2014 dalla Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 16.000 di multa la pena inflitta per VÒ RA;
in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa per GU RA;
ed in anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa la pena inflitta per LA OA, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Ai ricorrenti sono contestati, per quanto qui interessa, i reati previsti dall'art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. d), e comma 2, (capo a) perché, in concorso tra loro e senza l'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 17 e commettendo il fatto avvalendosi dell'arma detenuta secondo le modalità di cui al capo b), coltivavano numero 3423 piantine di cannabis sativa all'interno di un terreno della disponibilità degli stessi, sito in Campofelice di Fitalia, predisponendo all'uopo un impianto di irrigazione, per un quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile pari a chilogrammi 303,277. Con le aggravanti del fatto commesso da persone armate e del fatto riguardante quantità ingenti di sostanze stupefacenti nonché (capo b) del reato (per il quale GU RA è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto) previsto dall'art. 110 c.p., L. n. 895 del 1969, artt. 2 e 7 perché, all'interno dell'abitazione sita presso il terreno di cui al capo a), illegalmente detenevano in concorso tra loro una pistola semiautomatica marca colt calibro 45 completa di caricatore, contenente sette cartucce calibro 45, rispettivamente qualificabili come arma e munizioni comuni da sparo. In Campo Felice di Fitalia fino al 1 settembre 2012.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza LA OA, GU RA e VÒ RA articolano, il primo ed il terzo tramite i rispettivi difensori ed il secondo personalmente, i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. LA OA deduce violazione della legge penale L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 nonché dell'art. 15 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto il concorso tra il delitto di detenzione di arma e l'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d), (primo motivo); deduce altresì l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), assumendo che la sentenza di appello è inficiata con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo il giudice del merito omesso qualsiasi motivazione in tal senso.
2.2. GU RA deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) sul rilievo che era stato omesso l'avviso di deposito ai difensori nella segreteria del pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni con la conseguenza che il mancato avviso avrebbe determinato una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, non essendo state depositate le bobine, la difesa assume di non aver potuto effettuare l'ascolto diretto delle registrazioni e per questa ragione ha eccepito sia in primo e in secondo grado la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di conseguenza di invalidità tutti gli atti successivi (primo motivo); deduce altresì la nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio relativo alla ritenuta sussistenza di un accordo criminoso, atteso che al momento dell'arresto dei tre imputati l'accordo transattivo non si era perfezionato o comunque non sussisteva la prova di un suo perfezionamento (secondo motivo);
deduce poi la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p.,
lett. b) ed e) sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile a carico del ricorrente la circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente (terzo motivo); deduce infine la nullità della sentenza per violazione dell'art. 133 c.p. e art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nella misura in cui la Corte di appello non ha concesso le attenuanti generiche con motivazione del tutto omessa (quarto motivo).
2.3. VÒ RA deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 1, lett. d) e comma 2 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) sul rilievo che è stata affermata, senza congrua motivazione, la penale responsabilità del ricorrente in base agli esiti degli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria che avrebbero rilevato: 1) numerosi accessi del VÒ alla piantagione, 2) la protratta permanenza all'interno del fondo, 3) i ripetuti spostamenti dal comune di residenza, distante circa 100 km, al fondo coltivato a cannabis, erroneamente ritenendo tali circostanze significative di un diretto interesse del ricorrente al procedimento di coltivazione delle piante (primo motivo); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) sul rilievo che altrettanto incongruamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità (secondo motivo);
deduce infine violazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) per erronea applicazione della legge penale, per la mancanza di motivazione e per la manifesta illogicità in punto di commisurazione della pena (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Nell'ordine logico dei motivi dedotti, va esaminato preliminarmente il primo motivo di gravame sollevato da GU RA con il quale è stata eccepita la nullità delle intercettazione per omesso avviso del deposito, ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., dei verbali, delle registrazioni e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.
L'eccezione non è fondata.
Il mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del P.M. dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni nonché dei decreti che le hanno disposte, autorizzate, convalidate o prorogate non è causa di nullità (perché non espressamente prevista) o inutilizzabilità (perché l'art. 271 non richiama l'art. 268 c.p.p., comma 4 e 6) delle stesse (Sez. 3, n 48161 del 18/11/2009, V., Rv.
245411).
Peraltro, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto contiene l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia costituisce equipollente dell'avviso ex art. 268 c.p.p., comma 6, perché comunque consente di esercitare le prerogative che sono connesse all'avviso di deposito ex art. 268 c.p.p., comma 6, il quale può essere, con provvedimento del giudice,
ritardato, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio alle indagini, sino alla chiusura delle indagini preliminari. Il che non significa affatto che l'avviso di deposito possa essere omesso o che il deposito possa essere ritardato senza il controllo del giudice per le indagini preliminari in ordine al grave pregiudizio che dal deposito stesso possa derivare alle indagini (argumenta ex art. 124 cod. proc. pen.), ma esclude che possano determinarsi vulnus ai diritti della difesa dal momento in cui tutta la documentazione è comunque discoverata e quindi tutte le facoltà della difesa sono integre, con la conseguenza che solo il mancato accesso alla documentazione da parte dei difensori da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 01/06/2012, Bianco ed altri, Rv. 252850), sanatoria che coprirebbe, nel caso di definizione (come nella specie) del processo con il rito abbreviato, anche l'omesso avviso di deposito ex art. 268 c.p.p., comma 6, qualora si ritenesse anch'esso sanzionabile con una nullità
di ordine generale a regime intermedio.
Ne consegue pertanto che, in ogni caso, il primo motivo del ricorso GU è privo di fondamento.
3. Il secondo motivo del ricorso GU ed il primo motivo del ricorso VÒ, comportando la soluzione di medesime questioni, possono essere congiuntamente trattati.
Essi sono manifestamente infondati.
I ricorrenti contestano le regole di giudizio e la congruità della motivazione che i Giudici del merito hanno posto a fondamento della decisione con la quale hanno ritenuto il concorso di entrambi gli imputati nel reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Va allora ricordato come i giudici del merito abbiano ritenuto che la corresponsabilità del GU e del VÒ fosse desumibile innanzitutto dagli esiti degli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria che avevano rilevato numerosi accessi dei ricorrenti alla piantagione, la loro protratta permanenza all'interno del fondo, unitamente al LA (reo confesso sul punto), la considerazione che i ripetuti spostamenti dei due imputati dal Comune di residenza, distante circa 100 km, al fondo coltivato a cannabis, sarebbero stati difficilmente conciliabili con la prospettazione di una trattativa per l'acquisto di piante stupefacenti tra i predetti ed il LA e, viceversa, sarebbero significative di un diretto interesse degli stessi al procedimento di coltivazione delle piante. In tal senso, la Corte territoriale ha ritenuto indicativo quanto accaduto il giorno dell'arresto, allorquando il VÒ rimase solo all'interno della piantagione, surrogando, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il LA nei suoi ordinari compiti di custodia e cura, mentre lo stesso LA ed il GU si allontanavano in auto dal sito. Peraltro, gli agenti operanti avevano attestato come i ricorrenti fossero stati colti in un atteggiamento di controllo e di verifica delle piante durante il loro procedimento di crescita, circostanza decisamente comprovante un loro diretto interesse e un contributo alla coltivazione della cannabis piuttosto che un loro generico interesse all'acquisto che avrebbe dovuto essere misurato sul prodotto finito.
Dirimenti sono state ritenute le intercettazioni ambientali, eseguite in carcere, relative a dialoghi tra il VÒ ed i suoi familiari, essendo emerso dalla trascrizione delle conversazioni come il VÒ avesse riferito della necessità di "... non fregarci l'uno con l'altro...", rimarcando l'opportunità che fosse prima il GU a rendere dichiarazioni, di talché "... sopra a quello che dice lui poi parlo io...". Altrettanto indicativa è apparsa l'affermazione fatta dal VÒ ai suoi famigliari a colloquio, con la quale egli confessava che i tre imputati avevano sbagliato e che lui ed il GU il giorno dell'arresto non dovevano recarsi nel sito della piantagione, in considerazione del fatto che lui aveva notato dei movimenti sospetti.
A fronte di ciò, le deduzioni dei ricorrenti innestano censure di merito, incompatibili col giudizio di legittimità prospettando, attraverso affermazioni apodittiche, una ricostruzione alternativa dei fatti, rispetto a quella operata dai Giudici del merito, inidonea a scalfire l'apparato decisionale supportato da una motivazione congrua e priva di vizi logici.
Fermo il principio che la Corte di cassazione è giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, va ricordato che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di RA, Rv. 205621).
4. Anche il terzo motivo GU ed il secondo motivo VÒ, siccome diretti a contestare la ritenuta ingente quantità dello stupefacente oggetto della coltivazione, possono esse congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
Questa Corte ha affermato che la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, è configurabile anche con riguardo alla coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73 legge citata, con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello virtuale della quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo, e anche in relazione al prevedibile sviluppo delle piante (Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013, Grasso e altro, Rv. 254912). La Corte di appello ha dato atto che le analisi tecniche effettuate sul campione di sostanza sequestrata hanno accertato la presenza di principio delta 9thc nelle foglie e nelle infiorescenze della pianta "cannabis sativa", ricompresa nella tabella delle sostanze stupefacenti, con un titolo medio dell'1,545% per complessivi 4,685 kg di principio attivo, motivo per il quale, tenuto conto della quantità di principio attivo così determinata, è stato ritenuto il superamento del limite di 2000 volte la soglia di 500 mg. Peraltro, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1 bis, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, del predetto D.P.R., può essere tuttora effettuata utilizzando i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014, Keci, Rv. 261261). Resta pertanto valido, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49, il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a
2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 P.G. e Biondi, Rv. 253150).
La Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta ai suddetti principi ed ha sottolineato la correttezza del metodo scientifico con il quale i periti hanno dato conto dei risultati conseguiti, i quali non possono essere posti in discussione sul rilievo che l'accertamento tecnico è stato compiuto su un campione dello stupefacente in sequestro, in mancanza di elementi concreti dai quali desumere che l'indagine a campione sia stata compiuta su materiale disomogeneo rispetto allo stato complessivo della piantagione.
5. Infondato è anche il primo motivo del ricorso LA. Non vi è ragione per discostarsi da un costante insegnamento di questa Corte secondo il quale deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona armata ed il reato di illecita detenzione di arma, non potendo invocarsi in senso contrario ne' il principio di specialità, in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica è diverso nelle rispettive norme incriminatrici); ne' il principio dell'assorbimento, mancando identità degli elementi costitutivi tra l'aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma, posto che l'aggravante in questione non postula l'illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituita da un fatto che integrerebbe per se stesso reato (Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti, Rv. 212414).
6. Manifestamente infondati sono anche i motivi di gravame relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo ricorso LA;
quarto motivo ricorso GU e terzo motivo ricorso VÒ).
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ribadito le determinazioni assunte in proposito dal primo giudice ritenendo gli imputati non meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte poste in essere, della professionalità dimostrata nell'organizzazione e nella gestione dell'illecita attività e della mancanza di qualsiasi atteggiamento di resipiscenza nella fase successiva alla consumazione del reato, caratterizzata, anzi, dal tentativo di inquinare il quadro probatorio mediante la predisposizione di versioni di comodo da fornire agli inquirenti. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici mentre, quanto alla doglianza sulla dosimetria della pena, il rilievo è del tutto generico avendo il giudice dato conto dei criteri legali seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio attraverso l'implicito riferimento alla gravità del reato ed agli altri indici sopraindicati fissando, senza vizi di illogicità e nella misura stimata equa, sia la pena base che gli aumenti per la continuazione.
Peraltro, solo l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale (nella specie, la pena base è stata fissata nella misura media) rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, essendo viceversa sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).
7. I ricorsi vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015