Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale l'imputato latitante che, dopo l'individuazione del fatto oggetto dell'imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia, fatto questo di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, a meno che non risulti che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 gennaio 2017 (r. o. n. 70 del 2017), il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie …
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La cote Costituzionale non può sindacare le scelte depenalizzatrici del legislatore, né rimodulare liberamente le sanzioni degli illeciti penali perché sono campo riservato alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Corte Costituzionale sentenza 23 gennaio – 6 marzo 2019, n. 37 Presidente Lattanzi – Redattore Viganò Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 24 gennaio 2017 (r. o. n. 70 del 2017), il Giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
66 /10 S.N.66
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA DI SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 02/12/2009
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.2088
- Presidente - Dott. ANTONIO AGRO'
REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - N. 18159/2009
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere -
Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) ON LE N. IL 24/09/1950 avverso l'ordinanza n. 40/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del
13/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Fratelli, eul'inamminibitive
Udit i difensor Avv.;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig.ITALIA CSS, per diritti € 1.77 11. 7/1/2010 IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. IL SUCE 24 DRE per diritti € 1.77 117/1/2010 IL CANCELLIERE
Ritenuto in fatto
1. Richiesta da SQ ON di essere rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza 8.6.1994, definitiva il 4.12.1994, con ordinanza del 13.3.2009 la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria
rigettava l'istanza, argomentando che:
- ON aveva dedotto di essere rimasto latitante dal
1998 (in realtà dal 1990) fino al 15.2.2008, data in cui era
stato arrestato, acquisendo notizie di questo giudicato solo a seguito della notifica del provvedimento di esecuzione pena;
dagli atti risultava che lo stesso era sempre stato
assistito da difensori fiduciari ai quali aveva conferito espresso mandato, e comunque risultava documentalmente che avesse personalmente seguito lo sviluppo del procedimento a suo carico, tant'è che dopo l'emissione dell'ordinanza che aveva disposto il rinvio a giudizio per l'udienza del 28.2.1992 aveva conferito, in data 12.2.1992 e presso uno studio notarile, ai propri difensori fiduciari mandato anche "per proporre impugnazione in ogni fase e grado del processo e ad esercitare in sua vece ogni facoltà
processuale per legge concessa all'imputato ..."; da ciò si evinceva in maniera inequivoca che il
ON era ben a conoscenza sia del procedimento che della
condanna conseguita in primo grado (giacchè tale procura era
stata depositata il 13.2.1993). 2. Ricorre con atto personale il ON, denunciando unico motivo violazione di legge in relazione con all'applicazione dell'art. 175 c.p.p.: la nomina del difensore fiduciario non comproverebbe la consapevolezza dell'esistenza di sentenze di condanna,
trattandosi di atto che dava conoscenza solo della fase iniziale del procedimento e non della sua evoluzione, in particolare dell'atto conclusivo;
il tenore letterale dell'art. 175 c.p.p. darebbe rilievo autonomo alla necessità della effettiva conoscenza anche
Corte di Cassazione Sesta Sezione pe nale 18159/09 RG 2 del singolo provvedimento impugnando, nei suoi estremi
costitutivi specifici, senza alcuna alternativa;
- in ogni caso l'invio della nomina del difensore poteva attestare la conoscenza solo generica della, non del uso
contenuto specifico e del suo epilogo;
sarebbe stata omessa la motivazione sulle ragioni della sua ritenuta conoscenza dell'esistenza delle sentenze di primo e secondo grado;
nessun rilievo avrebbe potuto essere attribuito al presunto disinteresse manifestato, trattandosi di elemento irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 175 c.p.p.. 2.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la nomina dei difensori fiduciari con ampio mandato, insieme alla contemporanea e proseguita latitanza, attestavano che la mancata partecipazione al procedimento era da ascriversi alla sua volontà di astensione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso manifestamente infondato. All a conseguente dichiarazione della sua inammissibilità consegue la condanna del ON al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000
- equa in relazione al caso in favor e della Cassa delle ammende. 3.1 La procura speciale che ha attribuito l'incarico difensivo fiduciario (poi attivato in modo conforme al suo contenuto attraverso l'impugnazione delle sentenze di primo grado e di appello) fa espresso riferimento al procedimento in
questione, contenendo pure la specifica indicazione del numero di registro generale dell'assise di primo grado: ciò attesta la puntuale e piena conoscenza tanto della pendenza del processo nella fase dibattimentale che della specifica imputazione.
Tale atto di procura, quindi, e lo stato di volontaria permanente latitanza (originato dalla violazione di meno gravosa misura cautelare e pertanto nella piena consapevole volontà di sottrarsi al processo} costituiscono indici autonomi di conoscenza effettiva, da parte dell'imputato, del procedimento e
Corte di Cassazione
-Sesta Sezione penale
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della sua pendenza in fase dibattimentale (Sez.1, sent. 16704 del 5.3 22.4.2008 in proc. Riccardi), e pertanto della conseguente
- volontà di non partecipare personalmente alla celebrazione del processo.
3.2 Si aggiunga, con rilievo autonomo rispet to a quello pur per sé sufficiente già evidenziato, come non risulti ch
-
e in alcuna fase del processo la difesa fiduciaria abbia comunicato la perdita definitiva dei contatti con l'assistito, dopo la ricezione ed accettazione della procura.
Ora, quando il rapporto di difesa fiduciaria sorge in un procedimento che ha già individuato il fatto, o i fatti, oggetto di imputazione anche solo provvisoria, rispetto al quale o ai quali interviene poi la sentenza che passa in giudicato, in
un'esplicita comunicazione al giudice procedente assenza di dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto con l'assistito
-
interruzione irreversibile che abbia inciso nel procedimento al punto da attribuire ad autonoma e discrezionale scelta del difensore, nell'inconsapevolezza dell'assistito, ogni successiva iniziativa procedimentale deve ritenersi acquisita la prova che conoscenza dell'evoluzione delil condannato ha avuto procedimento in termini tali da attribuire alla sua volontà
specifica l'assenza dal processo: ciò salvo specifica, puntuale e rigorosa prova contraria da parte degli interessati.
In altri termini, quando si realizza un tale contesto
(difesa fiduciaria in atto ed assenza di comunicazione alcuna sull'avvenuta interruzione dei rapporti con l'assistito), quella sorta di presunzione 'iuris tantum' di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, che caratterizza la disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale dopo la legge n. 60 del 2005
(Sez. 6, sent. 2718 del 16.12.2008 21.1.2009 in proc. Holczer),
- viene meno. E ciò non perché operi una presunzione legale, astratta, formalistica, in senso contrario, ma perché si è in presenza di un 'fatto concreto e specifico'
- la 'pendenza del rapporto di difesa fiduciaria senza comunicazione di interruzione alcuna' per sé idoneo a provare la conoscenza dell'imputato, secondo regola di comune consolidata esperienza.
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Non c'è dubbio, infatti, che la valenza probatoria e significativa del rapporto di difesa fiduciaria in atto ai fini di una tale effettiva ed efficace conoscenza da parte dell'assistito debba essere apprezzata con riferimento ai dati normativi, anche di natura deontologica, che caratterizzano l'esercizio della professione forense e che, in quanto tali, indicano il 'contenuto significante' minimo e quindi certo, in assenza di indicazioni specifiche contrarie, del 'fatto concreto' - 'difesa fiduciaria in atto'. Vanno in particolare ricordate le seguenti norme del codice deontologico forense, nel testo comprensivo delle ultime modifiche con delibera CNF del 12 giugno 2008apportate
(http://www.consiglionazionaleforense.it/on- line/Home/AreaAvvocati/Codicedeontologicoforense/a rticolo5792.htm
1):
- l'art. 6 prescrive che l'avvocato svolga la propria attività professionale con lealtà e corr ettezza;
- l'art. 7 prevede il dovere di svolgere con fedeltà la propria attività costituendo infrazioneprofessionale, disciplinare il compimento consapevole di atti contrari all'interesse dell'assistito;
l'art. 8 obbliga all'adempimento dei doveri professionali con diligenza;
l'art. 14.1 obbliga a dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza о inesistenza di fatti obiettivi che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, che siano vere e
comunque tali da non indurre il giudice in errore;
- l'art. 35 stabilisce che il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia;
l'art. 36.1 obbliga l'avvocato a difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato, nell'osservanza della legge e dei principi deontologici;
l'art. 40.1 obbliga l'avvocato ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia ° delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
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soluzione possibile. L'avvocato ha anche l'obbligo di informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta;
il secondo capoverso dell'art. 40 obbliga l'avvocato a comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze 0 altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
Apprezzando queste norm e nella loro sistematicità, emerge con evidenza una ricostruzione sistematica della difesa fiduciaria come situazione di fatto nella quale la scelta della finalità della strategia difensiva perseguita ed il compimento di atti procedimentali determinanti, come le impugnazioni, presuppongono fisiologicamente, quindi come contesto corrispondente a una massima di consolidata comune esperienza, l'informazione dell'assistito e la sua consapevolezza. La costanza della difesa fiduciaria è pertanto fatto per sé
normalmente significativo della permanenza anche del doveroso rapporto di reciproca informazione e consultazione tra difensore ed assistito.
Ogni scostamento dal modello sistematico fisiologico, ed in particolare l'effettiva interruzione di qualsiasi relazione tra difensore ed assistito che renda il difensore arbitro autonomo di ogni tipo di scelta procedimentale, costituisce
eccezione che, per gli obblighi deontologici prima ricordati, deve essere portata a conoscenza del giudice, perché idonea tra l'altro a determinare suoi provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esercizio dei poteri di cui all'art. 420 ter secondo comma,
484.3, 598 c.p.p.). Questo perché l'interruzione dei rapporti è tendenzialmente in intrinseca incompatibilità con la nozione stessa di difesa fiduciaria, tant'è che fisiologicamente a tale interruzione consegue usualmente la rinuncia al mandato fiduciario a suo tempo ricevuto.
E' ben vero che il difensore fiduciario può ritenere di proseguire il proprio incarico, anche compiendo in proprio scelte che ritiene comunque utili al (già) assistito, per le ragioni più
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale
18159/09 RG diverse, anche apprezzabili (non disinteressarsi della sorte del cliente 'non diligente'). Ma in tale evenienza si determina una situazione in realtà nella sostanza sovrapponibile a quella della difesa d'ufficio del non reperibile, sicchè la prosecuzione dell'assistenza in forma fiduciaria senza la contestuale comunicazione al giudice procedente dell'anomalia in atto costituirebbe situazione idonea ad indurre in errore quel
14.1 delgiudice: il che è proprio ciò che espressamente l'art. codice deontologico forense impone di impedire.
Anche l'art. 157.8 bis c.p.p., laddove impone al
difensore fiduciario la segnalazione immediata dell'indisponibilità a ricevere le notificazioni destinate all'imputato non detenuto, concorre ad attestare una ricostruzione sistematica nel senso che la difesa fiduciaria fisiologicamente si caratterizza per la costanza del 'contatto informato' tra difensore ed assistito sicché, in assenza di rigorosa prova contraria, costituisce 'fatto' idoneo a comprovare una muta informazione in atto.
P. q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2/ 12/ 2009.
Il Consigliere estensore Il Presiden
Carlo Citterio
соленит
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi -7 GEN. 2010
E
R
P
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Peole
Corte di Cassazione Sesta Sezione pena le 18159/09 RG