Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in pejus" la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta. (Fattispecie nella quale la Corte d'Appello, nel dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati oggetto dell'impugnata condanna, aveva "confermato nel resto" la decisione del primo giudice, senza diminuire l'entità della pena).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 38084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38084 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/06/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01358
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 012301/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI AZ N. IL 04/07/1941;
avverso SENTENZA del 14/01/2009 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena. Rigetto nel resto. FATTO E DIRITTO
- Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia in data 20/2/2007 del Tribunale di Agrigento, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO AZ in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, (capo d) della rubrica), artt. 94 e 95
D.P.R. citato (capo e) perché estinti per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto la sentenza impugnata in relazione ai restanti reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capo a), artt. 64 e 71 (capo b), artt. 65 e 72 D.P.R. citato (capo c) - Fatti commessi in Agrigento in epoca prossima al 23/8/2005. Alla IO era stato contestato di aver realizzato - quale proprietaria e committente dei lavori - una tettoia di mq. 60 circa per un'altezza di m. 2,20, con pilastri e travi in ferro scatolare, in zona sottoposta a vincolo archeologico ed in assenza del permesso di costruire;
opere realizzate anche in violazione della normativa antisismica e sul conglomerato cementizio.
2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della IO, deducendo:
2.1) difetto ed illogicità di motivazione laddove i giudici dei merito non avevano ritenuto una sospensione volontaria dei lavori abusivi da parte dell'imputata. All'atto del sopralluogo non erano stati rinvenuti materiali o attrezzi che deponessero per lavori recenti. Nessun intervento risultava eseguito dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione;
2.2) violazione di legge nella determinazione della pena, in quanto la Corte di Appello, dopo aver dichiarato la prescrizione dei reati sub d) ed e) della rubrica, aveva mantenuto inalterata l'entità della pena.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
3 - Il primo motivo di ricorso va disatteso.
La censura, che ha per oggetto la pretesa desistenza volontaria della ricorrente, appare, oltre che fondata su circostanze essenzialmente fattuali, meramente reiterativa di questione già sollevata con l'atto di appello e disattesa da quei giudici con argomentazioni congrue ed esaustive, come tali sottratte al vaglio di legittimità. In particolare, la doglianza appare sfornita del requisito della specificità, il quale implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma anche di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, ancorché sintetico, gli elementi che si pongono a fondamento della censura (cfr. Cass. Sez. 5^, 3/3/1999 n. 2896, La Mantia). Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie in disamina, non contenendo - il motivo di ricorso - clementi o considerazioni tali da confutare le corrette argomentazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato:
- che il fatto che all'atto del sopralluogo non fossero stati rinvenuti attrezzi da lavoro non poteva univocamente significare che i lavori fossero sospesi, ben potendo gli stessi, tanto più se abusivi, essere compiuti in maniera frazionata (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); - che risultava incompatibile con la volontà di sospendere i lavori la presenza di materiale di risulta ben evidenziato nei rilievi fotografici in atti;
- che la tettoia in ferro realizzata in epoca recentissima rispetto al precedente sopralluogo non deponeva certamente per una desistenza volontaria della prevenuta. Conclusivamente, secondo la Corte di merito, doveva ritenersi che solo la sospensione autoritativa dei lavori avesse comportato la cessazione della permanenza dei reati edilizi contestati.
4 - Fondato è, per contro, il secondo motivo di gravame. Secondo la giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" comporta che, laddove il giudice dell'impugnazione escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, ha "in ogni caso" il dovere, in forza del disposto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 27/9/2005 n. 40910, William Morales;
conf. Sez. Un. 12/5/1995 n. 5978, Pellizzoni). Il divieto della "reformatio in peius" in appello comporta, pertanto, che, nel caso di accoglimento del gravame dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per continuazione, il giudice deve obbligatoriamente diminuire la pena complessiva e non può neppure elevare la pena inflitta per singoli elementi, anche laddove risulti diminuita quella complessiva a seguito del l'accoglimento dell'appello (cfr. Cass. Sez. 4^, 28/10/2005 n. 47341, Salah). Nella specie, la Corte di Appello di Palermo, pur dichiarando l'estinzione per maturata prescrizione di due dei cinque reati ascritti alla IO, ha ritenuto, ciò malgrado, di "confermare nel resto l'impugnata sentenza" e, dunque, anche l'entità della pena, che il primo giudice aveva, però, determinato in relazione a cinque ipotesi contravvenzionali.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla entità della pena, che va ridotta di un giorno di arresto e di Euro duecento di ammenda, secondo l'aumento di pena apportato dal primo giudice sul più grave reato di cui al capo a) della rubrica, e così definitivamente rideterminata in giorni 14 di arresto ed Euro 20.800,00 di ammenda. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in giorni 14 di arresto ed Euro 20.800,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009