Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 38084
CASS
Sentenza 23 giugno 2009

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Massime1

Viola il divieto di "reformatio in pejus" la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta. (Fattispecie nella quale la Corte d'Appello, nel dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati oggetto dell'impugnata condanna, aveva "confermato nel resto" la decisione del primo giudice, senza diminuire l'entità della pena).

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 38084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38084
Data del deposito : 23 giugno 2009

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