Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).
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1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2017, n. 12338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12338 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
12338-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 30/11/2017 Paolo ON Bruno Presidente - Sent. n. sez. 2744/2017 Umberto Luigi Scotti Rosa Pezzullo REGISTRO GENERALE N.15457/2017 Barbara Calaselice Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NN, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] al Tagliamento avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Luciano Rizzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 18/10/2013 il Tribunale di Pordenone affermava la responsabilità penale di LL NN e OC RC, oltre che dei coimputati D'LE FR, LE NN, AS UD e CO BE, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro rispettivamente ascritti, nonché per il reato di truffa aggravata contestato al GR capo B al solo LL, condannando quest'ultimo alla pena di anni 9 e mesi 5 di reclusione, e OC alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione. In particolare, le imputazioni, limitatamente alle posizioni di LL NN e OC RC, concernevano i seguenti reati: capo A (LL NN e OC RC) bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria (art. 223, commi 1 e 2, I.f.), per avere, OC in qualità di amministratore unico (dalla data di costituzione e fino al 15/06/2004), e LL in qualità di amministratore di fatto della PR s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 26/10/2005, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili, distratto beni immobili della fallita quando era già in stato di insolvenza, cagionando o concorrendo a cagionare il dissesto della società, commettendo fatti di infedeltà patrimoniale;
in particolare, le distrazioni venivano commesse mediante: vendita di un immobile ubicato nel Comune di Cordovaro a OM LO, congiunto e prestanome di LL, al prezzo dichiarato di € 96.154,00 (A b1); vendita di un'area fabbricabile ubicata nel Comune di Azzano Decimo alla società, riconducibile a LL, Serenissima s.r.l., al prezzo dichiarato di € 70.000,00 (A b2); - vendita di un'area fabbricabile, ove era in corso la costruzione di un fabbricato, ubicata nel Comune di San Vito al Tagliamento alla società, riconducibile a LL, Serenissima s.r.l., al prezzo dichiarato di € 250.000,00 (A b3); vendita di un fabbricato con tre civili abitazioni, ubicato nel Comune di San Vito al Tagliamento, alla società, riconducibile a LL, ED DU s.r.l., al prezzo dichiarato di € 143.500,00 (A b4). Capo B (LL NN) - truffa aggravata ai danni di IN ON nella stipula di un preliminare di compravendita di un immobile (porzione di villetta bifamiliare) in Azzano Decimo, mai costruito, in corrispettivo della somma complessiva di € 80.000,00. bancarottaCapo C (LL NN, in concorso con CO) fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria (art. 223, commi 1 e 2, I.f.), per avere, LP NN in qualità di amministratore unico, e LL in qualità di amministratore di fatto della Leader Design s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 16/05/2007, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili, e distratto beni strumentali della fallita (tre autovetture, una gru, un molino di frantumazione, tre bruciatori, un trapano a colonna, nonché, in concorso con l'extraneus CO, un autocarro Nissan. cf 2 -capo D (LL NN e OC RC) bancarotta fraudolenta documentale, per avere, OC in qualità di amministratore unico (dalla data di costituzione e fino al 29/06/2004), e LL in qualità di amministratore di fatto della AXO s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 30/03/2005, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili. capo E (LL NN e OC RC) - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria (art. 223, commi 1 e 2, l.f.), per avere, OC in qualità di amministratore unico (dal 15/05/2001 al 15/06/2004), e LL in qualità di amministratore di fatto della Euro Trade s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 06/05/2005, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili (capo E a), e distratto beni immobili (capo E b) della fallita cedendoli ad altre società senza alcun corrispettivo, o - alienandoli ad altre società delle quali LL era amministratore di fatto, cagionando o concorrendo a cagionare il dissesto della società, commettendo fatti di infedeltà patrimoniale e beni strumentali (capo E c) detenuti in locazione finanziaria (due autoveicoli, due escavatori, attrezzatura da cantiere); in particolare, le distrazioni dei beni immobili (capo E b) venivano commesse mediante: vendita di un'area edificabile con fabbricato composto da 12 unità abitative (complesso I Girasoli) ubicato nel Comune di San Vito al Tagliamento alla società, riconducibile a LL, Tecnitalia s.r.l., al prezzo dichiarato di € 600.000,00, successivamente rivenduto alla società, sempre riferibile a LL, Union Impresit, senza pagamento del prezzo (E b1); vendita di un immobile ubicato nel Comune di Cordovado alla società, riconducibile a LL, PR s.r.l., al prezzo dichiarato di € 88.000,00, poi rivenduto a AS LO (E b2); vendita di un immobile ubicato nel Comune di San Vito al Tagliamento alla società, riconducibile a LL, EV s.r.l., al prezzo dichiarato di € 108.000,00 (E b3); vendita di un immobile, ubicato nel Comune di San Giovanni a Casarsa, alla società, riconducibile a LL, EV s.r.l., al prezzo dichiarato di € 56.500,00 (E b4); vendita di un immobile, ubicato nel Comune di Cordovado, alla società, riconducibile a LL, EV s.r.l., al prezzo dichiarato di € 45.000,00 (E b5); vendita di un'area fabbricabile, ove era in corso di costruzione un fabbricato per 8 alloggi, ubicato nel Comune di San Vito al Tagliamento, 3 alla società, riconducibile a LL, PR s.r.l., al prezzo dichiarato di € 100.000,00, poi rivenduta alla Serenissima s.r.l. (E b6). capo F (LL NN, in concorso con AS) - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, AS UD in qualità di amministratore unico, e LL in qualità di amministratore di fatto della Palu Bau Italia s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 20/02/2008, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili (capo F a), e distratto la somma di € 21.500,00 ricavata dalla vendita dell'autovettura KIA OR tg. CZ 517 LP intestata alla fallita (capo F b). L'affermazione di responsabilità nei confronti di LL NN aveva ad oggetto tutti i reati contestati, mentre OC RC veniva condannato in relazione alla distrazione contestata al capo A b4 (riguardante tre appartamenti venduti alla ED DU), e alle distrazioni contestate al capo E b (da b2 a b6), riguardanti gli immobili venduti alla PR e alla EV.
2. Con sentenza emessa il 18/10/2016 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL NN in ordine al reato di truffa contestato al capo B per essere estinto per prescrizione, lo assolveva dai reati di cui ai capi A b2 e A b3, perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena inflitta in anni 8 e mesi 7 di reclusione;
confermava nel resto la sentenza.
3. Avverso tale decisone ricorre per cassazione il difensore di LL NN, Avv. Luciano Rizzo, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 16/01/2006 e al 27/03/2007 e violazione di legge in relazione al contenuto delle relazioni ex art. 33 l.f.: con l'atto di appello veniva eccepita l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 16/01/2006 in relazione alla RA, e al 27/03/2007 in relazione alla AXO s.r.l.; la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione in quanto irrilevante, sostenendo che l'affermazione di responsabilità penale sarebbe fondata su altri e diversi documenti (tra cui le informazioni assunte dalle dipendenti delle società fallite); lamenta che la Corte territoriale non abbia specificato su quali diversi elementi fosse fondata la decisione, e non abbia motivato in relazione all'eccepita inutilizzabilità. Contesta, inoltre, la natura di prova documentale delle relazioni e degli inventari redatti dal curatore fallimentare, contenenti anche le dichiarazioni del 4 C fallito, in quanto contrasterebbe con il diritto alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e con il diritto di difesa;
ne consegue che le dichiarazioni rese al curatore dalle persone informate dei fatti, compresi i coimputati, non siano utilizzabili ai fini della decisione, benché contenute nella relazione ex art. 33 I.f.. Al riguardo, la decisione sarebbe fondata proprio su tali dichiarazioni, rese da fornitori, clienti, dipendenti e coimputati, dai quali emergerebbe il ruolo del geom. LL, e sarebbe stata ritenuta inattendibile la deposizione resa dal teste ASi in dibattimento, e vera quella resa al curatore. Quanto alla distrazione della vettura Kia OR dalla massa della società Palu Bau Italia, il riconoscimento del LL di aver 'spartito' il prezzo di vendita, non sarebbe entrata "nel percorso logico argomentativo del giudice".
3.2. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto: deduce la mancanza di prova della qualifica rivestita dal geom. LL all'interno delle società fallite, non avendo le sentenze di merito evidenziato gli elementi di prova;
lamenta che sia stato escluso che il LL seguisse soltanto i cantieri, svolgendo perciò attività delegata e non direttiva, sostenendo che non dovesse essere l'imputato a dimostrare il ruolo di mero esecutore delle direttive degli amministratori, bensì la pubblica accusa. La sentenza impugnata avrebbe omesso l'indicazione puntuale del contenuto delle testimonianze assunte a proposito del ruolo di amministratore di fatto, relegando l'affermazione a "mera opinione personale"; la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, del resto, avrebbe impedito una contestazione puntuale e analitica degli assunti posti a fondamento della decisione, pure censurata dalla Corte di Appello;
le sentenze di merito avrebbero dovuto indicare puntualmente quali deposizioni rivelassero il ruolo di amministratore di fatto del LL.
3.3. Vizio di motivazione in relazione alle condotte distrattive: lamenta il salto logico-argomentativo della motivazione nella parte in cui si sostiene che, benché le somme sottratte alla società erano nella disponibilità del OC, corresponsabile delle distrazioni fosse lo stesso LL;
la responsabilità del LL è stata affermata soltanto sulla base del suo asserito ruolo di amministratore di fatto delle società fallite.
3.4. Vizio di motivazione in relazione ai fatti di bancarotta documentale: con riferimento al fallimento AXO, la responsabilità per la sparizione dei libri e dei documenti sarebbe stata desunta dalla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, e dalle deposizioni delle dipendenti che si occupavano della contabilità delle società; lamenta che non sia stata ritenuta credibile la versione dell'imputato, che ha riferito di aver consegnato la documentazione contabile Sk all'amministratore di diritto ASi, sulla base delle dichiarazioni interessate di quest'ultimo, che ha negato la circostanza, per l'interesse a scaricare ogni responsabilità sul LL.
3.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto fondato solo sui precedenti penali e sull'asserito fallimento di altre società, senza considerazione delle condotte collaborative poste in essere dall'imputato.
4. Ricorre per cassazione il difensore di OC RC, Avv. Roberto Battistutta, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze riguardanti le vendite immobiliari della RA e della PR, e delle prove documentali: i testimoni non avrebbero riferito nulla in merito al trasferimento dei beni da RA a PR (capi b2 e b6), né sulle modalità di pagamento, né sulle vendite successive fatte da PR, che avrebbero distratto beni di quest'ultima, non già della RA;
al riguardo, la teste OL EL ha dichiarato di aver tenuto regolarmente la contabilità, confermando che nella vendita tra RA e PR non vi è stato alcun passaggio di denaro, perché PR era creditrice effettiva di RA, che, cedendo i due beni, ha saldato il suo debito;
tali passaggi sarebbero stati regolarmente annotati in contabilità; alcuna distrazione di beni vi sarebbe stata, dunque, bensì una semplice datio in solutum. Per quanto riguarda le vendite successive, alcuna responsabilità del OC sarebbe ipotizzabile. Per quanto concerne le vendite fatte da RA a EV (capi E b3, b4 e b5), la sentenza ha affermato che effettivamente i pagamenti sono stati eseguiti per complessivi 200.000,00 euro, e che la distrazione ha avuto ad oggetto non già gli immobili, bensì il denaro conseguito dalla vendita;
anche in tal caso, tuttavia, non vi sarebbe prova della distrazione, non avendo né il curatore, né i testimoni riferito alcunché; anche in tal caso OL EL ha riferito che le operazioni sono state effettive e che le annotazioni in contabilità erano corrette. Con riferimento alle vendite immobiliari della PR, le sentenze di merito hanno affermato che curatore non ha riferito nulla sulla vendita, in quanto non vi sarebbe la prova del pagamento del prezzo;
nel caso di specie, tuttavia, le vendite tra PR e ED DU erano tra due società "interne", ossia riconducibili al LL, e non vi è stato alcun passaggio di denaro, perché ED DU era creditrice effettiva di PR, che, cedendo i beni, ha saldato il suo debito;
tali passaggi sarebbero stati regolarmente Sk annotati in contabilità; alcuna distrazione di beni vi sarebbe, dunque, stata, bensì una semplice datio in solutum. Pertanto, non vi sarebbero prove della distrazione di somme o di infedeltà patrimoniali commesse dal OC, e finché è stato amministratore le società erano in bonis. La prova delle distrazioni sarebbe fondata sulle relazioni dei curatori fallimentari, e sulla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, nonostante la teste OL EL avesse riferito che i pagamenti erano stati effettivi, ed annotati in contabilità; una volta che l'imputato abbia fornito giustificazioni e indicazioni specifiche sulla destinazione dei beni, rivivrebbe l'onere della prova, che incombe sul P.M. .
4.2. Violazione di legge processuale e mancanza di correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza impugnata ha confermato la condanna sull'assunto che, nella relazione del curatore di RA, emergeva che nel conto finanziamento soci, nel periodo gennaio/2 luglio 2004 il OC avesse prelevato la somma di € 399.116,92; RA avrebbe restituito a OC una somma in eccedenza rispetto a quanto dallo stesso versato;
la Corte di appello, dopo aver attribuito al OC il ruolo di "braccio destro del LL", beneficiario di "lauti profitti", non avrebbe riformato la sentenza di primo grado;
nella sostanza, la Corte territoriale avrebbe introdotto nuove contestazioni solo in sentenza, in assenza di modifica dell'imputazione da parte del P.M.; ne consegue la nullità della sentenza per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Sebbene non sia stata aumentata la pena, in assenza di impugnazione del P.M., nondimeno la contestazione del fatto nuovo avrebbe impedito la riduzione della sanzione inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LL NN è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, non deducendo il motivo della lamentata inutilizzabilità. La sentenza impugnata ha, al riguardo, rigettato l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi alle società RA e Axo, rilevando che le procedure fallimentari in relazione alle società del gruppo LL' si aprirono 'a catena', e che, in relazione ai fallimenti delle due società in oggetto, successivamente alla data di scadenza del termine massimo delle indagini vennero acquisite soltanto la relazione del curatore della RA (nel luglio 2006), e la relazione del curatore di Axo (depositata il 03/04/2007); tuttavia, entrambi gli atti erano meramente riepilogativi delle precedenti relazioni, mentre gli allegati consistevano nei diversi verbali di perquisizione e sequestro di documentazione contabile eseguiti dalla Guardia di Finanza nel 2005, ben prima della scadenza del termine delle indagini. Al riguardo, va rammentato che non rientrano, tra gli atti di indagine inutilizzabili se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della p.g., e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate (Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, Van Den Heule, Rv. 251974). Con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ha dunque rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, sul duplice rilievo che tutta la restante documentazione utilizzata per la decisione tra cui le informazioni assunte dalle dipendenti delle società fallite e le procure irrevocabili a vendere rilasciate dagli amministratori al LL - era stata allegata alle relazioni ex art. 33 l.f. depositate in data precedente alla scadenza dei termini di indagine, e che, comunque, la prova dei fatti contestati si è formata in dibattimento, mediante l'audizione nel contraddittorio delle parti dei curatori, dei dipendenti, dei diversi promissari acquirenti degli immobili in costruzione, dei fornitori, prestatori d'opera e professionisti delle società del gruppo, e dei militari della GdF che avevano eseguito le indagini. Con riferimento alla doglianza con la quale si contesta la natura di prova documentale delle relazioni del curatore fallimentare, e l'utilizzabilità delle dichiarazioni del fallito e delle persone informate dei fatti rese al medesimo, la censura è manifestamente infondata. Al riguardo, premesso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013 - dep. 21/11/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062), deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare (in tal senso ribadendo Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Lottini, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, e che 800 tale esclusione non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione;
come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995). Quanto alla natura di prova documentale delle relazioni ex art. 33 l.f. del curatore fallimentare, va ribadito il consolidato principio secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257650); sicché è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (ex multis, Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv. 229330; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari P, Rv. 213607). Ne consegue che è pienamente legittima la valutazione delle dichiarazioni rese dal LL al curatore, compresa quella, specificamente oggetto di doglianza, concernente la 'spartizione' del prezzo della Kia OR (p. 72 della sentenza impugnata).
1.2. La seconda doglianza, concernente il ruolo di amministratore di fatto assunto da LL nelle diverse società del gruppo, è inammissibile. Preliminarmente va evidenziato che con le censure proposte il ricorrente non lamenta, in realtà, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 7 ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, al contrario, concerne rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, 4t deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Tanto premesso, la sentenza impugnata appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione da parte dell'imputato. Nonostante la genericità dell'atto di appello, evidenziato dalla Corte territoriale (p. 48), la sentenza ha nondimeno diffusamente motivato sugli elementi di fatto dai quali è stata desunta la prova del ruolo di amministratore di fatto delle cinque società del gruppo fallite, richiamando, altresì, e contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le deposizioni rilevanti: secondo la ricostruzione della Corte di Appello, invero, LL, in posizione di assoluta supremazia anche rispetto al OC, che aveva il ruolo di amministratore di diritto (di RA e PR), ha sistematicamente, e non occasionalmente, gestito le imprese, con atti non meramente esecutivi (secondo quanto dedotto nel ricorso), bensì propriamente direttivi, occupandosi personalmente della definizione del programma di attività immobiliare delle società, individuando ed acquistando i terreni, conferendo i progetti degli immobili da costruire ai professionisti, gestendo i rapporti con i clienti - con i quali stipulava i preliminari di acquisto e dai quali riceveva relativo pagamento - e con i dipendenti, ai quali distribuiva le 'paghe', occupandosi dei rapporti con gli enti pubblici territoriali per il rilascio o il trasferimento dei titoli abilitativi alla costruzione, dei rapporti con i fornitori, cui rilasciava altresì cambiali (p. 49 della sentenza impugnata); dalle dichiarazioni rese dalle dipendenti (Foresto, OL EL) è emerso che LL curava, altresì, i rapporti con le banche, che era il "titolare" di tutte le società del gruppo, che venivano gestite unitariamente, ed impartiva ordini e disposizioni alle impiegate di tutte le società; lungi dall'essersi occupato soltanto dell'andamento dei cantieri, quale asserito direttore dei lavori, la Corte, nel rilevare che la deduzione difensiva era del tutto priva di fondamento, non essendo neppure risultata una assunzione o un rapporto di lavoro del LL con le società, ha affermato che la gestione era rimasta nel pieno controllo dell'imputato anche dopo la formale cessione delle quote (di PR) a CO BE, allorquando continuava a seguire i cantieri per l'ultimazione dei lavori (benché non avesse alcun formale incarico), era costantemente presente nella sede operativa delle società (come riferito alle dipendenti Foresto e OL EL), e, nel 2005, rilasciava 8 cambiali da 5.000,00 euro al termoidraulico Gibboni, per i lavori eseguiti negli immobili in costruzione 10 CR delle società del gruppo;
infine, prova decisiva ed assorbente della prosecuzione dell'amministrazione di fatto anche dopo la cessione delle quote a CO nel luglio 2004 è stata desunta, dalla Corte territoriale, dalla vicenda della cessione dei contratti preliminari di compravendita degli appartamenti del complesso "I Girasoli" alla newco Union Impresit s.r.l., costituita dal LL, mediante individuazione di un 'prestanome' (tale Santonocito), in concomitanza con la cancellazione ed il trasferimento all'estero della RA, e con lo svuotamento delle risorse di tutte le società, ormai irreversibilmente indebitate, e destinate al fallimento, ed il trasferimento ad altre società, riconducibili al LL (EV, ED DU), al CO (Serenissima), o a terzi legati all'imputato (come il cognato OM). Infine, presso la sede della nuova società del LL, la Union Impresit, e presso la sua casa di abitazione, veniva successivamente rinvenuta, all'esito di una perquisizione della GdF, documentazione contabile della RA, della EV, della PR e della Axo. Pertanto, nel rammentare che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare che costituisce oggetto di una - valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101), va evidenziato che gli indici sintomatici valorizzati dalla motivazione della sentenza impugnata per affermare il ruolo di amministratore di fatto del LL risultano significativi ed univoci, oltre che, per quanto qui rileva, immuni da censure di illogicità.
1.3. Alla stregua di quanto evidenziato infra § 1.2., le doglianze proposte con il terzo ed il quarto motivo, con cui si contesta la prova delle condotte distrattive e delle condotte soppressive delle scritture contabili, devono ritenersi manifestamente infondate, oltre che generiche, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Al riguardo, è sufficiente rammentare il consolidato principio secondo cui il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma 2, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere GR 11 dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (Sez. 3, n 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269). Pertanto, del tutto immune da censure risulta la sentenza impugnata, laddove ha ascritto la responsabilità delle condotte distrattive, anche concernenti somme di denaro della società RA amministrata di diritto da OC, a LL NN, che, come evidenziato, aveva la gestione piena delle società del suo 'gruppo', ed agiva come vero e proprio dominus. Anche con riferimento alla bancarotta documentale, non appare ridondante chiarire che, sebbene le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate ad escludere la sua compartecipazione alla condotta soppressiva delle scritture contabili (in particolare della Axo), la sua responsabilità discende dalla violazione degli obblighi connessi, anche con riferimento alla corretta e completa tenuta delle stesse, al ruolo di amministratore di fatto concretamente esercitato. Peraltro, la sentenza impugnata ha escluso la veridicità della deduzione difensiva relativa alla consegna delle scritture contabili della Axo a ASi, in quanto non soltanto costui ha escluso di avere mai visto la documentazione contabile della società, ma anche le dipendenti hanno riferito che le scritture contabili venivano tenute all'interno degli uffici della società, e predisposte sulla base delle istruzioni ricevute dal LL (p. 68-69). Infine, che la sottrazione e dispersione delle scritture contabili fosse ascrivibile, anche materialmente, al LL, è stato desunto anche dal rinvenimento, presso la sede della nuova società (la Union Impresit), e presso la sua casa di abitazione, di documentazione contabile concernente diverse società del 'gruppo' (RA, EV, PR), compresa la Axo s.r.l. .
1.4. Il quinto motivo, concernente le attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego in ragione dell'assenza di elementi favorevoli all'imputato, dei precedenti penali, anche specifici (tre bancarotte fallimentari), dai quali risulta gravato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: "In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"), e del 'disegno truffaldino' emergente dalla complessiva valutazione dei fatti accertati, alla stregua dei quali l'imputato risulta aver 12 ch spogliato le società del suo gruppo, trasferendo le risorse in altre società di nuova costituzione, anch'esse successivamente fallite.
2. Il ricorso di OC RC è inammissibile.
2.1. Il primo motivo, con il quale si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze riguardanti le vendite immobiliari della RA e della PR, e delle prove documentali, è inammissibile, non soltanto perché propone doglianze non consentite dalla legge (art. 606, comma 3, c.p.p.), ma altresì perché è manifestamente infondato, oltre che generico, non confrontandosi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Giova premettere, per una migliore comprensione delle (invero non nitide) censure del ricorrente, che la responsabilità di OC RC è stata affermata con riferimento alle condotte distrattive relative alla vendita, in qualità di amministratore di diritto di PR s.r.l., di tre appartamenti alla società, sempre riferibile al LL, ED DU s.r.l. (capo A b4), ed alle vendite di immobili da RA a PR - società entrambe amministrate di diritto dallo stesso OC (capo E, b2 e b6) ed a EV s.r.l. (capo E, b3, b4, e b5), - sempre riferibile a LL. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe prova delle distrazioni, poiché: nelle vendite da RA a PR non vi sarebbe stato passaggio di denaro, poiché la prima era debitrice della seconda, e quindi vi sarebbe stata una datio in solutum;
analogamente nella vendita da PR a ED DU;
nelle vendite da RA a EV i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti per un importo di € 200.000,00. Ebbene, le censure proposte sono, sotto un primo profilo, inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria о illogica, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) sottesa alla decisione, che, come già evidenziato infra § 1.2., in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Nel caso in esame, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Va, peraltro, osservato che la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo evidenziato, con riferimento alle vendite in cui CR 13 -manca la prova del pagamento del prezzo in relazione alle quali il ricorrente deduce trattarsi di asserite dationes in solutum, per pregressi, ma indimostrati, debiti della società cedente nei confronti delle cessionarie -, che le somme oggetto di corrispettivo risultano "interamente versate" nel rogito notarile, ma non sono state rinvenute dal curatore in 'cassa'; in altri termini, nonostante l'attestazione nell'atto pubblico, e la registrazione in contabilità, manca la prova dell'effettiva corresponsione del prezzo;
e, a corroborare la natura fittizia dei trasferimenti, milita la circostanza che OC e LL erano amministratori, rispettivamente di fatto e di diritto, di entrambe le società, venditrice (RA) ed acquirente (PR), o, nel caso della vendita a ED DU, LL era amministratore di fatto della società acquirente. Del resto, l'esistenza di debiti adempiuti mediante il trasferimento dei beni immobili risulta una mera deduzione difensiva, priva di qualsivoglia allegazione, e perciò del tutto generica. Con riferimento alle vendite da RA a EV, la sentenza ha evidenziato che, se è vero che è stato provato un passaggio di denaro, nondimeno la relativa (e significativa) somma (€ 200.000,00) non è stata rinvenuta;
sicché vi è stata una distrazione del prezzo di vendita. Al riguardo, va rammentato il consolidato principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (di recente, ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 1. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare). Peraltro, secondo quanto opportunamente evidenziato dalla sentenza impugnata, è irrilevante la formale registrazione delle vendite nelle scritture contabili, in quanto, non soltanto la prova della distrazione è data dal mancato rinvenimento del bene o del ricavato della cessione, ma, secondo quanto emerso dalle deposizioni delle impiegate delle società, le registrazioni costituivano spesso meri "giri contabili" tra le diverse società del gruppo;
inoltre, OC, oltre ad essere amministratore di diritto della venditrice RA, aveva 14 4 costituito, solo tre mesi prima delle cessioni, la EV s.r.l., acquirente degli immobili.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non ha ascritto al OC la responsabilità per fatti non contestati, ma si è limitata a confermare la condanna per i fatti ascritti con la sentenza di primo grado. Il riferimento alla somma di € 399.116,92 di pertinenza della RA, ma rimasta nella disponibilità di OC RC, contenuto a p. 81 (ma anche a p. 47) della sentenza impugnata, non è stato operato per estendere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, come sembra sostenere il ricorso, ma soltanto per evidenziare il ruolo assunto dal OC nelle società del gruppo LL non già meramente 'tecnico', come affermato dalla sentenza di primo grado, bensì effettivamente 'gestionale', come 'braccio destro' del "titolare" " ed escludere, di conseguenza, una riduzione del trattamento sanzionatorio, come richiesta dall'appellante.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Paolo ON Bruno Giuseppe Riccard Depositato in Cancelleria Roma, li 16 MAR 2018 Direttore Amministrative Dottaa Odina Odila GALLIANO 15