Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10387 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
I D , A O S L 0 S L REPUBBLICA ITALIANA 1 3 A O 3 T B , 5 T I A R . D I Z A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A A T L 3 S I O N P A CORTE, SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto A I A D D , Cessazione SEZIONE TERZA CIVILE O affitto agrario0387/02 O T X E S G E sta dagli Ill.mi sigg N I .N. 6027/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 27589 -Cron. Dott. Bruno DURANTE Rep. FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario Ud. 06/12/01 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato che lo difende, giusta delega inMASSIMO ANTINUCCI, atti;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA DE FALCO VINCENZO, VIA F P TOSTI 19, presso 10 STUDIO VOLPE, difeso SCOGNAMIGLIO, giusta delega in dall'avvocato PASQUALE atti;
2001 controricorrente avversO la sentenza n. 2746/99 della Corte d'Appello di 2108 NAPOLI, sezione specializzata agraria emessa il 15/12/1999, depositata il 28/12/99; RG.1649/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 18.3.1994 UR GE, pro- prietario di un fondo sito in Pollena Trocchia, loc. Rovigliano, esteso Ha 1.53.63, in catasto alla partita 4879 fl.2, part.lla 75, concesSO in affitto nell'anno 1956 a De LC Vincenzo, chiedeva alla Sezione specia- lizzata agraria del Tribunale di Nola che fosse dichia- rato cessato il rapporto al 10.11.1996 о ad altra di- versa data. Instauratosi il contraddittorio, il De LC ecce- piva che la domanda era improponibile in quanto l'UR aveva chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione con la stessa missiva con la quale aveva intimato la disdetta ed anteriormente alla scadenza del contratto, così ponendo nel nulla la funzione di filtro extragiudiziale delle controversie agrarie attribuito all'Ipa dall'art. 46 1. n. 203/1982. Chiedeva, quindi, 2 il rigetto della domanda perché improponibile e, comun- que, infondata. Con sentenza del 14.4.1999 l'adita Sezione dichia- rava la improcedibilità della domanda ed il gravame av- verso la stessa veniva rigettato dalla Corte d'appello di Napoli - Sezione specializzata agraria con sentenza del 15.12.1999. Per la cassazione di tale sentenza 1'UR ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui il De LC resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo assume, tra l'altro ed in parti- colare, il ricorrente che unico incombente posto a ca- rico del soggetto che intenda proporre domanda giudi- Ver ziale in materia di controversie agrarie è, a tenore dell'art. 46 1. n. 203/1982, quello di comunicare pre- ventivamente tale intenzione alla controparte ed all'Ispettorato competente, per cui proponibile era la sua domanda volta a far dichiarare la finita affittan- za. La censura è fondata. Dopo aver rilevato che l'UR, comunicata all'affittuario con lettera del 4.5.1993 la volontà di non rinnovare il contratto di affitto, con la stessa lettera richiese la convocazione ex art. 46 1. 203/82, 3 la corte di merito napoletana sostiene che lo stesso UR solo nell'ipotesi che l'affittuario alla data dell'11.11.1996 [cioè di scadenza legale dell'affitto] non avesse rilasciato il fondo o gli avesse manifestato l'intenzione di opporsi alla richiesta di rilascio, avrebbe potuto legittimamente ritenere l'esistenza di un contenzioso e richiedere l'intervento conciliativo dell'IPA, non sottacendosi aggiunge la Corte- che an- che il ricorso giudiziario è stato, nella specie, pro- posto prima della scadenza del contratto. L'iter logico argomentativo del giudice a quo inte- gra, per vero, una interpretazione che non trova ri- der scontro nel dato testuale dell'art. 46, poiché ciò che soltanto impone tale norma a chi intende promuovere una controversia agraria è di attivare la preventiva proce- dura conciliativa della stessa in sede amministrativa. In un caso come quello in esame non può d'altronde dirsi preclusa la funzione di filtro del tentativo di conciliazione, per essere stato questo richiesto in una alla intimazione della disdetta del contratto, essendo innegabile che il coltivatore, avendo comunque- noti- zia della volontà del concedente di porre fine al rap- porto agrario e di conseguire il rilascio del terreno, può comunque manifestare nella apposita sede ammini- strativa (Ispettorato provinciale agrario) il suo con- 4 senso ed impedire così l'effettiva proposizione della domanda giudiziale. E' parimenti da escludere una incompatibilità tra le due comunicazioni, dal momento che la comunicazione di cui all'art. 46 si caratterizza come filtro ridutti- Vo dell'azione giudiziaria, mentre quella prevista dall'art. 4 stessa 1. 203/82, relativa alla disdetta, ha la diversa funzione di consentire al conduttore di attivarsi per la ricerca di altro fondo da condurre per trovare altra attività lavorativa in quanto il con- cedente esclude che il contratto, alla data della sua scadenza, convenzionale о legale, "si rinnovi per il M periodo minimo di legge". La sentenza impugnata rileva, tuttavia, come non ritenersi esistente tra le parti una possa 'controversia" prima della scadenza del contratto, ma, "1 gravando l'onere del tentativo di conciliazione su chi "intende" proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari, è fuo- ri discussione che era intenzione dell'attuale ricor- rente proporre in giudizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un con- tratto agrario, cioè una domanda giudiziale che impone- va l'applicazione della speciale normativa agraria, per cui la comparizione davanti all'IPA si configurava come 5 sede di verifica e confronto delle posizioni delle par- ti, al fine, ove possibile, di evitare la lite in sede giudiziaria. Nella specie, dunque, poiché lo stesso UR ha sollecitato 1' IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione e proposto l'azione giudiziaria trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione al detto organo am- ministrativo, è certo che i giudici di merito non pote- vano dichiarare improcedibile la domanda attrice (in tali sensi, del resto, già Cass. n. 15583/2000; Cass. 422 n. 4972/2001). In questo caso -d'altro canto- il diritto della parte concedente di agire in giudizio per sentire ac- certare che in un data futura, ancora a venire, il con- tratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà te- nuto al rilascio del fondo collima con il principio del nostro ordinamento che ammette, per l'economia dei giu- dizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi 0 soprag- giungere di (tra l'altro) un termine, come nella spe- cie. Il ricorso va dunque accolto. La sentenza impugnata va perciò cassata e la causa rimessa, per nuovo esame, alla stregua degli esposti principi, alla stessa Corte d'appello di Napoli Sezione specializzata agraria, 6 che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385 comma 3 c.p.c.).
P. Q. M.
La CORTE accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Napoli. Così deciso, il 6.12.2001. IL FRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. limeАрифт аAye tonati Cavarese 3 3 5 . N 0 1 . T R A 19.09.02 G E D R O 7