Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4758
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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La tutela concessa dal legislatore all'affittuario del fondo rustico, al quale il comportamento del concedente abbia impedito di concretamente avvalersi del diritto di prelazione, consiste fondamentalmente nell'esercizio del diritto di riscatto, mentre le altre azioni (di nullità, dichiarazione di inefficacia, simulazione) sono dal coltivatore esperibili in quanto funzionalmente collegate ad un contemporaneo esercizio dell'azione di riscatto, con la conseguenza che il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del contratto previsto per tale azione non può ritenersi spostato, nell'inizio del suo decorso , dal previo esperimento di una delle altre azioni, comportando un indefinito prolungamento di quel termine, con pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4758
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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