Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
La tutela concessa dal legislatore all'affittuario del fondo rustico, al quale il comportamento del concedente abbia impedito di concretamente avvalersi del diritto di prelazione, consiste fondamentalmente nell'esercizio del diritto di riscatto, mentre le altre azioni (di nullità, dichiarazione di inefficacia, simulazione) sono dal coltivatore esperibili in quanto funzionalmente collegate ad un contemporaneo esercizio dell'azione di riscatto, con la conseguenza che il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del contratto previsto per tale azione non può ritenersi spostato, nell'inizio del suo decorso , dal previo esperimento di una delle altre azioni, comportando un indefinito prolungamento di quel termine, con pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PA IA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. NI Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI CE AN, ON ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA IA, LA VA, PE AO, PE PI, PE AR SI, PE NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato AO AGNINO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 211/97 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 9/1/96 depositata il 07/05/96; RG.57/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/99 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato AGNINO AO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato tra l'11 e il 17 novembre 1986 Di SA DR e LE ZI convenivano dinanzi al Tribunale di Sulmona LA VI e NI, LL PA, IE, AR IR e CA, esponendo: che in data 10.8.1983 LA VI e NI, per atto del notaio Gioffrè, avevano donato ai LL un terreno agricolo sito in Pratola Peligna, località Casarano, della superficie di ettari 11 ed are 55 circa;
che essi attori, coltivatori diretti da oltre trenta anni, erano affittuari di due appezzamenti dell'indicato terreno (part. 226 e 1049); che l'atto di donazione doveva ritenersi simulato e dissimulante un atto di compravendita, lesivo del diritto di prelazione di essi confinanti;
tanto premesso, chiedevano dichiararsi la simulazione dell'atto di donazione e, di conseguenza, l'annullamento di tale atto e il riconoscimento degli effetti giuridici propri del contratto di compravendita (negozio dissimulato); dichiararsi -all'esito di tale pronuncia- il loro diritto di riscattare gli appezzamenti di terreno coltivati;
disporsi c.t.u. al fine di valutare i fondi oggetto di retratto agrario, per i quali si offriva banco iudicis la somma di lire 20 milioni. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le circostanze poste a fondamento della domanda, eccependo in particolare la decadenza degli attori dal diritto di esercitare il riscatto, in quanto non esercitato entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà. Deducevano inoltre l'insussistenza della simulazione e concludevano per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria del caso, con sentenza del 15.4.1992 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di riscatto, in quanto esercitato oltre l'anno di cui al 5 comma dell'art. 8 l. n. 590/65. Gravata la pronuncia dal Di SA e dalla EO che deducevano che -contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- il termine annuale per l'azione di riscatto restava assorbito nel più ampio termine previsto dall'art. 1414 c.c. per l'azione diretta a far valere la simulazione, la Corte d'Appello de L'Aquila, in contraddittorio delle controparti, con sentenza del 7.5.1996, rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza Di SA DR e EO ZI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, LL PA, LL IE AN, LL AR IR, LL CA, LA VI, LA NI.
I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590/1965. Sostengono che fino all'accertamento giudiziale della esistenza della simulazione, alla dichiarazione di inefficacia della donazione de qua e al riconoscimento al relativo atto degli effetti propri di un contratto di compravendita (negozio dissimulato) non si può parlare di titolarità del diritto di prelazione e riscatto, con la conseguenza che il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato non inizia a decorrere prima della declaratoria giudiziale della simulazione, non esistendo il diritto di riscatto prima della declaratoria stessa. Il termine annuale decorrerebbe, nella specie, dalla trascrizione del contratto di compravendita, in caso di declaratoria della simulazione.
Il motivo non può essere accolto.
La decisione della Corte di merito -che ha confermato la decadenza degli odierni ricorrenti dall'esercizio del diritto di riscatto dei fondi in questione, avendo essi agito oltre l'anno dalla trascrizione dell'atto di trasferimento dei fondi stessi- è conforme al diritto.
Ed infatti, quand'anche il detto atto [di donazione] dissimulasse una compravendita, si è comunque verificata la decadenza degli attori (ricorrenti in questa sede) dal diritto di riscatto di cui all'art. 8 comma 5 l.n. 590/65, giacché come questa Suprema Corte ha affermato (v. sent. n. 6089/1988) la tutela concessa dal legislatore all'affittuario del fondo rustico, al quale il comportamento del concedente abbia impedito di concretamente avvalersi del diritto di prelazione, consiste fondamentalmente nell'esercizio del diritto di riscatto, mentre le altre azioni (di nullità, dichiarazione di inefficacia, simulazione) sono dal coltivatore esperibili in quanto funzionalmente collegate ad un contemporaneo esercizio dell'azione di riscatto, con la conseguenza che il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del contratto previsto per tale azione non può ritenersi spostato, nel suo decorso, dal previo esperimento di una delle altre azioni, comportando un indefinito prolungamento di quel termine, con pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici. La domanda di declaratoria della simulazione, in quanto funzionale si pone, invero, soltanto come l'antecedente logico-giuridico ai fini dell'attribuzione del riscatto, senza perciò importare uno spostamento in avanti del termine per esercitare il relativo diritto, e di conseguenza non risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui solo a seguito della declaratoria giudiziale della simulazione e della conseguente trascrizione del negozio effettivamente concluso tra le parti il retraente può esercitare l'azione di riscatto e solo da tale momento può iniziare a decorrere il termine annuale.
Non può, del resto, rilevare che nella specie si sia trattato di un atto di donazione (che, di per sè, non è soggetta alla prelazione), poiché è sempre al momento della trascrizione che occorre aver riguardo, una volta che il coltivatore sia venuto nella determinazione di esercitare il riscatto facendo valere la simulazione di tale atto (perché dissimulante una compravendita);
come pure appare evidente -contro il timore espresso in proposito da parte ricorrente- che il tempestivo esercizio del diritto di riscatto impedisce proprio che atti simulati possano vanificare il diritto del conduttore, dal momento che, riconosciuti come tali, quali antecedenti logico-giuridici dell'azione di riscatto, essi vengono perciò posti nel nulla.
Questa stessa Corte, sia pure con riferimento all'ipotesi in cui si deduce la simulazione del prezzo indicato nell'atto di compravendita, ha d'altronde avuto modo di precisare che il retraente, per esternare validamente la volontà di riscattare, può provvedere soltanto con la citazione a giudizio del terzo acquirente nel termine decadenziale di un anno dalla trascrizione della vendita, affinché, accolta la domanda di simulazione ed accertato il prezzo del riscatto, sia dichiarata la modificazione soggettiva prodottasi a seguito del contestuale esercizio giudiziale del diritto di riscatto (v. Cass. n. 5084/1987). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in L. 129.000, oltre onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso, il 15.1.1999.