Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 11938
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ampiamente argomentato in ordine all'effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell'imputato, desumendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione).

Il principio di immutabilità del giudice, ancorché applicabile nel procedimento camerale, non è, tuttavia, azionabile quando il giudice sostituito, nel corso dell'udienza preliminare, non abbia compiuto alcuna attività istruttoria; a tal fine, nessun rilievo svolge la mancata rinnovazione da parte del nuovo giudice dell'incidente probatorio - disposto, nella specie, per l'espletamento di una perizia contabile - in quanto esso non è parte dell'udienza preliminare, costituendone appunto un incidente, destinato all'acquisizione di una prova che per definizione potrà essere valutata da un giudice diverso da quello innanzi al quale detto incidente si svolge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 11938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11938
Data del deposito : 9 febbraio 2010

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