Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ampiamente argomentato in ordine all'effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell'imputato, desumendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione).
Il principio di immutabilità del giudice, ancorché applicabile nel procedimento camerale, non è, tuttavia, azionabile quando il giudice sostituito, nel corso dell'udienza preliminare, non abbia compiuto alcuna attività istruttoria; a tal fine, nessun rilievo svolge la mancata rinnovazione da parte del nuovo giudice dell'incidente probatorio - disposto, nella specie, per l'espletamento di una perizia contabile - in quanto esso non è parte dell'udienza preliminare, costituendone appunto un incidente, destinato all'acquisizione di una prova che per definizione potrà essere valutata da un giudice diverso da quello innanzi al quale detto incidente si svolge.
Commentari • 3
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La Suprema Corte di Cassazione affronta la tematica della responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto nell'ipotesi in cui la società venga dichiarata fallita e si proceda penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942). La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae spunto da una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta a B. e L. in primo grado alle pene ritenute di giustizia per una serie di reati di bancarotta fraudolenta. In particolare il B. ed il L. venivano ritenuti colpevoli, in qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza e di amministratore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 312
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 27281/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SA DO, n. a Catania il 5 marzo 1929;
De MI LO, n. a Noicattaro il 4 febbraio 1955;
AZ VO, n. a Firenze il 6 marzo 1930;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, depositata il 27 marzo 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. Dott. Stabile Carmine che ha chiesto l'inammissibilità;
udito, per la parte civile, l'avv. Franco Domenico;
udito il difensore avv. Krogh Massimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di LL SA DO, LO De MI e VO AZ in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui erano chiamati a rispondere quali amministratori della Italway s.r.l., fallita il 19 luglio 1995, avendo LL ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e De MI quella di amministratore delegato della società dall'1 ottobre 1992 al 15 giugno 1993, mentre AZ ne aveva gestito di fatto l'attività. In particolare viene addebitato al solo VO AZ il mancato reperimento in magazzino di merci per L. 173.423.154 risultanti dalla contabilità; a tutti gli imputati la distrazione di duecentocinquanta milioni di lire erogate senza causa alla società collegata G.A.M. s.r.l. per prestazioni fittizie;
a tutti gli imputati la bancarotta documentale. Ricorrono per cassazione SA DO LL, LO De MI e VO AZ.
2. SA DO LL propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità.
Lamenta che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente ignorato o disatteso le numerose testimonianze dalle quali risultava la sua totale estraneità all'effettiva gestione della società, affidata a VO AZ, e abbiano di conseguenza male interpretato i verbali del consiglio di amministrazione, dai quali risultavano suoi interventi in realtà intesi solo a dare suggerimenti. Sostiene dunque di essere stato solo un prestanome, inconsapevole delle condotte illecite imputabili a VO AZ.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente negato l'acquisizione della contabilità della G.A.M. s.r.l., sequestrata nell'ambito di altro procedimento penale. Sostiene che detti documenti avrebbero consentito di confermare quanto già risultante da deposizioni testimoniali circa l'utilizzazione di personale precario della G.A.M. per l'attività promozionale della società poi fallita. Ed eccepisce l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali che avevano escluso l'effettività delle prestazioni.
3. LO De MI propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, lamentando che sia stata riconosciuta senza prova di una sua partecipazione consapevole alle condotte illecite di VO AZ. Sostiene che il suo ruolo di amministratore sia della società fallita sia della G.A.M. non è sufficiente a provare la sua partecipazione alla supposta distrazione delle somme erogate a questa società.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea e contraddittoria valutazione delle prove, dalle quali risultava il ruolo meramente formale da lui svolto nella società poi fallita.
4. VO AZ propone sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ripropone un'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, adottato da un magistrato diverso da quello innanzi al quale s'era svolta una prima fase dell'udienza preliminare.
Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che la distrazione della somma di duecentocinquanta milioni di lire erogata alla G.A.M. non era stata contestata nel capo di imputazione, formulato solo con riferimento alla falsa rappresentazione in bilancio dell'operazione e quindi al reato di cui all'art. 2621 c.c. dal quale gli imputati erano stati assolti in ragione della sopravvenuta modifica della L. Fall., art.223, mentre i pagamenti effettivamente documentati, per circa L.
centocinquantasei milioni, cui la corte d'appello fa riferimento, erano imputabili prevalentemente ad altre precedenti forniture della G.A.M. alla Italway.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per la distrazione delle merci di magazzino. Sostiene che non può essere considerata oggetto di distrazione la vendita o il trasferimento in deposito della merce.
Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 216. E vizio di motivazione in ordine all'addebito di bancarotta documentale.
Sostiene di non essersi mai occupato della contabilità, perché incompetente;
e deduce che comunque non sarebbe punibile la ipotizzata falsità ideologica delle scritture. Sicché sarebbe tutt'al più configurabile una bancarotta semplice.
5. Va preliminarmente disatteso il primo motivo del ricorso di AZ VO, con il quale il ricorrente ha riproposto l'eccezione di violazione del principio di immutabilità del giudice dell'udienza preliminare.
Non v'è dubbio infatti che anche nel procedimento camerale vale il principio di immutabilità del giudice (C. cost., 10 novembre 1995, n. 484, Cass., sez. 2^, 19 novembre 2004, Parrella, m. 230525). Tuttavia è indiscusso che il principio non opera quando il giudice sostituito non abbia compiuto attività istruttoria (Cass., sez. 6^, 3 dicembre 2003, Mele, m. 229507, Cass., sez. 3^, 11 marzo 2003, Scalise, m. 224911). E nel caso in esame, come ben rilevò il tribunale, nel corso dell'udienza preliminare non era stata compiuta alcuna attività istruttoria ex art. 422 c.p.p. da parte del giudice poi sostituito, mentre era stata integralmente rinnovata dal nuovo giudice la costituzione delle parti.
Il ricorrente si duole in realtà che il nuovo giudice non abbia rinnovato l'incidente probatorio disposto per l'espletamento di una perizia contabile. Ma l'incidente probatorio non è parte dell'udienza preliminare;
ne costituisce appunto un incidente, destinato all'acquisizione di una prova che per definizione potrà essere valutata da un giudice diverso da quello innanzi al quale l'incidente si svolge.
6. Di rilievo preliminare ed egualmente infondato è anche il motivo con il quale VO AZ deduce violazione dell'art. 521 c.p.p., in relazione all'addebito di distrazione delle somme erogate senza causa alla G.A.M. s.r.l..
Come hanno ben argomentato i giudici del merito, infatti, l'imputazione contestata ai ricorrenti era tale da includere sia il riferimento alla falsità nel bilancio sia il riferimento alla distrazione delle somme. Sicché l'assoluzione degli imputati dall'addebito di falso in bilancio, per la sopravvenuta nuova formulazione della L. Fall., art. 223, non precludeva la perdurante rilevanza dell'addebito di distrazione della somma falsamente rappresentata nel bilancio.
7. Vengono dunque in discussione i due primi motivi dei ricorsi di SA DO LL e LO De MI, con i quali i ricorrenti contestano di poter essere chiamati a rispondere quali amministratori di diritto delle condotte imputabili all'amministratore di fatto VO AZ. Si tratta tuttavia di motivi manifestamente infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta, invero, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti (Cass., sez. 5^, 12 dicembre 2005, Procacci, m. 233758). A tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Cass., sez. 5^, 26 gennaio 2006, Filippi, m. 233637). Nel caso in esame, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato in ordine all'effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte di AZ VO, desumendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione. LL deduce ora che quei verbali documentavano in realtà ordini del giorno e non deliberazioni;
ma si tratta di questione di fatto non deducibile in questa sede.
8. Tutti i ricorrenti hanno contestato l'addebito di distrazione delle somme erogate senza causa alla G.A.M. s.r.l..
SA DO LL lamenta in particolare la mancata acquisizione della documentazione contabile della società beneficiarla delle erogazioni, sostenendo che ne sarebbe derivata la prova della sua idoneità alle prestazioni promozionali di cui quelle erogazioni sarebbero il corrispettivo. Ma i giudici del merito hanno incensurabilmente escluso la rilevanza di quella documentazione, perché dalle dichiarazioni degli stessi imputati, oltre che di testimoni attendibili, era risultato che la G.A.M. s.r.l. non aveva disponibilità di personale, neppure non dipendente, cui potessero essere affidate le supposte attività promozionali. De MI LO sostiene che il suo ruolo di amministratore sia della società fallita sia della G.A.M. non è sufficiente a provare la sua partecipazione alla supposta distrazione delle somme erogate a questa società.
Ma si tratta di censura attinente al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento allo stretto rapporto tra le due società, plausibilmente valutato come indicativo della simulazione delle prestazioni pagate dalla società poi fallita.
VO AZ sostiene che i pagamenti effettivamente documentati, per circa L. centocinquantasei milioni, cui la corte d'appello fa riferimento, erano imputabili prevalentemente ad altre precedenti forniture della G.A.M. alla Italway.
Si tratta però ancora di una censura attinente al merito della decisione impugnata, che indicò in via solo esemplificativa taluni dei pagamenti alla G.A.M. s.r.l. risultanti dal raffronto tra la contabilità generale della Italway s.r.l., nella quale tutte le erogazioni risultavano registrate, e il conto corrente bancario della società.
9. VO AZ censura con il quarto motivo la dichiarazione di colpevolezza per la distrazione delle merci in magazzino, sostenendo che non può essere considerata oggetto di distrazione la vendita o il trasferimento in deposito della merce.
Il motivo è infondato, perché correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrata la condotta di distrazione sia con riferimento alle somme ricavate dalle merci vendute, il cui prezzo non risulta versato nelle casse sociali, sia con riferimento alle merci trasferite in conto deposito e poi lasciate deperire ovvero, per lo più, rese e non rinvenute.
Il ricorrente sostiene ora che alle merci vendute potrebbe corrispondere un credito per il prezzo. Ma di tale credito non s'è rinvenuta traccia contabile a distanza di circa due anni dalla cessione.
10. Con il quinto e il sesto motivo infine VO AZ si duole della dichiarazione di colpevolezza in ordine alla bancarotta documentale, sostenendo di non essersi mai occupato di contabilità e contestando che siano a tale titolo punibili ipotesi di falsità ideologica.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che anche le falsità ideologiche sono punibili a titolo di bancarotta fraudolenta documentale (Cass., sez. 5^, 18 febbraio 1992, De Simone, m. 189812), mentre i giudici del merito hanno ampiamente argomentato il ruolo preminente svolto dal ricorrente anche nell'amministrazione della società poi fallita.
11. Il difensore di LL ha dedotto la sopravvenuta prescrizione. Ma considerate le interruzioni, il termine massimo quindicennale scade il 19 luglio 2010.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Condanna altresì i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidandole in complessivi Euro 3.029,24, di cui Euro 3.000 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010