Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
In tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata.
Commentari • 17
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[1] Sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, si veda nella manualistica, ex multis, N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell'economia, Milano, 6° ed., 2023, p. 240 ss. Si veda, altresì, F. Martin, Sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio, in questa Rivista, 6 dicembre 2022. [2] Cfr. Cass., sez. V, n. 18634 del 1 febbraio 2017, Rv. 269904. [3] Sul punto si veda anche Cass. sez. V, n. 19049 del 19 maggio 2010, Rv 247251: “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 43977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43977 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
43977-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/07/2017 Sent. n. sez. 1900 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - ENRICO VITTORIO STANISLAO Rel. Consigliere - - SCARLINI REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.4554/2017 ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS TH nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilita' Udito il difensore della ricorrente VA AVV. DANIELE CAMEROTA che si riporta ai motivi. Dato atto che, a ricorso ormai trattato, è comparso l'AVV. LUCA CIANFERONI in difesa di AS TH. ゴ RITENUTO IN FATTO 1-Con sentenza del 9 novembre 2015, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, assolveva IU ER VA dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena inflittale per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta documentale in anni due e mesi sei di reclusione;
confermava, invece, la condanna inflitta ad OS PA per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I delitti erano stati consumati dagli imputati quali amministratori (di fatto il PA, di diritto la VA) della srl Team Fish, attiva nel settore della preparazione, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari ittici, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 26 gennaio 2005, sottraendo, distruggendo e falsificando le scritture contabili, rendendo impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, e compiendo, infine, il solo PA, una serie di attività distrattive. Il ruolo e le condotte dei due imputati erano emersi a seguito delle verifiche fatte dal curatore sulle attività della società fallita ed avevano trovato riscontro nelle deposizioni di alcuni testimoni e nelle emergenze ricavate dalle intercettazioni telefoniche disposte durante le indagini. Era emerso che la VA aveva ricoperto il ruolo di amministratore come mera prestanome del PA e da ciò ne era derivata la sua assoluzione dal delitto di bancarotta patrimoniale, non essendo stata raggiunta la prova del suo consapevole concorso nel fatto. La VA era stata, invece, ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale avendo ricoperto, come amministratore di diritto del periodo, una posizione di garanzia e non avendo impedito l'evento. Del quale, peraltro, aveva avuto piena consapevolezza come avevano dimostrato le sue continue insistenze, con il PA, circa la sua sostituzione nel ruolo di amministratore, evidentemente conscia delle modalità illecite con le quali costui amministrava, di fatto, la società. La responsabilità del PA era derivata dall'accertamento delle condotte costituenti i contestati delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, e dal parimenti accertato suo ruolo di amministratore di fatto.
2 - Propongono ricorso i due imputati, la VA personalmente, PA a mezzo del proprio difensore. 2 1 -IU ER VA deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate nell'ambito di un diverso procedimento, per corruzione, che non avrebbero potuto essere utilizzate nel presente perché il 1 delitto di bancarotta non è punibile con le pene edittali previste dall'art. 380 cod. proc. pen. a cui l'art. 270 codice di rito fa rinvio per consentire, appunto, l'utilizzo delle risultanze delle captazioni in altro procedimento. Non vi era poi prova del dolo della VA nel commettere il reato ed era invece pacifico il suo ruolo di mera testa di legno. -2 2 Il difensore di OS PA articola tre motivi di ricorso. 2 - 1 Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di Lucca. Il giudice competente per territorio andava invece individuato nel Tribunale di Pisa posto che, davanti a tale giudice, pendeva un procedimento per fatti di corruzione connessi, ai sensi degli artt. 12 lett. b) e 16 cod. proc. pen., a quelli contestati nell'odierno procedimento. Nel diverso processo era stata emessa, il 28 febbraio 2005, un'ordinanza custodiale a carico di tale UI D'LI in relazione a fatti di corruzione, la cui connessione con le odierne imputazioni era provata dalla stessa lettera del capo g) dell'imputazione in cui si fa, appunto, riferimento al sequestro preventivo delle quote sociale disposto nel diverso procedimento. Lo stesso primo giudice aveva confermato che l'ipotesi accusatoria contestata al capo g) era scaturita dalle indagini conseguenti al sequestro di quote sociali intestate a D'LI. Irrilevante era il fatto che i procedimenti non pendessero nel medesimo stato e grado, formando, le norme relative alla competenza per connessione, un originario criterio di attribuzione della competenza. Come avevano confermato anche le Sezioni unite con la sentenza n. 27343 del 28/02/2013. Irrilevante era pertanto anche ogni ulteriore sviluppo processuale. Una conferma della connessione dei procedimenti si era poi tratta dalle dichiarazioni del teste operante Patimo. 2- 2-2-Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Non aveva, infatti, dirimente rilievo la circostanza che, in origine, il processo fosse unitario e così la motivazione della Corte appariva carente anche in considerazione dell'ulteriore ragione desumibile dalla diversità dei quadri indiziari che avrebbero legittimato le intercettazioni in riferimento agli specifici delitti per i quali erano state disposte. 2 - 2 3 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216, commi 1 e 2, I. fall., ed il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti che avevano condotto alla declaratoria di penale responsabilità del PA per i delitti di bancarotta ascrittigli. う Non si era affatto dimostrato che costui avesse assunto la veste di amministratore di fatto. Non era possibile desumerlo dal contenuto delle conversazioni intercettate posto che dalle stesse era possibile arguire soltanto che il ricorrente si era adoperato per procrastinare l'insolvenza, che non aveva alcuna consapevolezza delle fatture false che venivano nel frattempo formate, che era solo intervenuto in appoggio alla VA alla quale era, all'epoca, sentimentalmente legato. La sua condotta era stata, pertanto, spesa solo nell'interesse della fallita. Né potevano ritenersi attendibili i testi BO perché costoro erano in lite con la fallita per motivi attinenti al pagamento del loro stipendio. Non si era poi tenuto conto che i testi NT e IV avevano riferito del ruolo egemone nella vicenda del D'LI. Sul piano oggettivo poi gli acquisti pagati dalla fallita a favore di altro locale del ricorrente erano talmente esigui da non costituire un reale danno per i creditori della fallita. Né sussisteva l'elemento soggettivo del reato. Quanto alla bancarotta documentale era del tutto assente il previsto dolo specifico, solo apoditticamente motivato nella sentenza impugnata. 3 Il difensore del PA ha, anche, depositato memoria con la quale prospetta due nuovi motivi. 3 1 Con il primo argomenta ulteriormente l'eccepita incompetenza per territorio, ribadendo che: i fatti contestati avevano tratto origine dal sequestro preventivo disposto nei confronti del coimputato, in altro processo, D'LI e che pertanto, ai sensi dell'art. 16 del codice di rito, la competenza a decidere apparteneva all'autorità giudiziaria pisana;
sussistevano pertanto le ragioni di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen.; - tale connessione era confermata anche dalla lettura del capo g) dell'imputazione. E lo stesso Tribunale aveva ammesso che l'ipotesi accusatoria aveva mosso i suoi passi dall'indicato sequestro. 3 - 2 - Con il secondo motivo ribadiva l'insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di bancarotta contestati. Non vi era prova che PA fosse stato l'amministratore di fatto della società. Non lo attestavano le conversazioni intercettate. Egli era intervenuto solo in aiuto della persona a cui era sentimentalmente legato. Il IA (l'amministratore di diritto che era subentrato alla VA) non era un suo dipendente. Si erano ritenuti attendibili gli BO nonostante costoro fossero in lite con la società. E non si era tenuto conto che D'LI era in posizione dominante. 3 Quanto poi all'ipotesi di bancarotta documentale non si era valutato l'impoverimento minimo causato dalle presunte distrazioni. Non si era infine data adeguata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale, il dolo specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti dai due imputati, la VA personalmente, PA tramite il suo difensore, sono inammissibili.
1 - Deve, innanzitutto ribadirsi quanto già affermato con l'ordinanza resa in pubblica udienza, circa l'irrilevanza del legittimo impedimento della VA non essendo prevista la partecipazione dell'imputato alla fase della discussione davanti a questa Corte, posto che le parti private, e quindi anche gli imputati, possono comparire all'udienza, a norma dell'art. 614, comma 2, cod. proc. pen., solo a mezzo dei loro difensori.
2 - Tornando all'esame dei motivi di ricorso, sono manifestamente infondati l'unico motivo di ricorso della VA ed il secondo motivo del PA, spesi sulla utilizzazione delle conversazioni intercettate, che, secondo i ricorrenti, sarebbero state captate in un diverso procedimento, e ciò per un duplice ordine di considerazioni: - innanzitutto perché le intercettazioni erano state disposte nel medesimo procedimento che aveva poi dato luogo alla contestazione degli odierni delitti di bancarotta e va pertanto applicato il principio di diritto già più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti "ab origine" tra loro distinti (da ultimo: Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, La Volla, Rv. 262496). in entrambi i ricorsi, poi, non era stata operata la necessaria prova di "resistenza", posto che gli imputati non avevano illustrato quale fosse l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento di prova ritenuto inutilizzabile sul complessivo quadro probatorio, così da doversi concludere che le residue risultanze divenissero sufficienti a giustificare l'identico convincimento della penale responsabilità dei ricorrenti stessi;
in assenza di tale verifica la censura 4 difetta di specificità (da ultimo: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). -3 Sono manifestamente infondate anche le censure mosse alla sentenza impugnata dalla VA in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestatole di bancarotta fraudolenta documentale. E' infatti, noto l'orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità del prestanome per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, ha affermato che: - l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, diversamente da quanto avviene in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251); l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950). La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei ricordati principi di diritto quando, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ha rilevato come non sussistessero elementi che consentissero di ritenere provata la consapevolezza della VA circa la distrazione, da parte del PA, di alcuni cespiti del patrimonio sociale, e come, invece, sussistessero tali elementi in ordine alla irregolare tenuta della contabilità, rinvenuti nell'insistenza della medesima nel vedersi sostituita nella carica di amministratore, all'evidente fine di sottrarsi alle sue più immediate responsabilità proprio in tema di corretta tenuta delle scritture contabili. - E' manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso del 4 PA (anche come ulteriormente argomentato nella memoria), sulla incompetenza per territorio del giudice di prime cure, il Tribunale di Lucca, in considerazione della connessione del presente procedimento con altro, iniziato in epoca antecedente, davanti al Tribunale di Pisa. 5 Le argomentazioni della difesa difettano, innanzitutto, della necessaria specificità: nel ricorso la difesa assume, infatti, che la ragione della connessione dei due procedimenti sarebbe quella descritta dall'art. 12 lett. b, cod. proc. pen. e quindi la possibilità che fra i delitti oggetto dei diversi procedimenti sussistesse il vincolo della continuazione, mentre nella memoria censura la violazione della medesima norma senza identificare con precisione l'ipotesi che sarebbe ricorsa nel caso di specie. Nell'argomentare l'eccezione poi la difesa fa riferimento al fatto che l'accertamento dei delitti di bancarotta contestati nell'odierno procedimento erano la conseguenza di un sequestro preventivo disposto nel corso del diverso procedimento a carico di altro indagato. Così però prefigurando una ancora diversa ragione di connessione, la connessione probatoria, peraltro non contemplata nella casistica dell'art. 12 cod. proc. pen., definitivamente sancendo l'assoluta aspecificità del motivo di ricorso (e della sottostante eccezione di incompetenza per territorio).
5 - Il secondo motivo del ricorso PA (e le relative argomentazioni illustrate nella memoria) è inammissibile perché interamente versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Le censure proposte in tale motivo tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale aveva, invece, affermato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, che: -una pluralità di fonti di prova consentiva di concludere che PA era stato l'amministratore di fatto della società fallita, come del resto finisce per ammettere lo stesso ricorrente quando riconosce di essere intervenuto nella sua gestione seppure asserendo di averlo fatto per risollevarne le sorti (finendo invece per depauperarla ulteriormente); la VA poi era a lui che si era rivolta per essere sostituita in quella funzione di prestanome in cui costui l'aveva evidentemente collocata e relegata ed anche lo stesso nuovo amministratore, il IA, era stato avvertito di non prendere alcuna iniziativa senza il preventivo assenso dell'imputato; 6 -- le condotte di distrazione, ed in particolare quella a favore di altra ditta del PA, erano avvenute nel suo diretto interesse ed era pertanto del tutto logico ritenere che fossero state da questi consumate, anche considerando che tutte le decisioni inerenti alla fallita erano da lui prese o assentite;
analogamente doveva concludersi per la sottrazione dei fondi ottenuti con lo sconto di fatture attive della fallita, oggetto di contraffazione;
-·la presa sulla società rendeva evidenti anche le sue responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, un delitto che richiede il solo dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881), divenendo del tutto ultroneo accertare, quando, come nel caso di specie, siano contestate entrambe le condotte costituenti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili dal momento che tali condotte sono alternativamente previste dalla norma penale e concretano comunque ciascuna il delitto in parola. -6 All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Enrico Vittorio Stanislao Scartini addi 22 SET 2017 IL FUND x