Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore di diritto nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale: sufficiente il dolo eventualeDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38712 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2860
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 000563/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AV VI N. IL 08/09/1971;
2) DE NI N. IL 17/02/1964;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del di A. Di Popolo che ha concluso per il rigetto;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Busignani F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI VI VI e LI AN sono stati condannati dal g.u.p. del tribunale di Novara entrambi per bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale, l'uno come a.u. della Oleggio Scavi s.r.l., fallita il 16/03/1999; il secondo anche per il reato ipotizzato dalla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4, come a.u. della Italscavi s.r.l., fallita il 16/03/1999. La corte d'appello di Torino dichiarava ndp in ordine a tale imputazione e riduceva la pena al LI AN, condonando integralmente la sanzione inflitta ai prevenuti.
Ricorre il difensore di costoro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
- inutilizzabile è la consulenza tecnica contabile disposta dal p.m., in spregio alle garanzie previste dall'art. 360 c.p.c.. Trattasi, invero, di accertamento irripetibile, ne' rileva che la causa sia stata definita con rito abbreviato, versandosi in ipotesi di inutilizzabilità patologica;
- non è stato chiarito perché, a fronte del patteggiamento di pena di LI IA;
amministratrice di fatto della Oleggio Scavi, non sia seguita pronuncia liberatoria per LI VI VI. Allo stesso modo, non è dato comprendere perché sia stato condannato LI AN, mentre è stato assolto LI CO, amministratore di fatto di Italscavi. La corte di merito, poi, in assenza della speciale procedura della correzione dell'errore materiale, ha "trascritto" la sentenza di primo grado, modificando il nome di LI AN con quello di LI CO.
La responsabilità degli amministratori legali è stata affermata apoditticamente, violando il canone costituzionale dell'art. 27 Cost., senza provare che gli stessi fossero stati resi editti dagli amministratori di fatto circa lo stato economico delle aziende gestite.
La disciplina del D.Lgs. n. 6 del 2003 ha modificato il regime della responsabilità dell'amministratore, di cui all'art. 2392 c.c., esigendo la consapevolezza dell'evento che agli ha l'obbligo di impedire.
Viene censurato il giudizio di comparazione delle circostanze, basato su considerazioni avulse dalla concreta fattispecie. I ricorsi sono infondati, oltre che sostanzialmente ripetitivi, e pertanto generici (v., ex pluribus, sez. 5, 27/01/2005, n. 11933, Giagnorio).
L'eccezione in rito è gia stata ineccepibilmente disattesa dalla corte di merito, ond'essa è priva di pregio.
Il "recupero" della responsabilità di LI CO, assolto dai giudici di merito, cosi come il patteggiamento intervenuto nei confronti di LI IA, non valgono a scagionare gli amministratori legali, odierni ricorrenti.
Ed infatti costoro rispondono penalmente alla stregua del paradigma normativo di cui all'art. 40 cpv c.p.c. (omissione di impedimento dell'evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza), in concorso con l'amministratore di fatto, per gli illeciti commessi dallo stesso. Ad integrare il dolo dell'amministratore legale è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compie una delle condotte indicate nella L. Fall., art. 216, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi (sez. 5, 01/07/2002, n. 29896, Arienti ed altri, e pluribus). Ad integrare la responsabilità, sotto il profilo soggettivo, dell'amministratore legale, non è necessario il dolo diretto (art.2392 c.c.), ma è sufficiente il dolo eventuale, poiché egli non può declinare gli obblighi di controllo e di vigilanza che la legge pone a suo carico.
L'art. 2392 c.c., anche nella nuova formulazione, fissa un principio di ordine generale, secondo cui l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose. Se ne inferisce una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con il corollario, ineludibile, che in capo agli amministratori si profila la responsabilità alla stregua dell'art. 40 cpv c.p.c., se i detti obblighi siano stati disattesi.
La correzione dell'errore materiale è disposta dal giudice, anche d'ufficio (art. 130 c.p.p., comma 1). Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è congruamente ed ineccepibilmente motivato, onde va respinta anche la relativa censura formulata dai ricorrenti al riguardo.
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, in solido.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008