Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38712
CASS
Sentenza 19 giugno 2008

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore di diritto nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta patrimoniale: sufficiente il dolo eventuale
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38712
Data del deposito : 19 giugno 2008

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