Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 35183
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio rideterminando direttamente la pena ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di secondo grado che aveva operato, in applicazione dell' aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, un aumento della metà della pena base dopo che il giudice di primo grado aveva previsto un aumento della stessa pari ad un terzo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 35183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35183
    Data del deposito : 6 giugno 2013

    Testo completo