Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio rideterminando direttamente la pena ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di secondo grado che aveva operato, in applicazione dell' aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, un aumento della metà della pena base dopo che il giudice di primo grado aveva previsto un aumento della stessa pari ad un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 35183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35183 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
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