Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2011, n. 43277
CASS
Sentenza 6 luglio 2011

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Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie il difensore aveva ritenuto che il termine per il deposito della motivazione rimanesse sospeso nel periodo feriale).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2024

    Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. E' stata, inoltre, specificata la rilevanza delle condizioni soggettive della parte privata (ad es. per malattia) ai fini della loro idoneità ad integrare una causa di forza maggiore che abbia impedito il tempestivo esercizio dei diritti, rilevanza che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2011, n. 43277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43277
Data del deposito : 6 luglio 2011

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