Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, la presenza di una ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 12719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12719 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02711
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 039626/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AN N. IL 15/10/1958;
2) AN ET N. IL 26/05/1963;
3) AN AL N. IL 08/02/1960;
avverso SENTENZA del 07/02/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.2.2005 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo sulla impugnazione proposta da AZ SA, IE e AL che in primo grado erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione il primo, anni uno e mesi sei di reclusione il secondo ed infine di anni uno e mesi otto il terzo, ha confermato la sentenza emessa dal GUP della stessa città in data 16.12.2002. Nella veste di amministratore unico della CO.GE.FIA srl il SA, e di soci ed amministratori di fatto gli altri due: a) avevano emesso negli anni 96, 97, 98 fatture relative ad operazioni inesistenti con lo scopo di fare evadere ai diversi soggetti beneficiari le II.RR. e l'IVA; b) avevano occultato e distrutto le fatture emesse a favore di alcuni di tali soggetti. Il solo AZ SA infine era stato condannato anche per avere omesso nelle dichiarazioni del 1997 e 1998 di indicare i corrispettivi per una serie di prestazioni di servizi. In fatto è risultato, all'esito degli accertamenti della GdF e di controlli incrociati, che una serie di forniture di materiale, macchinari e servizi risultanti da fatture emesse dalla ditta in questione dovevano considerarsi fittizie posto che la società degli imputati non era materialmente nella condizione di farvi fronte. È poi risultato che imprese appaltataci di lavori pubblici erano solo apparentemente datori di lavoro di operai che invece erano in realtà alle dipendenze degli imputati i quali dunque pur non essendo iscritti all'albo dei costruttori ed essendo privi dell'autorizzazione dell'ente appaltante svolgevano in subappalto o a cottimo lavori per conto di dette imprese appaltataci. In punto di diritto la Corte territoriale, rispondendo ai rilievi contenuti nei motivi di appello, ha rilevato che esiste fra la L. n.516 del 1982, contestato art. 4 e il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 un rapporto di continuità normativa.
Quanto al dolo specifico necessario per la realizzazione del reato tributario esso non può considerarsi escluso dal fatto che la falsa fatturazione servisse anche a mascherare il rapporto di subappalto, la quale ultima finalità era precipuamente ed in modo specifico perseguita con il far figurare i propri operai come dipendenti delle ditte appaltataci.
Circa la inesistenza delle operazioni fatturate, a tale conclusione si perviene secondo la Corte territoriale perché comunque esse erano volte a mascherare rapporti illeciti.
Quanto infine alla posizione dei fratelli AL e IE, la valutazione del complesso delle emergenze processuali ha indotto la Corte di merito a confermare il giudizio di una loro corresponsabilità con SA nella gestione della società. A mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione AZ SA che sottolinea in primis la profonda novità a suo avviso introdotta nella soggetta materia dalla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000 in forza della quale ora viene sanzionata a differenza di prima la sola fatturazione relativa ad operazioni materialmente inesistenti e non la fatturazione - di cui si tratta nella specie secondo quanto riconoscono gli stessi giudici del merito - per operazioni realmente effettuate e soltanto qualificate diversamente al fine aggirare il divieto del subappalto. In punto di dolo specifico, necessario perché si integri il reato de quo, la sentenza impugnata non offre motivazione di sorta limitandosi ad affermare che esso è rinvenibile anche laddove altro è il fine della fatturazione fasulla (nella specie l'intento di mascherare il contratto di appalto).
Con altro motivo il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe preso in esame le spiegazioni offerte dall'interessato circa il mancato rinvenimento delle scritture contabili. L'ultimo motivo riguarda la lamentata eccessività della pena. A mezzo dello stesso difensore anche AZ IE e AL propongono ricorso per cassazione ripetendo le stesse doglianze già avanzate dal fratello SA nel suo ricorso aggiungendo il motivo concernente la ritenuta - e contestata - loro corresponsabilità nella gestione della società.
Sul punto specificano che si trattava di una società di capitali dove operava a tutti gli effetti un AU e per la quale è assurdo ipotizzare un loro concorso nella emissione di fatture. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
In realtà ripropongono pedissequamente, senza prospettare profili di novità, questioni già esaminate dai giudici di merito ed in particolare dalla Certe territoriale, in quest'ultimo caso anche in risposta ai rilievi formulati con i motivi di appello avverso la decisione di primo grado, e dagli stessi adeguatamente risolte sulla base di una persuasiva motivazione, comunque idonea a sottrarre le relative decisioni al sindacato di sola legittimità proprio di questa Corte Suprema.
Ed invero, quanto alla questione del rapporto fra la disciplina dettata dal D.L. n. 429 del 1982, art. 4 convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516 e il D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8 - entrambi indicati nel capo di imputazione contestato agli imputati - sulla quale sia l'uno che l'altro ricorso sono ritornati, si osserva che essa è stata convincentemente risolta dalla impugnata sentenza rilevando che fra le due normative esiste in sostanza un rapporto di sola successione temporale per effetto della quale dovrà applicarsi alla condotta illecita, in conformità alla regola dettata dall'art. 2 c.p., la sanzione più mite (il che nella specie è puntualmente avvenuto).
Questa conclusione è perfettamente in linea con l'orientamento di questa Suprema Corte quale emerge da Sez. 3^, n. 13826 del 2001 Rv 218964 nella cui massima si legge che la emissione di fatture per operazioni inesistenti già punita dalla L. n. 516, art. 4 è tuttora prevista come reato dal D.Lgs. n. 74, art. 8 che, riferendo la condotta a chiunque al fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, configura un delitto punibile a titolo di dolo specifico.
Altrettanto puntuale si appalesa la risposta fornita dalla Corte territoriale in ordine alle perplessità manifestate dagli imputati circa la ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali esposte nelle fatture incriminate.
Osserva infatti il giudice dell'appello (procedendo ad una corretta valutazione delle emergenze processuali che di certo non è sindacabile in questa sede) che la società degli imputati non era materialmente attrezzata per fornire le prestazioni, i materiali ed i macchinari di cui alle fatture medesime e che ciò è sufficiente per integrare il delitto contestato, a nulla rilevando che in realtà altre e diverse prestazioni in effetti siano state effettuate. È per contro decisivo - nella condivisibile valutazione di quel giudice - che l'immutazione del vero abbia comportato per i destinatari delle fatture la possibilità di conseguire illeciti vantaggi tributari.
Ed infatti, in conformità a quanto statuito da Cass. Sez. 3^, n. 40172 del 2006 Rv 235533, "la emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 si configura come un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico". Altro motivo di ricorso concerne lo scopo che gli imputati si sarebbero proposto nel formare le fatture in questione. Assumono infatti che in realtà scopo finale della falsa fatturazione non sarebbe stata l'evasione fiscale, procurata ai terzi, bensì la dissimulazione di in rapporto di subappalto del quale la società dei ricorrenti non poteva essere parte per diletto delle condizioni soggettive.
Ebbene anche al riguardo la risposta fornita nell'impugnata sentenza deve considerarsi puntuale e convincente atteso che la sentenza impugnata dimostra in primo luogo, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, che gli emittenti le fatture si sono proposti una finalità di evasione fiscale, in secondo luogo correttamente conclude che la presenza di una ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sulla già avvenuta integrazione del delitto contestato.
Infine, i motivi di ricorso concernenti la presunta eccessività della pena e la condanna per il reato di distruzione o occultamento delle scritture contabili.
Sono caratterizzati da assoluta genericità, che contrasta decisamente con la sentenza impugnata, la quale anche su tali punti argomenta in modo esaustivo ed appagante.
Con tali ultimi motivi di ricorso può dirsi conclusa la disamina dei mezzi di annullamento comuni alle due impugnazioni di che trattasi. Come già accennato, però, AL e IE AZ hanno proposto uno specifico motivo, correlato alla circostanza che i due all'interno della società non ricoprivano formalmente un ruolo che li abilitasse alla gestione della stessa. In altre parole soltanto SA ne era l'amministratore, gravato dalla responsabilità della gestione.
Senonché sia la impugnata sentenza che quella di primo grado hanno motivato la loro responsabilità con il fatto che i due si sono in concreto ingeriti nella conduzione dell'azienda in ciò agevolati dalla circostanza di essere legati all'amministratore unico da uno stretto rapporto di parentela e di essere inoltre soci della società.
Trattasi di una motivazione fondata sulla corretta disamina delle emergenze processuali nonché su condivisibili massime di esperienza - lo stretto rapporto di parentela e Tessere direttamente interessati all'andamento degli affari societari è ben possibile che agevoli il superamento dei limiti del proprio ruolo formale - che dunque sottrae tale conclusione al sindacato di legittimità proprio di questa Corte Suprema.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, come meglio precisato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008