Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 44826
CASS
Sentenza 28 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell'amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di compravendita - che necessitavano della sua partecipazione - dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori).

Commentari4

  • 1Amministratore “testa di legno”? La Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza e il concorso omissivo (Cass. Pen. n. n.28543/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025

    parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 22 ottobre 2020, ha assolto Ga.Ma. e Ze.Mi. dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata distraendo i beni della 'Gruppo Edil Mecc. Srl', dichiarata fallita il (Omissis), indicati nella fattura di vendita n. 39 del 30.07.2011, con la formula perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato la condanna loro inflitta per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno della stessa società, distraendo risorse dalle casse di questa tramite prelievi, assegni bancari ed operazioni extra-conto, e per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo c), realizzate …

     Leggi di più…

  • 2Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore: profili di dolo e obblighi di vigilanza (Collegio - Podio presidente)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civili
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022

  • 4Quando il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione può essere valutato ammissibile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 44826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44826
Data del deposito : 28 maggio 2014

Testo completo