Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 2
Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell'amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di compravendita - che necessitavano della sua partecipazione - dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori).
Commentari • 4
- 1. Amministratore “testa di legno”? La Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza e il concorso omissivo (Cass. Pen. n. n.28543/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 22 ottobre 2020, ha assolto Ga.Ma. e Ze.Mi. dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata distraendo i beni della 'Gruppo Edil Mecc. Srl', dichiarata fallita il (Omissis), indicati nella fattura di vendita n. 39 del 30.07.2011, con la formula perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato la condanna loro inflitta per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno della stessa società, distraendo risorse dalle casse di questa tramite prelievi, assegni bancari ed operazioni extra-conto, e per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo c), realizzate …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore: profili di dolo e obblighi di vigilanza (Collegio - Podio presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
- 4. Quando il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione può essere valutato ammissibileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 44826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44826 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 28/05/2014
Dott. BEVERE ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 1685
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 30581/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ON, nato ad [...] il [...];
LL CO, nato ad [...] [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Ancona il 18.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la costituita parte civile, l'avv. D'Angelo Vittorio, del Foro di Ascoli Piceno, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per lo LL il difensore di fiducia, avv. Agostini Nazario, del Foro di Ascoli Piceno, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 18.10.2012 la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data 29.3.2011, aveva condannato OL ON e LL CO, imputati dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dissipazione;
bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta preferenziale, in relazione al fallimento della "OL Trasporti srl", dichiarato dal tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 14.1.2003, nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società fallita, alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato nei confronti della curatela fallimentare, dichiarava non doversi procedere nei confronti del OL e dello LL in relazione al delitto di bancarotta preferenziale, per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando in senso più favorevole agli imputati il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Secondo l'impostazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, i due imputati avrebbero dato vita ad una complessa operazione di svuotamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, attraverso la cessione delle quote della società fallita alla "LL Trasporti srl", senza che venisse rinvenuto alcun corrispettivo nelle casse sociali, nonché per mezzo della vendita, ad imprese diverse, di autoveicoli, facenti parte della dotazione della "OL Trasporti srl", a prezzi inferiori al loro effettivo valore di mercato.
Con riferimento, poi, alla bancarotta fraudolenta documentale, evidenziano i giudici di merito come l'accertata tenuta irregolare delle scritture contabili fosse funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del giro di affari della società fallita, mentre la bancarotta di cui al capo C) dell'imputazione riguarda il pagamento preferenziale dei debiti contratti nei confronti della "LL Trasporti srl".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, articolando distinti motivi di impugnazione.
3. Nel ricorso a firma congiunta dello LL e dell'avv. Nazario Agostini, viene effettuata una contestazione ad ampio raggio della sentenza di secondo grado, con cui vengono dedotte molteplici censure in tema di violazione di legge e di vizio di motivazione, partendo dalla determinazione della pena, in relazione alla quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 c.p. e l'erronea valutazione operata dalla corte territoriale in termini di giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, che non costituisce un'aggravante.
3.1. Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2, essendo evidente che non può configurarsi un'ipotesi di bancarotta preferenziale realizzata attraverso il pagamento di un debito in favore del fallito, come avvenuto nel caso in esame, in cui i rapporti patrimoniali descritti nel capo C) dell'imputazione riguardavano l'estinzione di debiti della "LL Trasporti srl" nei confronti della "OL Trasporti srl".
3.2. Deduce, inoltre, il ricorrente la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la correzione dell'errore materiale operata dal giudice di primo grado con ordinanza del 23.3.2011, aggiungendo alla contestazione di cui al capo A) il riferimento anche alla L. Fall., art. 223, comma 2, in origine assente, ha determinato non una semplice integrazione irrilevante del suddetto capo d'imputazione, già completo nei suoi elementi costitutivi, con l'aggiunta della disposizione di legge violata, ma la contestazione di un vero e proprio fatto nuovo, costituente autonoma ipotesi di reato, in relazione alla quale la corte territoriale ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, facendo riferimento ad asserite attività di smantellamento sistematico e totalitario dell'azienda in realtà inesistenti.
3.3. Contesta il ricorrente anche la rilevanza attribuita dalla corte territoriale agli elementi di fatto da cui ha desunto la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, evidenziando che, all'esito delle operazioni economiche contestate, il patrimonio della società fallita si era non depauperato, ma, anzi, incrementato e che la mancanza di corrispettivo, peraltro relativo alla cessione di quote di proprietà di una persona fisica, è giustificata dalla previsione di una clausola contrattuale che ne subordinava il pagamento alla immissione in possesso della documentazione contabile da parte dell'acquirente, mai avvenuta.
3.4. Denuncia il ricorrente anche il vero e proprio travisamento della prova operato dalla corte territoriale, sia in relazione alle singole operazioni di vendita dei veicoli che costituivano il "parco macchine" della società fallita, rispetto alle quali è dimostrato che solo l'intervento dello LL, resosi a sua volta acquirente dalle altre aziende che avevano comprato gli autoveicoli della società fallita, aveva consentito alla "OL Trasporti srl" di vendere i suddetti autoveicoli ad un prezzo superiore al loro effettivo valore, non potendosi, per contro, attribuire rilievo alla relativa valutazione del 18.1.2001, trattandosi di una stima del valore degli automezzi venduti predisposta unilateralmente dal OL, sia con riferimento alla ritenuta qualità di amministratore di fatto dello LL, che è da escludersi, alla luce di una lettura attenta delle dichiarazioni degli stessi testimoni indicati dalla corte territoriale.
3.5. Ulteriori doglianze dello LL riguardano la mancata acquisizione del contratto stipulato dallo LL con la società "Scania" per l'acquisto di trentasei automezzi nuovi, indebitamente respinta, pur essendo un documento proveniente dall'imputato.
3.6 Con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, lamenta il ricorrente, sotto il profilo della mancata assunzione di prove decisive, la omessa acquisizione dei verbali della guardia di finanza, che attestano la mancanza della contabilità della società fallita per gli anni 1999, 2000 e 2001, periodo nel quale l'imputato era estraneo alla conduzione della società; il rigetto della richiesta di escutere, in qualità di testimone, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il ragionier NI Emidio, consulente incaricato dalla "LL Trasporti srl", di ricostruire l'esatta situazione contabile della "OL Trasporti srl", dopo l'acquisto di quest'ultima da parte della prima società, nonostante l'inserimento del suddetto NI nella lista testimoniale;
sotto il profilo del vizio di motivazione e del travisamento della prova, la omessa considerazione, da parte della corte territoriale, della circostanza che lo LL si è attivato per ottenere, senza riuscirvi, la documentazione contabile, che, di conseguenza, non può avere ne' occultato, ne' manipolato, non solo sollecitando il OL, con missiva, ai relativi adempimenti, ma giungendo anche, con gli altri soci della "LL Trasporti srl", a proporre ricorso ex art. 2367 c.c., per il rinnovo dell'organo amministrativo.
3.7. Deduce, infine, il ricorrente la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulle doglianze relative alle statuizioni civilistiche della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla richiesta sospensione del pagamento della provvisionale di Euro 100.000, in favore della costituita parte civile, disposta dal tribunale senza alcuna motivazione sul "quantum".
4. Il OL nel ricorso a sua firma, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando come non risulta dimostrata, in relazione agli episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sua diretta partecipazione alle attività distrattive, ne' risulta provato che egli abbia agito di concerto con lo LL, che anzi, ha contrastato, pur disinteressandosi della gestione della società fallita, essendo impegnato, nel periodo oggetto di contestazione, nello svolgimento di attività lavorativa presso un'altra società. Ne consegue, ad avviso del OL, che la sua responsabilità è stata affermata dai giudici di merito, del tutto inammissibilmente, solo sulla base della posizione formale da lui rivestita di amministratore di diritto della società fallita.
4.1. Deduce il ricorrente il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del curatore fallimentare, che ha escluso il compimento di atti di gestione e di prelievi dalla cassa aziendale da parte dell'imputato, mentre nessun rilievo, ai fini della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, può attribuirsi alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Ascoli Piceno, in cui si afferma che il OL avrebbe prelevato la somma di 22.451 Euro, senza alcuna giustificazione, dal conto corrente della "OL Trasporti srl", non solo perché trattasi di sentenza inutilizzabile non essendo passata in giudicato, ma anche in quanto essa fa riferimento a fatti verificatisi dall'1.1.2000 al 12.3.2001, mentre i fatti per cui si procede risultano commessi dal 15.3.2001 al 2.4.2002. 4.2. Eccepisce, infine, il ricorrente violazione di legge in relazione al delitto di bancarotta preferenziale, che, essendosi estinto per prescrizione consumatasi il 14.7.2010, quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado del 29.3.2011, non poteva giustificare l'adozione delle statuizioni civili, che venivano confermate dalla corte territoriale.
5. I ricorsi appaiono parzialmente fondati solo con riferimento alle statuizioni civili della sentenza impugnata.
6. Con riferimento al ricorso dello LL, premesso che la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 09/05/2013, n. 26031, rv. 256035), il motivo articolato al riguardo dal ricorrente deve ritenersi inammissibile per assoluta genericità, non avendo lo LL esplicitato in che termini l'apporto di chi era il vero gestore della società fallita possa considerarsi trascurabile nella consumazione dei fatti di bancarotta in precedenza indicati. Infondato appare, invece, l'ulteriore rilievo attinente al trattamento sanzionatorio, in quanto, come affermato dall'orientamento prevalente in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (cfr. Cass., sez. 5, 12.11.2013, n. 51194, rv. 258675; Cass., sez. 5, 17.4.2013, n. 21036, rv. 255146).
Del pari infondato deve giudicarsi il rilievo sulla pretesa violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, il giudice ha proceduto ad una semplice correzione del capo di imputazione, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, il quale si è "limitato a specificare i commi degli articoli di legge già contenuti nella rubrica", presentandosi tale aggiunta, pertanto, come "una mera specificazione di quanto comunque contenuto e contestato in fatto nei capi di imputazione, peraltro particolarmente articolati e dettagliati" (cfr. p. 10 della sentenza impugnata).
E, come è noto, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (cfr. Cass., sez. 3, 19.2.2013, n. 22434, rv. 255772). Nè va taciuto che, secondo l'orientamento dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati, come nel caso in esame, gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (cfr. Cass., sez. 5, 24.9.2012, n. 7984, rv. 254648; Cass., sez. 2, 16.9.2008, n. 38889; Cass., sez. 5, 13.12.2007, n. 3161, rv. 238345), gravando su quest'ultimo l'onere, non adempiuto dallo LL, di dimostrare che la eventuale modifica dell'accusa originaria, abbia pregiudicato la sua possibilità di difesa. Gli altri motivi di ricorso dello LL, riguardanti le statuizioni penali, vanno considerati inammissibili, risolvendosi in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza che siano individuati vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Non colgono nel segno le censure difensive volte a far valere il vizio di travisamento della prova, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2, 3.10.2013, n. 47035, rv. 257499;
Cass., sez. 7, 11.5.2006, n. 27518, rv. 234604), dovendosi affermare la rilevanza di tale vizio solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Cass., sez. 6, 16.1.2014, n. 5146, rv. 258774). Infatti le censure del ricorrente incentrate sul travisamento della prova ovvero sul vizio della mancata assunzione di una prova decisiva, difettano proprio di specificità nell'enunciare le ragioni per cui l'errore denunciato ovvero la prova non assunta sarebbero idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito, traducendosi, inevitabilmente, in doglianze, inammissibili in questa sede di legittimità, sul merito della valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di primo e secondo grado.
Con riferimento, poi, alle doglianze riguardanti le statuizioni civili, salvo quanto si dirà innanzi trattando la posizione del OL, ne va del pari rilevata l'inammissibilità, in quanto, da un lato esse appaiono generiche e manifestamente infondate, in quanto si fondano sul presupposto, dimostratosi fallace, della estraneità dello LL ai fatti di bancarotta in precedenza indicati;
dall'altro rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione (cfr. Cass., sez. 4, 14/07/2010, n. 36358;
Cass., sez. 6, 05/04/2011, n. 35592).
7. Anche i motivi di ricorso del Rigoli, riguardanti le statuizioni penali della sentenza oggetto di ricorso, non possono essere accolti. Al riguardo occorre evidenziare come la natura di amministratore formale del Rigoli non lo esime da responsabilità penale per i reati a lui ascritti.
La sua incontestata qualità di amministratore "di diritto" della società fallita lo rende responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale innanzi indicati, non esclusivamente sulla base della posizione formale acquisita all'interno della società, ma in considerazione della condotta (negativa) dallo stesso in concreto posta in essere, consistente nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore "di fatto" Boschetti, connaturati alla carica rivestita.
Ed invero, come affermato da tempo dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore "di fatto", dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, gravando pur sempre sull'amministratore "di diritto" un dovere di controllo sull'operato dell'amministratore "di fatto" (cfr. Cass., sez. 5, 09/02/2010, n. 11938, M. e altro, rv. 246897; Cass., sez. 5, 05/05/2009, n. 31142, P. e altro.; Cass., sez. 5, 19/06/2012, n. 40929, F.C.), che il OL non ha adempiuto con la dovuta diligenza, come ammesso, in fondo, dallo stesso ricorrente, quando evidenzia di essersi disinteressato della società. Nell'ambito dei reati ascrivibili all'amministratore "di diritto", peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha operato una distinzione tra le ipotesi di bancarotta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, in relazione alle quali sussiste la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore "di diritto" di tenere e conservare le suddette scritture (cfr. Cass., sez. 5, 23/01/2012, n. 11649, S.G.; Cass., sez. 5, 18/12/2012, n. 5767, B.C.; Cass., sez. 5, 19/06/2012, n. 40929, F.C.), dalle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per le quali, sotto il profilo soggettivo, occorre la prova della consapevolezza dell'agente dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 18/12/2012, n. 5767, B.C.). Al riguardo è stato, altresì, chiarito, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, come sia sufficiente la generica consapevolezza da parte dell'amministratore "di diritto" che l'amministratore "di fatto" compia una delle condotte indicate nelle norme incriminatrici, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale, salva anche la prova della volontà del mancato impedimento dell'evento (cfr. Cass., sez. 5, 11/04/2012, n. 25432, D.M.C, e altro;
Cass., sez. 5, 24/03/2011, n. 17670, Cass., sez. 5, 09/02/2010, n. 11938, M. e altro, rv. 246897; Cass., sez. 5, 05/05/2009, n. 31142, P.). Siffatto approdo interpretativo è stato ulteriormente ribadito e sviluppato in un condivisibile arresto, che evidenzia lo stretto legame intercorrente tra le diverse condotte di bancarotta, nella prospettiva della responsabilità dell'amministratore di diritto, affermando il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di concorso ex art. 40 c.p., comma 2, dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, il dolo del primo può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall'omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi (cfr. Cass., sez. 5, 14.5.2013, n. 37305, rv. 257608). La consapevolezza da parte del OL delle attività distrattive poste in essere dallo LL, unita alla mancata volontà di impedire le condotte distrattive, appare dimostrata dalla circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, che egli era amministratore della "OL Trasporti srl" proprio quando vennero perfezionati gli atti di compravendita, che necessitavano della sua partecipazione, dei mezzi della società fallita, non a caso venduti per un prezzo inferiore al loro valore, per essere, poi, rivenduti dalle società acquirenti a prezzi "notevolmente superiori", per cui, come correttamente rilevato dal giudice di appello con motivazione logicamente coerente, il deteriorarsi dei rapporti tra lo LL ed il OL non assume valore decisivo al fine di escludere tale consapevolezza, potendo essere sorto dopo la conclusione delle operazioni di depauperamento della società (cfr. pp. 11-13 della sentenza oggetto di ricorso). Nel resto i motivi di ricorso del OL devono ritenersi inammissibili, essendo incentrati su profili di fatto, per le stesse ragioni indicate trattando la posizione dello LL.
8. Vanno, invece, accolti i motivi di ricorso del OL, riguardanti le statuizioni civili.
Evidente l'errore in cui è incorsa, al riguardo, la corte territoriale, che avendo rilevato correttamente l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo C), tuttavia, essendo perento il relativo termine, nella sua estensione massima, alla data del 14.7.2010, quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado del 29.3.2011, avrebbe dovuto contemporaneamente revocare le statuizioni in favore della costituita parte civile in tema di condanna al risarcimento del danno e di provvisionale, limitatamente al suddetto delitto di bancarotta preferenziale, che, in difetto di una pronuncia di condanna, risultano prive del necessario presupposto. Il giudice di appello, pertanto, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, nel giudizio sorto in seguito all'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna, non può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nel caso in cui la prescrizione non sia sopravvenuta ma si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso del OL giova anche allo LL, in virtù del principio secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, previsto dall'art. 587 c.p.p., comma 1, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti (cfr. Cass., sez. 6, 2.10.2013, n. 46202, rv. 258155) ovvero degli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato, (cfr. Cass., sez. 1, 17/10/2013, n. 2940, rv. 258393) 8. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti del OL e, per l'effetto estensivo, nei confronti dello LL, limitatamente alla statuizioni civili relative al reato di bancarotta preferenziale, con rigetto, nel resto, dei ricorsi degli imputati e conseguente compensazione delle spese di questo grado di giudizio nei confronti della parte civile, stante la parziale fondatezza delle doglianze dei ricorrenti sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del OL e, per l'effetto estensivo, nei confronti dello LL, limitatamente alle statuizioni civili relative al reato di bancarotta preferenziale.
Rigetto nel resto i ricorsi.
Dichiara compensate le spese del grado nei confronti della parte civile.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014