Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2013, n. 49132
CASS
Sentenza 26 luglio 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società.

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Fattispecie relativa alla sospensione del termine di prescrizione disposta a norma dell'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2013, n. 49132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49132
Data del deposito : 26 luglio 2013

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