Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2017, n. 14248
CASS
Sentenza 1 marzo 2017

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In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato rispetto del termine di 5 giorni dalla conclusione delle operazioni per il deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità, non essendo espressamente prevista, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che, in caso di autorizzazione al ritardato deposito, il termine di cui all'art. 268, comma quinto cod. proc. pen. coincide con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma sesto del codice di rito).

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2017, n. 14248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14248
Data del deposito : 1 marzo 2017

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