Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno.
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[1] Sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, si veda nella manualistica, ex multis, N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell'economia, Milano, 6° ed., 2023, p. 240 ss. Si veda, altresì, F. Martin, Sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio, in questa Rivista, 6 dicembre 2022. [2] Cfr. Cass., sez. V, n. 18634 del 1 febbraio 2017, Rv. 269904. [3] Sul punto si veda anche Cass. sez. V, n. 19049 del 19 maggio 2010, Rv 247251: “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2005, n. 44293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44293 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/11/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2208
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 006742/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB SA, nata in [...] il [...];
avverso la Sentenza del 06/2004 della Corte d'Appello di Roma;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso. È presente per la difesa l'avv. CARRIERO Marcello del Foro di Roma, che deposita nomina di fiducia e chiede l'annullamento con rinvio. IN FATTO
SA IB, amministratrice di IMMOBILIARE ANGELA PRIMA S.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma l'11/02/1999, era condannata dallo stesso Tribunale, con sentenza 15/03/2001, alla pena di due anni e due mesi di reclusione, quale responsabile di fatti di bancarotta fraudolenta documentale, condotta realizzata nel sottrarre le scritture contabili nonché per la violazione della L. Fall. art. 220, in rel. art. 49, per aver serbato "atteggiamento ostruzionistico" verso il Curatore.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza 13/06/2003 confermava la decisione del primo giudice.
Interponeva ricorso la IB avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma per i seguenti motivi:
violazione della legge processuale penale per omessa motivazione in relazione alla L. Fall. art. 216, comma 1, poiché la sentenza non fornisce elementi motivi sulla consapevolezza della inquisita che era (pacificamente) mera amministratrice formale della società;
violazione della legge processuale penale e penale in relazione all'applicazione della L. Fall. art. 49/220, non essendo stato motivato se la mancata presentazione del Curatore fosse volontaria e finalizzata all'ostruzionismo nonché per non avere specificato l'esatto addebito mosso alla IB nel mancato deposito delle scritture, avuto riguardo a quanto stabilito dalla L. Fall. art. 16, comma 3, e non L. Fall. art. 49.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è in buona parte sorretta da motivazione apparente e non fornisce ragguagli sufficienti per inquadrare le esatte responsabilità della giudicabile. Osservazione che si sviluppa anche alla luce dei motivi di appello che, pure, sul punto richiamavano l'attenzione.
Invero, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome" non basta richiamare l'insegnamento della SC. circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria. La stessa massima citata dalla Corte territoriale (Cass., sez. 5^, 06/05/1999, Grossi, Ced Cass. 213647) non è stata qui applicata nella sua effettiva portata interpretativa: se è incontestabile, infatti, che l'accettazione della carica conferisce doveri di vigilanza e controllo (una posizione di garanzia), la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, è pur vero che l'addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione anti-doverosa (onde legittimare la prefigurazione dei consequenziali eventi tipici del reato o, nella prospettazione del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del loro accadimento). Sul punto, proprio in contesto societario, cfr. Cass., sez. 3^, 09/04/1997, Ciciani, Ced. Cass. 208804. Diversamente opinando ed assegnando con modalità quasi meccanica la responsabilità per fatto commesso dal terzo, si rischia di ledere il principio di personalità della responsabilità penale, ovvero di traslare il dolo della bancarotta fraudolenta in un addebito a sfondo meramente colposo, ben diversa essendo sia la responsabilità riferibile, anche a titolo di colpa, L. Fall. ex art. 224, ovvero quella civilistica discendente dall'art. 2392 cod. civ. e ss. a riguardo delle violazioni operate dagli amministratori. È, dunque, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" sullo stato delle scritture (ovvero del programmato disegno dell'amministratore di fatto di omessa tenuta) in guisa tale da cagionare l'effetto di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (e non soltanto della contezza dei propri atti o dei propri impulsi "personologici", come sembra argomentare il giudice di secondo grado). Qui basta osservare - per attestare in concreto l'importanza dei rilievi dianzi svolti - che dalla decisione del Tribunale (a cui interamente la Corte d'Appello rinvia) risulta che alcuni testimoni hanno indicato la IB come estranea non soltanto alla amministrazione societaria, ma completamente all'oscuro anche della gestione degli obblighi contabili e della tenuta del relativo compendio (Sent. Trib. pag. 3). I motivi di appello rammentano ulteriori profili al riguardo. Orbene, la decisione impugnata non precisa in quale misura la IB sapesse dell'omessa tenuta della contabilità e della finalità (contestata nel capo di imputazione) del fine di profitto che da essa derivasse e quali effettivi spunti probatori inducano a detto convincimento. Non sfugge la circostanza che, essendo l'amministratore di fatto il marito della ricorrente, è plausibile ipotizzare (salvo risulti una diversa riscontro di fatto o logico), l'assegnamento fiduciario nei confronti del medesimo, senza soverchio controllo e ragguaglio della donna.
Nè maggiore convincimento può desumersi dalla pretesa inerzia verso il Curatore nel consegnare il corredo mancante, posto che (a prescindere dal profilo meramente formale dettato dalla L. Fall., art. 16, n. 3, non congruente con la prova di una prava volontà di sottrazione fraudolenta) la consegna, in realtà, di poi avvenne;
che quella consegna avrebbe attestato una sua inadempienza di rilievo penale (L. Fall. art. 224/217, comma 2) attesa la relativa incompletezza, così evidenziando anche qui la carenza della motivazione al riguardo di quale potesse esser la finalità di occultamento;
che è, al contempo, plausibile (mancando una motivazione adeguata al proposito) quanto prospettato dalla difesa:
che la inquisita abbia tardato a reperire e farsi consegnare la documentazione da chi la possedeva (ma il ritardo non risulta davvero rimarchevole: richiesta del Curatore datata 22/02/1999, attivazione della IB 08/03/1999, consegna 26/04/1999, cfr. Sent. Trib.). Analogamente fondato è il secondo motivo: l'imputazione di cui alla L. Fall. art. 16, n. 3, non è richiamato dalla L. Fall. art. 220, e la qualifica di "ostruzionismo" assegnata alla condotta della LIBERATA pare assai generica ed impropria, tale da non consentire un'esatta relazione con l'incriminazione. Nel capo di imputazione - inoltre - vi è menzione del solo L. Fall. art. 49, e non della prescrizione della L. Fall. art. 16, comma 3, disposizione a cui la motivazione della Corte territoriale fa riferimento e di cui non è traccia nell'incolpazione.
Non ha, peraltro, torto la ricorrente nel segnalare che il tardivo deposito delle scritture sembra potersi comprendere nella più severa contestazione di sottrazione delle stesse, mossa nel medesimo capo. Le ragioni dianzi espresse impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005