Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere sottoscritta e presentata, a pena d'inammissibilità, dalla parte personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto validamente autenticate da notaio greco, secondo la "lex loci", la sottoscrizione apposta dall'interessato in calce all'istanza e la procura speciale rilasciata per la presentazione in favore del difensore nominato procuratore speciale, osservando che non occorreva la legalizzazione della procura speciale, essendo la stessa stata conferita a mezzo di notaio di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, nè la formalità della cosiddetta "apostille", espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, essendo la Grecia uno Stato membro dell'Unione Europea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2009, n. 14413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 418
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004272/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
nei confronti di:
1) ER NT;
avverso ORDINANZA del 15/01/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti V., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria difensiva presentata nell'interesse del MO con la quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. OSSERVA
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da MO NT al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione "sine titulo" sofferta, per la durata di mesi 3 e giorni 11 in carcere, in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa per i reati di associazione per delinquere e di concorso in tentativo di introduzione in Italia di armi da guerra, la Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 15/1/2007, riconosceva la fondatezza del diritto fatto valere dall'istante e gli assegnava la somma complessiva di Euro 150.000,00 in essa comprendendo, oltre il pregiudizio strettamente attinente alla restrizione della libertà personale, anche quello inerente alle conseguenze negative di ordine morale patite, in ambito personale, familiare e sociale, per effetto dello "strepitus fori". Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte di Appello, sia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il P.G., in primo luogo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sul punto della decisione che denegava l'esistenza della condizione ostativa all'equo indennizzo, sostenendosi, al contrario, l'incidenza causale nell'emissione del provvedimento cautelare della condotta dell'istante, ritenuta connotata da elementi di grave imprudenza, per avere egli organizzato il trasporto a bordo della motonave "Jadran-Express" di un carico imponente di armi da guerra destinate a compagini belligeranti nei territori già appartenenti alla ex-Jugoslavia e, in tal modo, concorso ad ingenerare negli organi inquirenti l'erroneo convincimento che, nell'ambito di tale operazione di commercio clandestino di materiale bellico, fosse previsto anche il transito della motonave in territorio italiano, ove sarebbe stato prenotato l'approdo della motonave nel porto di In secondo luogo, il P.G. ha lamentato l'erronea e immotivata applicazione dei criteri di stima e di calcolo dell'indennizzo, essendo quest'ultimo stato liquidato in una somma finale di importo eccessivo, utilizzando in modo arbitrario sia il criterio cd. matematico, sia quello di natura equitativa.
Nel suo ricorso, il Ministero ha, dapprima, reiterato la già respinta eccezione di inammissibilità della iniziale domanda di equa riparazione, sostenendo che essa non era stata proposta nel rispetto delle forme prescritte dalla legge italiana, sia in quanto la procura speciale rilasciata dal MO all'estero non conteneva l'attestazione del notaio greco di avere accertato l'identità della persona che aveva sottoscritto l'atto e il mandato in sua presenza, sia in quanto nell'autentica della sottoscrizione della domanda e della procura speciale era assente la formalità chiamata "apostille", richiesta, per i documenti da valere fuori dello Stato in cui sono formati, dalla Convenzione dell'Aja del 1961; in secondo luogo, ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla determinazione del "quantum" dell'indennizzo, in quanto per le sole voci attinenti alla sofferenza morale personale e familiare e al danno all'immagine l'importo liquidato di Euro 137.640 era ingiustificatamente sproporzionato rispetto alla somma di Euro 12.360 riconosciuta per il periodo di detenzione sofferta;
infine, ha lamentato il medesimo difetto in relazione alla determinazione del "quantum" delle spese di lite addossate al Ministero, pur in presenza di accoglimento in misura minore delle pretese dell'istante. I ricorsi sono meritevoli di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Rivestendo carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altro, si esamina il primo dei motivi di gravame proposti nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quello cioè che reitera la denuncia, già respinta, di inammissibilità della domanda iniziale del MO.
La decisione della Corte di Appello di Torino di rigettare tale eccezione è, a parere di questo Collegio, esente da censure, essendo stata fatta applicazione corretta del consolidato principio giuridico secondo cui la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 315 cod. proc. pen., comma 1, deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dall'art. 645 cod. proc. pen., comma 1, e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen.. In applicazione di tale principio, i giudici della riparazione hanno ritenuto ammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta in calce dal MO e presentata da difensore nominato procuratore speciale, poiché la sottoscrizione di detta domanda e della allegata procura speciale era stata autenticata da notaio greco, usando la formula "si autentica la firma del sig. NO MO, apposta al mio cospetto".
Nella fattispecie, infatti, gli atti redatti all'estero, secondo le formalità della "lex loci", sono stati correttamente ritenuti rispettosi delle disposizioni del codice di rito penale vigenti in materia, in quanto l'attestazione del notaio che la sottoscrizione è stata apposta dal MO in sua presenza altro non significa se non che il notaio ha autenticato la firma della persona che ha previamente accertato essere NO MO. Costui, quindi, correttamente è stato ritenuto, in sostanziale conformità alle richiamate disposizioni della legge processuale italiana, il reale sottoscrittore del mandato speciale e della domanda di equa riparazione.
Nè è profilabile l'ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, che il Ministero denuncia in ricorso richiamandosi ora al difetto della legalizzazione della procura speciale rilasciata all'estero, ora al difetto della formalità semplificata della cd. "apostille", richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961. Ciò perché, da un lato, ai sensi dell'art. 3 della citata Convenzione dell'Aja, la legalizzazione della procura speciale rilasciata all'estero non è richiesta ove, come nella specie, sia stata conferita a mezzo di notaio di un paese aderente alla medesima Convenzione, come lo è appunto la Grecia, appartenente alla CEE;
dall'altro lato, proprio per la ragione che la Grecia è uno Stato membro dell'Unione Europea, la necessità di apporre la cd. "apostille" alle firme di atti da e per l'estero è stata espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25/5/1997, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106. La Convenzione di Bruxelles ha sostituito tra gli Stati contraenti le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti ed ha fatto riferimento specifico agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente;
ha precisato (art. 1, comma 2, lett. d) che, per atti pubblici, devono intendersi ai sensi della convenzione anche "le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata"; ha aggiunto (art. 3) che la semplificazione si concreta nell'esonero "da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga". In conclusione, per effetto di tale disciplina normativa, da ritenersi vigente ad ogni effetto anche in Italia, non è più necessaria, tra gli Stati membri dell'Unione Europea, la formalità della cd. "apostille", che la citata Convenzione dell'Aja del 1961 all'art. 3, comma 1, prevedeva, come formalità, residua, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono formati. Occupandoci ora dell'esame della censura relativa all'esclusione di una condotta gravemente colposa del MO, sinergicamente legata all'emissione del provvedimento restrittivo, è agevole dimostrane l'infondatezza alla stregua delle considerazioni esposte dai giudici della riparazione e, per taluni particolari aspetti, dei condivisibili rilievi sul tema elaborati nella memoria difensiva depositata nell'interesse del MO.
Premesso che il MO ha chiarito in sede di interrogatorio la sua posizione, con il riconoscimento del ruolo, affidatogli dal Ministro della Difesa dello Stato democratico della Croazia, di intermediario nell'acquisto di armi dall'Ucraina da destinare appunto alla Croazia, è da osservare che il rinvenimento di esse sulla motonave Jadran, battente bandiera croata, è avvenuto in acque internazionali e, quindi, al di fuori della giurisdizione dello Stato Italiano, e che successivamente, essendo stata condotta, "manu militari", la nave nel porto di Tarante, la Procura della Repubblica locale ha direttamente trasmesso gli atti in archivio, avendo ritenuto che nella vicenda fosse ipotizzabile, al più, un illecito amministrativo per violazione dell'embargo deciso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Tale illecito, però, è stato "incidenter tantum" escluso dal Tribunale di Torino con la sentenza del 14/1/2004, con la quale ha assolto il MO con formula ampia perché il fatto non sussiste (ex art. 530 c.p.p., comma 1) dall'imputazione ascrittagli di tentativo di introduzione in Italia del carico di armi, avendo osservato come la risoluzione delle Nazioni Unite n. 757 del 30/5/1992 riguardasse l'embargo di materiale bellico imposto ad alcuni Stati, sorti dallo smembramento dell'ex-Jugoslavia, tra i quali non era compreso però lo Stato democratico della Croazia, alla quale nazionalità apparteneva la nave Jadran.
L'unico elemento, sul quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha ritenuto di radicare la giurisdizione italiana con l'avvio dell'azione penale anche contro il MO, è stato l'ipotizzato, ma non avvenuto, sbarco della nave al porto di Venezia, desunto dal fatto che il comandante della nave Jadran aveva prenotato una sosta in transito in detto porto. Tuttavia, anche tale ipotesi, non essendo stata suffragata da prova alcuna, è caduta nel nulla, giustificando il verdetto assolutorio pieno nei confronti del MO e, nell'esaminarne i contenuti motivazionali, i giudici della riparazione sono stati in grado di escludere l'incidenza causale nell'emissione del provvedimento cautelare della condotta dell'istante, sulla scorta della persuasiva considerazione che nessuna condotta a lui addebitabile, connotata da elementi di grave imprudenza, poteva trarsi dal fatto che la nave fosse stata bloccata in acque internazionali e che la sosta in transito nel porto di Venezia fosse stata prenotata ad opera del comandante della nave, essendo rimasta nell'ambito delle supposizioni, come tali non ammissibili, l'ipotesi che il MO abbia indotto il comandante a fare quella prenotazione, essendo certo soltanto che egli avesse spedito le armi via mare per farle arrivare in Croazia. Parimenti infondata è la doglianza del Ministero relativa alla determinazione del "quantum" delle spese legali, apparendo decisiva la considerazione che l'addebito di tali spese a carico dell'Amministrazione è giustificato dalla corretta applicazione, nella specie, del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.. In riferimento, infine, alla censura, proposta da entrambi i ricorrenti, di erronea determinazione del "quantum" dell'indennizzo, è convincimento di questo Collegio che i giudici della riparazione effettivamente non abbiano conformato la loro decisione al principio giuridico, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24287 del 2001, secondo cui, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
In coerenza a tale principio, il rapporto tra L. 1 miliardo e giorni 2190 giorni, pari a sei anni di termine massimo della custodia cautelare, produce aritmeticamente la cifra giornaliera di L. 456.621, pari ad Euro 235,82 per la custodia in carcere e, per il regime meno afflittivo degli arresti domiciliari, la somma, pari alla metà, di Euro 117,91.
Vero è che siffatto parametro matematico non è vincolante in assoluto, ma è anche vero che esso, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla perdita della libertà personale a dati certi e paritari, costituisce il criterio-base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento;
e ciò, pur nel contesto di una delibazione guidata dal metodo equitativo, in coerenza con l'indole indennitaria e non risarcitoria della somma liquidata a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione.
Orbene, i giudici della riparazione, nel caso di specie, non si sono conformati ai suddetti criteri di stima e di calcolo, derivandone, per le ragioni di seguito indicate, l'accoglimento delle relative censure.
Ciò, perché i medesimi giudici hanno calcolato l'indennizzo dovuto all'istante, come se la cifra giornaliera, costituente applicazione del parametro matematico sopra enunciato, fosse pari alla somma di Euro 120,00 in ragione di ogni giorno di custodia in carcere e, poi, hanno all'importo complessivo di Euro 12.360 - risultante dalla moltiplicazione della cifra giornaliera per tutta la durata della custodia in carcere - aggiunto in ampliamento l'importo di Euro 137.640,00 a titolo di indennizzo per le sofferenze morali, personali e familiari, e per il danno all'immagine, una somma, quest'ultima, che, per essere più di undici volte superiore a quella determinata per la restrizione della libertà personale, richiedeva una motivazione congrua e logica che desse conto dell'uso del criterio dell'equità in termini così insolitamente sovrabbondanti, non essendo di certo appagante quella, apodittica e meramente apparente, offerta nel provvedimento impugnato del: "ritiene equo determinare". Ai vizi e alle carenze motivazionali sopra rilevati dovrà porre adeguato rimedio la Corte di Appello di Torino, alla quale, in diversa composizione, spetta il compito di procedere ad una nuova determinazione del "quantum" dell'indennizzo, conformandosi in modo coerente ai principi giuridici sopra enunciati, nonché il compito di regolare le spese di lite tra le parti in relazione a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'indennizzo, con rinvio alla Corte di Appello di Torino anche relativamente alle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009