Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2009, n. 14413
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Sentenza 18 febbraio 2009

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La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere sottoscritta e presentata, a pena d'inammissibilità, dalla parte personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto validamente autenticate da notaio greco, secondo la "lex loci", la sottoscrizione apposta dall'interessato in calce all'istanza e la procura speciale rilasciata per la presentazione in favore del difensore nominato procuratore speciale, osservando che non occorreva la legalizzazione della procura speciale, essendo la stessa stata conferita a mezzo di notaio di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, nè la formalità della cosiddetta "apostille", espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, essendo la Grecia uno Stato membro dell'Unione Europea).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2009, n. 14413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14413
    Data del deposito : 18 febbraio 2009

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