Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede essendo sufficiente la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 40283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40283 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
40 283 / 1 2 M./. Σ 83 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Presidente - 28/9/2012 Consigliere - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE Consigliere- N. 1364 Dott. VINCENZO ROTUNDO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO rel. Consigliere - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EMANUELE DI SALVO N. 49799/2011 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Nei confronti di 1) DI AT N. IL 26/5/1974 avverso la sentenza n. 816/2010 del 7/6/2011 del TRIBUNALE DI LIVORNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Lette le conclusioni del PG Dott. AURELIO GALASSO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE La Procura Generale di Firenze propone ricorso contro la sentenza pronunziata dal Tribunale monocratico di Livorno il 7 giugno 2011 che dichiarava non doversi procedere nei confronti di AJ NA per difetto di querela in ordine al reato di furto, osservando che, essendo contestato in fatto che il furto di tre paia di ciabatte marca Tribord all'interno del negozio Decathlon di Livorno era stato commesso occultando le medesime all'interno della borsa, sussisteva anche la aggravante del mezzo fraudolento, risultando quindi il reato procedibile di ufficio. Chiede pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio. Il ricorso è infondato sia per la non configurabilità dell'aggravante che, comunque, per difetto di contestazione della stessa laddove la si dovesse ritenere integrata. Ritiene il collegio che la aggravante del mezzo fraudolento nel reato di furto ricorre quando la condotta presenti una significativa ed oggettiva maggior gravità della ipotesi ordinaria in ragione delle modalità con le quali vengano aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto. Risulta dagli atti che l'imputata aveva prelevato le scarpe dagli scaffali espositori per poi porle nella propria borsa, evidentemente ritenendo di poter riuscire a passare inosservata ai controlli. Non risulta che abbia adottato alcuna cautela ulteriore per poter aggirare i sistemi di protezione. Si è quindi realizzata una condotta di "semplice" occultamento della refurtiva che, in sé, rientra nelle modalità ordinarie del furto. La aggravante speciale consistente nella utilizzazione di un mezzo M fraudolento per la commissione del furto, invece, quale fatto "specializzante" la condotta in concreto rispetto all'ordinarietà, deve consistere in una modalità/utilizzazione di strumento particolare che consenta, oltre al mero occultamento, una particolare elusione del controllo da parte del possessore sui propri beni. Con riferimento al tipo di situazione in esame, furto in esercizio commerciale in cui la merce esposta può essere prelevata direttamente dai clienti, una tale condizione si realizza, ad esempio, quando il reo predisponga mezzi particolari per superare i normali controlli effettuati con personale di sicurezza, quali una borsa con doppio fondo, indumenti realizzati od adattati per nascondere merce rubata, attrezzi per rimuovere o schermare le targhette antitaccheggio. (in tale senso si veda Sez. 4, n. 10134 del 19/01/2006 - dep. 23/03/2006, Baratto, Rv. 233716). È vero che non mancano precedenti decisioni quale quella citata dal ricorrente in cui si è affermato che è sufficiente nascondere l'oggetto per integrare l'aggravante, ma si tratta di tesi che non può essere accolta perché, come detto, l'occultamento del bene rubato è una normale modalità concreta del furto. Anche sotto altro profilo, comunque, il ricorso non potrebbe essere accolto. Questa Corte ha più volte affermato che non è necessario che le circostanze M aggravanti vengano contestate con specifica indicazione delle norme che Le prevedono o con altra affermazione esplicita nella formulazione delle imputazione;
ma, nel ritenere sufficiente la contestazione "in fatto" dell'aggravante, questa Corte ha rilevato come sia comunque necessario che le circostanze integranti l'aggravante siano indicate in modo preciso e tale che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Cass. IV, sent. 5678 del 20.4.90 rv. 184088; Cass. II, sent. 47863 del 15.12.03 rv. 227076). Nel caso in esame non vi è stata contestazione esplicita della aggravante che si dovrebbe desumere dalla descrizione della modalità di condotta consistente in "... Ciabatte... Che occultava all'interno della borsa". Ma una tale formulazione è generica per cui non può fare comprendere la volontà della accusa di contestare la aggravante in questione. Perciò, anche laddove si dovesse ritenere integrata la aggravante in questione nel tipo di condotta in contestazione, la modalità concreta di formulazione della imputazione nei confronti di AJ NA, non rende evidente l'intenzione della accusa di contestare tale aggravante, essendo quindi necessaria una precisazione dell'essere la modalità del furto "fraudolenta". Perciò, anche per l'assenza di una adeguata contestazione, non poteva ritenersi applicabile la citata aggravante per poter escludere la punibilità a querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 28/9/2012 Il Consigliere estensore il Presidente Adolfo Di Virginio Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 OTT 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. Piera Esposito