Sentenza 29 settembre 2017
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di uno dei reati integranti la pluralità dei fatti di bancarotta, ex art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., ha quantificato l'aumento per la c.d. continuazione fallimentare in misura maggiore rispetto a quella determinata in primo grado, diminuendo complessivamente la pena).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2017, n. 50083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50083 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2017 |
Testo completo
50083-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da PUBBLICA UDIENZA DEL 29/09/2017 LO Antonio Bruno - Presidente - Sent. n. sez. 2083/2017 Grazia Lapalorcia Sergio Gorjan R.G. N. 19169/2017 Antonio Settembre LO Micheli -- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'AN LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 01/02/2016 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata ed ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LO Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
udito per il ricorrente l'Avv. Fabrizio D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di LO D'AN ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma limitata alla declaratoria di - estinzione di un addebito di bancarotta preferenziale, per sopravvenuta prescrizione, nonché alla esclusione dell'aggravante correlata all'entità del danno patrimoniale della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, in data 18/12/2014, nei confronti del suo assistito. Il D'AN risulta essere stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) a lui ascritti quale amministratore di una società dichiarata fallita nel dicembre 2005. Nell'interesse dell'imputato si deduce la violazione dell'art. 597 del codice di rito, atteso che la pena inflitta per effetto dell'aumento dovuto alla pluralità dei fatti di bancarotta appare determinata dalla Corte territoriale in mesi tre di reclusione, quando invece il Tribunale aveva disposto che l'aumento de quo peraltro, comprensivo della ritenuta responsabilità del D'AN per il reato poi dichiarato prescritto - fosse contenuto in mesi due. La decisione di primo grado, in ogni caso, non era stata impugnata se non dalla difesa. Richiamati plurimi riferimenti giurisprudenziali, il difensore del ricorrente segnala che «avendo la Corte di appello dichiarato non doversi procedere quanto al reato di bancarotta preferenziale, avrebbe dovuto diminuire la pena complessivamente irrogata, in misura corrispondente alla elisione di uno dei fatti che integrava la cosiddetta continuazione fallimentare dal novero di quelli da contemplare a fini sanzionatori»; inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero in concreto aumentato la pena da infliggersi ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., dovendosi tenere conto che «il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione». Il divieto in esame, come si legge nel ricorso, comporta che la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. individua come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In punto di trattamento sanzionatorio, i giudici di primo grado avevano operato il computo muovendo da una pena base di 3 anni di reclusione, con 2 successivi aumenti di 6 mesi per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di ulteriori 2 mesi per la pluralità dei fatti di bancarotta. La Corte di appello risulta avere eliminato la prima aggravante, ma partendo dalla - medesima pena base - indica un aumento per la "continuazione fallimentare" nella misura di 3 mesi di reclusione, senza avvedersi della contestuale declaratoria di prescrizione che aveva interessato l'ipotesi di cui all'art. 216, terzo comma, legge fall. Vero è che la pena finale (3 anni e 3 mesi di reclusione) appare inferiore a quella irrogata dal Tribunale (3 anni e 8 mesi), tuttavia è innegabile che il reato espunto a seguito della maturata causa estintiva aveva giocoforza concorso alla determinazione dell'aumento di 2 mesi disposto in applicazione dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall.: aumento che, perciò, sarebbe stato necessario contenere in una misura più lieve rispetto a quella determinata in primo grado e che, invece, risulta quantificato in termini più afflittivi. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano che «nel giudizio di appello, divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza [...], non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado» (Cass., Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv 232066). Il principio appena ricordato, ribadito da numerose pronunce successive (v. fra le più recenti, Cass., Sez. IV, n. 18086 del 24/03/2015, Carota, nonché Cass., Sez. II, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore), non può ovviamente riguardare la sola entità della pena base, ma tutti gli elementi che rilevano nel calcolo della sanzione complessivamente irrogata: con la conseguenza che «il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata» (Cass., Sez. III, n. 20225 del 10/01/2017, Khelif, Rv 269802). Coerentemente, si è affermato che il giudice d'appello, che su impugnazione dell'imputato riformi la sentenza di condanna escludendo la sussistenza di una tra le più circostanze aggravanti contestate, non può confermare il precedente trattamento sanzionatorio pur quando il giudice di primo grado abbia ritenuto prevalente la circostanza attenuante su tutte le aggravanti, ma deve diminuire la pena inflitta corrispondentemente alla diminuzione del disvalore complessivo espresso dalle circostanze aggravanti. 3 A residue» (Cass., Sez. III, n. 40007 del 22/09/2011, Iqbal, Rv 251471); mentre, laddove sia stato espresso in primo grado un giudizio di equivalenza tra circostanze di segno contrario, giudizio da intendersi soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) del codice di rito, l'eliminazione di un'aggravante non ne comporta ipso facto il superamento in senso favorevole all'imputato, potendosi dunque lasciare inalterata la pena irrogata (v. Cass., Sez. VI, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, nonché Cass., Sez. V, n. 10176 del 17/01/2013, Andries). In occasione di precedenti sostanzialmente sovrapponibili alla fattispecie concreta oggi in esame, e sempre in linea con l'orientamento interpretativo appena illustrato, si è infine sostenuto che «viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado» (Cass., Sez. II, n. 35183 del 06/06/2013, De Marino, Rv 257744); identica violazione si verifica con la decisione di secondo grado che, «in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta» (Cass., Sez. III, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv 244961). Analoghi principi si ricavano in tema di aumenti disposti a seguito della contestazione di ipotesi di recidiva (v. Cass., Sez. II, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone) e, per converso, a fronte della concessione di attenuanti ulteriori, ove il divieto della reformatio in peius deve intendersi violato qualora la pena complessivamente inflitta risulti diminuita ma venga operata una riduzione minore per le attenuanti già riconosciute in primo grado (v. Cass., Sez. I, n. 45236 del 22/10/2013, Stralaj).
2. Alla necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della riscontrata ed appena illustrata violazione di legge, può provvedere direttamente il giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., risultando superfluo un annullamento con rinvio. Infatti, avendo il Tribunale disposto un aumento di 2 mesi di reclusione per la pluralità dei fatti di bancarotta, deve intendersi che il computo venne operato in ragione di un mese per ciascuno degli addebiti ulteriori rispetto al primo: la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 216, comma terzo, legge fall. comporta perciò l'eliminazione di mesi 1 di reclusione rispetto alla pena irrogata in primo grado. 4
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che determina in anni 3 e mesi 1 di reclusione. Così deciso il 29/09/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore LO Micheli LO Antonio Bruno DEPORTATA IN CH addi 02 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANIO tay