Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 28007
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e persona obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta: quando è responsabile anche l'amministratore di fattoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 28007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28007
Data del deposito : 4 giugno 2004

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