Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 15427
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1542 del 31 marzo 2016 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali. L'imputato ha contestato la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato la sua responsabilità per reati edilizi, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il periodo di sospensione del processo, richiesto a seguito di una domanda di sanatoria, nel calcolo della prescrizione. Inoltre, ha argomentato che le opere contestate non necessitavano di permesso di costruire, essendo di minima entità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, affermando che la sospensione del processo, disposta su richiesta dell'imputato, è legittima e deve essere considerata ai fini della prescrizione. Ha chiarito che la responsabilità penale sussiste anche in assenza di condonabilità delle opere, e che il giudice deve valutare l'intervento edilizio nel suo complesso, non scindendo le singole opere. La sentenza ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, imponendo le spese processuali all'imputato.

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Il periodo di sospensione del processo, previsto nel caso di presentazione di istanza di "accertamento di conformità" ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 della legge n. 47 del 1985), deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio.

In caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 15427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15427
Data del deposito : 31 marzo 2016

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