Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di reati edilizi, sebbene gli effetti riconducibili alle speciali cause estintive rappresentate dal condono edilizio e dalla concessione in sanatoria siano analoghi, tuttavia diversi sono i meccanismi di operatività in quanto l'estinzione del reato per concessione in sanatoria, a differenza del cosiddetto condono edilizio, non consegue al pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma si fonda sul rilascio della concessione sanante da parte dell'Autorità amministrativa, previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti, approvati o anche semplicemente adottati, nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta.
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2007, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 01354
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 033473/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) LATTERI SILVANA N. IL 23/09/1950;
avverso ORDINANZA del 30/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. FATTO E DIRITTO
Con decreto del 7 giugno 2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo emesso il 24 gennaio 2005, avente ad oggetto opere realizzate abusivamente in cemento armato, (muri di sostegno perimetrali, travi di fondazione, pilastri ed altro) nei confronti di ER Silvana, indagata in ordine al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, respingeva l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica.
Ha proposto ricorso per cassazione quest'ultimo chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Tanto premesso il Collegio rileva che i motivi di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sulla valutazione delle cause di estinzione del reato edilizio in quanto aveva erroneamente parificato i provvedimenti di concessione a quelli di autorizzazione.
Secondo il ricorrente, invece, tali provvedimenti hanno diversa natura in quanti i primi sono diretti a garantire l'esercizio di facoltà non spettanti originariamente ai privati o, comunque, il pieno esercizio di diritti suscettibili di espansione od affievolimento, mentre i secondi hanno solo la finalità di riconoscere la ricorrenza di presupposti stabiliti per il godimento di diritti soggettivi non comprimibili.
Nel caso in esame il Comune aveva ritenuto di poter rilasciare solo un'autorizzazione edilizia, provvedimento distinto dalla concessione, di portata meno ampia e privo di effetti estintivi sul reato. Tale autorizzazione non poteva quindi avere valenza in ordine al sequestro che avrebbe dovuto permanere sino al rilascio del titolo concessorio.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, applicabile anche alle regioni a statuto speciale, nella parte in cui disciplina le cause di estinzione dei reati, rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati urbanistici.
Secondo tale giurisprudenza la realizzazione di un manufatto poggiante su una struttura di nove pilastri in cemento armato poteva essere assentita solo da una concessione e non da una semplice autorizzazione, provvedimento che concerneva opere di natura ben diversa (cisterne interrate, opere interne modeste recinzioni di fondi agricoli, opere pertinenziali e simili ai sensi della L. n. 47 del 1985). Del resto la stessa indagata aveva formalmente chiesto il rilascio di concessione in sanatoria per cui anch'ella era perfettamente consapevole di doversi munire di tale specifica tipologia di permesso edificatorio.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L.R. Siciliana n. 37 del 1985, art. 5.
Il provvedimento di autorizzazione in sanatoria esibito dall'indagata richiamava anche la legislazione urbanistica siciliana e in particolare la suddetta norma.
Nell'interpretazione di tale norma il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva sempre ritenuto che la realizzazione di un manufatto poggiante su una struttura in pilastri di cemento armato potesse essere assentita soltanto da una concessione e non da una semplice autorizzazione.
Doveva quindi concludersi che l'ordinanza impugnata aveva illegittimamente avallato l'atto del Comune in cui veniva in rilievo una normativa non applicabile nel caso in esame e in cui erano state frazionate in modo scorretto le opere in modo da qualificare opera pertinenziale anche il completamento dello spazio tra i pilastri in sequestro, qualificazione illegittima anche in rapporto alle dimensioni del manufatto.
In ordine ai motivi il Collegio rileva che essi sono fondati. Premesso che in sede cautelare l'indagine va circoscritta al fumus in ordine al reato oggetto di indagine e al periculum in mora, si rileva che rimanendo demandato al merito il definitivo accertamento della sussistenza del reato, deve ritenersi erronea l'equiparazione stabilita dal Tribunale del riesame della concessione in sanatoria L.28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 13, all'istituto dell'autorizzazione in sanatoria disciplinato dalla stessa L. n. 47 del 1985, capo 4^, e dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39. Infatti il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche fissato dalla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono", (con l'eccezione parziale introdotta dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 8, per le ipotesi di violazione di vincoli artistici,
paesistici ed ambientali), non si fonda su un effetto estintivo in proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del Sindaco, previo accertamento di conformità (o non contrasto) delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta.
Come ha specificato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 9 aprile 1997, n. 4398) "trattasi di un istituto di carattere generale (o di regime) qualificato da una fondamentale verifica di conformità, non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico".
Deve quindi ritenersi che il mero rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, peraltro eseguito con modalità irrituali, secondo quanto ha rilevato il Procuratore Generale, non può comportare la revoca del provvedimento cautelare dovendosi ritenere ancora sussistenti i presupposti che l'avevano determinata.
Giova comunque precisare che anche nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria compete comunque al giudice penale di accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici, dovendosi in caso contrario disapplicare la concessione illegittima L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, all. E.
Va quindi annullata l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008