Articolo 38 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 gennaio 1995
Art. 38. (Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti) 1. Le annualita' da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; dall' articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo , e 2, comma dodicesimo , del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7 , del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3 , della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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