Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 3350
CASS
Sentenza 13 novembre 2003

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In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento ex art 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, non può essere disposta nel caso le opere abusive siano state realizzate su immobili sottoposti a vincoli e siano non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (Nell'occasione la Corte ha altresì affermato come la eventuale sospensione disposta erroneamente dal giudice deve essere considerata come inesistente, con le ovvie conseguenze in tema di computo dei termini prescrizionali).

In materia edilizia, al fine di ritenere configurata l'ipotesi di difformità totale di un manufatto dal permesso di costruire, nell'ipotesi di realizzazione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto, e per la quale i volumi realizzati devono costituire un organismo edilizio o una parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, la specifica rilevanza può essere considerata sia in modo assoluto ed oggettivo sia in relazione alla struttura realizzata, mentre per la autonoma utilizzabilità non si richiede che la struttura sia fisicamente separata dall'organismo edilizio assentito, ma soltanto che la stessa sia precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente.

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 3350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3350
Data del deposito : 13 novembre 2003

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