Art. 35. Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 69
- 1. Art. 35 c.p.p. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 179.4857
La Relazione al codice L'articolo 35 riproduce sostanzialmente l'attuale art. 62 c.p.p. […] I , 10/07/1995 , n. 4178 Posto che l'incompatibilità prevista dall'art. 35 c.p.p. ricorre solo nel caso che magistrati legati fra loro da rapporto di coniugio, parentela od affinità fino al secondo grado esercitino le loro funzioni nello stesso procedimento, non può dirsi sussistente detta ultima condizione quando, avendo un tribunale di sorveglianza prima concesso e poi revocato una misura alternativa alla detenzione (nella specie, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 138
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28386Provvedimento: […] conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'esistenza di cause di incompatibilità, rilevanti ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., non incidendo «sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, […] nel caso di specie, non è configurabile alcuna nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 21/12/2016, quale conseguenza dell'esistenza di una causa di incompatibilità, rilevante ai sensi dell'art. 35 cod. proc. pen., atteso che il rapporto di parentela eccepito dalla difesa di IT non incide sulla capacità del giudice e costituisce motivo di ricusazione, […]Leggi di più...
- incompatibilità del giudice·
- art. 37 cod. proc. pen.·
- art. 35 cod. proc. pen.·
- inammissibilità appello·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- nullità provvedimento·
- ricusazione del giudice