Articolo 35 del Codice di procedura penale
Articolo 33 terArticolo 36
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24 ottobre 1989
Art. 35. Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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