Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2004, n. 16706
CASS
Sentenza 18 febbraio 2004

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Massime1

La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (in relazione all'art. 36 del citato d.P.R.), è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta , la stessa si intende esaurita per silenzio rifiuto.

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2004, n. 16706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16706
Data del deposito : 18 febbraio 2004

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