Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte.
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15442 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3379
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 8983/2013
ha pronunciato la seguente: 27909/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR RR, nato ad [...] il [...];
DI IZ, nato a [...] il [...];
IN TO, nato a [...] il [...];
IN CH, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/09/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi per l'imputato l'avv. Macchia Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. PR RR, DI IZ, IN TO e IN CH ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato, per quanto qui interessa, la pronuncia emessa dal tribunale della medesima città nella parte in cui dichiarava i suddetti ricorrenti colpevoli dei reati loro ascritti in concorso al capo 1) dell'imputazione e, unificati i reati medesimi dal vincolo del concorso formale, li condannava alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 60.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ai ricorrenti erano contestati i reati previsti dall'art. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di:
committente/esecutore materiale, responsabile della ditta "Le Residence" di PR RR s.a.s. (PR RR), direttore dei lavori (GE IZ, e esecutore dei lavori (IN TO e IN CH):
A) eseguivano lavori edilizi di costruzione di un complesso ricettivo ubicato nel Comune di Ayas, in totale difformità delle concessioni edilizie nn. 2609 del M 08.02.2002 e 2609 rinnovo del 24.12.2010 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nella fattispecie per aver aumentato la superficie abitabile o utilizzabile in misura superiore al 30% di quella indicata nel progetto. In particolare, superficie utile o abitabile realizzata: mq. 727,60 contro mq. 648,39 autorizzati;
superficie non residenziale realizzata mq. 893,45 contro mq. 209,09 autorizzati nonché per aver adibito ad uso abitativo locali aventi destinazione accessoria;
B) eseguivano lavori edilizi di cui alla lettera A) in difformità dalle autorizzazioni nn. 10537/TP del 14 giugno 1999, 19107/TP del 19 ottobre 1999, 9289/TP del 29 maggio 2000, 12993/TP del 18 luglio 2000, 23557/TP 3 dicembre 2001 rilasciate dalla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.
Fatti commessi in Ayas loc. Champoluc il 30 gennaio 2010 ed il 1 settembre 2010.
1.1. Formati separati fascicoli processuali a seguito della diversificata trasmissione dei ricorsi, i gravami proposti da PR RR e da DI IZ, in conseguenza del rinvio della causa all'udienza del 3 giugno 2014, sono stati rifissati all'odierna udienza dove, sul presupposto che le impugnazioni sono state proposte avverso la medesima sentenza, si è proceduto alla riunione del procedimento riguardante i ricorsi di PR RR e DI IZ con il procedimento relativo ai ricorsi di IN TO e IN CH, come da ordinanza emessa in udienza.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, PR RR e DI IZ articolano, a mezzo del difensori, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamentano l'erronea applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 e di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e l'assoluta mancanza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del momento consumativo dei reati contestati e, conseguentemente, in ordine alla erronea mancata declaratoria di loro prescrizione nonché in ordine alla implicita e del tutto immotivata reiezione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. di cui al primo motivo d'appello.
Assumono che, con riferimento al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, la sentenza impugnata si è limitata a ribadire che la condotta penalmente illecita permane dall'inizio sino al termine della costruzione abusiva sicché, nel valutare la realizzazione di una costruzione edilizia l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi componenti. Ma così motivando ha del tutto trascurato di considerare che tale principio di diritto può essere affermato esclusivamente con riferimento alla costruzione abusiva e non anche alla parte di costruzione che sia stata lecitamente e assentitamente realizzata. Nè ha fornito alcuna spiegazione del perché tale essenziale risultanza dovesse essere del tutto trascurata.
Una corretta interpretazione della vigente normativa in materia avrebbe invece necessariamente comportato che, al fine dell'individuazione del momento consumativo dei reati e, conseguentemente, del momento dal quale deve iniziare a decorrere il corso della prescrizione, si facesse riferimento esclusivamente all'ultimazione della parte di opere non assentite e non anche all'ultimazione dell'intero edificio e, quindi, anche di quelle sue parti che risultino regolarmente assentite.
Sostengono come sia del tutto priva di motivazione anche l'implicita reiezione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. proposta al fine di permettere, in sede peritale, di accertare quale fosse stata la data di ultimazione delle opere abusive.
2.2. Con il secondo motivo deducono la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena irrogata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), avendo la Corte territoriale replicato il medesimo errore nel quale era incorsa la prima sentenza, nulla dicendo in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche che erano state richieste sia per l'incensuratezza degli imputati, sia per il loro buon comportamento processuale, sia perché la non assentibilità delle opere realizzate difformemente dal titolo autorizzativo era stata determinata dall'apposizione, solo in epoca successiva al rilascio dell'originaria concessione edilizia, di un vincolo di inedificabilità rendendo certamente meno intenso l'elemento soggettivo sottostante alla commissione dei reati contestati.
3. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, IN TO e IN CH parimenti articolano, a mezzo del difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione, e conseguente violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea interpretazione dell'art. 530 cod. proc. pen., nonché per non aver tenuto in debito conto le risultanze processuali, nonché per violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alle norme sul giusto processo.
Assumono che, come emerso dalle testimonianza riportate nel ricorso, i lavori in contestazione, iniziati nel 2002, videro l'intervento, in qualità di costruttori, dei IN, solo ed unicamente per la parte iniziale degli stessi.
Peraltro, quanto alla posizione di IN CH, egli, giovanissimo, aveva appena terminato le scuole superiori, e venne inserito nell'azienda del padre soltanto a far data dal luglio 2003, all'interno della costituenda società Duegi di IN CH e c. s.n.c., al fine di avviarlo all'interno del mondo del lavoro: le sue mansioni erano limitate a quelle affidate ad un apprendista manovale;
nessuna coscienza e volontà poteva avere in ordine agli abusi a lui contestati;
sino alla data della nascita della società Duegi alcuna qualifica aveva ricoperto, dovendosi pertanto ritenere estraneo alla vicenda.
Posto poi che all'inizio del 2004, come emerso dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta, i IN non prestarono più la loro opera sul cantiere in oggetto, si afferma che - quand'anche si ritenesse, per assurdo, un concorso nella parte iniziale ad opera dei ricorrenti, circostanza incompatibile con le risultanze processuali e non provata - il committente PR ha espressamente affermato come i IN fossero completamente all'oscuro del fatto che i progetti e i disegni a loro forniti non erano quelli depositati in comune, dovendosi desumere da ciò l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo ai ricorrenti stessi e, in ogni caso, quand'anche si ritenesse raggiunta la prova in relazione agli abusi commessi dai IN, la presenza sul cantiere degli imputati non può in alcun modo (e non senza forzature) essere ricondotta ad un periodo successivo al 2004, ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare i reati estinti per prescrizione. Erroneamente quindi i Giudici del merito hanno ritenuto di collocare la presenza dei IN nel cantiere fino al 2010. Con riferimento, poi, al documento dell'agosto 2007, con indicazione del IN, trattasi di mero dato formale, che stride con ogni elemento di fatto emerso in dibattimento, e peraltro spiegato dal teste Crotti. Quanto poi all'obbligo di comunicare la variazione dell'impresa esecutrice, tale obbligo incombeva sulla committenza, la quale ha comunicò tale variazione tardivamente ed in totale incoerenza con quanto ammesso dalla committenza stessa.
3.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) per la mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo di tutta evidenza che l'esercizio del potere discrezionale accordato al Giudice di merito in relazione alla concessione od al diniego delle circostanze debba essere suffragato da una congrua ed approfondita motivazione, tale da rendere ostensibile e pienamente sindacabile la valutazione da questi compiuta, relativa all'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla personalità del reo ed alla effettiva gravità del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza ed in quanto proposti nei casi non consentiti.
2. Quanto al primo profilo del primo motivo di gravame sollevato dai ricorsi IN, va osservato come la Corte territoriale abbia ampiamente spiegato che solo in data 1 settembre 2010 venne indicata una nuova impresa appaltatrice (quella di PR TI) subentrata ai IN.
Secondo la ratio deciderteli della sentenza impugnata, i testi indicati dalla difesa hanno dato conto dell'esistenza di altri cantieri aperti presso i quali lavorava l'impresa IN e la documentazione prodotta da contezza della realizzazione di altri lavori (prevalentemente per opere in carpenteria in legno) ma ciò non comporta l'assoluta impossibilità di avere in atto più appalti curando l'esecuzione di più commesse.
Peraltro l'ingerenza dei lavori da parte di IN, in anni di gran lunga successivi al 2002 - 2004 nei quali si è supposta l'operatività della ditta per la costruzione del manufatto indicato nel capo di imputazione, è comprovata dalla presentazione della variante alla denuncia del 28 giugno 2002 di opere in conglomerato cementizio armato normale (in data agosto 2007) a firma del "costruttore IN TO) indirizzata alla regione Valle d'Aosta e protocollata in data 8 aprile 2008.
Nè la corte distrettuale ha correttamente ritenuto i ricorrenti esenti da colpa avendo ritenuto i ricorrenti rimproverabili sotto l'aspetto della negligenza sul rilievo che non possono invocare la buona fede gli imputati che, nell'eseguire i lavori, hanno fatto affidamento sulle assicurazioni dal committente e non si siano accertati personalmente del contenuto della concessione edilizia per verificarne la conformità alle prescrizioni. Nè, sotto tale profilo, IN CH può invocare la giovane età essendosi i lavori protratti per molti anni.
Si tratta di una motivazione precisa e corretta che ha preso in esame tutti i profili delle censure mosse con i motivi di appello, disattendendoli cognita causa sulla base di una corretta interpretazione delle prove che si sottrae, per la sua congruità e logicità, al sindacato di legittimità, laddove il richiamo nel ricorso alle prove testimoniali, irrilevanti nella misura in cui mirano a suggerire una lettura alternativa dei fatti, neppure disarticola minimamente l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che fonda su prove precostituite la perdurante presenza nel cantiere della ditta IN fino all'anno 2010, quando ad essa subentrò la ditta PR.
3. Quanto al momento consumativo del reato ed alla sollevata eccezione di prescrizione (primo motivo ricorso DI - PR e secondo profilo del primo motivo ricorsi IN), la Corte torinese ha precisato come la condotta penalmente illecita fosse perdurata dall'inizio sino al termine della costruzione abusiva, dovendosi l'opera in executivis considerare unitariamente nel suo complesso, perciò sia nelle parti non assentite e in ipotesi completate che in quelle assentite e in corso di esecuzione, senza che fosse possibile scindere e considerare separatamente i singoli componenti, derivando da ciò la configurabilità, sulla base delle risultanze processuali, di un unico reato che, in quanto permanente non può ritenersi frazionabile ai fini della prescrizione. La conclusione, cui è giunta la Corte d'appello, è giuridicamente corretta e dunque ineccepibile.
I ricorrenti, autorizzati ad eseguire lavori edili con riferimento ad un unico fabbricato, avrebbero eseguito lavori abusivi (richiedenti, per fatto neppure controverso, il titolo abilitativo) e successivamente avrebbero messo mano ai lavori regolarmente e previamente autorizzati, interessanti il medesimo fabbricato. Essi vorrebbero che solo la parte abusiva fosse attinta da rilievi di carattere penale e, siccome questa era stata da tempo completata, invocano la prescrizione del reato.
L'assunto è destituito di qualsiasi fondamento e, a maggior ragione, quando l'abuso ricade, come nel caso di specie, in zona paesaggisticamente vincolata, posto che il reato paesaggistico sarebbe pacificamente fuori discussione persino al cospetto di difformità parziali (Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv. 260181) e, stante la natura permanente di esso, la consumazione si verifica soltanto con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897). Intanto, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso scomponendo l'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, tanto se dette opere siano suscettibili di omologhe forme di controllo preventivo e tanto se esse siano astrattamente suscettibili di forme di controllo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. Questa Corte ha affermato che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio posto che, in tema di reato di costruzione abusiva, la permanenza cessa - tra l'altro - con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (Sez. 3, n. 1815 del 24/08/1993, Cordone, Rv. 195982). Ne consegue che l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio; conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di concessione cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002, dep. 29/01/2003, Tucci, Rv. 223365).
La Corte territoriale ha fatto dunque buon governo di tali principi escludendo che fosse maturata la prescrizione, con la conseguenza che i relativi motivi di gravame devono ritenersi manifestamente infondati.
Gli stessi ricorrenti appaiono infine consapevoli della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento può essere anche implicita, in quanto il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando, come è avvenuto nel caso in esame, la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità degli imputati (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893). Affermato infatti il concetto unitario di costruzione, è di tutta evidenza come fosse ultroneo dare ingresso a perizia per accertare l'epoca di completamento dei lavori abusivi.
4. Quanto infine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo dei rispettivi ricorsi), la Corte di merito ha correttamente affermato che la pena inflitta dal tribunale doveva ritenersi tutt'altro che eccessiva in rapporto alla gravità del reato e tenuto conto dei vari tentativi per ottenere provvedimenti di concessione in sanatoria, peraltro in una zona a rischio di frana. Nè potevano essere concesse le attenuanti generiche, rispondendo tale beneficio ad una facoltà discrezionale, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La Corte torinese ha, in altri termini, stimato che la gravità del reato e la condotta successiva ad esso fossero elementi tali da impedire la concessione del beneficio invocato. La decisione è anche sul punto corretta, avendo questa Corte affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si deve disporre che ciascun ricorrente versi anche la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Disposta la riunione al presente processo del processo di cui al numero 23 del ruolo, come da verbale di udienza, dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015