Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 3
In tema di condono edilizio l'art. 43 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel prevedere al quarto comma che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, non può essere inteso come limitato solo ai provvedimenti degli organi giurisdizionali amministrativi. Infatti la disposizione dell'art. 43 si configura quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (in genere).
In tema di illeciti urbanistici la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.
In materia di condono edilizio l'oblazione non può essere particellizzata e frazionata, ma deve essere considerata in maniera unitaria per l'intero immobile in relazione alla imputazione contestata ed ai principi applicati in tema di concorso di persone nel reato o in base all'art. 6 legge 47 del 1985, potendo poi il soggetto interessato usufruire dei differenti importi stabiliti in rapporto alle particolari situazioni fattuali.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 27/5/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " DE MA UI " N. 1937
3. " SCHETTINO LI " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 3597/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO IZ n. a Roma il 13 febbraio 1962; RA IU n. a Zagarolo il 24 agosto 1951 a OD LA n. a Roma il 17 agosto 1954
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 ottobre Visti gli atti, la sentenza la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo
CO IZ, RA IU e CO RO hanno proposto ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 28 ottobre 1997, con la quale venivano condannati per i reati di costruzione abusiva con violazione continuata di sigilli e delle normativa sull'edificazione di opere in conglomerato cementizio, deducendo quale motivo la violazione dell'art.38 l. n.47 del 1985 e dell'art.39 l. n.724 del 1994, perché non era stata disposta la sospensione del procedimento e, quindi, l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi per intervenuta oblazione, in quanto entro il 31 dicembre 1993 erano stati ultimati alcuni piani dell'edificio.
Motivi della decisione
Il motivo addotto è infondato, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Ed invero tutta la legislazione urbanistica e la dottrina e la giurisprudenza formatasi in tema di condono edilizio e di edificazione di una costruzione abusiva inducono a ritenere infondata la prospettazione avanzata.
Infatti la concezione di costruzione è unitaria e tale aspetto è rilevato sia in tema di natura permanente del reato de quo, sia in relazione alla speciale nozione enucleata in tenia di condono edilizio dall'art.31 l. n. 47 del 1985,in cui per le costruzioni non residenziali si richiama il principio del c.d. completamento funzionale, che presuppone la valutazione unitaria delle opere. Inoltre la necessità dell'esecuzione e del completamento della copertura per le costruzioni destinate alla residenza richiesto dal citato art.31 ha proprio quale finalità quella di impedire edificazioni di ulteriori piani e non solo;
di definire il volume, poiché a tale scopo provvede l'ultimazione al rustico con le relative tamponature, mentre le continue violazioni dei sigilli apposti in seguito a vari sequestri al manufatto abusivo, successive al 31 dicembre 1993 non consentono di invocare l'art.4 l. n. 47 del 1985, costituente una norma di favore per chi adempie ai provvedimenti amministrativi o giudiziari con i quali sia stata effettuata la sospensione dell'attività costruttiva abusiva, sicché tutti questi argomenti escludono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento per poter applicare la speciale causa estintiva dell'oblazione, prevista per il c.d. condono edilizio. Infatti, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. sez. III 13 maggio 1997 n. 4444, Trombetta ed altra rv. 208032), l'art.43 l. n. 47 del 1985 al quarto comma nel prevedere che "possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità" non può essere inteso come limitato solo ai provvedimenti degli organi giurisdizionali amministrativi, non condividendosi una differente decisione (Cass. sez. VI 9 aprile 1988 n. 4335 rv.178067, D'Antoni). Detta esegesi restrittiva urta contro il dato testuale e con ragioni logico sistematiche, perché finirebbe con l'essere ammesso al condono edilizio chi abbia violato i sigilli e proseguito la costruzione, ultimandola ai sensi dell'art.31 l. n. 45 del 1985, rispetto a chi, invece, abbia prestato ossequio al provvedimento del magistrato penale, mentre la disposizione dell'art.43 l. cit. si configura quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.
Il possibile concorso dei predetti è, poi, evidenziato dall'ulteriore precetto secondo cui "il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato dalla data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale".
Nè la limitazione ai provvedimenti degli organi della giurisdizione amministrativa può essere fondata sul contenuto dell'articolo, in cui si tratta del regime sanzionatorio amministrativo e del relativo sistema di impugnazione, giacché verrebbe a crearsi una disparità di trattamento tra situazioni similari difficilmente giustificabile sul piano costituzionale, onde la soluzione accolta è determinata pure da un'interpretazione adeguatrice.
Tuttavia la violazione del provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori e/o della misura cautelare reale fa rivivere la disciplina contemplata dall'art.31 l. n. 47 del 1985, sicché le opere eseguite non possono ritenersi ultimate per le ragioni su evidenziate.
Del resto la ratio dell'eccezione contenuta nell'art.43 l. n. 47 del 1985 esclude che la stessa possa essere invocata da chi abbia violato i provvedimenti sospensivi o interdittivi, poiché non è più possibile cristallizzare il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento dell'oblazione nella data del "primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale".
Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo detta omissione priva di sanzione processuale (cfr. Cass. sez. V 24 febbraio 1994, Piccioni cui adde Cass. sez. III 4 maggio 1995 n. 7021, Spettro rv.202055 in termini). Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale (cfr. Cass. sez. III 12 ottobre 1994, Formicola). Per tale ragione la dottrina ha utilizzato altre categorie cioè l'inesistenza e l'inefficacia originaria per causa estrinseca ma quest'ultima è sconosciuta al codice di rito, mentre l'altra contrasta con la direttiva n.7 dell'art.2 della legge delega (n.81 del 1987),la quale prescrive la "previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti, sia delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile".
I ristretti limiti contemplati nella de lega, nonostante il carattere generale dell'istituto dell'inesistenza, inducono ad escludere la possibilità di inquadrare la sentenza emessa in costanza del periodo di sospensione in questa categoria, perché trattasi di decisione che ha i requisiti formali e sostanziali necessari per acquistare forza di giudicato e che non può neppure essere ritenuta affetta da nullità insanabile ed assoluta per difetto della capacità del giudice, in quanto detta ipotesi ex art.33 c.p.p. si riferisce alla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale. Le considerazioni su svolte escludono anche la possibilità di configurare questa omissione come un vizio di competenza funzionale transitoria, costituente un error in procedendo come tale denunciabile con i normali mezzi di impugnazione, giacché, a parte la problematica configurabilità di un'incompetenza funzionale soltanto transitoria. anche gli errores in procedendo sono tipizzati e fra questi non vi è l'omessa sospensione del procedimento, la quale non attiene alla competenza del giudice a giudicare, ma ha finalità di economia processuale e di armonico svolgimento del processo, sicché la stessa assume rilevanza nelle ipotesi in cui detta violazione si inquadri in uno dei vizi contemplati dal codice di rito quale la violazione di norma di legge e purché abbia cagionato la lesione di un interesse attuale e concreto. Non può neppure configurarsi un difetto temporaneo di giurisdizione sia per l'anomalia derivante da una simile affermazione, giacché appare problematico sostenerne una carenza caratterizzata dal semplice decorso del tempo, sia perché non trattasi di esercizio di potestà riservate ad altro potere o a differente organo decidente, appartenente a distinta giurisdizione.
Tali considerazioni escluderebbero ogni rilevanza ai motivi dedotti, se un'isolata pronuncia (Cass. sez. III 10 novembre 1997 n. 10025,Cipolletta rv. 209428) non avesse scisso i differenti piani di un'unica costruzione eseguiti in tempi diversi da un unico proprietario, asserendo la possibilità di valutare la causa estintiva speciale dell'oblazione in maniera distinta. Tale decisione, però non appare condivisibile, perché non considera i principi cardine del c.d. condono edilizio su enunciati, equivoca sul significato da attribuire al versamento dell'oblazione, che, da solo, non costituisce causa di estinzione dei reati individuati dall'art.38 l. n. 47 del 1985 e fornisce un'esegesi dell'art.39 l. n.47 del 1985 neppure accolta da quella voce dottrinale che propugna un restringimento considerevole dei poteri di accertamento del giudice ordinario in materia, poiché è sempre stato ritenuto presupposto imprescindibile l'ultimazione dell'opera ai sensi dell'art.31 l. n.47 del 1985.nella sua unitarietà e probalità. per poter accedere al condono e per poter ritenere operante la speciale causa di estinzione (cfr. da ultimo Cass. sez. III 3 ottobre 1997 n. 9011,Di Fiore rv. 208862).
Inoltre la particolare causa estintiva del condono edilizio, attentamente indagata nei suoi vari risvolti nella sentenza n. 369 del 1988 della Corte Costituzionale e ripresa nella successiva n.427 del 1995, relativa al nuovo condono, la tipicità degli effetti dell'oblazione (artt.162 e 162 bis c.p. in relazione all'art.182 c.p.), secondo cui ogni imputato deve versare integralmente la somma prevista a detto titolo e l'espressa riduzione della somma da corrispondere a tale titolo da parte di alcuni coimputati nel reato proprio (art.38 quinto comma l. n.47 del 1985),la generale impostazione dell'istituto della concessione edilizia con il suo carattere personale e dell'"oblazione", differenziata sia dall'amnistia sia da quella ex artt. 162 e 162 bis c.p.p. (cfr. Corte Cost. sent. n. 369 del 1988 e sent. n. 427 del 1995), escludono una valenza oggettiva di questa causa estintiva, essendo anche sufficiente considerare il diverso regime rispetto all'amnistia stabilito nell'ipotesi in cui il reato urbanistico sia stato accertato con sentenza definitiva (cfr. sul punto Cass. sez. III 19 luglio 1995, Imperato in relazione all'art.38 terzo comma l. n.47 del 1985). Il versamento in misura ridotta dell'oblazione contemplato dal quinto comma dell'art.38 l. ult. cit. con riferimento ai soggetti individuati dall'art.6 l. cit. lungi dal costituire un'ipotesi eccezionale conferma l'ambito meramente soggettivo di questa causa estintiva, giacché l'oblazione non ha natura retributiva, poiché non comporta una "restitutio in integrum" dell'erario, in quanto maggiori ed a volte, incalcolabili sono i danni connessi all'abusivismo edilizio, ne' effetto restitutorio ma si configura con un carattere sanzionatorio, onde, attesa la frequenza con cui il direttore dei lavori, il committente, il costruttore ed il titolare della concessione edilizia, se diversi dal proprietario, possono essere imputati di contravvenzioni urbanistiche, il legislatore ha voluto mitigare le conseguenze della natura personale della causa estintiva riducendo l'importo dovuto per l'oblazione, nonostante esista per il direttore dei lavori un esplicito obbligo di dissociazione per andare esente da responsabilità in alcune ipotesi tipizzate. Le caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e la possibilità di fruire di riduzioni e dilatazioni ex artt.34 e 36 l. n.47 del 1985 e 39 l. n.724 del 1994, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante già palesano che la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso può comportare un fenomeno di elusione tributaria ed integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art n.40 l. n. 47 del 1985 ed all'art.39 quarto comma ultima parte della legge n.724 del 1994 tanto più che in base al quattordicesimo comma dell'art.39 l.ult. cit. "la riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
Inoltre collegata con la sanatoria edilizia è la possibilità di ottenere benefici fiscali (art.46 l. n.47 del 1985), mentre sussiste un interesse dello Stato a conoscere e censire il fenomeno dell'abusivismo edilizio, a far accatastare gli immobili dagli effettivi proprietari anche per individuare i soggetti obbligati ai fini del pagamento dell'I.C.I. e, nel contempo, a non far eludere l'imposta di registro con trasferimenti irregolari, a predisporre varianti di recupero nelle zone in cui gli interventi abusivi hanno determinato uno stravolgimento della pianificazione urbanistica ed in definitiva ad ampliare il novero dei soggetti obbligati anche in considerazione del fatto che il condono edilizio "cancella reati lesivi di beni fondamentali della societa" (Corte Cost. n. 427 del 1995), sicché gli incentivi premiali devono essere utilizzati con oculatezza sì da apparire razionali, onde non è in contrasto con l'art.3 Cost. la previsione del versamento di distinte oblazioni per estinguere i reati urbanistici ed edilizi, indicati dall'art.38 l. n.47 del 1985 e completati dal comma ottavo dell'art.39 della legge n.724 del 1994.
Tutte queste argomentazioni, sviluppate in innumeri decisioni di questa Corte (cfr. amplius Cass. sez. III 27 gennaio 1996 n. 803, Esposito rv.205391), dimostrano che l'oblazione, agli effetti penali. non può essere particellizzata e frazionata ma deve essere considerata in maniera unitaria per l'intero immobile in relazione all'imputazione contestata ed ai principi applicati in tema di concorso di persone nel reato o in base all'art. 6 l. n. 47 del 1985, potendo, poi, il soggetto interessato usufruire dei differenti importi stabiliti in rapporto alle particolari situazioni fattuali. Pertanto non è neppure sostenibile che in contrasto con tutte queste ragioni possano richiamarsi il principio del favor rei, la specificità della norma di cui all'art. 158 c.p. in tema di prescrizione e la differenza tra reato permanente ed unisussistente, giacché la permanenza è una caratteristica propria di una certa categoria di reati, che, tuttavia, sono considerati dalla legge in, maniera unitaria in relazione a tutte le cause estintive (ex. gr. amnistia), sicché il precetto contemplato dall'art.158 c.p. non può essere considerato " specifico " (rectius speciale). Infine il principio del favor rei non può giustificare un'alterazione di una disciplina, quella del condono edilizio, oggetto di uniforme esegesi sul punto, dal legislatore pensata per la sanatoria delle opere abusive considerate nella loro totalità (cfr. art.31 l. n. 47 del 1985 anche con riferimento alle costruzioni non abitative per le quali vige il principio del c.d. completamento funzionale, comportante un'unitaria considerazione delle opere). Nè per suffragare la tesi sostenuta nell'isolata pronuncia può farsi riferimento, in realtà neppure avanzato in quella sentenza, a quella giurisprudenza che valuta il limite di 750 mc delle costruzioni residenziali avuto riguardo alle singole unità immobiliari, giacché la sanatoria delle stesse presuppone che tutto l'immobile sia ultimato ai sensi dell'art.31 l.n.47 del 1985.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998