Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7847
CASS
Sentenza 27 maggio 1998

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In tema di condono edilizio l'art. 43 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel prevedere al quarto comma che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, non può essere inteso come limitato solo ai provvedimenti degli organi giurisdizionali amministrativi. Infatti la disposizione dell'art. 43 si configura quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (in genere).

In tema di illeciti urbanistici la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.

In materia di condono edilizio l'oblazione non può essere particellizzata e frazionata, ma deve essere considerata in maniera unitaria per l'intero immobile in relazione alla imputazione contestata ed ai principi applicati in tema di concorso di persone nel reato o in base all'art. 6 legge 47 del 1985, potendo poi il soggetto interessato usufruire dei differenti importi stabiliti in rapporto alle particolari situazioni fattuali.

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7847
Data del deposito : 27 maggio 1998

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